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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12378/2024 R.G., avente per oggetto:
“azione di rivendicazione”;
TRA
(C.F. Parte_1
) e C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
DA NZ, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ; CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 25 novembre 2025 le parti attrici hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.11.2024 Parte_1
e hanno convenuto in
[...] Parte_2
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e hanno chiesto di CP_1
dichiarare che essi attori erano, l'una, nuda proprietaria e, l'altro, titolare del diritto di abitazione dell'unità immobiliare sita in Catania,
1 via Giovanni Lavaggi n. 12/A, di dichiarare illegittima l'occupazione senza titolo del bene da parte convenuto con conseguente condanna all'immediato rilascio e alla corresponsione del complessivo importo di euro 36.000,00 a titolo di risarcimento del danno e indennità da occupazione illegittima.
In particolare, gli attori hanno dedotto di essere rispettivamente,
l'una, la , titolare della nuda proprietà e, Parte_1
l'altro, titolare del diritto di abitazione Parte_2
dell'immobile dianzi citato e che, a far data dal 26 novembre 2018, il convenuto si era immesso nella detenzione dell'appartamento de quo approfittando dello stato di incapacità del precedente usufruttuario
(zio materno degli attori), sì come conclamato con Persona_1
sentenza di condanna del Tribunale di Catania per il reato di circonvenzione di incapace.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituito CP_1
benché ritualmente citato.
Rinunciate implicitamente le istanze cautelari (cfr. verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025), all'udienza del 25 novembre 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti e discusso oralmente la causa che è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituito in giudizio sebbene CP_1
ritualmente citato.
Nel merito, si rileva come l'azione incoata deve essere qualificata come azione di rivendicazione del diritto di proprietà; infatti, come evidenziato recentemente dalla S.C. «la domanda con cui l'attore
2 chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile» (Cass. n.18050/2023; cfr. anche Cass.
s.u. n.7305/2014).
Nella specie, quindi, l'azione de qua va qualificata giuridicamente come azione di rivendicazione.
Nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento
3 dell'usucapione. È anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, «“nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che
l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”; … “all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario”; - il rivendicante, quindi, “per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare...
o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine "eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa”…» (Cass.
33040/2022).
Nella fattispecie in esame la ha prodotto l'atto di acquisto Parte_1
al rogito del Notaio di Catania del 6 ottobre 1994, n. 24711 Per_2
di Repertorio e n. 5057 di Raccolta, trascritto il giorno 10 ottobre 1994 ai n.ri 32766/24106, e successiva rettifica trascritta in data 15 ottobre
1994 ai n.ri 33622/24750, con cui i suoi genitori, CP_2
4 , e da un canto, e lo zio materno, Parte_1 Controparte_3 CP_4
acquistavano, rispettivamente, la nuda proprietà e l'usufrutto,
[...]
vita natural durante, dell'appartamento in questione in capo (cfr. copia in atti).
La parte attrice ha anche dimostrato la sua qualità di erede dei genitori, rilevando che la successione testamentaria del padre si era aperta il 16 febbraio 2012, giusto testamento olografo pubblicato dal
Notaio in data 1 febbraio 2013, e registrato a Persona_3
Casalmaggiore il 6 febbraio 2013 al n. 172 con allegato il certificato di morte (cfr. in atti denuncia di successione presentata all'Ufficio
Successioni di Catania in data 18 marzo 2013 ritualmente trascritta coi numeri 38434/31506) (cfr. copia in atti). Quanto alla successione della madre, la parte attrice ha dedotto e dimostrato che la successione della madre, deceduta in Catania il 3 dicembre 2016, era regolata dal testamento olografo del 13 febbraio 2016, pubblicato con verbale ai rogiti del notaio di Catania, in data 30 novembre 2022, Persona_4
repertorio 41783, registrato a Catania il 9 dicembre 2022, n. 43570 serie lT, e chela denuncia di successione era presentata telematicamente all'ufficio Successioni di Catania in data 13 gennaio 2023, ed annotata al n. 14206, volume 88888 (cfr. copia in atti).
Risultano trascritte anche le accettazioni tacite dell'eredità dei genitori da parte della (cfr. copie in atti). Parte_1
Alla stregua dei superiori documenti, tutti prodotti in atti, la ha dimostrato di essere divenuta nuda proprietaria e, alla morte Parte_1
dello zio, avvenuta il 26 novembre 2018 (cfr. in atti Controparte_4
certificato di morte), piena proprietaria a seguito del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto.
5 La parte attrice ha dato quindi prova di essere divenuta proprietaria dell'immobile in questione in forza dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei genitori, essendo la stessa erede testamentaria.
L'attrice ha assolto all'onere della prova mediante produzione della trascrizione delle dichiarazioni di successione e delle accettazioni tacite dell'eredità.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione della data di acquisto del bene in capo ai genitori dell'attrice, avvenuto il 6 ottobre 1994, e al consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto avvenuto il 26 novembre 2018, nella specie può dirsi provato in giudizio il possesso del bene immobile protratto in modo continuo e non viziato, esercitato uti dominus, per un periodo ininterrotto di oltre vent'anni, quale requisito necessario al fine di dimostrare l'intervenuta usucapione.
Ciò detto in ordine alla piena proprietà in capo all'attrice, il diritto di abitazione dell'altro attore trova la sua origine nell'atto di donazione posto in essere dalla proprietaria con atto del 12 dicembre 2023.
Quanto all'occupazione del bene da parte del convenuto, anche se non si rinviene in atti l'allegato n. 13 indicato dagli attori e relativo alla copia della sentenza di condanna n. 1795/2023 del 23.3.2023 pronunciata dal Tribunale di Catania- I Sez. Pen., nei confronti di
[...]
per il reato di circonvenzione di incapace ai danni di CP_1 Per_1
(zio delle parti del giudizio e precedente usufruttuario
[...]
dell'immobile oggetto di causa), in ogni caso l'occupazione risulta evidentemente dal certificato di residenza del 17 aprile 2025 da cui appunto si evince che risulta residente in [...]
Lavaggi n. 12 scala A.
6 Il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha opposto alcun titolo di legittimazione, di guisa che lo stesso va condannato al rilascio in favore di , quale nuda proprietaria, e Parte_1
, quale titolare del diritto di abitazione, Parte_2
dell'appartamento sito in CATANIA, via Giovanni LAVAGGI n°12/A, piano quarto, scala A, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
CATANIA, al foglio 25, particella n°880, sub. 21 (già 1556, sub. 12), via Giovanni LAVAGGI n°12, piano 4, categ. A/3, classe 4, vani 4, z.
c. 1, con la rendita di € 309,87; con superficie catastale totale di 60 mq, confinante con cortile comune, con la stessa via LAVAGGI e con proprietà di terzi.
Infondata appare, invece, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni in quanto, oltre ad essere assolutamente generica, la parte non ha nemmeno chiaramente allegato, ancor prima che provato in concreto, l'esistenza di un danno patito.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha chiarito che, sebbene in tema di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo il danno patito dall'attore possa essere qualificato (più che
“come danno in re ipsa”) quale “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in ogni caso è onere dell'attore quantomeno allegare i fatti costitutivi del danno da perdita subita e da mancato guadagno, ossia – rispettivamente - «la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta» e «lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento
7 ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato
o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. s.u. n.33645/2022).
Nel caso in esame l'onere della prova riguardante tali specifici pregiudizi non è stato soddisfatto, stante la sola allegazione di generiche circostanze non suffragate da alcun riscontro.
Le spese processuali, per un quarto vanno dichiarate irripetibili, atteso il rigetto della domanda risarcitoria, mentre per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022; la liquidazione va effettuata in favore dello Stato essendo gli attori entrambi ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 12378/2024 R.G., dichiara la contumacia di CP_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara e Parte_1 Parte_2
, titolari, rispettivamente, del diritto di nuda proprietà e del
[...]
diritto di abitazione, dell'appartamento sito in Catania, via Giovanni
Lavaggi n°12/A, piano quarto, scala A, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania, al foglio 25, particella n°880, sub. 21 (già 1556, sub. 12), via Giovanni Lavaggi n°12, piano 4, categ. A/3, classe 4, vani
4, z. c. 1, con la rendita di € 309,87; con superficie catastale totale di 60
8 mq, confinante con cortile comune, con la stessa via LAVAGGI e con proprietà di terzi. condanna al rilascio in favore di CP_1 Parte_1
e del suindicato immobile.
[...] Parte_2
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna al rimborso in favore dello Stato di 3/4 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.814,50 per compensi, di cui euro 689,25 (3/4 di euro 919,00) per fase di studio, euro 582,75 (3/4 di euro 777,00) per fase introduttiva del giudizio, euro
1.260,00 (3/4 di euro 1.680,00) per fase istruttoria, euro 1.282,50 (3/4 di euro 1.710,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge. Dichiara irripetibile il restante quarto.
Così deciso in Catania in data 9 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12378/2024 R.G., avente per oggetto:
“azione di rivendicazione”;
TRA
(C.F. Parte_1
) e C.F._1 Parte_2
(C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
DA NZ, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ; CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE all'udienza del 25 novembre 2025 le parti attrici hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e discusso oralmente la causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.11.2024 Parte_1
e hanno convenuto in
[...] Parte_2
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e hanno chiesto di CP_1
dichiarare che essi attori erano, l'una, nuda proprietaria e, l'altro, titolare del diritto di abitazione dell'unità immobiliare sita in Catania,
1 via Giovanni Lavaggi n. 12/A, di dichiarare illegittima l'occupazione senza titolo del bene da parte convenuto con conseguente condanna all'immediato rilascio e alla corresponsione del complessivo importo di euro 36.000,00 a titolo di risarcimento del danno e indennità da occupazione illegittima.
In particolare, gli attori hanno dedotto di essere rispettivamente,
l'una, la , titolare della nuda proprietà e, Parte_1
l'altro, titolare del diritto di abitazione Parte_2
dell'immobile dianzi citato e che, a far data dal 26 novembre 2018, il convenuto si era immesso nella detenzione dell'appartamento de quo approfittando dello stato di incapacità del precedente usufruttuario
(zio materno degli attori), sì come conclamato con Persona_1
sentenza di condanna del Tribunale di Catania per il reato di circonvenzione di incapace.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituito CP_1
benché ritualmente citato.
Rinunciate implicitamente le istanze cautelari (cfr. verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025), all'udienza del 25 novembre 2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti e discusso oralmente la causa che è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituito in giudizio sebbene CP_1
ritualmente citato.
Nel merito, si rileva come l'azione incoata deve essere qualificata come azione di rivendicazione del diritto di proprietà; infatti, come evidenziato recentemente dalla S.C. «la domanda con cui l'attore
2 chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile» (Cass. n.18050/2023; cfr. anche Cass.
s.u. n.7305/2014).
Nella specie, quindi, l'azione de qua va qualificata giuridicamente come azione di rivendicazione.
Nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento
3 dell'usucapione. È anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, «“nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che
l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo”; … “all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario”; - il rivendicante, quindi, “per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare...
o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine "eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa”…» (Cass.
33040/2022).
Nella fattispecie in esame la ha prodotto l'atto di acquisto Parte_1
al rogito del Notaio di Catania del 6 ottobre 1994, n. 24711 Per_2
di Repertorio e n. 5057 di Raccolta, trascritto il giorno 10 ottobre 1994 ai n.ri 32766/24106, e successiva rettifica trascritta in data 15 ottobre
1994 ai n.ri 33622/24750, con cui i suoi genitori, CP_2
4 , e da un canto, e lo zio materno, Parte_1 Controparte_3 CP_4
acquistavano, rispettivamente, la nuda proprietà e l'usufrutto,
[...]
vita natural durante, dell'appartamento in questione in capo (cfr. copia in atti).
La parte attrice ha anche dimostrato la sua qualità di erede dei genitori, rilevando che la successione testamentaria del padre si era aperta il 16 febbraio 2012, giusto testamento olografo pubblicato dal
Notaio in data 1 febbraio 2013, e registrato a Persona_3
Casalmaggiore il 6 febbraio 2013 al n. 172 con allegato il certificato di morte (cfr. in atti denuncia di successione presentata all'Ufficio
Successioni di Catania in data 18 marzo 2013 ritualmente trascritta coi numeri 38434/31506) (cfr. copia in atti). Quanto alla successione della madre, la parte attrice ha dedotto e dimostrato che la successione della madre, deceduta in Catania il 3 dicembre 2016, era regolata dal testamento olografo del 13 febbraio 2016, pubblicato con verbale ai rogiti del notaio di Catania, in data 30 novembre 2022, Persona_4
repertorio 41783, registrato a Catania il 9 dicembre 2022, n. 43570 serie lT, e chela denuncia di successione era presentata telematicamente all'ufficio Successioni di Catania in data 13 gennaio 2023, ed annotata al n. 14206, volume 88888 (cfr. copia in atti).
Risultano trascritte anche le accettazioni tacite dell'eredità dei genitori da parte della (cfr. copie in atti). Parte_1
Alla stregua dei superiori documenti, tutti prodotti in atti, la ha dimostrato di essere divenuta nuda proprietaria e, alla morte Parte_1
dello zio, avvenuta il 26 novembre 2018 (cfr. in atti Controparte_4
certificato di morte), piena proprietaria a seguito del consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto.
5 La parte attrice ha dato quindi prova di essere divenuta proprietaria dell'immobile in questione in forza dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità dei genitori, essendo la stessa erede testamentaria.
L'attrice ha assolto all'onere della prova mediante produzione della trascrizione delle dichiarazioni di successione e delle accettazioni tacite dell'eredità.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione della data di acquisto del bene in capo ai genitori dell'attrice, avvenuto il 6 ottobre 1994, e al consolidamento della nuda proprietà con l'usufrutto avvenuto il 26 novembre 2018, nella specie può dirsi provato in giudizio il possesso del bene immobile protratto in modo continuo e non viziato, esercitato uti dominus, per un periodo ininterrotto di oltre vent'anni, quale requisito necessario al fine di dimostrare l'intervenuta usucapione.
Ciò detto in ordine alla piena proprietà in capo all'attrice, il diritto di abitazione dell'altro attore trova la sua origine nell'atto di donazione posto in essere dalla proprietaria con atto del 12 dicembre 2023.
Quanto all'occupazione del bene da parte del convenuto, anche se non si rinviene in atti l'allegato n. 13 indicato dagli attori e relativo alla copia della sentenza di condanna n. 1795/2023 del 23.3.2023 pronunciata dal Tribunale di Catania- I Sez. Pen., nei confronti di
[...]
per il reato di circonvenzione di incapace ai danni di CP_1 Per_1
(zio delle parti del giudizio e precedente usufruttuario
[...]
dell'immobile oggetto di causa), in ogni caso l'occupazione risulta evidentemente dal certificato di residenza del 17 aprile 2025 da cui appunto si evince che risulta residente in [...]
Lavaggi n. 12 scala A.
6 Il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha opposto alcun titolo di legittimazione, di guisa che lo stesso va condannato al rilascio in favore di , quale nuda proprietaria, e Parte_1
, quale titolare del diritto di abitazione, Parte_2
dell'appartamento sito in CATANIA, via Giovanni LAVAGGI n°12/A, piano quarto, scala A, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
CATANIA, al foglio 25, particella n°880, sub. 21 (già 1556, sub. 12), via Giovanni LAVAGGI n°12, piano 4, categ. A/3, classe 4, vani 4, z.
c. 1, con la rendita di € 309,87; con superficie catastale totale di 60 mq, confinante con cortile comune, con la stessa via LAVAGGI e con proprietà di terzi.
Infondata appare, invece, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni in quanto, oltre ad essere assolutamente generica, la parte non ha nemmeno chiaramente allegato, ancor prima che provato in concreto, l'esistenza di un danno patito.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha chiarito che, sebbene in tema di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo il danno patito dall'attore possa essere qualificato (più che
“come danno in re ipsa”) quale “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, in ogni caso è onere dell'attore quantomeno allegare i fatti costitutivi del danno da perdita subita e da mancato guadagno, ossia – rispettivamente - «la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta» e «lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento
7 ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato
o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. s.u. n.33645/2022).
Nel caso in esame l'onere della prova riguardante tali specifici pregiudizi non è stato soddisfatto, stante la sola allegazione di generiche circostanze non suffragate da alcun riscontro.
Le spese processuali, per un quarto vanno dichiarate irripetibili, atteso il rigetto della domanda risarcitoria, mentre per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022; la liquidazione va effettuata in favore dello Stato essendo gli attori entrambi ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 12378/2024 R.G., dichiara la contumacia di CP_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara e Parte_1 Parte_2
, titolari, rispettivamente, del diritto di nuda proprietà e del
[...]
diritto di abitazione, dell'appartamento sito in Catania, via Giovanni
Lavaggi n°12/A, piano quarto, scala A, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Catania, al foglio 25, particella n°880, sub. 21 (già 1556, sub. 12), via Giovanni Lavaggi n°12, piano 4, categ. A/3, classe 4, vani
4, z. c. 1, con la rendita di € 309,87; con superficie catastale totale di 60
8 mq, confinante con cortile comune, con la stessa via LAVAGGI e con proprietà di terzi. condanna al rilascio in favore di CP_1 Parte_1
e del suindicato immobile.
[...] Parte_2
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna al rimborso in favore dello Stato di 3/4 CP_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.814,50 per compensi, di cui euro 689,25 (3/4 di euro 919,00) per fase di studio, euro 582,75 (3/4 di euro 777,00) per fase introduttiva del giudizio, euro
1.260,00 (3/4 di euro 1.680,00) per fase istruttoria, euro 1.282,50 (3/4 di euro 1.710,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge. Dichiara irripetibile il restante quarto.
Così deciso in Catania in data 9 dicembre 2025.
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
9