Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12786 del 2025, proposto da:
Ircop S.p.A., Cosar S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B61083F374, rappresentate e difese dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rti Consorzio Innova Soc. Coop. Coop, Rti Paolacci S.r.l., Edil Moter S.r.l., Pe’ General Contractor S.r.l., Consorzio Oceania, Grandi Lavori S.r.l., Sintexcal S.p.A., Beton Black S.p.A., Laghetto Conglomerati S.r.l., In.Ca. S.p.A., Impresa Edile Stradale F.Lli Massai S.r.l., Euro Strade Lupo S.r.l., Achille Gentili S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio De Angelis, Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Codisab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa istanza cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 1 RU 3664 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 1, CIG B61083C0FB;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 2 RU 3665 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 2, CIG B61083D1CE;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 3 RU 3647 Strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 3, CIG B61083E2A1;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 4 RU 3560 strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, CIG B61083F374;
- delle graduatorie provvisorie dei quattro Lotti redatte all’esito delle operazioni di valutazione dei punteggi tecnici e di valutazione delle offerte economiche;
- della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/23;
- della proposta di aggiudicazione con riferimento alle Suddette Determinazioni Dirigenziali, di cui al verbale del 28 luglio 2025;
- delle determinazioni con le quali l’ATI Impresa Carcone S.r.l è stata ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara all’esito della seduta pubblica dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e non si è provveduto alla sua esclusione;
- degli atti preordinati connessi, presupposti e conseguenziali, anche al momento attuale non conosciuti,
nonché
- per la declaratoria di inefficacia di tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva sopra meglio specificati e per la declaratoria di nullità ed inefficacia di tutti i contratti, inerenti la gara sopraindicata con riferimento di tutti e quattro i Lotti dell’Accordo quadro, ove stipulati anche in corso di giudizio e per il conseguente subentro dell’odierna ATI ricorrente in particolare in posizione utile nella graduatoria per l’aggiudicazione del Lotto 2 sopra meglio identificato;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Codisab S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. GO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 20.10.2025 e tempestivamente depositato il 24.10.2025, le società ricorrenti hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa istanza cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 1 RU 3664 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 1, CIG B61083C0FB;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 2 RU 3665 Strade di competenza del Servizio 2 (Viabilità zona Nord) Area 2, CIG B61083D1CE;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2, del Lotto 3 RU 3647 Strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 3, CIG B61083E2A1;
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Viabilità e Mobilità della Città Metropolitana di Roma Capitale di aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II PA VSFQ 12/25/D2 del Lotto 4 RU 3560 strade di competenza del Servizio 3 (Viabilità zona Sud) Area 4, CIG B61083F374;
- delle graduatorie provvisorie dei quattro Lotti redatte all’esito delle operazioni di valutazione dei punteggi tecnici e di valutazione delle offerte economiche;
- della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/23;
- della proposta di aggiudicazione con riferimento alle Suddette Determinazioni Dirigenziali, di cui al verbale del 28 luglio 2025;
- delle determinazioni con le quali l’ATI Impresa Carcone S.r.l è stata ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara all’esito della seduta pubblica dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e non si è provveduto alla sua esclusione;
- degli atti preordinati connessi, presupposti e conseguenziali, anche al momento attuale non conosciuti,
nonché
- per la declaratoria di inefficacia di tutti i provvedimenti di aggiudicazione definitiva sopra meglio specificati e per la declaratoria di nullità ed inefficacia di tutti i contratti, inerenti la gara sopraindicata con riferimento di tutti e quattro i Lotti dell’Accordo quadro, ove stipulati anche in corso di giudizio e per il conseguente subentro dell’odierna ATI ricorrente in particolare in posizione utile nella graduatoria per l’aggiudicazione del Lotto 2 sopra meglio identificato;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell’importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio, in data 28.10.2025, della Città Metropolitana di Roma Capitale, per resistere al ricorso;
Vista altresì la costituzione in giudizio delle controinteressate in epigrafe, per avversare le ragioni del ricorso;
Rilevata la fondatezza del rilievo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formulato ex officio dal Collegio nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, posto che:
- con il presente ricorso, la parte ricorrente avversa i provvedimenti di aggiudicazione di tutti e quattro i lotti territoriali afferenti al medesimo bando di gara, attivato dalla Città Metropolitana di Roma per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade di competenza. Tale impostazione è funzionale a provocare l’esclusione dell’Ati Carcone da tutti e quattro i lotti, con conseguente rimodulazione delle graduatorie, interdipendenti, allo scopo, essenzialmente, di conseguire l’aggiudicazione dell’Accordo, quale terzo graduato del (solo) lotto 2;
- sebbene, in riferimento al presente ricorso, la parte ricorrente evidenzi, nell’epigrafe del ricorso, che il gravame è proposto “con riferimento al lotto 4” (pag.3), nondimeno l’interesse a ricorrere sussiste limitatamente al lotto 2, per il quale è stato peraltro azionato altro e separato ricorso (di cui al r.g. 12782/2025), atteso che:
a) esclusivamente per tale lotto, la società ricorrente dichiara di avere interesse a conseguire il bene della vita, in ispecie rappresentato dalla collocazione al terzo posto della relativa graduatoria;
b) il presente ricorso, rispetto a quello sopra indicato, concerne, cumulativamente, i medesimi provvedimenti (aggiudicazioni dei quattro lotti) e domande, in relazione ad identiche ragioni di fatto e di diritto;
Ritenuto altresì opportuno evidenziare che il presente ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni evidenziate dalla Sezione con la sentenza n.5144/2026 del 18.3.2026, nella quale si è osservato, fra l’altro, che:
“14. In primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza (v. da ultimo Cons. Stato, Sez.V, 18/02/2026, n. 1286) nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque, anzitutto, i criteri letterale e sistematico previsti dall’art. 1362 c.c. e dall’art. 1363 c.c., norma secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
14.1 Nel caso di specie, non sfugge la circostanza che:
- l’indicazione “Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento” risulta al singolare e non al plurale sicché è da riferirsi all’offerta nel suo complesso, piuttosto che alle plurime componenti di cui ai par. 4.1 e 4.2;
- la stessa è inserita non in prossimità della disciplina di cui al par. “4.2 Ribasso percentuale offerto sulla quota parte del 35% dell’importo dei servizi tecnici di P.E. e C.S.P.” bensì nella successiva sezione, dedicata alla indicazione delle istruzioni relative alla compilazione materiale della busta economica;
- per il ribasso di cui al predetto paragrafo 4.2 sono assegnati dal disciplinare “Max punti 2” sicché, se si aderisse all’interpretazione della ricorrente, si arriverebbe alla paradossale conseguenza che il ribasso del 100% della quota del 35% comporterebbe l’esclusione tout court dell’operatore, mentre quello del 99% della stessa, di contro, l’attribuzione del punteggio massimo.
15. In secondo luogo, anche l’interpretazione funzionale-teleologica degli atti di gara, volta ad individuare il significato più coerente con la ratio della disposizione interpretata, alla luce della normativa in materia, stride con la prospettiva di parte ricorrente.
15.1 Segnatamente, in tema di ammissibilità o meno del ribasso sull’importo dei servizi tecnici professionali nell’ambito di un appalto integrato, il legislatore è, di recente, intervenuto con il D.lgs. n. 209/2024, introducendo all’art. 41, Livelli e contenuti della progettazione, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i commi da 15-bis a 15-quater….”;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. b) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano seguire l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti dei soggetti intimati e costituiti, come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
GO IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO IL | RM NI |
IL SEGRETARIO