Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2021, proposto da
Do.Mi. Formazione e Sviluppo Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 7554 del 21/07/2021, comunicato il 22.7.2021, con cui è stato statuito di: “...- dichiarare concluso il procedimento di revoca del contributo nei confronti dell'ENTE Do.Mi. per la somma di € 270.000,00 avviato con nota prot n. 214049 del 11.05.2021, ....; revocare all'ente Do.Mi, con sede legale ed operativa in Via Garibaldi n. 81 - Villa S. Giovanni (RC), il beneficio del finanziamento di euro 270.000,00 di cui all'Avviso pubblico allegato al DDG n. 8714 de l9/07/2019 e alla Convenzione repertorio n. 6289 del 17/12/2019 - codice progetto E 7249 - profilo di “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza”; chiedere all'Agenzia Assicurativa ABC Asigurari Reasigurari S.A. -... con quale l'ente Do.Mi. ha stipulato la Polizza fideiussoria n. II- 001773, emessa in data 23/01/2020 a garanzia dell'anticipazione liquidata, il rimborso di € 45.000,75 (quarantacinquemila/00 pari al 50% del finanziamento assegnato per la prima annualità)”;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 330990 del 22/07/2021 avente ad oggetto “Richiesta rimborso I^ anticipazione corso codice progetto n. 7249 Associazione Do.Mi. Polizza Fideiussoria n. II- 001774 emessa in data 23/01/2020 e notifica D.D.G. n. 7754 del 21/07/2021 di revoca del beneficio”; 2) le note prot. SIAR n. 20331 del 20/01/2021 e prot. SIAR n. 140764 del 25/03/2021, “con le quali l'Ente DO.MI veniva sollecitato a trasmettere i dati inerenti il progetto, visto che non risultava aver ottemperato a fornire i suddetti dati con cadenza trimestrale secondo quanto previsto dall'art. 19 dell'Avviso pubblico di cui al DDG n. 6598 del 21 giugno 2017”; 3) la nota prot 214049 del 11.5.2021 con cui è stato avviato il procedimento di revoca; 4) la nota siar n. 227988 del 19.05.2021, “con la quale veniva fatto rilevare all'ente Do.Mi. che dal monitoraggio non si evinceva il periodo di riferimento, che risultavano essere state svolte n. 170 ore di laboratorio di attività pratica in modalità FAD, che l'ultimo calendario trasmesso risultava risalire alla data 28/02/2020 con la quale l'Ente DO.Mi comunicava la programmazione didattica dal 2 al 13 marzo 2020”; 5) la scheda di accertamento n. 3960/2021 allegata all'atto di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa AG BR UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Premesso che con memoria depositata il 9 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che “la Do.Mi è stata dichiarata fallita e il relativo fallimento è stato chiuso con cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese ” e ha chiesto al Tribunale “di voler prendere atto delle suesposte circostanze, che, a prescindere dall’interruzione del processo, determinano il sopravvenuto difetto di interesse” ;
Considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, sez, II, sentenza n. 3739 del 12 maggio 2021):
- la cancellazione dal registro delle imprese è un fenomeno estintivo che priva la società della capacità di stare in giudizio, la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, alla dichiarazione resa dal detto procuratore costituito, essendo applicabile la disciplina dell’art. 300 c.p.c. con la ultrattività del mandato alla lite (Cass. civ. Sez. V 23 novembre 2018, n. 30341; Sez. III Ord., 21 agosto 2018, n. 20840; Sez. lavoro, Ord., 9 ottobre 2018, n. 24853);
- sul punto si deve richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale (Cass civ sez. 6-3 ord, 21 novembre 2018, n. 30009; Cass. civ. sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139);
- la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, ma non allo scopo di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore (Cass. civ. sez. II, 19 maggio 2015, n. 10210), mancando in tal caso la manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine e l’effetto della interruzione, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione del processo, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall'evento (Cassazione, Sezioni unite civili 4 luglio 2014, n. 15295);
- tale interpretazione della Cassazione deve essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell’integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell’art. 79 comma 2 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 17 marzo 2021, n. 2293; 30 ottobre 2020, n. 6678).
Ritenuto che la dichiarazione del difensore di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata il 9 marzo 2026 è chiaramente diretta non a provocare l’interruzione del giudizio ma a evidenziare la sussistenza di una circostanza sopravvenuta, idonea a far venire meno l’interesse alla decisione della causa.
Ritenuto, pertanto, di dover dare atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e di compensare tra le parti le spese del giudizio in considerazione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
AG BR UD, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AG BR UD | TE RI |
IL SEGRETARIO