Articolo 42 del Codice di giustizia contabile
Articolo 41Articolo 43
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 42

(Notificazioni e comunicazioni)


1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione puo' autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo ((delle forze di polizia))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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