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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 175 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Fino, giusta mandato in atti, C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in LL NT, Via Silvio Pellico, n. 3
appellanti
e
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Carlo Controparte_1 C.F._3
AT e RG AT, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in
LL NT, Via Pietro Palumbo, n. 16
appellata
nonché
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
[...] appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del 16.09.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 1364/2023, pubblicata in data 02.10.2023, il Tribunale di Brindisi dichiarava aperta la successione di e, previo rigetto della domanda riconvenzionale di Persona_1 usucapione, dichiarava erede avente diritto, unitamente agli altri convenuti, ad una quota Controparte_1 ereditaria pari ad 1/7 sull'immobile urbano sito in LL NT alla via Sellerio, 14 fol. 214 p.lla
1445 sub 2 e 3. Il Tribunale disponeva quindi lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dell'immobile urbano sopra citato;
condannava la convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile in favore della comunione ereditaria, nonché al risarcimento dei danni e comunque a rendere conto in favore dell'attrice pro quota per l'occupazione illegittima dell'immobile effettuata in via esclusiva ed in danno dei coeredi a partire dal 06.10.2018 fino alla data del rilascio.
2. Ed invero.
Con atto di citazione del 04.08.2020, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Brindisi, , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , esponendo che, in data 01.08.1978, era deceduto il padre, comune dante
[...] Controparte_5 causa, . Con testamento pubblico del 05.08.1971 per OT , n. 1224 Rep. Persona_1 Persona_2 registrato il 07.02.1980, il de cuius aveva nominato la moglie, usufruttuaria generale dei CP_6 propri beni ed aveva istituito eredi in parti eguali i sette figli Antonio, Controparte_2 CP_1 CP_4
nati da un primo matrimonio, e e nati dal secondo matrimonio del de cuius CP_5 Parte_1 Pt_2 con la sig.ra L'attrice rappresentava che in forza del predetto testamento veniva CP_6 effettuata, in data 31.01.1979, regolare denunzia di successione e che, con atto per OT di Per_3
LL NT n. 681 Rep. dell'08.01.1981 e successivo atto per OT n. 1174 rep. del Per_3
21.09.1981, l'usufruttuaria ed i nudi proprietari avevano proceduto alla vendita di due fondi, caduti in successione, conseguentemente tra i germani residuava in comunione di nuda proprietà pro Per_1 indiviso solo l'immobile urbano sito alla via Sellario, n. 14 in LL NT ( nel NCEU f. 44/c 3 al fol. 214 p.lla 1445 sub 2 e 3, Rendita cat. € 125,63), gravato da usufrutto sull'intero in capo a CP_6
2 questa aveva abitato l'immobile fino alla sua morte, avvenuta il 05.10.2018; e successivamente CP_6 era stato occupato nella sua interezza e senza titolo giustificativo dalla coerede Parte_1
L'attrice concludeva chiedendo, pertanto, di dichiarare l'apertura della successione testamentaria di
, deceduto in data 01.08.1978, riconoscendo alla stessa la qualità di erede ed avente Persona_1 diritto - insieme agli altri convenuti - ad una quota ereditaria pari ad 1/7 sull'immobile urbano sito in
LL NT alla via Sellerio 14 fol. 214 p.lla 1445 sub 2 e 3, eventualmente dichiarando la intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti gli eredi in virtù degli atti di disposizione dei beni ereditari di cui agli atti per OT di LL NT n. 681 Rep. del 08.01.1981 e per Per_3
OT n. 1174 Rep. del 21.09.1981. Conseguentemente chiedeva di disporsi lo scioglimento della Per_3 comunione ereditaria e la divisione nelle forme di legge dell'immobile; inoltre, essendo il detto bene comune occupato interamente da senza titolo giustificativo, chiedeva di Parte_1 condannare quest'ultima al relativo rilascio in favore della comunione ereditaria, e, infine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per tale illegittima occupazione, rendendo Parte_1 il conto in proprio favore e pro quota per l'illegittima occupazione dell'immobile in via esclusiva ed in danno dei coeredi a partire dal 06.10.2018 fino alla data del rilascio, danno da liquidarsi a mezzo di CTU ovvero equitativamente, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese ovvero, in subordine, porle a carico della massa.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.12.2020, si costituivano in giudizio Parte_1
e , i quali si opponevano alla richiesta di scioglimento della comunione e di attribuzione Parte_2 delle rispettive quote ai coeredi, eccependo come ostativo a tale pretesa l'intervenuto acquisto per usucapione di tutte le quote indivise del bene in favore degli stessi, ragion per cui spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere il relativo accertamento e la conseguente declaratoria di usucapione.
Nel corso del giudizio, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di CP_5
, e
[...] CP_7 Controparte_3 Controparte_2
3. Il giudice di prime cure, stante la questione preliminare introdotta con la domanda riconvenzionale ed idonea in astratto ad una immediata definizione della lite, fissava udienza per la precisazione della conclusioni, e quindi decideva rigettando tale domanda riconvenzionale, perché riteneva che l'usucapione non fosse maturata, essendo pacifico che avesse esercitato il diritto di CP_6 usufrutto sull'immobile oggetto di causa fino al suo decesso ( 5.10.2018), sicché l'esercizio di tale diritto di usufrutto da parte della escludeva in radice la possibilità che altri – gli istanti in via CP_6 riconvenzionale – avessero potuto, contemporaneamente all'esercizio del diritto di usufrutto, possedere ad usucapionem la nuda proprietà. La coesistenza dei due diritti reali non sarebbe configurabile sul piano logico-giuridico. Pertanto, il tribunale rigettava anche le istanze istruttorie formulate, avendo i convenuti chiesto di provare circostanze di diritto ovvero cronologicamente generiche o irrilevanti rispetto
3 all'obiettivo di provare il possesso della piena proprietà da parte dei convenuti costituiti o, ancora, incompatibili con l'usufrutto della madre. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale proposta dai germani e era rigettata. Il tribunale quindi, superata tale circostanza, ostativa Parte_1 Pt_2 alla richiesta di scioglimento della comunione e di attribuzione delle rispettive quote ai coeredi, disponeva in tale senso, nonché sulla domanda risarcitoria per la illegittima occupazione da parte della Parte_1
fissando il prosieguo del giudizio per la stima del bene da dividere. Il tribunale liquidava
[...] anche le spese di lite di questa fase, secondo soccombenza.
4. Con atto di citazione notificato il 13.02.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Nullità ai sensi dell'art. 161 c.p.c. o illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 184, 187 e 189 c.p.c., nonché degli artt. 277 e 279 c.p.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, oltre a non assumere le prove richieste dai medesimi, ha accolto le domande attoree, anche di risarcimento del danno, in assenza di totale prova e di istruttoria sul punto e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite, pur trattandosi di sentenza non definitiva, che quindi non poteva contenere una statuizione sulle spese;
b) Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione degli artt.
184, 187 e 189 c.p.c., nonché degli artt. 277 e 279 c.p.c. Violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione alla insufficiente e illogica motivazione: gli appellanti asseriscono che la sentenza, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il frutto di un totale travisamento dei fatti, allegati dai convenuti a fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione. Evidenziano, difatti, di non aver mai dedotto che fosse la loro madre ad aver posseduto uti dominus l'immobile in questione e di aver, successivamente alla sua morte, posseduto a loro volta ad usucapionem il bene, chiedendo di unire il loro possesso a quello della loro dante causa ai sensi dell'art. 1146 c.c. Gli appellanti sostengono che sulla base dell'errato convincimento che gli stessi intendessero provare il possesso uti dominus della loro madre, il Tribunale ha erroneamente disatteso le richieste istruttorie da essi articolate e ribadiscono in tale sede di aver posseduto uti domini l'immobile oggetto di causa dai primi anni '90, di essersi comportati nei confronti di tutti, anche della madre usufruttuaria, come proprietari e di aver, per l'effetto, usucapito il bene ai sensi dell'art. 1158 c.c. In via subordinata, i deducenti eccepiscono il vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui, pur in assenza di domanda di attribuzione delle rispettive quote e di contestazione da parte degli altri convenuti contumaci in relazione al possesso
4 uti domini degli esponenti, ha rigettato la domanda di questi ultimi di acquisto per usucapione delle loro quote di comproprietà;
c) Illegittimità della sentenza di primo grado relativamente al capo che ha condannato al risarcimento dei danni per violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità/illegittimità della sentenza per totale assenza di motivazione: gli appellanti eccepiscono l'illegittimità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure, in spregio a qualsivoglia motivazione, ha condannato al risarcimento del danno per la dedotta illegittima Parte_1 occupazione dell'immobile oggetto di causa, in assenza di prova del danno e del nesso causale ed in presenza di contestazione sul punto. I deducenti rappresentano, inoltre, che l'attrice non ha mai palesato agli altri coeredi la volontà di beneficiare dei frutti in relazione all'immobile in esame e che non avrebbe potuto farlo, considerato l'interesse della stessa allo scioglimento della comunione;
d) Violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggetto le spese sostenute dai medesimi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile, quantificate in € 15.000,00, somma da detrarre eventualmente pro quota per compensazione;
e) Sul capo relativo alla condanna alle spese. Violazione degli artt. 91-92 c.p.c. Violazione del D.M. 55/2014 e delle Tabelle aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022: con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti chiedono, laddove la sentenza impugnata venga ritenuta definitiva, la riforma della stessa anche in relazione alla condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite, essendo l'intera decisione frutto di un macroscopico errore. In subordine, nel caso di conferma della sentenza, chiedono la riforma del predetto capo, alla luce del comportamento delle parti, dei rapporti tra le stesse, della natura della controversia e della sussistenza di una situazione di incertezza sul diritto oggetto di controversia. In estremo subordine, chiedono la compensazione delle spese, considerato che la definizione del giudizio di primo grado è avvenuta in assenza di attività istruttoria. Da ultimo, gli appellanti deducono la violazione del D.M. 55/2014
e delle tabelle aggiornate al D.M. 147/2022 essendo stati liquidati gli onorari in misura nettamente superiore ai valori medi, in assenza di qualsivoglia motivazione.
4.1. Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma Controparte_1 della sentenza appellata, salva riduzione delle spese liquidate dal Tribunale secondo proprie determinazioni, in conformità a quanto richiesto nel complessivo importo di € 4.835,00, oltre 15% forf.
5 CAP ed IVA, o a quanto ritenuto corrispondente ai parametri del D.M. vigente in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Alla udienza del 04.07.2024 il Cons. Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di tutti gli appellati non costituiti e, ritenuto opportuno verificare la necessità e l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti in sede di delibazione nel merito della controversia, riservava le stesse al Collegio in sede di decisione;
ritenuto, inoltre, di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 16.09.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. Va premesso che tutti i capi della sentenza non oggetto di specifica impugnazione e censura in gravame
(quale ad esempio la statuizione di condanna di al rilascio dell'immobile) devono Parte_1 ritenersi definitivi, perché sono ormai passate in giudicato (interno) tutte le questioni già decise con la sentenza parziale.
7. L'appello proposto è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere, a chiarimento, che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, nel senso che
è un tipico caso di sentenza parziale: a fronte di un cumulo nello stesso processo di domande diverse
(domanda principale e domanda riconvenzionale) il giudice si è pronunciato sul merito di una di dette domande – la domanda riconvenzionale - e, senza operare la separazione delle cause, ha rinviato al prosieguo per la decisione sulla domanda principale (di divisione). Trattandosi di sentenza parziale, che ha definito solo la domanda riconvenzionale, non ricorre alcuna delle censure di nullità di detta pronuncia, né la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Va ricordato poi che, rimessa la causa in decisione, pur in presenza di una questione preliminare, potenzialmente idonea a definire la lite, che abbia giustificato la fissazione della udienza di precisazione, il giudice comunque – ove superi detta questione preliminare - ha comunque una cognizione piena della intera res litigiosa, e può decidere su tutte le domande senza alcun vizio di ultrapetizione;
nella specie, la declaratoria di apertura della successione e di attribuzione delle rispettive quote sul bene oggetto quindi di divisione della comunione ereditaria è solo un corollario che discende dal rigetto della domanda di usucapione del bene: gli appellanti, invero, avevano dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione della intera proprietà dell'immobile oggetto di lascito ereditario, come circostanza ostativa all'accoglimento
6 della domanda di scioglimento della comunione, posto che – a loro dire- per effetto della prescrizione acquisitiva maturatasi alcuna comunione ereditaria su detto bene era ormai residuata. Il Tribunale, ritenendo che, al contrario, alcuna usucapione fosse invece maturata, tale da escludere la comunione sull'immobile, rilevava che gli eredi del de cuius erano titolari di una quota pari ad 1/7 del bene e ne disponeva pertanto la divisione.
In tale ottica la condanna alle spese di lite è ovviamente relativa alla definizione della domanda riconvenzionale. Stabilisce infatti l'art. 91 cpc che il giudice << con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese>> e tanto vale anche nel caso in cui, come nella specie, il tribunale abbia chiuso il processo relativo alla domanda riconvenzionale di usucapione, avendo adottato una sentenza parziale;
deve ritenersi che di fatto abbia operato una implicita separazione delle cause, definendo integralmente la controversia relativa alla usucapione anche in punto di spese;
e questa considerazione esclude quindi che tale statuizione – non riferita all'intera res litigiosa ma solo alla domanda di usucapione - possa rendere nulla e/o illegittima la pronuncia in scrutinio, né trasforma la sentenza in una sentenza definitiva;
la statuizione sulla spese è invece inerente solo alla definizione della domanda riconvenzionale, che come tale mantiene comunque una sua autonomia nel processo, rispetto alla domanda principale.
La soluzione adottata dal tribunale è sul punto corretta, perché se il convenuto propone domanda riconvenzionale, si determina un ampliamento del "thema decidendum" sicché è legittimo definire la domanda connessa prima della domanda principale. Va poi comunque tenuto conto che le spese del giudizio di divisione, oggetto delle successiva pronuncia, che definirà la controversia relativa alla domanda principale, andranno poste a carico della massa, in deroga al criterio in materia di soccombenza. Nel giudizio di divisione ereditaria, infatti, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale le spese seguono la soccombenza, ma le spese, essendo effettuate nel comune interesse dei condividenti, sono a carico della massa, ricadendo su ciascun condividente in virtù della rispettiva quota, salvo che per le spese determinate da pretese sproporzionate o da inutili resistenze, sulla base del contegno processuale complessivo dei condividenti.
Tanto comporta il rigetto delle doglianze di cui al primo motivo di gravame.
8. Infondata è anche la censura che si appunta la decisione del tribunale di rigetto della domanda di usucapione. Gli appellanti precisano di non aver inteso unire il loro possesso a quello della loro dante causa ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini della usucapione ma sostengono di essersi comportati, nei confronti di tutti, ed anche perfino della madre usufruttuaria, come proprietari e di aver, per l'effetto, usucapito il bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.
7 Tale assunto non appare convincente. La soluzione adottata dal tribunale è invece corretta e condivisa dal Collegio, sulla base della considerazione – che vale come ragione liquida – secondo cui in presenza di un usufrutto, il nudo proprietario non può esercitare un possesso del bene immobile, utile ad usucapione, escludendo il possesso dell'usufruttuario, perché la nuda proprietà si configura proprio laddove manchi il godimento del bene. In caso di costituzione di usufrutto, il possesso del bene spetta esclusivamente all'usufruttuario (Cass. Civ., Sez. 2, N. 9476 del 23-03-2022), che ha infatti il diritto di conseguire il possesso della cosa (art. 982 c.c.) per poterla godere. Non è quindi concepibile che il nudo proprietario eserciti il possesso del bene, perché l'usufruttuario è possessore rispetto ai terzi - e tale è il nudo proprietario per le quote altrui – ed è, nel rapporto con il nudo proprietario, nei limiti della sua quota, un mero detentore del bene. Privato della relazione materiale con la res il nudo proprietario non può pertanto possedere il bene, né esercita alcun potere di fatto diretto sul bene, anche se è gravato degli obblighi inerenti la conservazione e manutenzione del bene stesso derivanti dal suo diritto dominicale. Di conseguenza, il nudo proprietario non può usucapire la (piena) proprietà del bene finché dura l'usufrutto.
Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è quindi configurabile solo a favore dell'usufruttuario, il quale può esercitarlo anche a vantaggio del nudo proprietario, ampliandone il godimento, anche attraverso la costituzione di servitù attive.
Gli appellanti possono aver utilizzato l'immobile, ove assumono di aver abitato da sempre, ma tanto è avvenuto semmai, dopo il decesso del padre, per ragioni di ospitalità e per il vincolo che li legava alla madre, usufruttuaria, ma non possono aver posseduto il bene escludendo dal godimento la usufruttuaria.
Alla luce di tali valutazioni in diritto, le prove offerte per sostenere l'assunto di un possesso esercitato dagli stessi ai fini della usucapione, pur in costanza di un possesso da parte dell'usufruttuario, sono ultronee e comunque i singoli capitoli appaiono oltre che non pertinenti, del tutto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione. Anche sul punto la sentenza è corretta ed immune dalle dedotte censure. Tanto comporta il rigetto delle istanze istruttorie reiterate in appello sul punto.
Va aggiunto che solo dopo il decesso della usufruttuaria, riacquistata la piena proprietà pro quota in capo al coerede - può configurarsi – senza necessità di interversio – un possesso utile alla usucapione di un bene comune, con riferimento alle quote degli altri comproprietari.
In ordine alla possibilità per il coerede di usucapire il bene ereditario, la giurisprudenza è pacifica. Si segnala la pronuncia della Cass. n. 9359/2021 (che richiamando altre pronunce, afferma che “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso") ovvero Cass. n. 966/2019. A tal fine, però, "egli, che già possiede animo proprio e a titolo di
8 comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus" (Cass.
10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002), "non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune" (Cass. 966/2019).
Tuttavia, le pronunce qui riportate e quelle invocate in gravame a sostegno degli assunti di parte appellante sono del tutto inconferenti, con riferimento al caso in esame, ove la comproprietà piena fra coeredi è sorta solo in data 5.10.2018, dopo il decesso di cosicché mancherebbe comunque, a far Controparte_6 tempo da tale momento, il dato temporale ( 20 anni) necessario per il maturarsi della prescrizione acquisitiva.
Il motivo va pertanto disatteso.
9. Quanto alla censura sulla decisione di condanna al risarcimento del danno per utilizzo esclusivo del bene, prospettata nel terzo motivo di appello, osserva la Corte che effettivamente non è sorretta da adeguata motivazione.
Tuttavia, tanto impone alla Corte di integrare il percorso motivazionale della decisione assunta in sentenza.
In tema di comproprietà, pacifico è che a mente dell'art. 1102 cc il comproprietario, che durante il periodo di comunione, abbia goduto l'intero bene da solo, senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, e che possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. L'indennizzo è finalizzato quindi a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso e mira a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario. La previsione dell'art. 1102 rende illecito l'uso della cosa comune da parte di un partecipante, laddove comprometta l'uso da parte degli altri. Il principio, consolidato in giurisprudenza, è che l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo non solo se impedisce il pari uso da parte degli altri, ma anche se altro comproprietario abbia manifestato l'intenzione dl utilizzare il bene in maniera diretta.
Assumono gli appellanti che attrice in primo grado, non aveva mai palesato agli altri Controparte_1 coeredi la sua volontà di beneficiare dei frutti dell'immobile in esame e che non avrebbe potuto farlo, considerato l'interesse della stessa allo scioglimento della comunione. Tale assunto non è condiviso dalla
9 Corte perché invece proprio l'intenzione di ottenere la divisione del bene comune è manifestazione della volontà di utilizzare il bene e/o goderne i frutti. L'indennizzo in scrutinio è dunque dovuto, perché non solo a fronte della domanda di usucapione è pacifico in atti l'uso esclusivo del bene comune di Parte_1
che ritiene in forza di tale utilizzo di averlo usucapito, ma risulta anche che
[...] Controparte_1 quale comproprietaria abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e questo le sia stato rifiutato. Una richiesta in tale senso è stata formulata in data 6.12.2018 (racc. in atti) e tanto giustifica l'ottenimento di una indennità per il godimento esclusivo del bene, facente parte di una comunione, avendo la comproprietaria manifestato l'intenzione di rientrare nel possesso del bene, necessario presupposto per il sorgere del diritto all'indennizzo. Infatti, se è vero che l'uso diretto del bene altro non
è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili. In tema di uso della cosa comune, il diritto ad una indennità sussiste laddove si siano violati i criteri stabiliti dall'art. 1102
c.c. e cioè in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, essendo l'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri finalizzata a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.
Presupposto per il pagamento dell'indennità in scrutinio è che un comproprietario abbia escluso gli altri dall'utilizzo e che il comproprietario escluso abbia richiesto di utilizzare il bene comune. Afferma in proposito Cass. Sez. 2^ n. 2423 del 9/2/2015: “ L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
Ala luce di tali considerazioni, l'indennizzo spetta, ma con una decorrenza diversa da quella indicata in sentenza, ossia non dal 6.10.2018, data successiva alla morte della usufruttuaria, in cui è sorto il diritto al godimento del bene in comunione, bensì a decorrere dal 6.12.2018, data in cui la comproprietaria ha manifestato agli altri coeredi la volontà di beneficiare dei frutti in relazione all'immobile in esame.
La doglianza in esame va pertanto entro detti limiti accolta.
10. Va disattesa invece la censura, con cui parte appellante lamenta che il tribunale avrebbe omesso di provvedere sulla domanda di rimborso delle somme sostenute dagli appellanti per la manutenzione e la conservazione del bene comune nel corso degli anni. La doglianza è priva di specifica concludenza, considerato che la pronuncia in esame è una sentenza non definitiva, sicché non ha esaurito la disamina
10 della intera res iudicanda;
la questione del rimborso sarà evidentemente definita nel prosieguo del giudizio, finalizzato alla divisione del bene.
11. Quanto invece al motivo di gravame che concerne la compensazione e la entità delle spese di lite, lo stesso è solo in parte fondato.
Ed invero, le spese in esame sono solo quelle che concernono la domanda riconvenzionale di usucapione, definita con la sentenza parziale;
non può ignorarsi che la domanda riconvenzionale sia stata integralmente disattesa dal tribunale e tanto comporta la soccombenza degli attori in via riconvenzionale con riferimento a tale pretesa, sicché a mente della previsione dell'art. 92 cpc non si giustifica una compensazione totale e/o parziale delle spese relative a detta domanda. Né la compensazione delle spese, può essere giustificata dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto senza alcuna attività istruttoria, perché le ipotesi che giustificano la compensazione sono tassative e perché il mancato espletamento di attività istruttoria può incidere semmai sulla entità della liquidazione, ma non giustifica alcuna deroga al principio di soccombenza e di causalità che presiede al regime delle spese.
La entità delle spese, liquidate in € 9.000, è però effettivamente eccessiva, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, tanto che pure parte appellata concorda sulla fondatezza di tale doglianza, proponendo come equa una liquidazione delle spese nella misura di € 4.835, oltre accessori, su cui nulla obietta significativamente parte appellante. La convergenza delle difese su tale importo e la obiettiva erroneità della statuizione impongono – in accoglimento del motivo in scrutino – di provvedere, in parziale riforma della sentenza appellata, a ridurre le spese di lite del primo grado nella indicata misura di € 4.835, oltre accessori, che appare congrua ed adeguata.
12. L'appello va pertanto accolto nei termini di cui si è detto.
Fermo dunque il regime delle spese di lite di primo grado, discendente dal rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite del presente grado di appello possono, stante l'esito del gravame, essere interamente compensate fra le parti in considerazione, da un lato, della parziale reciproca soccombenza in appello e, dall'altro, della condotta tenuta dalle parti su aspetti obiettivamente censurabili della sentenza, che ben avrebbero potuto essere, in una ottica collaborativa e conciliativa, essere definiti già prima e indipendentemente dal presente giudizio.
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio quanto alle parti rimaste contumaci in quanto, stante la contumacia, non hanno maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 13.02.2024 nei confronti di
[...] Parte_2 Per_1
11 nonché , , , avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentenza non definitiva del Tribunale di Brindisi n. 1364/2023, pubblicata in data 02.10.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fissa al 06.12.2018, anziché al 6.10.2018, la decorrenza dell'occupazione illegittima dell'immobile, effettuata in via esclusiva da ai fini del risarcimento dei Parte_1 danni pro quota in favore di;
Controparte_1
2) ridetermina in € 4.835,00, oltre accessori di legge e di tariffa, l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese di lite;
3) Conferma nel resto la sentenza appellata;
4) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 175 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Fino, giusta mandato in atti, C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in LL NT, Via Silvio Pellico, n. 3
appellanti
e
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. ti Carlo Controparte_1 C.F._3
AT e RG AT, mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in
LL NT, Via Pietro Palumbo, n. 16
appellata
nonché
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
[...] appellati contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 352 cpc del 16.09.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 1364/2023, pubblicata in data 02.10.2023, il Tribunale di Brindisi dichiarava aperta la successione di e, previo rigetto della domanda riconvenzionale di Persona_1 usucapione, dichiarava erede avente diritto, unitamente agli altri convenuti, ad una quota Controparte_1 ereditaria pari ad 1/7 sull'immobile urbano sito in LL NT alla via Sellerio, 14 fol. 214 p.lla
1445 sub 2 e 3. Il Tribunale disponeva quindi lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dell'immobile urbano sopra citato;
condannava la convenuta al rilascio Parte_1 dell'immobile in favore della comunione ereditaria, nonché al risarcimento dei danni e comunque a rendere conto in favore dell'attrice pro quota per l'occupazione illegittima dell'immobile effettuata in via esclusiva ed in danno dei coeredi a partire dal 06.10.2018 fino alla data del rilascio.
2. Ed invero.
Con atto di citazione del 04.08.2020, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Brindisi, , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , esponendo che, in data 01.08.1978, era deceduto il padre, comune dante
[...] Controparte_5 causa, . Con testamento pubblico del 05.08.1971 per OT , n. 1224 Rep. Persona_1 Persona_2 registrato il 07.02.1980, il de cuius aveva nominato la moglie, usufruttuaria generale dei CP_6 propri beni ed aveva istituito eredi in parti eguali i sette figli Antonio, Controparte_2 CP_1 CP_4
nati da un primo matrimonio, e e nati dal secondo matrimonio del de cuius CP_5 Parte_1 Pt_2 con la sig.ra L'attrice rappresentava che in forza del predetto testamento veniva CP_6 effettuata, in data 31.01.1979, regolare denunzia di successione e che, con atto per OT di Per_3
LL NT n. 681 Rep. dell'08.01.1981 e successivo atto per OT n. 1174 rep. del Per_3
21.09.1981, l'usufruttuaria ed i nudi proprietari avevano proceduto alla vendita di due fondi, caduti in successione, conseguentemente tra i germani residuava in comunione di nuda proprietà pro Per_1 indiviso solo l'immobile urbano sito alla via Sellario, n. 14 in LL NT ( nel NCEU f. 44/c 3 al fol. 214 p.lla 1445 sub 2 e 3, Rendita cat. € 125,63), gravato da usufrutto sull'intero in capo a CP_6
2 questa aveva abitato l'immobile fino alla sua morte, avvenuta il 05.10.2018; e successivamente CP_6 era stato occupato nella sua interezza e senza titolo giustificativo dalla coerede Parte_1
L'attrice concludeva chiedendo, pertanto, di dichiarare l'apertura della successione testamentaria di
, deceduto in data 01.08.1978, riconoscendo alla stessa la qualità di erede ed avente Persona_1 diritto - insieme agli altri convenuti - ad una quota ereditaria pari ad 1/7 sull'immobile urbano sito in
LL NT alla via Sellerio 14 fol. 214 p.lla 1445 sub 2 e 3, eventualmente dichiarando la intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti gli eredi in virtù degli atti di disposizione dei beni ereditari di cui agli atti per OT di LL NT n. 681 Rep. del 08.01.1981 e per Per_3
OT n. 1174 Rep. del 21.09.1981. Conseguentemente chiedeva di disporsi lo scioglimento della Per_3 comunione ereditaria e la divisione nelle forme di legge dell'immobile; inoltre, essendo il detto bene comune occupato interamente da senza titolo giustificativo, chiedeva di Parte_1 condannare quest'ultima al relativo rilascio in favore della comunione ereditaria, e, infine, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per tale illegittima occupazione, rendendo Parte_1 il conto in proprio favore e pro quota per l'illegittima occupazione dell'immobile in via esclusiva ed in danno dei coeredi a partire dal 06.10.2018 fino alla data del rilascio, danno da liquidarsi a mezzo di CTU ovvero equitativamente, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese ovvero, in subordine, porle a carico della massa.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.12.2020, si costituivano in giudizio Parte_1
e , i quali si opponevano alla richiesta di scioglimento della comunione e di attribuzione Parte_2 delle rispettive quote ai coeredi, eccependo come ostativo a tale pretesa l'intervenuto acquisto per usucapione di tutte le quote indivise del bene in favore degli stessi, ragion per cui spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere il relativo accertamento e la conseguente declaratoria di usucapione.
Nel corso del giudizio, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di CP_5
, e
[...] CP_7 Controparte_3 Controparte_2
3. Il giudice di prime cure, stante la questione preliminare introdotta con la domanda riconvenzionale ed idonea in astratto ad una immediata definizione della lite, fissava udienza per la precisazione della conclusioni, e quindi decideva rigettando tale domanda riconvenzionale, perché riteneva che l'usucapione non fosse maturata, essendo pacifico che avesse esercitato il diritto di CP_6 usufrutto sull'immobile oggetto di causa fino al suo decesso ( 5.10.2018), sicché l'esercizio di tale diritto di usufrutto da parte della escludeva in radice la possibilità che altri – gli istanti in via CP_6 riconvenzionale – avessero potuto, contemporaneamente all'esercizio del diritto di usufrutto, possedere ad usucapionem la nuda proprietà. La coesistenza dei due diritti reali non sarebbe configurabile sul piano logico-giuridico. Pertanto, il tribunale rigettava anche le istanze istruttorie formulate, avendo i convenuti chiesto di provare circostanze di diritto ovvero cronologicamente generiche o irrilevanti rispetto
3 all'obiettivo di provare il possesso della piena proprietà da parte dei convenuti costituiti o, ancora, incompatibili con l'usufrutto della madre. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale proposta dai germani e era rigettata. Il tribunale quindi, superata tale circostanza, ostativa Parte_1 Pt_2 alla richiesta di scioglimento della comunione e di attribuzione delle rispettive quote ai coeredi, disponeva in tale senso, nonché sulla domanda risarcitoria per la illegittima occupazione da parte della Parte_1
fissando il prosieguo del giudizio per la stima del bene da dividere. Il tribunale liquidava
[...] anche le spese di lite di questa fase, secondo soccombenza.
4. Con atto di citazione notificato il 13.02.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza suindicata, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Nullità ai sensi dell'art. 161 c.p.c. o illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 184, 187 e 189 c.p.c., nonché degli artt. 277 e 279 c.p.c.: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, oltre a non assumere le prove richieste dai medesimi, ha accolto le domande attoree, anche di risarcimento del danno, in assenza di totale prova e di istruttoria sul punto e ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite, pur trattandosi di sentenza non definitiva, che quindi non poteva contenere una statuizione sulle spese;
b) Illegittimità della sentenza di primo grado per violazione ed errata applicazione degli artt.
184, 187 e 189 c.p.c., nonché degli artt. 277 e 279 c.p.c. Violazione degli artt. 112, 115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione alla insufficiente e illogica motivazione: gli appellanti asseriscono che la sentenza, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia il frutto di un totale travisamento dei fatti, allegati dai convenuti a fondamento della domanda riconvenzionale di usucapione. Evidenziano, difatti, di non aver mai dedotto che fosse la loro madre ad aver posseduto uti dominus l'immobile in questione e di aver, successivamente alla sua morte, posseduto a loro volta ad usucapionem il bene, chiedendo di unire il loro possesso a quello della loro dante causa ai sensi dell'art. 1146 c.c. Gli appellanti sostengono che sulla base dell'errato convincimento che gli stessi intendessero provare il possesso uti dominus della loro madre, il Tribunale ha erroneamente disatteso le richieste istruttorie da essi articolate e ribadiscono in tale sede di aver posseduto uti domini l'immobile oggetto di causa dai primi anni '90, di essersi comportati nei confronti di tutti, anche della madre usufruttuaria, come proprietari e di aver, per l'effetto, usucapito il bene ai sensi dell'art. 1158 c.c. In via subordinata, i deducenti eccepiscono il vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui, pur in assenza di domanda di attribuzione delle rispettive quote e di contestazione da parte degli altri convenuti contumaci in relazione al possesso
4 uti domini degli esponenti, ha rigettato la domanda di questi ultimi di acquisto per usucapione delle loro quote di comproprietà;
c) Illegittimità della sentenza di primo grado relativamente al capo che ha condannato al risarcimento dei danni per violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
e dell'art. 2697 c.c. Violazione dell'art. 132 c.p.c. e nullità/illegittimità della sentenza per totale assenza di motivazione: gli appellanti eccepiscono l'illegittimità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure, in spregio a qualsivoglia motivazione, ha condannato al risarcimento del danno per la dedotta illegittima Parte_1 occupazione dell'immobile oggetto di causa, in assenza di prova del danno e del nesso causale ed in presenza di contestazione sul punto. I deducenti rappresentano, inoltre, che l'attrice non ha mai palesato agli altri coeredi la volontà di beneficiare dei frutti in relazione all'immobile in esame e che non avrebbe potuto farlo, considerato l'interesse della stessa allo scioglimento della comunione;
d) Violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione alla domanda di rimborso delle spese di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile: gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'ulteriore domanda riconvenzionale avente ad oggetto le spese sostenute dai medesimi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'immobile, quantificate in € 15.000,00, somma da detrarre eventualmente pro quota per compensazione;
e) Sul capo relativo alla condanna alle spese. Violazione degli artt. 91-92 c.p.c. Violazione del D.M. 55/2014 e delle Tabelle aggiornate al D.M. n. 147 del 13/08/2022: con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti chiedono, laddove la sentenza impugnata venga ritenuta definitiva, la riforma della stessa anche in relazione alla condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite, essendo l'intera decisione frutto di un macroscopico errore. In subordine, nel caso di conferma della sentenza, chiedono la riforma del predetto capo, alla luce del comportamento delle parti, dei rapporti tra le stesse, della natura della controversia e della sussistenza di una situazione di incertezza sul diritto oggetto di controversia. In estremo subordine, chiedono la compensazione delle spese, considerato che la definizione del giudizio di primo grado è avvenuta in assenza di attività istruttoria. Da ultimo, gli appellanti deducono la violazione del D.M. 55/2014
e delle tabelle aggiornate al D.M. 147/2022 essendo stati liquidati gli onorari in misura nettamente superiore ai valori medi, in assenza di qualsivoglia motivazione.
4.1. Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma Controparte_1 della sentenza appellata, salva riduzione delle spese liquidate dal Tribunale secondo proprie determinazioni, in conformità a quanto richiesto nel complessivo importo di € 4.835,00, oltre 15% forf.
5 CAP ed IVA, o a quanto ritenuto corrispondente ai parametri del D.M. vigente in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale.
5. Alla udienza del 04.07.2024 il Cons. Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello, dichiarava la contumacia di tutti gli appellati non costituiti e, ritenuto opportuno verificare la necessità e l'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti in sede di delibazione nel merito della controversia, riservava le stesse al Collegio in sede di decisione;
ritenuto, inoltre, di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 16.09.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. Va premesso che tutti i capi della sentenza non oggetto di specifica impugnazione e censura in gravame
(quale ad esempio la statuizione di condanna di al rilascio dell'immobile) devono Parte_1 ritenersi definitivi, perché sono ormai passate in giudicato (interno) tutte le questioni già decise con la sentenza parziale.
7. L'appello proposto è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere, a chiarimento, che la sentenza impugnata è una sentenza non definitiva, nel senso che
è un tipico caso di sentenza parziale: a fronte di un cumulo nello stesso processo di domande diverse
(domanda principale e domanda riconvenzionale) il giudice si è pronunciato sul merito di una di dette domande – la domanda riconvenzionale - e, senza operare la separazione delle cause, ha rinviato al prosieguo per la decisione sulla domanda principale (di divisione). Trattandosi di sentenza parziale, che ha definito solo la domanda riconvenzionale, non ricorre alcuna delle censure di nullità di detta pronuncia, né la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Va ricordato poi che, rimessa la causa in decisione, pur in presenza di una questione preliminare, potenzialmente idonea a definire la lite, che abbia giustificato la fissazione della udienza di precisazione, il giudice comunque – ove superi detta questione preliminare - ha comunque una cognizione piena della intera res litigiosa, e può decidere su tutte le domande senza alcun vizio di ultrapetizione;
nella specie, la declaratoria di apertura della successione e di attribuzione delle rispettive quote sul bene oggetto quindi di divisione della comunione ereditaria è solo un corollario che discende dal rigetto della domanda di usucapione del bene: gli appellanti, invero, avevano dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione della intera proprietà dell'immobile oggetto di lascito ereditario, come circostanza ostativa all'accoglimento
6 della domanda di scioglimento della comunione, posto che – a loro dire- per effetto della prescrizione acquisitiva maturatasi alcuna comunione ereditaria su detto bene era ormai residuata. Il Tribunale, ritenendo che, al contrario, alcuna usucapione fosse invece maturata, tale da escludere la comunione sull'immobile, rilevava che gli eredi del de cuius erano titolari di una quota pari ad 1/7 del bene e ne disponeva pertanto la divisione.
In tale ottica la condanna alle spese di lite è ovviamente relativa alla definizione della domanda riconvenzionale. Stabilisce infatti l'art. 91 cpc che il giudice << con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese>> e tanto vale anche nel caso in cui, come nella specie, il tribunale abbia chiuso il processo relativo alla domanda riconvenzionale di usucapione, avendo adottato una sentenza parziale;
deve ritenersi che di fatto abbia operato una implicita separazione delle cause, definendo integralmente la controversia relativa alla usucapione anche in punto di spese;
e questa considerazione esclude quindi che tale statuizione – non riferita all'intera res litigiosa ma solo alla domanda di usucapione - possa rendere nulla e/o illegittima la pronuncia in scrutinio, né trasforma la sentenza in una sentenza definitiva;
la statuizione sulla spese è invece inerente solo alla definizione della domanda riconvenzionale, che come tale mantiene comunque una sua autonomia nel processo, rispetto alla domanda principale.
La soluzione adottata dal tribunale è sul punto corretta, perché se il convenuto propone domanda riconvenzionale, si determina un ampliamento del "thema decidendum" sicché è legittimo definire la domanda connessa prima della domanda principale. Va poi comunque tenuto conto che le spese del giudizio di divisione, oggetto delle successiva pronuncia, che definirà la controversia relativa alla domanda principale, andranno poste a carico della massa, in deroga al criterio in materia di soccombenza. Nel giudizio di divisione ereditaria, infatti, per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. in base al quale le spese seguono la soccombenza, ma le spese, essendo effettuate nel comune interesse dei condividenti, sono a carico della massa, ricadendo su ciascun condividente in virtù della rispettiva quota, salvo che per le spese determinate da pretese sproporzionate o da inutili resistenze, sulla base del contegno processuale complessivo dei condividenti.
Tanto comporta il rigetto delle doglianze di cui al primo motivo di gravame.
8. Infondata è anche la censura che si appunta la decisione del tribunale di rigetto della domanda di usucapione. Gli appellanti precisano di non aver inteso unire il loro possesso a quello della loro dante causa ai sensi dell'art. 1146 c.c. ai fini della usucapione ma sostengono di essersi comportati, nei confronti di tutti, ed anche perfino della madre usufruttuaria, come proprietari e di aver, per l'effetto, usucapito il bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.
7 Tale assunto non appare convincente. La soluzione adottata dal tribunale è invece corretta e condivisa dal Collegio, sulla base della considerazione – che vale come ragione liquida – secondo cui in presenza di un usufrutto, il nudo proprietario non può esercitare un possesso del bene immobile, utile ad usucapione, escludendo il possesso dell'usufruttuario, perché la nuda proprietà si configura proprio laddove manchi il godimento del bene. In caso di costituzione di usufrutto, il possesso del bene spetta esclusivamente all'usufruttuario (Cass. Civ., Sez. 2, N. 9476 del 23-03-2022), che ha infatti il diritto di conseguire il possesso della cosa (art. 982 c.c.) per poterla godere. Non è quindi concepibile che il nudo proprietario eserciti il possesso del bene, perché l'usufruttuario è possessore rispetto ai terzi - e tale è il nudo proprietario per le quote altrui – ed è, nel rapporto con il nudo proprietario, nei limiti della sua quota, un mero detentore del bene. Privato della relazione materiale con la res il nudo proprietario non può pertanto possedere il bene, né esercita alcun potere di fatto diretto sul bene, anche se è gravato degli obblighi inerenti la conservazione e manutenzione del bene stesso derivanti dal suo diritto dominicale. Di conseguenza, il nudo proprietario non può usucapire la (piena) proprietà del bene finché dura l'usufrutto.
Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è quindi configurabile solo a favore dell'usufruttuario, il quale può esercitarlo anche a vantaggio del nudo proprietario, ampliandone il godimento, anche attraverso la costituzione di servitù attive.
Gli appellanti possono aver utilizzato l'immobile, ove assumono di aver abitato da sempre, ma tanto è avvenuto semmai, dopo il decesso del padre, per ragioni di ospitalità e per il vincolo che li legava alla madre, usufruttuaria, ma non possono aver posseduto il bene escludendo dal godimento la usufruttuaria.
Alla luce di tali valutazioni in diritto, le prove offerte per sostenere l'assunto di un possesso esercitato dagli stessi ai fini della usucapione, pur in costanza di un possesso da parte dell'usufruttuario, sono ultronee e comunque i singoli capitoli appaiono oltre che non pertinenti, del tutto irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione. Anche sul punto la sentenza è corretta ed immune dalle dedotte censure. Tanto comporta il rigetto delle istanze istruttorie reiterate in appello sul punto.
Va aggiunto che solo dopo il decesso della usufruttuaria, riacquistata la piena proprietà pro quota in capo al coerede - può configurarsi – senza necessità di interversio – un possesso utile alla usucapione di un bene comune, con riferimento alle quote degli altri comproprietari.
In ordine alla possibilità per il coerede di usucapire il bene ereditario, la giurisprudenza è pacifica. Si segnala la pronuncia della Cass. n. 9359/2021 (che richiamando altre pronunce, afferma che “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso") ovvero Cass. n. 966/2019. A tal fine, però, "egli, che già possiede animo proprio e a titolo di
8 comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus" (Cass.
10734/2018, Cass. 7221/2009, Cass. 13921/2002), "non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune" (Cass. 966/2019).
Tuttavia, le pronunce qui riportate e quelle invocate in gravame a sostegno degli assunti di parte appellante sono del tutto inconferenti, con riferimento al caso in esame, ove la comproprietà piena fra coeredi è sorta solo in data 5.10.2018, dopo il decesso di cosicché mancherebbe comunque, a far Controparte_6 tempo da tale momento, il dato temporale ( 20 anni) necessario per il maturarsi della prescrizione acquisitiva.
Il motivo va pertanto disatteso.
9. Quanto alla censura sulla decisione di condanna al risarcimento del danno per utilizzo esclusivo del bene, prospettata nel terzo motivo di appello, osserva la Corte che effettivamente non è sorretta da adeguata motivazione.
Tuttavia, tanto impone alla Corte di integrare il percorso motivazionale della decisione assunta in sentenza.
In tema di comproprietà, pacifico è che a mente dell'art. 1102 cc il comproprietario, che durante il periodo di comunione, abbia goduto l'intero bene da solo, senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, e che possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. L'indennizzo è finalizzato quindi a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso e mira a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario. La previsione dell'art. 1102 rende illecito l'uso della cosa comune da parte di un partecipante, laddove comprometta l'uso da parte degli altri. Il principio, consolidato in giurisprudenza, è che l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo non solo se impedisce il pari uso da parte degli altri, ma anche se altro comproprietario abbia manifestato l'intenzione dl utilizzare il bene in maniera diretta.
Assumono gli appellanti che attrice in primo grado, non aveva mai palesato agli altri Controparte_1 coeredi la sua volontà di beneficiare dei frutti dell'immobile in esame e che non avrebbe potuto farlo, considerato l'interesse della stessa allo scioglimento della comunione. Tale assunto non è condiviso dalla
9 Corte perché invece proprio l'intenzione di ottenere la divisione del bene comune è manifestazione della volontà di utilizzare il bene e/o goderne i frutti. L'indennizzo in scrutinio è dunque dovuto, perché non solo a fronte della domanda di usucapione è pacifico in atti l'uso esclusivo del bene comune di Parte_1
che ritiene in forza di tale utilizzo di averlo usucapito, ma risulta anche che
[...] Controparte_1 quale comproprietaria abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e questo le sia stato rifiutato. Una richiesta in tale senso è stata formulata in data 6.12.2018 (racc. in atti) e tanto giustifica l'ottenimento di una indennità per il godimento esclusivo del bene, facente parte di una comunione, avendo la comproprietaria manifestato l'intenzione di rientrare nel possesso del bene, necessario presupposto per il sorgere del diritto all'indennizzo. Infatti, se è vero che l'uso diretto del bene altro non
è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene stesso ovvero di trarne i frutti civili. In tema di uso della cosa comune, il diritto ad una indennità sussiste laddove si siano violati i criteri stabiliti dall'art. 1102
c.c. e cioè in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, essendo l'indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri finalizzata a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.
Presupposto per il pagamento dell'indennità in scrutinio è che un comproprietario abbia escluso gli altri dall'utilizzo e che il comproprietario escluso abbia richiesto di utilizzare il bene comune. Afferma in proposito Cass. Sez. 2^ n. 2423 del 9/2/2015: “ L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
Ala luce di tali considerazioni, l'indennizzo spetta, ma con una decorrenza diversa da quella indicata in sentenza, ossia non dal 6.10.2018, data successiva alla morte della usufruttuaria, in cui è sorto il diritto al godimento del bene in comunione, bensì a decorrere dal 6.12.2018, data in cui la comproprietaria ha manifestato agli altri coeredi la volontà di beneficiare dei frutti in relazione all'immobile in esame.
La doglianza in esame va pertanto entro detti limiti accolta.
10. Va disattesa invece la censura, con cui parte appellante lamenta che il tribunale avrebbe omesso di provvedere sulla domanda di rimborso delle somme sostenute dagli appellanti per la manutenzione e la conservazione del bene comune nel corso degli anni. La doglianza è priva di specifica concludenza, considerato che la pronuncia in esame è una sentenza non definitiva, sicché non ha esaurito la disamina
10 della intera res iudicanda;
la questione del rimborso sarà evidentemente definita nel prosieguo del giudizio, finalizzato alla divisione del bene.
11. Quanto invece al motivo di gravame che concerne la compensazione e la entità delle spese di lite, lo stesso è solo in parte fondato.
Ed invero, le spese in esame sono solo quelle che concernono la domanda riconvenzionale di usucapione, definita con la sentenza parziale;
non può ignorarsi che la domanda riconvenzionale sia stata integralmente disattesa dal tribunale e tanto comporta la soccombenza degli attori in via riconvenzionale con riferimento a tale pretesa, sicché a mente della previsione dell'art. 92 cpc non si giustifica una compensazione totale e/o parziale delle spese relative a detta domanda. Né la compensazione delle spese, può essere giustificata dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto senza alcuna attività istruttoria, perché le ipotesi che giustificano la compensazione sono tassative e perché il mancato espletamento di attività istruttoria può incidere semmai sulla entità della liquidazione, ma non giustifica alcuna deroga al principio di soccombenza e di causalità che presiede al regime delle spese.
La entità delle spese, liquidate in € 9.000, è però effettivamente eccessiva, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità delle questioni trattate, tanto che pure parte appellata concorda sulla fondatezza di tale doglianza, proponendo come equa una liquidazione delle spese nella misura di € 4.835, oltre accessori, su cui nulla obietta significativamente parte appellante. La convergenza delle difese su tale importo e la obiettiva erroneità della statuizione impongono – in accoglimento del motivo in scrutino – di provvedere, in parziale riforma della sentenza appellata, a ridurre le spese di lite del primo grado nella indicata misura di € 4.835, oltre accessori, che appare congrua ed adeguata.
12. L'appello va pertanto accolto nei termini di cui si è detto.
Fermo dunque il regime delle spese di lite di primo grado, discendente dal rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite del presente grado di appello possono, stante l'esito del gravame, essere interamente compensate fra le parti in considerazione, da un lato, della parziale reciproca soccombenza in appello e, dall'altro, della condotta tenuta dalle parti su aspetti obiettivamente censurabili della sentenza, che ben avrebbero potuto essere, in una ottica collaborativa e conciliativa, essere definiti già prima e indipendentemente dal presente giudizio.
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio quanto alle parti rimaste contumaci in quanto, stante la contumacia, non hanno maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato il 13.02.2024 nei confronti di
[...] Parte_2 Per_1
11 nonché , , , avverso la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentenza non definitiva del Tribunale di Brindisi n. 1364/2023, pubblicata in data 02.10.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fissa al 06.12.2018, anziché al 6.10.2018, la decorrenza dell'occupazione illegittima dell'immobile, effettuata in via esclusiva da ai fini del risarcimento dei Parte_1 danni pro quota in favore di;
Controparte_1
2) ridetermina in € 4.835,00, oltre accessori di legge e di tariffa, l'importo liquidato in sentenza a titolo di spese di lite;
3) Conferma nel resto la sentenza appellata;
4) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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