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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2403/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
), rappre- Parte_1 C.F._1
sentato e difeso da Avv. RISOLI FRANCESCO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in data 12/02/2020 CP_1
in Altamura, unione dalla quale non sono nati i figli e che con sen- tenza n. 3463/2024, pubblicata il 19/07/2024, passata in cosa giu- dicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Sussistendone i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, pre- via comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimo- nio con condanna di parte resistente al pagamento delle spese pro- cessuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la parte resistente, pur rego- larmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sentita la sola parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause
2 previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti la parte ricorrente comparve nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
da detta comparazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile con- tratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in
3 dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in ALTA-
MURA in data 12/02/2020 tra Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...],
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di ALTAMURA al n. 3, parte I, anno 2020;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
4 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. AN la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2403/2025, avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 17/09/2025
TRA
), rappre- Parte_1 C.F._1
sentato e difeso da Avv. RISOLI FRANCESCO
– PARTE RICORRENTE –
E
( ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in data 12/02/2020 CP_1
in Altamura, unione dalla quale non sono nati i figli e che con sen- tenza n. 3463/2024, pubblicata il 19/07/2024, passata in cosa giu- dicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Sussistendone i presupposti di legge, chiede che il Tribunale, pre- via comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimo- nio con condanna di parte resistente al pagamento delle spese pro- cessuali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la parte resistente, pur rego- larmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, sentita la sola parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause
2 previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti la parte ricorrente comparve nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
da detta comparazione e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mate- riale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n.
898/1970, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile con- tratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in
3 dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/02/2025 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in ALTA-
MURA in data 12/02/2020 tra Parte_1
nato in [...] in data [...], e CP_1
, nata in [...] in data [...],
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di ALTAMURA al n. 3, parte I, anno 2020;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
4 al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. AN la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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