Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01109/2026REG.PROV.COLL.
N. 04738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4738 del 2025, proposto da IS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio RI LI in Roma, via del Trullo, 6,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 503/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025, il Cons. EL TO ER;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La IS s.p.a (IS) (d’ora innanzi la Società o l’appellante), società attiva nel settore dei lavori pubblici, è stata attinta da informativa antimafia spiccata il 21 giugno 2023 dalla Prefettura di Napoli, poi confermata in data 10 gennaio 2024 a seguito di istanza di aggiornamento. Il fulcro dell’impianto indiziario delle due interdittive risiede nei forti elementi di controindicazione a carico di IS, padre di IS e all’epoca dei fatti amministratore unico della Società, coinvolto nel procedimento penale cd. “IS” e sottoposto con ordinanza cautelare alla misura del divieto temporaneo di esercizio dell’impresa per dodici mesi in quanto a suo carico sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 648- ter e 648- ter. 1, 416- bis 1 c.p.. L’inchiesta ha riguardato la gestione di appalti pubblici per conto della criminalità organizzata di Napoli Nord e in particolare del clan IS. La Società sarebbe stata, poi, oggetto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. del 14 aprile 2022, poi revocato dal G.I.P. il 20 febbraio 2023 per il venir meno dei presupposti dell’art. 321 c.p., ma non già del quadro gravemente indiziario.
1.1. – Col successivo provvedimento prefettizio del 10 gennaio 2024, la Prefettura di Napoli ha confermato l’impianto indiziario pur a fronte delle sopravvenienze foriere di discontinuità gestionali nella governance della Società e, in particolare, le dimissioni di IS IS dalla carica di amministratore unico e il decesso di IS, fratello di IS, con la contestuale nomina di due nuove figure di vertice immuni da pregiudizi. La Prefettura, acquisite le risultanze degli aggiornamenti info-investigativi, ha ritenuto tali misure apparenti ed esteriori, inidonee a scalfire il giudizio di permeabilità mafiosa in quanto la totalità del capitale sociale della Società resterebbe nella disponibilità della famiglia IS e segnatamente dei figli di IS. Ha, quindi, concluso che persistesse la condizione di potenziale asservimento della compagine sociale anche in considerazione del fatto che la vicenda penale a carico del IS era ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria.
2. – La Società ha impugnato entrambi i provvedimenti innanzi al T.A.R. per la Campania censurando il compendio motivazionale per insufficiente istruttoria, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale della Società ricorrente. A tal uopo ha dedotto una pluralità di elementi fattuali sopravvenuti che comproverebbero il venir meno del rischio infiltrativo: in particolare, ha posto l’accento sull’avvicendamento nella governance societaria dei fratelli IS, sul dissequestro disposto in data 20 febbraio 2023 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, sull’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex lege n. 231/2001 e sul conseguimento del più elevato rating di legalità riconosciuto dall’AGCM.
3. – Il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti reputando che l’informativa del Prefetto in contestazione poggi su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione. In particolare ha aderito motivatamente ai capisaldi del giudizio prognostico svolto dal Prefetto con riguardo alle seguenti circostanze:
a. la compagine societaria avrebbe carattere prettamente familiare, e alcuni dei componenti ed ex componenti avrebbero legami con la criminalità organizzata, in particolare con il Clan IS;
b. l’ingerenza del clan IS nella gestione della Società si sarebbe realizzata non solo tramite IS, ma anche tramite suo fratello IS, all’epoca direttore tecnico della Società, il quale viene citato nell’indicata ordinanza n. 135/2022 quale soggetto che in diverse occasioni ha partecipato insieme al fratello ad incontri con altri indagati per le ipotesi di reato di cui sopra, e che assieme al fratello IS avrebbe adottato una serie di accorgimenti finalizzati a schermare la Società da eventuali controlli antimafia;
c. anche se i fratelli IS e IS sono fuoriusciti formalmente dalla compagine societaria, permarrebbero i loro stretti familiari con i componenti che sono rimasti nella compagine societaria, e quindi persisterebbe il pericolo di infiltrazione;
d. non sarebbe dirimente la revoca del sequestro preventivo rilevando, per converso, che le motivazioni su cui si basa il provvedimento sarebbero strettamente connesse al venir meno dei presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., fermo restando il grave quadro indiziario a carico di IS IS per i reati allo stesso ascritti;
e. in tale direzione si sarebbe orientato anche il Tribunale della prevenzione che nel rigettare l’istanza avanzata dalla ricorrente di controllo giudiziario, ex art. 34- bis D.lgs. 159/2011, con decreto n. IS del 28 giugno 2024 ha concluso “ al complesso di queste acquisizioni investigative può ritenersi che emergano con evidenza plurimi dati che impongono oltre che di escludere il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa anche di ritenere una spiccata permeabilità dell’impresa e del gruppo familiare al quale la stessa fa capo alle esigenze e sollecitazioni della criminalità organizzata (e tanto a prescindere dalla rilevanza in sede penale delle specifiche condotte esternate anche dai familiari di IS IS) nello specifico settore degli appalti pubblici, da sempre notoriamente oggetto delle attenzioni lucrative della criminalità ”;
f. anche con riguardo ai motivi aggiunti a carico del provvedimento prefettizio di conferma il primo giudice ha osservato che, “ nonostante sia stato nominato quale Amministratore Unico il dr. IS e quale responsabile tecnico l’ing. IS, le quote sociali sono ancora detenute dai figli e dal nipote di IS. Quindi non è venuto meno il pericolo di infiltrazione da parte del clan IS, il quale significativamente opera nello stesso territorio in cui l’impresa ha la sede legale. Insomma non sono sopravvenuti elementi diversi o contrari che facciano venir meno la portata sintomatica dei fatti contestati ”.
4. – La Società ha quindi avversato la pronuncia di prime cure innanzi a questo Consiglio di Stato contestando, in primis , la tenuta del compendio indiziario sulla base del quale la Prefettura ha ravvisato il rischio infiltrativo.
Segnatamente, col primo motivo di censura, l’appellante lamenta che il giudizio prognostico prefettizio proietterebbe su tutto il nuovo assetto societario, per il tramite del legame parentale, l’ombra del condizionamento mafioso veicolata da IS e IS senza addurre concreti elementi del rischio infiltrativo nella cornice della nuova compagine sociale e del nuovo management . In definitiva, la prognosi risulterebbe debole e ancorata ad indizi ampiamente superati che riguardano la vecchia gestione, né il vincolo parentale tra la vecchia e la nuova gestione potrebbe costituire di per sé solo un elemento di continuità serio, credibile e razionale.
Con la seconda doglianza, viene stigmatizzato che il sillogismo inferenziale trascurerebbe i ruoli dei manager esterni, vicini peraltro a Procura e Prefettura (amministratore unico e direttore tecnico) concentrandosi, per converso, solo sul rapporto parentale. L’appellante pone l’accento sulla dimensione societaria la cui latitudine precluderebbe l’ingerenza da parte di un unico soggetto poiché l’organigramma aziendale, anche grazie all’aggiornamento del MOG, è costituito in modo da avere settori aziendali, aree di competenze e controlli esterni ed interni che non permettono, in nessun caso, ad un soggetto di poter condizionare capillarmente le scelte societarie. Inoltre, quello che farebbe difetto all’analisi prefettizia sarebbe proprio una valutazione della personalità dei soci e dell’amministratore della Società, unitamente alla loro condizione di incensuratezza, alle loro frequentazioni, alla loro propensione ai compromessi o capacità/incapacità gestorie, mentre la Prefettura si sarebbe appiattita esclusivamente sulla mera esistenza del rapporto parentale.
Col terzo motivo, l’appellante si duole, con cadenze affini alle precedenti censure, della sostanziale assenza di tipicità – sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo – del prospettato rischio infiltrativo cui sarebbe soggetta la compagine societaria.
La quarta doglianza si incentra sulla ritenuta inattualità del rischio infiltrativo poiché la vicenda penale che riguarda esclusivamente IS risalirebbe ai primi anni al 2018 e la condotta si sarebbe sostanziata in un unico appalto conclusosi nello stesso anno, il che renderebbe anche per tale via inattuale il rischio infiltrativo tenuto conto del lasso di tempo trascorso e dell’allontanamento degli esponenti controindicati dalla Società.
In limine , con l’ultima censura l’appellante lamenta la radicale assenza di una adeguata motivazione circa la mancata concessione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis d.lgs. n. 159/2011 sulla scorta della ritenuta sussistenza della mera agevolazione occasionale.
5. – Il Ministero dell’interno, costituitosi solo formalmente per la fase cautelare, ha poi svolto difese in vista della trattazione di merito sottolineando in particolare che le misure innovative più volte evidenziate dalla ricorrente, anche nelle istanze precedenti all’odierno ricorso, risulterebbero essere soltanto esteriori e apparenti e comunque non sostanziali, in quanto il capitale sociale è rimasto in capo ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia, pertanto apparirebbe tuttora concreto ed attuale il pericolo della infiltrazione mafiosa nella Società in esame.
6. – In occasione della camera di consiglio del 3 luglio 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, l’appellante ha domandato preventivamente l’abbinamento al merito.
7. – In vista dell’udienza pubblica di discussione del 18 dicembre 2025, l’appellante ha depositato la pronuncia della Corte di appello di Napoli - Sezione misure di prevenzione del 16 luglio 2025 con cui il giudice di appello, in riforma del decreto di rigetto del Tribunale di Napoli, ha concesso il controllo giudiziario ex art. 34- bis , co. 6 d.lgs. 159/2011. Con apposita memoria ha poi stigmatizzato la circostanza che la Prefettura adombrerebbe il sospetto che la Centro Meridionale sia ancora condizionabile dalla figura di IS esclusivamente sulla base della mera parentela con i nuovi soci, trascurando, però, di esercitare poteri ispettivi che le consentirebbero di disvelare la reale contaminazione o l’attuale ingerenza dell’ex socio/amministratore.
8. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
9. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
10. – I primi tre motivi, suscettivi di trattazione unitaria per la stretta connessione logico-contenutistica, non colgono nel segno.
10.1. – Il quadro indiziario complessivo ricostruito nei provvedimenti prefettizi tratteggia una situazione a forte pregnanza sintomatica ai fini del giudizio prognostico sul rischio infiltrativo: il precedente amministratore unico, IS, è stato attinto da ordinanza applicativa di misura cautelare del 12 aprile 2022 nell’ambito dell’IS in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648- ter e 648- ter .1 c.p., 416- bis. 1, co.1 c.p. per aver consentito che esponenti del clan camorristico IS trasferissero e impiegassero nel circuito economico-finanziario della Società ingenti somme di denaro provenienti dalle attività di associazione per delinquere di stampo mafioso ostacolando l’individuazione della loro provenienza delittuosa (il tutto dal 2015 al 2019 per un volume di denaro pari a 9 milioni di euro).
Successivamente, la Società è stata oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, poi revocato nel corso del 2023 per mere ragioni tecniche legate al venir meno dei presupposti di cui all’art. 321 c.p.p.: segnatamente, il GIP del Tribunale di Napoli, con decreto del 20 febbraio 2023, pur opinando per il venir meno della pericolosità del compendio aziendale, ha tenuto ferme le valutazioni di gravità indiziaria dei reati contestati “ per le quali nulla è mutato, anzi quanto acquisito successivamente conferma il quadro indiziario e probatorio ”.
10.2. – Il sig. IS ha poi dismesso la carica di amministratore unico e ceduto le quote al figlio IS con atto di liberalità. Nondimeno, non può sottacersi che il legame parentale resta particolarmente intenso nel caso di specie, e non può esser revocato in dubbio che l’impresa presenti una compagine sociale dall’innegabile matrice familiare essendo in via totalitaria riconducibile alla famiglia IS: il capitale sociale, sino al 2023, era ripartito tra IS (51%), figlio di IS, IS IS (46%, poi venuto a mancare) e gli altri figli di IS, IS, IS e IS. In più, il legame parentale di filiazione si profila vieppiù intenso e pregnante tenuto conto della giovane età dei nuovi soci (basti pensare che IS IS è nato nel IS).
10.3. – Il giudizio prognostico sostanzialmente sfavorevole, in punto di gravità del compendio indiziario, è stato dapprima riaffermato dal giudice della prevenzione di primo grado che ha espresso una valutazione di controindicazione sulla posizione della Società ravvisando la non occasionalità dell’agevolazione mafiosa con particolare attenzione al ruolo subalterno e permeabile del figlio IS (Trib. Napoli, sezione misure di prevenzione, decreto n. IS del 28 giugno 2024): “ Il dato fattuale che assume rilevanza nel descritto contesto ed esalta il peculiare connotato 'familiare" della [Società], è costituito dalla circostanza che IS IS, attuale socio di maggioranza e figlio dell'imputato, sia persona che ha operato nell'ambito della [Società]coadiuvando il genitore IS IS nell'attività di impresa anche nella fase durante la quale la [Società] si è inserita nel sistema escogitato dal Clan IS alfine di riciclare denaro di provenienza illecita negli appalti della IS. In particolare, è doveroso rilevare che la figura di IS IS (cl. IS, figlio di IS IS) è emersa nell'operazione di interposizione della [Società] alla IS, alfine di consentire a quest'ultima di realizzare il parcheggio "sotto il nome di IS" e, quindi, al riparo dai controlli delle Forze dell'Ordine: (..) Dunque, IS IS ha rivestito il ruolo (solo formale, attesa l'operazione di interposizione posta in essere dalla [Società]rispetto alla IS materiale esecutrice dei lavori) di direttore tecnico dei lavori del parcheggio che di certo, dato il ruolo attribuitogli, ben sapeva che non venivano eseguiti dalla [Società]bensì dalla IS di IS, impresa collusa con il sodalizio di camorra dominante sul territorio. Questa allarmante risultanza, ad avviso del Collegio, priva di ogni rilevanza la circostanza che IS IS possa essere stato nominato dal G.I.P., in costanza di sequestro, direttore tecnico in quanto mina l'affidabilità anche del suo approccio imprenditoriale evidenziandone la permeabilità, a fini di profitto, alle dinamiche escogitate da un sodalizio storico e strutturato quale è notoriamente il Clan IS, essendosi lo stesso appiattito sulle scelte paterne di inserirsi nel sistema volto a consentire all'indicato sodalizio di riciclare denaro di illecita provenienza negli appalti della IS, a tal fine strumentalizzando senza remore la massima Classe di accreditamento raggiunta nell'anno 2015 dalla [Società]. ”.
Lo stesso Tribunale di Napoli, nella veste di giudice della prevenzione, conclude significativamente nel senso dell’affermazione di “ una spiccata permeabilità dell'impresa e del gruppo familiare al quale la stessa fa capo alle esigenze e sollecitazioni della criminalità organizzata ” (Trib. Napoli, sezione misure di prevenzione, decreto n. IS del 28 giugno 2024).
10.4. – Successivamente, la Corte di appello di Napoli - Sezione misure di prevenzione, su rinvio della Corte di cassazione, ha sì riformato il decreto del Tribunale di Napoli per l’eccessiva sottovalutazione delle misure di self cleaning progressivamente adottate dalla Società in prospettiva di bonificabilità, tenendo nondimeno fermo il giudizio critico sul grave quadro indiziario che contrassegna la posizione societaria (decreto Corte di appello di Napoli 16 luglio 2025): “ In particolare, dalle indagini poste a base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli, confermata dal Tribunale del riesame, emerge come il prevenuto abbia consentito al clan IS di investire capitali di provenienza illecita e di partecipare indirettamente ai lucrosi appalti della IS attraverso la concessione di subappalti in favore di IS, imprenditore di fiducia e concorrente esterno dell’organizzazione camorristica. Per tali ragioni, è indiscutibile che – alla luce del materiale raccolto – sussistano relazioni più che sospette tra la compagine di cui continuano ad essere soci i più stretti parenti di IS e i contesti di criminalità organizzata con i quali quest’ultimo è stato in passato colluso. La gravità delle condotte a lui ascritte, sia pur lontane nel tempo e delimitate ad un preciso momento storico e il fatto che la compagine continui ad operare nel medesimo settore imprenditoriale che ha costituito l’occasione per un’indebita contiguità con la camorra rendono utile accogliere l’istanza proprio al fine di contemperare il diritto di iniziativa economica privata, garantito anche a livello costituzionale, con le esigenze di sorveglianza e monitoraggio del mercato in territori ad elevata densità criminale. In altre parole, ritiene la Corte che la presenza di un amministratore giudiziario e il controllo del giudice delegato possano essere di ausilio sia per consentire la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali ma anche per verificare, in concreto e sul campo, la presenza di tracce effettive di infiltrazione pure ai fini di eventuali e successivi sviluppi investigativi. Si ravvisa quindi il pericolo di un’infiltrazione malavitosa idonea a condizionare l’attività della Società istanze e sussistono elementi di fatto tali da lasciar ipotizzare un’attività agevolativa di soggetti qualificabili come socialmente pericolosi ”.
10.5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’intenso legame parentale e le ipotesi accusatorie per reati-spia denotano un profilo di contiguità compiacente con le locali consorterie criminali tale da confutare gli asserti censori e confermare la tenuta del sillogismo inferenziale secondo il consueto standard del “ più probabile che non ” posto a base dei provvedimenti impugnati.
11. – Relativamente al quarto motivo – volto a stigmatizzare la carenza di attualizzazione del giudizio sul rischio infiltrativo – il provvedimento prefettizio di conferma del 10 gennaio 2024 passa compiutamente in rassegna le circostanze sopravvenute allegate nell’istanza di aggiornamento – ossia la nomina di un nuovo amministratore unico e di un nuovo direttore tecnico, nonché il decesso di IS -, ma le disattende motivatamente ponendo sostanzialmente l’enfasi sull’invarianza dell’assetto societario, le cui quote sociali sono rimaste saldamente in mano agli esponenti della famiglia IS.
11.1. – Giova inoltre rimarcare che le ulteriori misure di self-cleaning apprezzate favorevolmente dal giudice della prevenzione - segnatamente, il mutamento di natura sociale da società a responsabilità limitata a società per azioni (verbale di assemblea del 17 gennaio 2024), la revisione del M.O.G. ex lege 231/2001 (18 dicembre 2023), l’ulteriore rinnovo degli organi sociali, dei consulenti e dell’Organismo di vigilanza (determinazione dell’amministratore unico del 1° agosto 2024) - sono incontrovertibilmente coeve o successive alla emanazione del provvedimento confermativo dell’informativa prefettizia.
Tanto vale a confutare la censura per difetto di attualizzazione del giudizio prognostico sul rischio infiltrativo.
12. – Per le medesime ragioni non pare accoglibile l’ultima censura sull’omesso riconoscimento delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, invero scarsamente argomentata nel gravame. La prospettiva sistemica accolta dal giudice di legittimità in sede di prevenzione – incentrata sull’incidenza asseritamente limitata del flusso di denaro riciclato rispetto al volume di affari della Società e sul carattere relativamente circoscritto delle condotte agevolative - non è stata patrocinata nel gravame in esame, mentre appare condivisibile l’argomentazione sostenuta dall’Amministrazione secondo cui il quadro indiziario evidenzia un connotato stabile e perdurante dei rapporti con le consorterie criminali.
Ad ogni buon conto, la prospettiva di bonificabilità dell’impresa avallata dal giudice della prevenzione è il frutto di una valutazione omnicomprensiva del complesso di misure di self-cleaning applicate nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, indi in larga parte non valutabili al momento dell’emanazione dei provvedimenti interdittivi impugnati (l’uno del giugno 2023, l’altro del gennaio 2024).
13. – Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello si appalesa complessivamente infondato e deve essere conclusivamente respinto.
14. – Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO De CT, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
EL TO ER, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TO ER | RO De CT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.