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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/10/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N.R.G. 4670/2024
Il Giudice, dott.ssa Maria Teresa Latella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
(C. F. e Partita Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore,
con l'avv. Salvatore Ciccarelli (C.F. ), C.F._1
opponente contro
(C.F: ), Controparte_1 C.F._2
titolare della omonima ditta individuale (C.F: CodiceFiscale_2
P.Iva: ), con l'avv. Stefania (C.F.: ), P.IVA_2 C.F._3
opposta
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, essendo il debito totalmente estinto e per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria del ricorrente, con la conseguente revoca ed annullamento dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 1609/2024, emesso in data 17.05.2024 dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Chiara Binetti,
R.G. 2189/2024, e notificato a mezzo pec il 22.05.2024;
2) accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria del ricorrente, con la conseguente revoca ed annullamento dell'opposto
Decreto ingiuntivo n. 1609/2024, emesso in data 17.05.2024 dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Chiara Binetti, R.G. 2189/2024, e notificato a mezzo pec il 22.05.2024;
3) In ogni caso, rigettare ogni avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo l'odierna opposizione fondata su prova;
4) Condannare la ditta opposta al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante, Vorrà determinare anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in favore della società opponente;
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Pag. 2 di 13 Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo;
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
1) respingere tutte le domande dell'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito condannare a pagare, in favore di Parte_1 CP_1
nella sua qualità di titolare della omonima ditta
[...]
individuale, la somma di € 39.308,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs
231/02 dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso con condanna alle spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Svolgimento del processo
Con i citazione tempestivamente notificata il 28/06/2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1609/2024 (R.G. n.
2189/2024), emesso dal Tribunale di Monza il 17.05.2024 e pubblicato il
21.05.2024 con il quale si ingiungeva alla di pagare, in favore della Pt_1
ditta individuale la somma di € 39.308,00 Controparte_1
per capitale , oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo spese di lite ed accessori.
Pag. 3 di 13 L'ingiunzione di pagamento opposta si fonda sul mancato pagamento da parte di delle fatture n. 80/2023 del 20/07/2023, dell'importo di € Pt_1
8.500,00 con scadenza 20/07/2023, e n. 87/2023 del 28/07/2023, dell'importo di € 30.808,00 con scadenza 28/07/2023, per prestazioni di facchinaggio svolte presso cantiere Five Guys di Milano San Babila, su incarico e nell'interesse della Parte_1
L'opponente, allegando la mancata comunicazione del numero di ore lavorate e dei dipendenti impiegati prima dell'emissione delle fatture, nonché l' asserito avvenuto pagamento di tutti i lavori del cantiere alla società , chiedeva la Controparte_2
revoca del decreto e la condanna di controparte ex art 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il signor Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione, e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine per la condanna di al Pt_1
pagamento della somma di € 39.308,00, oltre interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto per la somma di euro 8.500,00 è stato sentito un teste di parte convenuta e quindi, previo deposito delle note conclusive autorizzate, precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) I fatti di causa.
Con l' opposizione allegava che la ditta opposta aveva prestato Parte_1
servizi di facchinaggio, presso gli uffici di C.so Vittorio Emanuele di
Milano, 4° e 5 ° piano, e prima dell'emissione delle relative fatture, la stessa ditta opposta “avrebbe dovuto indicare il numero esatto del personale occupato, le ore lavorative effettivamente espletate nonché
Pag. 4 di 13 inviare alla società opponente il DURC, quale regolarità contributiva dei dipendenti della stessa Ditta opposta, documenti necessari per la società nella redazione dei SAL, come quello finale del 04.07.2023,...”. Parte_1
Deduceva che dalle fatture non si rilevavano tali elementi, se non il luogo di svolgimento dei lavori e che i lavori del cantiere si erano conclusi il
04.07.2023, e in relazione ad essi era stato emesso il SAL finale del
20.07.2023 il cui pagamento era avvenuto con il rilascio della fattura a saldo della società in favore della Committente, la società Parte_1
Controparte_2
Asseriva che per tali motivi l'emissione delle fatture n. 80/23 del
20.07.2023 e 87/23 28.07.2023, era illegittima e non giustificata da alcuna prestazione .
La convenuta opposta, nel confermare di aver svolto attività di pulizia e facchinaggio e piccole opere edili presso il cantiere Five Guys di Milano
San Babila, su incarico e nell'interesse della deduceva che prima Parte_1
delle fatture di cui all'ingiunzione, erano state emesse e regolarmente pagate, per l'attività svolta nel medesimo cantiere, le fatture in acconto n.
65/2023 del 19/06/2023, pagata il 23/06/2023 e la n. 74/2023 del
30/06/2023, pagata il 09/08/2024 (cfr. docc. 2-3-4 e 8 di parte opposta).
Sosteneva dunque che era il direttore dei lavori di cantiere incaricato dalla società arch. a coordinare tutte le attività, Pt_1 Persona_1
stabilendo di volta in volta, a seconda delle esigenze lavorative, il numero di operai e le ore necessarie per lo svolgimento delle attività di pulizia, facchinaggio presso il cantiere, ed era lui a relazionarsi con il referente della per la parte amministrativa, sig. Parte_1 Persona_2
Pag. 5 di 13 Osservava che era proprio il direttore del cantiere che successivamente approvava il conteggio delle ore effettivamente svolte che quindi, il signor fatturava. Controparte_1
Precisava infine che l'attività, iniziata i primi di giugno 2023 era terminata alla fine di luglio, e che dopo la consegna del cantiere, i lavori erano proseguiti con la sistemazione e pulizia finale sia del cantiere stesso , sia del relativo magazzino sito in Milano Via Portaluppi – Easybox.
3)La prova del credito e l'esecuzione delle prestazioni.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio ordinario a cognizione piena, per la regola di cui all'art 2697 c.c. grava sull'opposto, che è attore in veste sostanziale, l'onere di provare il titolo costitutivo del suo diritto
(nel caso di specie l'esistenza del contratto e l' esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture), ed all'opponente, che è convenuto sostanziale, incombe l'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito.
Quanto alla fattura secondo la giurisprudenza della della Suprema Corte essa “ è atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris» (ex multis Cass. Civ. 8126/2004; Trib. Di Termini Imeres
644/2025), nel senso che essa non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione, deve essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, posto che come unanimemente sostenuto dai predetti Giudici “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
Pag. 6 di 13 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. Civ.
Ord.12.07.2023|n.19944) e non comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (fra le altre Cass. Civ. 299/2016).
Venendo dunque al merito della presente fattispecie, la società opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio e l'istruttoria di causa, articolatasi nell'acquisizione delle prove documentali e nell'escussione del teste ammesso, ha evidenziato che l'opposizione non può essere accolta de qua infondata in fatto e diritto, deve essere rigettata.
Le fatture n. 80/2023 e 87/2023 alla base del decreto ingiuntivo, rinvengono la loro causa nel contratto intercorso tra le parti relativo allo svolgimento, da parte degli operai della ditta opposta, di attività di pulizia e facchinaggio presso il cantiere per il rifacimento degli uffici “Five Parte_1
Guys” siti al 4 e 5 piano dello stabile di Corso Vittorio Emanuele-San
Babila Milano.
Le contestazioni mosse dall'opponente e relative alla mancata indicazione, prima del rilascio delle fatture, delle ore lavorate e del numero di personale impiegato, nonché relative alla mancata consegna del DURC, non possono essere condivise.
Con riferimento all'esistenza del contratto fra le parti – mai contestata nella sostanza dall'opponente – e alla esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, deve, in primo luogo, evidenziarsi che a fronte delle attività svolte, la ditta ME IZ ME Atef, emetteva in data 19/06/2023, una prima fattura in acconto, la n. 65/2023 di
Pag. 7 di 13 euro 5.000,00, che veniva regolarmente pagata con bonifico in data
23/06/2023 (sub docc.
2-3 opposto). In data 30/06/2023 veniva emessa, sempre in acconto, la fattura elettronica n. 74/2023 per euro 8.500,00, con scadenza al 30/06/2023 (doc. 4 opposto), anch'essa saldata (cfr doc.5: saldo c/c opposto).
Il pagamento delle fatture de quibus conferma l'esistenza del rapporto, nonché l'espletamento di lavori di pulizia e facchinaggio, quanto meno riguardo agli acconti pagati.
Successivamente, il 20/07/2023 veniva emessa, ancora in acconto, la fattura elettronica n. 80/2023 (una delle due di cui al decreto ingiuntivo) dell'importo di € 8.500,00 con scadenza 20/07/2023 (cfr.doc. 5), che restava insoluta.
Ed infine, con il completamento dei lavori, intervenuto alla fine di luglio
(cfr. deposizione testimoniale di cui al verbale di udienza del 09.07.2025), veniva emessa dall'opposto la fattura n. 87/23 a saldo di tutte le ore lavorate.
Al riguardo, il teste escusso (arch. , ha confermato di Persona_1
essere il direttore dei lavori (incaricato dalla opponente) che si svolgevano nel cantiere “Five Guys” di Corso Vittorio Emanuele;
ha confermato che l'attività (di facchinaggio e pulizia) si è protratta dal 1- 4 giugno 2023 sino alla fine di luglio 2023, con lo smobilizzo del cantiere ed il trasporto dei materiali presso il magazzino easy box di . CP_3
Ha precisato che l'attività si svolgeva normalmente con l'impiego di almeno 5 operai per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e a volte anche il sabato. Ha inoltre riferito, che era lui a stabilire e ad indicare al signor
Pag. 8 di 13 di volta in volta e a seconda delle necessità, quanti operai CP_1
doveva inviare presso il cantiere e per quante ore o giorni, e ad approvare il conteggio delle ore svolte, sulla base delle quali l'opposto emetteva la fattura, secondo gli accordi già raggiunti con l'amministrazione (“…in contraddittorio con facevamo il resoconto delle ore io approvavo e CP_1
davo l'ok ad perché potesse fare la fattura [gli accordi erano già CP_1
definiti e l'amministrazione sapeva che io dopo aver controllato quanto fatto, davo l'ok per la fattura.]” (cfr. deposizione testimoniale del
09/07/2025).
Le dichiarazioni avallano le richieste della convenuta, ossia che l'attività è stata regolarmente svolta, sino alla fine di luglio ed allo smobilizzo e pulizia dei cantieri per le ore concordate e verificate dal direttore di cantiere, incaricato dall'opponente e che le fatture sono state emesse solo dopo la verifica e l'approvazione dei conteggi da parte di quest'ultimo.
Ulteriore dimostrazione dello svolgimento delle prestazioni e delle fatture azionate monitoriamente si ricava dalla corrispondenza intervenuta tramite messaggi watsapp fra i sigg.ri e Persona_2 CP_1
laddove in risposta ai solleciti di pagamento di parte
[...]
Part convenuta, il responsabile amministrativo della Persona_2
rassicurava l'odierno opposto che i pagamenti sarebbero stati effettuati e che “il ritardo era dovuto solo a temporanee difficoltà economiche della società”(sub doc. 10 mess. 14 il signor scrive “... Ti capisco ma Per_2
credimi sto in difficoltà. Appena incasso man mano chiudiamo tutto...” e ancora “Buongiorno . Sto vedendo di incassare. Ho anche detto ai CP_1
referenti di milano che dobbiamo accelerare chiusura perché prima di ogni
Pag. 9 di 13 cosa devo cominciare a pagare te. Spero in questi giorni di tro vare una soluzione. Grazie” [cfr. doc. 10 messaggio 23 ottobre].
La valenza probatoria di tali documenti non è contestabile (Cass. Civ. n.
11197 del 27 aprile 2023 ha stabilito che la semplice riproduzione fotografica dei messaggi è sufficiente a garantire la validità della prova,
“…se accertato il corretto iter di acquisizione e se il destinatario non ne contesta la veridicità in maniera circostanziata...”
Ne l' opponente e destinataria “ ne ha mai contestato la veridicità in maniera circostanziata”
A ciò aggiungasi che il teste pur non avendo letto i messaggi, ha Per_1
dichiarato di essere a conoscenza del mancato pagamento, per averlo appreso dalle parti, e che la su sua domanda relativa alla causa, Parte_1
gli aveva riferito che “era in difficoltà ma avrebbe provveduto” (cfr. verbale di udienza del 09.07.2025).
Il complesso probatorio così illustrato consente in definitiva di ritenere provate le richieste della convenuta opposta
Quanto al mancato invio del UR prima dell'emissione delle fatture per cui
è giudizio, la doglianza dell'opponente è infondata e va disattesa.
L'odierna opposta ha depositato agli atti il UR (cfr doc. 15 opposta), attestante la regolarità (contributiva) della ditta ai fini di legge, rilasciato il
03.05.2023 che ha trasmesso alla società attrice prima della liquidazione della fattura in acconto n. 65/2023 del 19/06/2023 (pagata il 23/06/2023. La validità del documento è di 120 giorni, ossia dal 03/05/2023 al 31/08/2023, con la conseguenza che le fatture oggetto di ingiunzione (emesse a luglio)
Pag. 10 di 13 rientrano nel periodo di validità del precitato documento, senza che occorra la trasmissione di uno nuovo UR.
4) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ottemperanza al principio di cui all'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo a carico dell'opponente sulla base del decisum e per quattro fasi di giudizio parametrate a valori medi.
5) Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Va evidentemente rigettata la domanda ex art 96 dell'opponente, stante il rigetto dell'opposizione.
Ritiene, per contro questo Tribunale che nel caso di specie ricorrano le condizioni per condannare, d'ufficio, ex art 96 comma 3 c.p.c., parte opponente al pagamento della somma di euro 1000,00 parametrata al valore delle spese di lite
L'istruzione probatoria ha dimostrato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta per motivi pretestuosi, palesemente infondati in fatto e diritto, sì da integrare una ipotesi di abuso del processo da parte della società opposta che ha resistito in giudizio, pur consapevole della evidente inconsistenza delle sue posizioni, per fini meramente strumentali e dilatori.
La ratio della condanna de qua, volta, come noto, a salvaguardare le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo necessario esclusivamente l'accertamento, in capo alla parte
Pag. 11 di 13 soccombente, della mala fede o della colpa grave (Cass. civ. n. 22405 del
13.09.2018), che per le ragioni descritte in epigrafe questo Tribunale ravvisa in capo alla soccombente Parte_1
I danni di cui sopra vengono liquidati come da dispositivo. E va aggiunta la sanzione in favore della Cassa Ammende
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 4670/2024, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Pt_1
-Conferma il decreto ingiuntivo N. 1609/2024, emesso dal Tribunale di
Monza il 17.05.2024 e pubblicato il 21.05.2024.
-Rigetta ogni altra domanda od eccezione
-Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto CP_1
che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre al
[...]
pagamento degli accessori di legge
-Condanna altresì l'opponente al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 1000,00 ex art. 96 comma III cpc oltre alla sanzione di 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Monza, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N.R.G. 4670/2024
Il Giudice, dott.ssa Maria Teresa Latella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
(C. F. e Partita Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore,
con l'avv. Salvatore Ciccarelli (C.F. ), C.F._1
opponente contro
(C.F: ), Controparte_1 C.F._2
titolare della omonima ditta individuale (C.F: CodiceFiscale_2
P.Iva: ), con l'avv. Stefania (C.F.: ), P.IVA_2 C.F._3
opposta
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, essendo il debito totalmente estinto e per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria del ricorrente, con la conseguente revoca ed annullamento dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 1609/2024, emesso in data 17.05.2024 dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Chiara Binetti,
R.G. 2189/2024, e notificato a mezzo pec il 22.05.2024;
2) accertare e dichiarare la carenza assoluta delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria, e quindi per la pronuncia del decreto, per l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria del ricorrente, con la conseguente revoca ed annullamento dell'opposto
Decreto ingiuntivo n. 1609/2024, emesso in data 17.05.2024 dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Chiara Binetti, R.G. 2189/2024, e notificato a mezzo pec il 22.05.2024;
3) In ogni caso, rigettare ogni avversa istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo l'odierna opposizione fondata su prova;
4) Condannare la ditta opposta al pagamento della somma che l'On.le
Giudicante, Vorrà determinare anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, in favore della società opponente;
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Pag. 2 di 13 Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo;
previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
1) respingere tutte le domande dell'opponente, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito condannare a pagare, in favore di Parte_1 CP_1
nella sua qualità di titolare della omonima ditta
[...]
individuale, la somma di € 39.308,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs
231/02 dal dovuto al saldo;
3) in ogni caso con condanna alle spese e compensi di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Svolgimento del processo
Con i citazione tempestivamente notificata il 28/06/2024, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1609/2024 (R.G. n.
2189/2024), emesso dal Tribunale di Monza il 17.05.2024 e pubblicato il
21.05.2024 con il quale si ingiungeva alla di pagare, in favore della Pt_1
ditta individuale la somma di € 39.308,00 Controparte_1
per capitale , oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo spese di lite ed accessori.
Pag. 3 di 13 L'ingiunzione di pagamento opposta si fonda sul mancato pagamento da parte di delle fatture n. 80/2023 del 20/07/2023, dell'importo di € Pt_1
8.500,00 con scadenza 20/07/2023, e n. 87/2023 del 28/07/2023, dell'importo di € 30.808,00 con scadenza 28/07/2023, per prestazioni di facchinaggio svolte presso cantiere Five Guys di Milano San Babila, su incarico e nell'interesse della Parte_1
L'opponente, allegando la mancata comunicazione del numero di ore lavorate e dei dipendenti impiegati prima dell'emissione delle fatture, nonché l' asserito avvenuto pagamento di tutti i lavori del cantiere alla società , chiedeva la Controparte_2
revoca del decreto e la condanna di controparte ex art 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio il signor Controparte_1
contestando la fondatezza dell'opposizione, e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine per la condanna di al Pt_1
pagamento della somma di € 39.308,00, oltre interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto per la somma di euro 8.500,00 è stato sentito un teste di parte convenuta e quindi, previo deposito delle note conclusive autorizzate, precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) I fatti di causa.
Con l' opposizione allegava che la ditta opposta aveva prestato Parte_1
servizi di facchinaggio, presso gli uffici di C.so Vittorio Emanuele di
Milano, 4° e 5 ° piano, e prima dell'emissione delle relative fatture, la stessa ditta opposta “avrebbe dovuto indicare il numero esatto del personale occupato, le ore lavorative effettivamente espletate nonché
Pag. 4 di 13 inviare alla società opponente il DURC, quale regolarità contributiva dei dipendenti della stessa Ditta opposta, documenti necessari per la società nella redazione dei SAL, come quello finale del 04.07.2023,...”. Parte_1
Deduceva che dalle fatture non si rilevavano tali elementi, se non il luogo di svolgimento dei lavori e che i lavori del cantiere si erano conclusi il
04.07.2023, e in relazione ad essi era stato emesso il SAL finale del
20.07.2023 il cui pagamento era avvenuto con il rilascio della fattura a saldo della società in favore della Committente, la società Parte_1
Controparte_2
Asseriva che per tali motivi l'emissione delle fatture n. 80/23 del
20.07.2023 e 87/23 28.07.2023, era illegittima e non giustificata da alcuna prestazione .
La convenuta opposta, nel confermare di aver svolto attività di pulizia e facchinaggio e piccole opere edili presso il cantiere Five Guys di Milano
San Babila, su incarico e nell'interesse della deduceva che prima Parte_1
delle fatture di cui all'ingiunzione, erano state emesse e regolarmente pagate, per l'attività svolta nel medesimo cantiere, le fatture in acconto n.
65/2023 del 19/06/2023, pagata il 23/06/2023 e la n. 74/2023 del
30/06/2023, pagata il 09/08/2024 (cfr. docc. 2-3-4 e 8 di parte opposta).
Sosteneva dunque che era il direttore dei lavori di cantiere incaricato dalla società arch. a coordinare tutte le attività, Pt_1 Persona_1
stabilendo di volta in volta, a seconda delle esigenze lavorative, il numero di operai e le ore necessarie per lo svolgimento delle attività di pulizia, facchinaggio presso il cantiere, ed era lui a relazionarsi con il referente della per la parte amministrativa, sig. Parte_1 Persona_2
Pag. 5 di 13 Osservava che era proprio il direttore del cantiere che successivamente approvava il conteggio delle ore effettivamente svolte che quindi, il signor fatturava. Controparte_1
Precisava infine che l'attività, iniziata i primi di giugno 2023 era terminata alla fine di luglio, e che dopo la consegna del cantiere, i lavori erano proseguiti con la sistemazione e pulizia finale sia del cantiere stesso , sia del relativo magazzino sito in Milano Via Portaluppi – Easybox.
3)La prova del credito e l'esecuzione delle prestazioni.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio ordinario a cognizione piena, per la regola di cui all'art 2697 c.c. grava sull'opposto, che è attore in veste sostanziale, l'onere di provare il titolo costitutivo del suo diritto
(nel caso di specie l'esistenza del contratto e l' esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture), ed all'opponente, che è convenuto sostanziale, incombe l'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito.
Quanto alla fattura secondo la giurisprudenza della della Suprema Corte essa “ è atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris» (ex multis Cass. Civ. 8126/2004; Trib. Di Termini Imeres
644/2025), nel senso che essa non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione, deve essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, posto che come unanimemente sostenuto dai predetti Giudici “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non
Pag. 6 di 13 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (ex multis Cass. Civ.
Ord.12.07.2023|n.19944) e non comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (fra le altre Cass. Civ. 299/2016).
Venendo dunque al merito della presente fattispecie, la società opposta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio e l'istruttoria di causa, articolatasi nell'acquisizione delle prove documentali e nell'escussione del teste ammesso, ha evidenziato che l'opposizione non può essere accolta de qua infondata in fatto e diritto, deve essere rigettata.
Le fatture n. 80/2023 e 87/2023 alla base del decreto ingiuntivo, rinvengono la loro causa nel contratto intercorso tra le parti relativo allo svolgimento, da parte degli operai della ditta opposta, di attività di pulizia e facchinaggio presso il cantiere per il rifacimento degli uffici “Five Parte_1
Guys” siti al 4 e 5 piano dello stabile di Corso Vittorio Emanuele-San
Babila Milano.
Le contestazioni mosse dall'opponente e relative alla mancata indicazione, prima del rilascio delle fatture, delle ore lavorate e del numero di personale impiegato, nonché relative alla mancata consegna del DURC, non possono essere condivise.
Con riferimento all'esistenza del contratto fra le parti – mai contestata nella sostanza dall'opponente – e alla esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, deve, in primo luogo, evidenziarsi che a fronte delle attività svolte, la ditta ME IZ ME Atef, emetteva in data 19/06/2023, una prima fattura in acconto, la n. 65/2023 di
Pag. 7 di 13 euro 5.000,00, che veniva regolarmente pagata con bonifico in data
23/06/2023 (sub docc.
2-3 opposto). In data 30/06/2023 veniva emessa, sempre in acconto, la fattura elettronica n. 74/2023 per euro 8.500,00, con scadenza al 30/06/2023 (doc. 4 opposto), anch'essa saldata (cfr doc.5: saldo c/c opposto).
Il pagamento delle fatture de quibus conferma l'esistenza del rapporto, nonché l'espletamento di lavori di pulizia e facchinaggio, quanto meno riguardo agli acconti pagati.
Successivamente, il 20/07/2023 veniva emessa, ancora in acconto, la fattura elettronica n. 80/2023 (una delle due di cui al decreto ingiuntivo) dell'importo di € 8.500,00 con scadenza 20/07/2023 (cfr.doc. 5), che restava insoluta.
Ed infine, con il completamento dei lavori, intervenuto alla fine di luglio
(cfr. deposizione testimoniale di cui al verbale di udienza del 09.07.2025), veniva emessa dall'opposto la fattura n. 87/23 a saldo di tutte le ore lavorate.
Al riguardo, il teste escusso (arch. , ha confermato di Persona_1
essere il direttore dei lavori (incaricato dalla opponente) che si svolgevano nel cantiere “Five Guys” di Corso Vittorio Emanuele;
ha confermato che l'attività (di facchinaggio e pulizia) si è protratta dal 1- 4 giugno 2023 sino alla fine di luglio 2023, con lo smobilizzo del cantiere ed il trasporto dei materiali presso il magazzino easy box di . CP_3
Ha precisato che l'attività si svolgeva normalmente con l'impiego di almeno 5 operai per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e a volte anche il sabato. Ha inoltre riferito, che era lui a stabilire e ad indicare al signor
Pag. 8 di 13 di volta in volta e a seconda delle necessità, quanti operai CP_1
doveva inviare presso il cantiere e per quante ore o giorni, e ad approvare il conteggio delle ore svolte, sulla base delle quali l'opposto emetteva la fattura, secondo gli accordi già raggiunti con l'amministrazione (“…in contraddittorio con facevamo il resoconto delle ore io approvavo e CP_1
davo l'ok ad perché potesse fare la fattura [gli accordi erano già CP_1
definiti e l'amministrazione sapeva che io dopo aver controllato quanto fatto, davo l'ok per la fattura.]” (cfr. deposizione testimoniale del
09/07/2025).
Le dichiarazioni avallano le richieste della convenuta, ossia che l'attività è stata regolarmente svolta, sino alla fine di luglio ed allo smobilizzo e pulizia dei cantieri per le ore concordate e verificate dal direttore di cantiere, incaricato dall'opponente e che le fatture sono state emesse solo dopo la verifica e l'approvazione dei conteggi da parte di quest'ultimo.
Ulteriore dimostrazione dello svolgimento delle prestazioni e delle fatture azionate monitoriamente si ricava dalla corrispondenza intervenuta tramite messaggi watsapp fra i sigg.ri e Persona_2 CP_1
laddove in risposta ai solleciti di pagamento di parte
[...]
Part convenuta, il responsabile amministrativo della Persona_2
rassicurava l'odierno opposto che i pagamenti sarebbero stati effettuati e che “il ritardo era dovuto solo a temporanee difficoltà economiche della società”(sub doc. 10 mess. 14 il signor scrive “... Ti capisco ma Per_2
credimi sto in difficoltà. Appena incasso man mano chiudiamo tutto...” e ancora “Buongiorno . Sto vedendo di incassare. Ho anche detto ai CP_1
referenti di milano che dobbiamo accelerare chiusura perché prima di ogni
Pag. 9 di 13 cosa devo cominciare a pagare te. Spero in questi giorni di tro vare una soluzione. Grazie” [cfr. doc. 10 messaggio 23 ottobre].
La valenza probatoria di tali documenti non è contestabile (Cass. Civ. n.
11197 del 27 aprile 2023 ha stabilito che la semplice riproduzione fotografica dei messaggi è sufficiente a garantire la validità della prova,
“…se accertato il corretto iter di acquisizione e se il destinatario non ne contesta la veridicità in maniera circostanziata...”
Ne l' opponente e destinataria “ ne ha mai contestato la veridicità in maniera circostanziata”
A ciò aggiungasi che il teste pur non avendo letto i messaggi, ha Per_1
dichiarato di essere a conoscenza del mancato pagamento, per averlo appreso dalle parti, e che la su sua domanda relativa alla causa, Parte_1
gli aveva riferito che “era in difficoltà ma avrebbe provveduto” (cfr. verbale di udienza del 09.07.2025).
Il complesso probatorio così illustrato consente in definitiva di ritenere provate le richieste della convenuta opposta
Quanto al mancato invio del UR prima dell'emissione delle fatture per cui
è giudizio, la doglianza dell'opponente è infondata e va disattesa.
L'odierna opposta ha depositato agli atti il UR (cfr doc. 15 opposta), attestante la regolarità (contributiva) della ditta ai fini di legge, rilasciato il
03.05.2023 che ha trasmesso alla società attrice prima della liquidazione della fattura in acconto n. 65/2023 del 19/06/2023 (pagata il 23/06/2023. La validità del documento è di 120 giorni, ossia dal 03/05/2023 al 31/08/2023, con la conseguenza che le fatture oggetto di ingiunzione (emesse a luglio)
Pag. 10 di 13 rientrano nel periodo di validità del precitato documento, senza che occorra la trasmissione di uno nuovo UR.
4) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ottemperanza al principio di cui all'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo a carico dell'opponente sulla base del decisum e per quattro fasi di giudizio parametrate a valori medi.
5) Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Va evidentemente rigettata la domanda ex art 96 dell'opponente, stante il rigetto dell'opposizione.
Ritiene, per contro questo Tribunale che nel caso di specie ricorrano le condizioni per condannare, d'ufficio, ex art 96 comma 3 c.p.c., parte opponente al pagamento della somma di euro 1000,00 parametrata al valore delle spese di lite
L'istruzione probatoria ha dimostrato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta per motivi pretestuosi, palesemente infondati in fatto e diritto, sì da integrare una ipotesi di abuso del processo da parte della società opposta che ha resistito in giudizio, pur consapevole della evidente inconsistenza delle sue posizioni, per fini meramente strumentali e dilatori.
La ratio della condanna de qua, volta, come noto, a salvaguardare le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo necessario esclusivamente l'accertamento, in capo alla parte
Pag. 11 di 13 soccombente, della mala fede o della colpa grave (Cass. civ. n. 22405 del
13.09.2018), che per le ragioni descritte in epigrafe questo Tribunale ravvisa in capo alla soccombente Parte_1
I danni di cui sopra vengono liquidati come da dispositivo. E va aggiunta la sanzione in favore della Cassa Ammende
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 4670/2024, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Pt_1
-Conferma il decreto ingiuntivo N. 1609/2024, emesso dal Tribunale di
Monza il 17.05.2024 e pubblicato il 21.05.2024.
-Rigetta ogni altra domanda od eccezione
-Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto CP_1
che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre al
[...]
pagamento degli accessori di legge
-Condanna altresì l'opponente al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 1000,00 ex art. 96 comma III cpc oltre alla sanzione di 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Monza, 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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