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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 16999/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.ta BARBIERI MICAELA;
− Domicilio: VIA ANDREA COSTA, 114 40134 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Micaela Barbieri
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
− Difesa: Avv.ta SCARDINO KATIA
− Domicilio: VIA ELIO BERNARDI 8/12 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Katia Scardino
Decisa a Bologna il 02/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) Accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione di cui al punto 5) del predetto accordo entro il termine essenziale indicato dalle parti al successivo punto 7) e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di tale accordo;
2) Nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata l'inefficacia di tale accordo dichiarare la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1467 c.c.”
Parte Convenuta:
“rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale -Accertare l'inadempimento da parte del Sig. Parte_1 dell'obbligazione indicata al punto sub 5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 04/10/2023 per non aver provveduto a dare seguito all'assegnazione, per la quota di un mezzo, al signor (già proprietario nella misura del 50%) degli Controparte_1
1 immobili così censiti: a) immobile sito in Bologna, Via Valle D'Aosta n. 18/2 identificato al NCEU del Comune di Bologna foglio 279 particella 802 subalterno 8 cat A/3 rendita 333,11 oltre a corte privata identificata al Catasto Fabbricati al foglio 279 particella 1016 sub 2 Cat F/1 consistenza 21 Mq;
b) immobile sito in Bologna, Via Ferrara n. 8 identificato al NCEU del Comune di Bologna foglio 280 particella 268 subalterno 117 Cat A/3 rendita 592,63 e relative pertinenze (cantina e garage); -per l'effetto imputare il valore di tali assegnazioni, alla luce delle risultanze peritali indicate nelle perizie dell'Arch. Per_1 al debito già riconosciuto dal Sig. , con conseguente versamento del Parte_1 conguaglio in suo favore, al netto delle spese comuni anticipate dal Sig. CP
come previsto nell'accordo al punto sub 7), già quantificate in € 514,82, come da
[...] documenti nr. 22, 23, 24 e 25; -condannare ex art. 1218 e 1176 cc il Sig. Parte_1
a risarcire il danno patrimoniale subito dal fratello a
[...] Controparte_1 seguito dell'inadempimento, danno che si quantifica in via equitativa in € 25.500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi moratori dalla data di invito a stipulare del 19/02/2024 al soddisfo;
-condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3 comma cpc il ricorrente Sig. , al Parte_1 pagamento di una somma a titolo sanzionatorio in favore del resistente, avendo promosso un'azione giuridicamente confusa, non comprensibile e a fini meramente dilatori che si quantifica in € 2.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e ti giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega che: Parte_1
1) in data 4/10/23 ha sottoscritto un contratto di transazione con CP
, suo creditore, ai sensi del quale si è obbligato a trasferirgli le sue quote di
[...] proprietà sugli immobili in Via Valle D'Aosta n. 18/2 e Via Ferrara n. 8 meglio descritti in atti fino all'estinzione del debito, con diritto ad un conguaglio per l'eccedenza;
2) il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva che entrambe le parti accettassero la stima degli immobili effettuata dall'Arch. (clausola n.5); Per_1
3) di non aver accettato le risultanze peritali perché il prezzo stimato non corrisponde al reale valore degli immobili (euro 240.000,00 piuttosto che euro 257.000,00 per l'immobile di Via Ferrara n. 8; euro 115.000,00 piuttosto che euro 150.000,00 per l'immobile di via Valle d'Aosta), quindi l'evento dedotto in condizione non si è verificato.
Pertanto, chiede che sia accertata l'inefficacia del contratto di Parte_1 transazione a causa della mancata verificazione dell'evento dedotto in condizione entro il termine essenziale sub art.
7. In via subordinata, chiede la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2 si difende eccependo che: Controparte_1
1) la clausola n.5 del contratto non contiene una condizione sospensiva e il termine di cui alla clausola 7 non è stato inteso dalle parti come essenziale;
2) anche ammesso che ci fosse una condizione sospensiva, l'evento dedotto si sarebbe già verificato o sussistono i presupposti perché operi la finzione di avveramento ex art. 1358 cc;
3) non ci sono i presupposti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta;
4) non gli ha trasferito le quote sugli immobili;
Parte_1
Co 5) in seguito all'inadempimento di , ha subito un danno patrimoniale a causa dell'impossibilità di concedere gli immobili in locazione.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, Controparte_1 che venga imputato il valore delle quote al debito già riconosciuto da Parte_1 nei propri confronti e che quest'ultimo sia condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 25.500,00, nonché per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc.
2.
Le domande delle parti sono infondate per i motivi che seguono.
2.1.
Secondo parte convenuta, l'evento della “assegnazione” delle quote non era subordinato a un altro evento (l'accettazione delle risultanze peritali da parte di entrambe le parti), ma
“quella condizione aveva il solo scopo di dare atto che, una volta ottenuta la stima, entrambi i fratelli avrebbero accettato le proprie obbligazioni”.
Tuttavia, la clausola n. 5 della transazione tra le parti parla chiaramente della necessità che vengano accettate (non meramente ricevute) dalle parti (non le obbligazioni) ma le risultanze peritali.
Cont Inoltre, anche il lessico usato da “accettazione delle proprie obbligazioni”, induce a ritenere che:
1) l'effetto della clausola fosse obbligatorio e non traslativo (depone in tal senso anche la circostanza per cui alla clausola 7 per cui era prevista la consegna di un assegno contestualmente alla “assegnazione” delle quote, da realizzarsi dunque con una diversa e ulteriore manifestazione di volontà rispetto alla pura e semplice
“accettazione” della perizia);
2) l'effetto obbligatorio della clausola fosse condizionato, o comunque dipendente, da una successiva adesione delle parti alla stima del perito.
3 Questo porta alla valutazione della natura della condizione e, sul punto, il Tribunale osserva che:
1) la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 30143/2019) afferma che
“la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente”;
2) nel caso concreto, la condizione sospensiva di cui alla clausola 5) è meramente potestativa, perché subordina l'obbligo di trasferire le quote alla mera volontà delle Co parti, in particolare del debitore che può decidere se obbligarsi o meno al trasferimento semplicemente scegliendo di non accettare le risultanze peritali (di fatto, quindi, è come se il debitore non si fosse ancora obbligato);
3) nel caso di specie, la decisione dell'obbligato di accettare o rifiutare la perizia prescinde da ragioni di opportunità o convenienza legate a un'altra operazione economica o “a fattori estrinseci idonei ad influire sulla determinazione di volontà”, perché oggetto della valutazione non è la convenienza dell'affare alla luce della perizia, ma è la rispondenza della perizia alla propria, e già precostituita, valutazione di convenienza, poiché è intuitivo che la perizia sarebbe stata Co
“accettata” da solo se e nella misura in cui gli avesse permesso di ottenere il maggior conguaglio possibile;
4) solo a questa condizione l'evento dedotto in condizione si sarebbe presentato
“come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente”, non potendosi dunque accedere alla valutazione sul piano obiettivo (della sussistenza di questa alternativa vantaggiosa per il contraente) richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la qualificazione della condizione in termini di potestativa e non “meramente” potestativa.
Dalla natura meramente potestativa della condizione sub art. 5 consegue che, ex art. Co 1355 cc, è nullo l'obbligo di di trasferire il diritto di proprietà sulle quote degli Cont immobili a rimanendo invece impregiudicata la validità della restante parte del contratto.
Cont Il Tribunale osserva, peraltro, che anche a seguire la prospettazione di sulla natura (potestativa) della condizione e sulla conseguente finzione di avveramento, l'effetto che si Cont dovrebbe trarre dalla clausola, per le ragioni già chiarite (del resto, anche nelle sue conclusioni scrive “accertare l'inadempimento da parte del Sig. Parte_1 dell'obbligazione indicata al punto sub 5”) è di natura obbligatoria e, dunque, non potrebbe trarsi l'effetto traslativo implicitamente sotteso nella richiesta di “imputare il valore di tali assegnazioni, alla luce delle risultanze peritali indicate nelle perizie dell'Arch. al debito già riconosciuto dal Sig. ”, poiché Per_1 Parte_1 sarebbe stato necessario, semmai, accedere all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo
4 Co di porre in essere una volontà dovuta ed omessa (in effetti, l'obbligo di del cui Cont inadempimento si duole è di “non aver provveduto a dare seguito all'assegnazione” delle quote, dove “dare seguito”, indica l'attività negoziale a ciò preordinata).
2.2.
Per le ragioni di cui al punto 2.1., le domande riconvenzionali di di Controparte_1 accertamento dell'inadempimento e di risarcimento del danno devono essere rigettate alla luce dell'invalidità della clausola 5) del contratto, che fondava l'obbligo di Parte_1
di trasferire le quote degli immobili alla controparte.
[...]
2.3
Premesso che, ferma restando l'inefficacia della clausola 5) conseguente alla sua invalidità, il contratto continua per il resto a spiegare i suoi effetti, la domanda proposta dall'attore relativa alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere accolta poiché si fonda sul presupposto della validità ed efficacia della clausola (e, dunque, dell'incidenza della stima degli immobili effettuata dall'arch. sull'assetto degli interessi tra le parti) di cui è stata dichiarata la nullità. Per_1
3.
Ammesso che siano state pronunciate frasi sconvenienti e offensive, quanto replicato dalla controparte neutralizza immediatamente qualsiasi incidenza sulla reputazione e, dunque, non sussistono gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 89 cpc, sia comma I sia comma II.
4.
Data la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92 comma II cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'assunzione dell'obbligo di di cui alla Parte_1 clausola n. 5 del contratto sub doc. 1 parte conven
2) rigetta le domande delle parti;
3) spese di lite integralmente compensate.
Bologna, 02/10/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 16999/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.ta BARBIERI MICAELA;
− Domicilio: VIA ANDREA COSTA, 114 40134 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Micaela Barbieri
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
− Difesa: Avv.ta SCARDINO KATIA
− Domicilio: VIA ELIO BERNARDI 8/12 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Katia Scardino
Decisa a Bologna il 02/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1) Accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione di cui al punto 5) del predetto accordo entro il termine essenziale indicato dalle parti al successivo punto 7) e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia di tale accordo;
2) Nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata l'inefficacia di tale accordo dichiarare la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1467 c.c.”
Parte Convenuta:
“rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale -Accertare l'inadempimento da parte del Sig. Parte_1 dell'obbligazione indicata al punto sub 5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti il 04/10/2023 per non aver provveduto a dare seguito all'assegnazione, per la quota di un mezzo, al signor (già proprietario nella misura del 50%) degli Controparte_1
1 immobili così censiti: a) immobile sito in Bologna, Via Valle D'Aosta n. 18/2 identificato al NCEU del Comune di Bologna foglio 279 particella 802 subalterno 8 cat A/3 rendita 333,11 oltre a corte privata identificata al Catasto Fabbricati al foglio 279 particella 1016 sub 2 Cat F/1 consistenza 21 Mq;
b) immobile sito in Bologna, Via Ferrara n. 8 identificato al NCEU del Comune di Bologna foglio 280 particella 268 subalterno 117 Cat A/3 rendita 592,63 e relative pertinenze (cantina e garage); -per l'effetto imputare il valore di tali assegnazioni, alla luce delle risultanze peritali indicate nelle perizie dell'Arch. Per_1 al debito già riconosciuto dal Sig. , con conseguente versamento del Parte_1 conguaglio in suo favore, al netto delle spese comuni anticipate dal Sig. CP
come previsto nell'accordo al punto sub 7), già quantificate in € 514,82, come da
[...] documenti nr. 22, 23, 24 e 25; -condannare ex art. 1218 e 1176 cc il Sig. Parte_1
a risarcire il danno patrimoniale subito dal fratello a
[...] Controparte_1 seguito dell'inadempimento, danno che si quantifica in via equitativa in € 25.500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre agli interessi moratori dalla data di invito a stipulare del 19/02/2024 al soddisfo;
-condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, 3 comma cpc il ricorrente Sig. , al Parte_1 pagamento di una somma a titolo sanzionatorio in favore del resistente, avendo promosso un'azione giuridicamente confusa, non comprensibile e a fini meramente dilatori che si quantifica in € 2.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e ti giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
allega che: Parte_1
1) in data 4/10/23 ha sottoscritto un contratto di transazione con CP
, suo creditore, ai sensi del quale si è obbligato a trasferirgli le sue quote di
[...] proprietà sugli immobili in Via Valle D'Aosta n. 18/2 e Via Ferrara n. 8 meglio descritti in atti fino all'estinzione del debito, con diritto ad un conguaglio per l'eccedenza;
2) il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva che entrambe le parti accettassero la stima degli immobili effettuata dall'Arch. (clausola n.5); Per_1
3) di non aver accettato le risultanze peritali perché il prezzo stimato non corrisponde al reale valore degli immobili (euro 240.000,00 piuttosto che euro 257.000,00 per l'immobile di Via Ferrara n. 8; euro 115.000,00 piuttosto che euro 150.000,00 per l'immobile di via Valle d'Aosta), quindi l'evento dedotto in condizione non si è verificato.
Pertanto, chiede che sia accertata l'inefficacia del contratto di Parte_1 transazione a causa della mancata verificazione dell'evento dedotto in condizione entro il termine essenziale sub art.
7. In via subordinata, chiede la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
2 si difende eccependo che: Controparte_1
1) la clausola n.5 del contratto non contiene una condizione sospensiva e il termine di cui alla clausola 7 non è stato inteso dalle parti come essenziale;
2) anche ammesso che ci fosse una condizione sospensiva, l'evento dedotto si sarebbe già verificato o sussistono i presupposti perché operi la finzione di avveramento ex art. 1358 cc;
3) non ci sono i presupposti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta;
4) non gli ha trasferito le quote sugli immobili;
Parte_1
Co 5) in seguito all'inadempimento di , ha subito un danno patrimoniale a causa dell'impossibilità di concedere gli immobili in locazione.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, Controparte_1 che venga imputato il valore delle quote al debito già riconosciuto da Parte_1 nei propri confronti e che quest'ultimo sia condannato al risarcimento del danno quantificato in euro 25.500,00, nonché per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc.
2.
Le domande delle parti sono infondate per i motivi che seguono.
2.1.
Secondo parte convenuta, l'evento della “assegnazione” delle quote non era subordinato a un altro evento (l'accettazione delle risultanze peritali da parte di entrambe le parti), ma
“quella condizione aveva il solo scopo di dare atto che, una volta ottenuta la stima, entrambi i fratelli avrebbero accettato le proprie obbligazioni”.
Tuttavia, la clausola n. 5 della transazione tra le parti parla chiaramente della necessità che vengano accettate (non meramente ricevute) dalle parti (non le obbligazioni) ma le risultanze peritali.
Cont Inoltre, anche il lessico usato da “accettazione delle proprie obbligazioni”, induce a ritenere che:
1) l'effetto della clausola fosse obbligatorio e non traslativo (depone in tal senso anche la circostanza per cui alla clausola 7 per cui era prevista la consegna di un assegno contestualmente alla “assegnazione” delle quote, da realizzarsi dunque con una diversa e ulteriore manifestazione di volontà rispetto alla pura e semplice
“accettazione” della perizia);
2) l'effetto obbligatorio della clausola fosse condizionato, o comunque dipendente, da una successiva adesione delle parti alla stima del perito.
3 Questo porta alla valutazione della natura della condizione e, sul punto, il Tribunale osserva che:
1) la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 30143/2019) afferma che
“la condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente”;
2) nel caso concreto, la condizione sospensiva di cui alla clausola 5) è meramente potestativa, perché subordina l'obbligo di trasferire le quote alla mera volontà delle Co parti, in particolare del debitore che può decidere se obbligarsi o meno al trasferimento semplicemente scegliendo di non accettare le risultanze peritali (di fatto, quindi, è come se il debitore non si fosse ancora obbligato);
3) nel caso di specie, la decisione dell'obbligato di accettare o rifiutare la perizia prescinde da ragioni di opportunità o convenienza legate a un'altra operazione economica o “a fattori estrinseci idonei ad influire sulla determinazione di volontà”, perché oggetto della valutazione non è la convenienza dell'affare alla luce della perizia, ma è la rispondenza della perizia alla propria, e già precostituita, valutazione di convenienza, poiché è intuitivo che la perizia sarebbe stata Co
“accettata” da solo se e nella misura in cui gli avesse permesso di ottenere il maggior conguaglio possibile;
4) solo a questa condizione l'evento dedotto in condizione si sarebbe presentato
“come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente”, non potendosi dunque accedere alla valutazione sul piano obiettivo (della sussistenza di questa alternativa vantaggiosa per il contraente) richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la qualificazione della condizione in termini di potestativa e non “meramente” potestativa.
Dalla natura meramente potestativa della condizione sub art. 5 consegue che, ex art. Co 1355 cc, è nullo l'obbligo di di trasferire il diritto di proprietà sulle quote degli Cont immobili a rimanendo invece impregiudicata la validità della restante parte del contratto.
Cont Il Tribunale osserva, peraltro, che anche a seguire la prospettazione di sulla natura (potestativa) della condizione e sulla conseguente finzione di avveramento, l'effetto che si Cont dovrebbe trarre dalla clausola, per le ragioni già chiarite (del resto, anche nelle sue conclusioni scrive “accertare l'inadempimento da parte del Sig. Parte_1 dell'obbligazione indicata al punto sub 5”) è di natura obbligatoria e, dunque, non potrebbe trarsi l'effetto traslativo implicitamente sotteso nella richiesta di “imputare il valore di tali assegnazioni, alla luce delle risultanze peritali indicate nelle perizie dell'Arch. al debito già riconosciuto dal Sig. ”, poiché Per_1 Parte_1 sarebbe stato necessario, semmai, accedere all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo
4 Co di porre in essere una volontà dovuta ed omessa (in effetti, l'obbligo di del cui Cont inadempimento si duole è di “non aver provveduto a dare seguito all'assegnazione” delle quote, dove “dare seguito”, indica l'attività negoziale a ciò preordinata).
2.2.
Per le ragioni di cui al punto 2.1., le domande riconvenzionali di di Controparte_1 accertamento dell'inadempimento e di risarcimento del danno devono essere rigettate alla luce dell'invalidità della clausola 5) del contratto, che fondava l'obbligo di Parte_1
di trasferire le quote degli immobili alla controparte.
[...]
2.3
Premesso che, ferma restando l'inefficacia della clausola 5) conseguente alla sua invalidità, il contratto continua per il resto a spiegare i suoi effetti, la domanda proposta dall'attore relativa alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere accolta poiché si fonda sul presupposto della validità ed efficacia della clausola (e, dunque, dell'incidenza della stima degli immobili effettuata dall'arch. sull'assetto degli interessi tra le parti) di cui è stata dichiarata la nullità. Per_1
3.
Ammesso che siano state pronunciate frasi sconvenienti e offensive, quanto replicato dalla controparte neutralizza immediatamente qualsiasi incidenza sulla reputazione e, dunque, non sussistono gli estremi per procedere ai sensi dell'art. 89 cpc, sia comma I sia comma II.
4.
Data la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92 comma II cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'assunzione dell'obbligo di di cui alla Parte_1 clausola n. 5 del contratto sub doc. 1 parte conven
2) rigetta le domande delle parti;
3) spese di lite integralmente compensate.
Bologna, 02/10/2025
Il giudice
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