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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. NO CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5324/2024 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE SERAPIGLIA, come da Parte_1 mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa come da verbale in atti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma IV c.p.c..
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 25.9.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/12/2024, , premesso di aver contratto in data Parte_1
25/04/1984 matrimonio in Crispiano (TA) con , che dalla loro unione erano nati i CP_1 figli e , entrambi maggiorenni, che con sentenza n. 369/1999 Persona_1 Persona_2 depositata il 18/03/1999 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, la resistente rimaneva contumace. CP_1
La parte costituita compariva innanzi al G.D. all'udienza dell'08/10/2025.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, e ritenuta allo stato ingiustificata la mancata comparizione di , il G.D. prendeva atto dell'impossibilità di CP_1 esperire il tentativo di conciliazione e, confermati i provvedimenti della separazione (con esclusione delle disposizioni relative al mantenimento del coniuge e della prole), invitava la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma IV c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 369/1999 del 26/02/1999, depositata il 18/03/1999. .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che nulla sia dovuto a o CP_1 alla prole ampiamente maggiorenne, in difetto di domanda.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/04/1984 In Crispiano
(TA) da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Crispiano al n. 10 p. 2 Serie A, anno 1984;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
NO CA
Il Giudice est.
NN AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. NO CASAVOLA Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5324/2024 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE SERAPIGLIA, come da Parte_1 mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa come da verbale in atti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma IV c.p.c..
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 25.9.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/12/2024, , premesso di aver contratto in data Parte_1
25/04/1984 matrimonio in Crispiano (TA) con , che dalla loro unione erano nati i CP_1 figli e , entrambi maggiorenni, che con sentenza n. 369/1999 Persona_1 Persona_2 depositata il 18/03/1999 era stata pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, la resistente rimaneva contumace. CP_1
La parte costituita compariva innanzi al G.D. all'udienza dell'08/10/2025.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, e ritenuta allo stato ingiustificata la mancata comparizione di , il G.D. prendeva atto dell'impossibilità di CP_1 esperire il tentativo di conciliazione e, confermati i provvedimenti della separazione (con esclusione delle disposizioni relative al mantenimento del coniuge e della prole), invitava la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa, che veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 comma IV c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 369/1999 del 26/02/1999, depositata il 18/03/1999. .
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che nulla sia dovuto a o CP_1 alla prole ampiamente maggiorenne, in difetto di domanda.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26/04/1984 In Crispiano
(TA) da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Crispiano al n. 10 p. 2 Serie A, anno 1984;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) SPESE compensate.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
NO CA
Il Giudice est.
NN AR