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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12168 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 26/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 16262/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti GUGLIELMI CARLO, BRUNETTI Parte_1
RO e CO OR
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1
l'avv. TESTA SERGIO
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 16.5.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere inquadrato fin dall'assunzione del 27.10.2015 o da altra data nel livello “VII del CCNL Gas-Acqua” o nel livello inferiore che sarà ritenuto di giustizia;
- condannarsi, per l'effetto, al pagamento, in proprio CP_1 favore, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità,
1 festività, “ , delle somme di € 31.735,48 o Parte_2 della somma diversa che si riterrà di giustizia in riferimento al periodo dal 1.1.2016 al 31.1.2021 e di € 5.425,29 o della somma diversa che si riterrà di giustizia in riferimento al periodo dal 1.3.2021 al 30.4.2022 “in cui… ha avuto un aumento di livello”, oltre accessori come per legge;
- condannarsi, infine, al pagamento della “differenza CP_1 maturata e maturanda decorrente dal 01/05/2022 e sino all'effettivo adeguamento invocato sulla base mensile di € 417,33 o della minore somma che si riterrà di giustizia”. Il ricorrente, premesso di essere laureato in Scienze Biologiche e di aver acquisito un'esperienza trentennale nell'ambito della tutela, conservazione della biodiversità e valorizzazione di Parchi Nazionali ed aree naturali protette e di aver preparato e coordinato l'esecuzione di progetti anche in ambito internazionale, ha esposto in fatto quanto segue:
- dal 27.10.2015 egli è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da operante nel settore della tutela CP_1 ambientale, “società cd 'in house',… il cui capitale appartiene al Ministero dell'Economia”, inquadrato nel livello IV del CCNL “Acqua e Gas” fino al 28.2.2021;
- a far data dal 1.3.2021, egli è stato promosso al livello “V” del medesimo CCNL;
- egli fornisce supporto tecnico con il ruolo di esperto all'interno della direzione generale per il patrimonio naturalistico, presso la divisione V “Tutela e promozione europea ed internazionale, CBD, UNESCO”;
- in particolare, in rappresentanza e/o a supporto del Ministero della Transizione ecologica (MiTE), “agisce sia in ambito internazionale che nazionale/locale per la realizzazione delle policy e per il supporto del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a livello internazionale (procedurali, monitoraggi, obiettivi, risultati, prescrizioni, raccomandazioni) sia come Stato Parte, che per i siti nazionali e transnazionali inseriti nelle Liste e Reti UNESCO relativi alle convenzioni e programmi UNESCO,…”; egli, fra l'altro, “si occupa… di valutare sia a livello nazionale che internazionale, le proposte di riconoscimento UNESCO dei parchi nazionali, o altre aree protette site sul territorio italiano”, supporta per gli aspetti naturalistici il riconoscimento di siti di valore culturale di competenza di altri come il Ministero per i Beni e le Attività CP_2
Culturali e per il Turismo (MiBACT), secondo quanto più dettagliatamente spiegato in ricorso;
2 - in riferimento alle materie di competenza, egli “predispone note a firma del Direttore Generale del MiTE o del Dirigente di riferimento, nonché schede e appunti per Ministro, Sottosegretario, Capo Gabinetto,… oltre che istruttorie tecniche, valutazioni, pareri fornendo supporto tecnico per la redazione di provvedimenti amministrativi”;
- nell'esercizio delle sue funzioni, “opera con autonomia di iniziativa e ha responsabilità sui risultati tecnici” interagendo direttamente con il direttore generale, con il dirigente di divisione o con il funzionario, coordinatore della direzione del Ministero alla quale è assegnato, ed è tenuto “esclusivamente ad inviare succinte relazioni trimestrali di attività al project manager (attualmente CP_1 dott.ssa ”; Persona_1
- le mansioni precedenti, come meglio descritte in ricorso, aderiscono
“pienamente” alla declaratoria contrattuale del livello “VII” del CCNL di settore, superiore al livello da lui posseduto, ed al quale appartiene il “personale che
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”;
- dunque, egli ha ricevuto una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.. Ciò esposto e considerato che le mansioni espletate dal ricorrente
“prevedono competenze altamente professionali, da svolgere con autonomia e responsabilità” le quali rientrano pienamente nel livello “VII” del CCNL applicabile e che il ricorrente ha, pertanto, maturato le differenze retributive indicate nell'atto introduttivo, egli ha rassegnato le conclusioni prima indicate.
3 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in CP_1 giudizio resistendo alla domanda e, premesso di svolgere attività “nel settore di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) producendo servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei predetti , ha fatto rilevare quanto segue: CP_2
- nell'ambito dei servizi forniti ai e precisati all'interno dei CP_2
“Piani Operativi di dettaglio (POD) allegati alle intese negoziali di volta in volta sottoscritte”, la funzione di coordinamento dei gruppi di lavoro è svolta dal “Project Manager (Responsabile)” il quale assicura il raccordo operativo tra le linee d'intervento, il regolare flusso informativo nei confronti dell'Amministrazione destinataria del servizio, la supervisione del processo di diffusione delle informazioni all'interno del Gruppo di lavoro (in termini di procedure e strumenti) nonché la verifica e il miglioramento in corso d'opera dei livelli delle prestazioni”;
- in attuazione delle intese negoziali di cui s'è detto, si utilizza prioritariamente personale assunto a tempo indeterminato o determinato ricorrendo, ove necessario, al reclutamento mediante procedura selettiva;
- così, a luglio del 2015, è stata indetta una procedura selettiva finalizzata alla ricerca di “n. 5 Esperti Junior Laureati in Scienze Biologiche, Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali”;
- all'esito di tale procedura, è stato assunto il sig. il Parte_1 quale, in favore del MiTE, nell'ambito di apposito Gruppo di lavoro, ha svolto una funzione di “(mero) supporto tecnico nelle materie di propria competenza” secondo quanto meglio precisato nella memoria difensiva;
- mai egli ha svolto attività di coordinamento, ha dettato tempistiche, ha sovrainteso, ha effettuato visite ispettive essendo, queste, tutte attività rimesse alla competenza esclusiva dei Dirigenti ministeriali e dei funzionari direttivi, “gli unici ad avere la responsabilità tecnica e finale delle attività espletate”;
- egli ha goduto, infatti, di limitati autonomia operativa e responsabilità “pienamente in linea con l'inquadramento contrattuale formalmente posseduto”
4 - peraltro, in ricorso si leggono, a proposito delle mansioni, formule e locuzioni generiche, quali “il ricorrente realizza una serie di azioni di coordinamento”, “accompagna e sovraintende le procedure”, “svolge attività di coordinamento, supporto tecnico”, “supporta gli eventuali aspetti naturalistici”, “coordina i tavoli tecnici”, che non consentono di comprendere realmente i compiti effettivi né la professionalità posseduta né i margini di autonomia e responsabilità;
- la documentazione prodotta dal ricorrente è irrilevante consistendo, principalmente, in “atti (sporadici), per lo più di origine ministeriale, in cui si dà conto di richieste di assistenza tecnica del ricorrente, inviti per la partecipazione a meeting o a trasferte/sopralluoghi, richieste di collaborazione e supporto tecnico ma in nessun caso è possibile individuare il contenuto dei compiti,…, in concreto svolti…”;
- a seguito dell'avanzamento professionale ottenuto con decorrenza 1.3.2021, il Project Manager “ha implementato le attività del ricorrente impegnandolo, sempre per le materie di competenza, in un supporto tecnico maggiormente fattivo nelle commissioni di valutazione, i comitati direttivi e nel contesto degli incontri dei rappresentanti deli organismi internazionali”; si evidenzia come il ricorrente si sia occupato a decorrere da tale data anche di istruttorie riepilogative dei procedimenti, analisi e contributi per la revisione dei siti naturali e relativi atti, contributi alla redazione di schede tecniche dei siti naturali per le candidature UNESCO, preparazione e organizzazione di riunioni dei Gruppi di Lavoro e tavoli tecnici, pareristica, assistenza alla presentazione di progetti in tema di educazione ambientale, contributi alla revisione/redazione di documenti amministrativi. Ciò rilevato, la parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso per genericità delle allegazioni e, nel merito, la infondatezza del ricorso. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, sul presupposto delle mansioni svolte alle dipendenze di società di ingegneria ed assistenza CP_1 tecnica specialistica interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fin dall'assunzione, in data 27.10.2015, con inquadramento
“con qualifica di impiegato di 4° livello del CCNL unico di Settore Gas-
5 acqua”, promosso poi al 5° livello a decorrere dal 1.3.2021, il superiore inquadramento nel 7° livello del CCNL cit. e le conseguenti differenze retributive.
1. Ora, è noto che, ai fini della rivendicazione di una superiore qualifica contrattuale, è necessario che nella domanda giudiziale siano specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza alla qualifica ambita, come descritta dalla contrattazione collettiva applicabile. L'indicazione puntuale dei compiti concretamente svolti consente, infatti, quel giudizio di comparazione con i compiti propri della qualifica cui si aspira dal quale non può prescindersi (cfr., tra le altre, Cass. 14088/2001). Inoltre, incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della più elevata qualifica (si rimanda, tra le altre, a Cass. 1012/2003). È stato, infine, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini…” (Cass. ord. 30580/2019). Fatte queste puntualizzazioni, l'eccezione di inammissibilità del ricorso va disattesa avendo parte ricorrente comunque descritto il settore e le attività di sua competenza. Il Tribunale, poi, essenzialmente in ragione del tono eccessivamente discorsivo dei capitoli di prova orale formulati, l'ha onerata di riformulare tali capitoli “limitandoli ai 'fatti' rilevanti ai fini di causa in ossequio alla prescrizione di cui all'art. 244 c.p.c., mediante nota…”, nota che la parte ha depositato in data 19.1.2023.
2. È opportuno, allora, richiamare le declaratorie contrattuali qui rilevanti (art. 18 del CCNL per il settore gas-acqua prodotto per estratto in all. 15 al fasc. ricorrente). Al 4° livello nel quale il sig. è rimasto inquadrato Parte_1 dall'assunzione e fino al 28.2.2021, appartiene il “personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
6 - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”. La stessa declaratoria individua quali elementi qualificanti del livello in questione:
“1. ATTIVITA' COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA' OVVERO ATTIVITA' DI CONCETTO
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA' ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE
5. ESPERIENZA SU PIU' ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO”. Al 5° livello, al quale il sig. è stato promosso con decorrenza Parte_1
1.3.2021, appartiene “il personale che:
- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità;
- risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività;
- si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche
7 di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”. Elementi caratterizzanti tale livello sono, secondo il CCNL:
“1. ATTIVITA' DI CONCETTO OVVERO OPERATIVE ALTAMENTE SPECIALIZZATE
2. AUTONOMIA OPERATIVA DI TEMPI E METODI INFERIORE ALLA SETTIMANA
3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI MEDIAMENTE COMPLESSE
5. ESPERIENZA ELEVATA SU ASPETTI SPECIALISTICI E SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI SCUOLA PROFESSIONALE CON SUCCESSIVA SPECIALIZZAZIONE”. Viceversa, al 7° livello cui il ricorrente aspira appartiene “il personale che
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”. Elementi qualificanti, secondo il contratto collettivo, sono i seguenti:
1. ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITA'
2. AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE DI UN MESE
3. RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA
4. INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI COMPLESSE
8 5. ESPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIU' ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI UNIVERSITA'”. Dalle declaratorie dei livelli ora illustrate si comprende, quanto al tipo di attività, che tipiche del 4° livello sono attività di concetto, tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative specializzate. Viceversa, nel superiore 5° livello rientrano attività di concetto, tecniche, amministrative od operative altamente specializzate, accompagnate dal coordinamento ovvero dalla sovrintendenza di altri lavoratori. In sintesi, si può affermare che le mansioni progrediscano verso una maggiore complessità tecnico/operativa e verso un coordinamento ampliato. Nel 7° livello rientrano funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti o funzioni professionali specialistiche;
dunque, dal 5° al 7° livello si avanza verso ruoli di direzione, con capacità di innovazione e gestione strategica. Sotto l'aspetto dell'autonomia, contraddistingue il 4° livello l'autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con contenuti margini di discrezionalità entro procedure definite. Nel 5° livello l'autonomia si estende al metodo e ai tempi, sebbene entro margini definiti (entro un orizzonte inferiore alla settimana) e nel 7° livello il grado di autonomia si accresce fino a comprendere modifiche anche non standard delle procedure e iniziative proprie. Muta anche il genere di informazioni trattate: il personale di 4° livello si avvale di informazioni “differenziate” che gestisce entro il proprio ambito discrezionale, il personale di 5° livello di informazioni di “media complessità”, il personale di 7° livello gestisce invece informazioni
“complesse” che interpreta ed elabora in funzione degli obiettivi da raggiungere. Diversi sono, altresì, i requisiti di formazione ed esperienza richiesti: per il 4° livello si prevedono approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche acquisite con esperienza, addestramento specialistico e corsi di aggiornamento e un livello di scolarità almeno professionale o di scuola media superiore, per il 5° livello si prevedono conoscenze teoriche da istruzione di grado superiore accompagnate da formazione specifica ed esperienza elevata su aspetti specialistici, per il 7° livello, infine, approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e pratiche relative a processi e sistemi di lavoro.
9 Sul piano della responsabilità, il personale di 4° livello risponde del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, il personale di 5° livello risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività e, infine, il personale di 7° livello gestisce unità organizzative, progetti, funzioni aziendali, con responsabilità di medio- alto livello.
3. Così compendiate le principali differenze, ha affermato nel Parte_1 proprio atto di aver svolto fin dal principio, in rappresentanza o per conto del Ministero della Transizione ecologica (MiTE), “attività di coordinamento” e di “supporto tecnico scientifico specialistico” e di valutazione nei processi di riconoscimento e di iscrizione dei siti naturali “nella Tentativ List, World Heritage List, Rete mondiale delle Riserve di Biosfera, Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, ecc.)” e di “mantenimento nel tempo dei riconoscimenti UNESCO ottenuti”, di essere intervenuto presso commissioni di valutazione, comitati direttivi, tavoli tecnici, gruppi di lavoro specialistici, convegni, sessioni e meeting istituzionali, di aver fornito supporto e consulenza ad organismi internazionali, interministeriali e amministrazioni periferiche, Enti ed autorità territoriali, ed CP_3 enti gestori di aree protette ed associazioni ambientali. Così può sintetizzarsi l'attività da lui svolta la quale – si sostiene in ricorso – sarebbe contraddistinta da contenuto “altamente” specialistico, “autonomia di iniziativa” e “responsabilità sui risultati tecnici”, caratteristiche proprie del 7° livello di classificazione del personale. Viceversa, secondo la parte resistente, l'attività in questione è connotata da “delimitata autonomia operativa/responsabilità”, priva perciò di quell'ampia discrezionalità, autonomia di tempi, discrezionalità propositiva e responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali tipici del 7° livello. Sulle mansioni, è stata espletata istruttoria orale. Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte ricorrente, i sig.ri e Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Il primo, premesso di essere in pensione e di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell'Ambiente, “dal 1993 e fino al 2019, in qualità di impiegato di quarto livello”, ha intanto precisato di aver lavorato assieme al sig. presso il Ministero “per circa 5 o 6 Parte_1 anni”, immediatamente prima del suo collocamento in quiescenza. Egli ha, poi, dichiarato:
10 “Il ricorrente è un biologo e si occupava come esperto di tutte le tematiche relative al patrimonio UNESCO. Io mi occupavo di parchi nazionali e di aree marine protette”. Dei capitoli di prova oggetto di riformulazione con nota depositata in data 19.1.2023, ha confermato:
- il cap. 1, che riguarda il ruolo di “esperto all'interno della direzione generale per il patrimonio naturalistico” del Ministero di cui anche il teste era parte;
- il capitolo n. 8 ove si legge che “il ricorrente si occupa in primo luogo di valutare sia a livello nazionale che internazionale, le proposte di riconoscimento UNESCO dei parchi nazionali, o altre aree protette site sul territorio italiano”;
- il capitolo n. 9 ove si legge che “…, il ricorrente, per conto del MiTE, accompagna e sovraintende le procedure per l'iter di ammissione dei parchi nazionali all'interno dei diversi riconoscimenti UNESCO come: il Patrimonio mondiale, Riserva MAB, Geoparco”;
- il capitolo n. 10 ove si legge che “il ricorrente supporta per gli eventuali aspetti naturalistici, il riconoscimento di siti di valore culturale di competenza di altri ministeri (in particolare ci si riferisce al MiBACT)”;
- il capitolo n. 19 ove si legge che “…, per quanto riguarda il riconoscimento delle aree protette come siti della Lista Patrimonio Mondiale naturale UNESCO (WH), il ricorrente per conto del MiTE si occupa di valutare i contenuti della domanda (avanzata da enti gestori aree protette, e/o amministrazioni, regionali e locali o universitarie)”;
- il capitolo n. 20 ove si legge che “Tale valutazione avviene confrontando la predetta domanda con i possibili valori naturali richiesti dalle convenzioni Unesco, verifica la sussistenza degli altri requisiti minimi richiesti e ne definisce, tra quelli possibili, il tipo di 'Criteri candidabili' dal punto di vista naturalistico, consoni per il riconoscimento”;
- il capitolo n. 21 ove si legge che “in caso di valutazione negativa, successiva alla comparazione delle discipline dell'UNESCO da egli effettuata, se possibile, indentifica e indirizza i proponenti delle aree protette verso la richiesta di altro riconoscimento UNESCO (Patrimonio Mondiale Culturale, Riserva MAB, Geoparco Globale, Patrimonio Immateriale)”; il teste ha precisato di aver fatto “una serie di traduzioni dall'italiano all'inglese per questo genere di tematiche” e di aver, per questo motivo, conosciuto il lavoro del
11 ricorrente e della sua collega, , “anch'essa biologa ed Testimone_2 anch'essa incaricata come esperta dal Ministero” benché Parte_1 fosse il “punto di riferimento principale”;
- il capitolo n. 22 ove si legge che “invece, in caso di valutazione positiva, il ricorrente convoca e coordina tavoli tecnici supportando i proponenti nel definire la redazione congiunta dei contenuti tecnici e scientifici necessari per presentare il format di iscrizione per la lista propositiva nazionale Tentative List da trasmettere successivamente al World Heritage List (WHC), dandone anche notizia alla Commissione Nazionale Italiana per L'Unesco (CNIU)”;
- il capitolo n. 23 ove si legge che “il ricorrente, una volta ultimato l'esame valutativo di merito inoltra il format al WHC per conto del MiTE, tramite la Rappresentanza Diplomatica presso l'UNESCO”;
- il capitolo n. 24 ove si legge che “…, quando i siti iscritti nella Tentative List decidono di proporre la candidatura vera e propria all'UNESCO, il ricorrente coordina tutte le attività per la predisposizione del dossier di candidatura convocando tavoli tecnici con il proponente (per esempio, Ente Parco Nazionale) ed i loro referenti tecnico-scientifici (per esempio Università)”;
- il capitolo n. 25 ove si legge che “Nel corso dei tavoli, il ricorrente detta la tempistica, supporta ed indirizza la definizione dell'area del sito da candidare, della redazione del complesso dossier tecnico- scientifico e del piano di gestione verificandone periodicamente l'avanzamento”; tuttavia, su tali aspetti di dettaglio, il teste ha dichiarato di averli appresi dallo stesso Parte_1
- il capitolo n. 26 ove si legge che “Alla fine del processo, il ricorrente redige per il MiTE la valutazione finale di idoneità o meno del dossier”;
- il capitolo n. 28 ove si legge che “…, il ricorrente prepara le istruttorie di supporto per le candidature del MiTE che vengono sottoposte al Consiglio Direttivo CNIU”;
- il capitolo n. 29 ove si legge che “… il ricorrente si occupa di coordinare e affiancare i rappresentanti CNIU nella definizione dell'istruttoria tecnica che prevede varie fasi, tra cui: a) verifica dei contenuti del dossier di candidatura;
b) risposta a quesiti e ulteriore documentazione;
c) il sopralluogo di valutazione sul campo con colloqui approfonditi con esperti scientifici, proponenti e gli altri attori interessati (“field visit” CNIU)”;
12 - il capitolo n. 30 ove si legge che “…, in primo luogo il ricorrente si occupa di coordinare e svolgere delle missioni in loco dove incontra i proponenti, gli esperti scientifici e le varie istituzioni territoriali che hanno partecipato alla candidatura del sito naturalistico ed effettua sopralluoghi preliminari ispettivi sul campo…”;
- il capitolo n. 31 ove si legge che “Il ricorrente, a seguito di tali missioni, si occupa di coordinare la definizione del cronoprogramma della 'field visit' CNIU con i sopralluoghi, i meeting con gli tutti gli stakeholder interessati (comuni, enti parco, sindaci, figure politiche di riferimento, ong ambientaliste -WWF, Lega ambiente, ecc., nonché imprenditori privati) le riunioni giornaliere e finali che si dovranno svolgere in quell'occasione per trattare questioni tecniche, scientifiche e gestionali poste dal valutatore…”;
- il capitolo n. 32 ove si legge che “Alla luce di tale programma, il ricorrente si occupa di accompagnare e supportare il commissario IUCN, inviato per il processo di valutazione internazionale, ed i proponenti della candidatura”; il teste ha specificato che “IUCN è la versione inglese di CNIU”;
- il capitolo n. 33 ove si legge che “Infine, le candidature vengono discusse nella riunione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale che si svolgono a Parigi, ove il ricorrente viene invitato in quanto esperto, al fine di sostenere la candidatura del sito naturale individuato”;
- i capitoli da 35 a 42 sui compiti inerenti al riconoscimento delle aree protette nella rete delle Riserve della Biosfera MAB e consistenti nella valutazione della “fattibilità” della proposta avanzata da enti gestori di aree protette e/o amministrazioni, regionali e locali o universitarie;
si legge nella nota che “in caso di valutazione negativa, tramite la comparazione delle discipline dell'UNESCO, se del caso indentifica e indirizza i proponenti delle aree protette verso la richiesta di altro riconoscimento UNESCO: Patrimonio Mondiale Naturale o Culturale, Geoparco Globale, Patrimonio Immateriale”, che “in caso di valutazione positiva, il ricorrente coordina tutte le attività del processo biennale per la predisposizione del dossier di candidatura, convocando tavoli tecnici con il proponente (per esempio, Ente Parco Nazionale) ed i loro referenti tecnico-scientifici (per esempio Università)”, che “All'interno dei citati tavoli, il ricorrente si occupa di dettare la tempistica, supporta ed indirizza la definizione dell'area del sito da candidare con la ripartizione in zona core, zona buffer e zona transition (che sarebbero le varie zone in cui
13 si suddivide una zona MAB), nonché la redazione del complesso dossier tecnico-scientifico e del piano di gestione verificandone periodicamente l'avanzamento”, che “quando ritenuto necessario, per conto del MiTE, effettua un sopralluogo in loco e incontra gli stakeholder interessati (comuni, enti parco, sindaci, figure politiche di riferimento, ong ambientaliste -WWF, Lega ambiente, ecc- nonché imprenditori privati), al fine di valutare l'effettivo stato e le caratteristiche del sito naturale”, che “Alla fine del processo, il ricorrente redige la valutazione finale di idoneità o meno del dossier che sottopone al Comitato nazionale MAB istituito dal MiTE ed invia il dossier di candidatura al Segretariato MAB per la valutazione affidata al Comitato Consultivo MAB” e che “…, inoltre, supporta i proponenti nella redazione della documentazione di risposta alle eventuali richieste di chiarimenti, approfondimenti e ulteriore documentazione da parte dei valutatori del Comitato Consultivo”;
- il cap. 45 ove si legge che “…, per quanto riguarda il mantenimento nel tempo dello status di riconoscimento di WH e RB MAB UNESCO, il ricorrente si occupa di coordinare, verificare ed esaminare i rapporti tecnici decennali dei singoli siti previsti dalle procedure UNESCO, da inviare alla verifica degli organi internazionali”;
- il cap. 48 sulla partecipazione alla Commissione per la revisione della lista Propositiva nazionale del Patrimonio mondiale che valuta periodicamente il mantenimento o l'esclusione dei siti inseriti”;
- il cap. 52 ove si legge che nelle materie di competenza, il sig.
“predispone note a firma del Direttore Generale del MiTE Parte_1
o del Dirigente di riferimento, nonché schede e appunti per Ministro, Sottosegretario, Capo Gabinetto, sulle varie tematiche di competenza oltre che istruttorie tecniche, valutazioni, pareri fornendo supporto tecnico per la redazione di provvedimenti amministrativi. Il ricorrente, nell'esercizio delle mansioni appena descritte, opera con autonomia di iniziativa e ha responsabilità sui risultati tecnici”;
- il cap. 53 che riguarda l'interazione diretta tra il ricorrente e i dirigenti, generali e non, o i funzionari coordinatori del Ministero, senz'alcun controllo da parte della società resistente;
- il cap. 55 sul dovere del ricorrente di inviare “esclusivamente… succinte relazioni trimestrali di attività al project manager Sogesid…”;
- il cap. 56 sull'attività di gestione, interpretazione ed elaborazione di informazioni nelle materie di competenza, incluso l'utilizzo di
14 “database specifici internazionali, per es. dell'UNESCO dell'IUCN, ecc.”, del pacchetto Office, della lingua inglese. Il teste ha poi avuto cura di puntualizzare:
“Quando arriva la proposta di istituzione di una zona, vengono inviati dei dossier per supportare la candidatura UNESCO. Il lavoro più importante del ricorrente è quello di valutare il possesso dei requisiti, poi si sottopone la relazione al coordinatore il quale poi procede all'inoltro, in positivo o in negativo. ADR Il ricorrente prepara tutto, poi la decisione è ministeriale”. Il teste è stato sentito a prova contraria sui capitoli della memoria difensiva. Sul cap. 6), relativo alla funzione di coordinamento del Project Manager, il teste non ha saputo rispondere non avendo mai avuto contatti con la società convenuta. Il teste ha confermato la “funzione di (mero) supporto tecnico nelle materie di propria competenza” come meglio specificata nel cap. 14). Riguardo, invece, al cap. n. 16), in cui si nega che abbia mai Parte_1 svolto “attività di coordinamento” o dettato tempistiche o effettuato visite ispettive rientrando tali attività fra le competenze esclusive dei dirigenti o funzionari ministeriali, il teste si è così espresso:
“ciò che ricordo è che invece ha fatto anche quello che viene Parte_1 descritto nel cap. e ricordo che l'attività del era molto Parte_1 complessa, quindi non escludo che abbia fatto anche ciò che viene indicato nel cap.” (verbale udienza del 30.5.2023). Il teste , premesso di essere impiegata presso la società Testimone_2 resistente “da ottobre 2015”, di aver avuto in precedenza dei contratti di collaborazione, e di essere “fin dal principio, distaccata presso il Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, Divisione delle Aree Protette”, ha anzitutto dichiarato di lavorare con il sig. nello stesso ufficio. Parte_1
Il teste ha poi precisato:
“Il ricorrente si occupa delle tematiche Unesco, come me. All'inizio avevamo il medesimo impegno. Poi, ci siamo diversificati, lui prevalentemente sulla Convenzione Unesco sul patrimonio mondiale, e io sul programma uomo e biosfera dell'Unesco. Comunque, ci interfacciamo molto”. Detto ciò, il teste ha reso una deposizione sostanzialmente analoga a quella del teste precedente, confermando i capitoli di cui alla nota autorizzata di parte ricorrente, specificando:
15 - sulle relazioni di attività al project manager, che “si fanno attualmente sia relazioni mensili per le attività svolte in regime di smart working, per 2 giorni a settimana, sia relazioni bimestrali per l'intera attività, non soltanto per quella espletata in regime di smart working”;
- che “La responsabilità formale dei processi descritti appartiene al dirigente o al Direttore Generale qualora il livello di interlocuzione sia più elevato. Dietro questa responsabilità formale, c'è un lavoro tecnico di dettaglio svolto rispetto al quale il Direttore Generale o il dirigente può fornire qualche indicazione di carattere politico da seguire affidandosi per l'aspetto tecnico all'istruttoria degli esperti. Può succedere che un dossier venga rigettato e a quel punto si fornisce un ulteriore feedback istruttorio al Direttore Generale o al dirigente i quali potrebbero chiedere agli esperti dei chiarimenti” (verbale udienza del 22.11.2023). Il teste premesso di essere “attualmente direttore del Testimone_3
e “in aspettativa Controparte_4 dall' ”, ha anzitutto detto di aver avuto Parte_3 rapporti lavorativi con il sig. avendo curato, nella sua qualità, Parte_1
“a partire dal 2009” la candidatura del Parco a “riserva della biosfera, patrimonio mondiale dell'umanità e geoparco”. Il teste ha trovato nel ricorrente un supporto “sia nella fase preliminare, per la verifica se il territorio del parco rispondesse o meno ai canoni imposti dall'Unesco…, sia nella fase di redazione dei dossier di candidatura” e “Più volte” si sono visti nel corso di riunioni presso il Ministero dell'Ambiente. Il teste ha detto di aver avuto rapporti con il ricorrente nella sua veste di
“responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e direttore di esecuzione ai sensi del Codice degli appalti” fino al 31.12.2023. Il Parco ha, quindi, ottenuto – ha proseguito – il riconoscimento “a Tes_3 riserva della biosfera nel 2014” e ha poi supportato l'Ente Parte_1
“nella verifica periodica del mantenimento del riconoscimento”. Risale, inoltre, all'anno 2012 l'iscrizione nella “lista propositiva per il riconoscimento a patrimonio mondiale dell'umanità”, quindi è stato presentato il dossier di candidatura, “revisionato con il Ministero per il tramite di e poi c'è stata la visita del sito da parte del Parte_1 rappresentante dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura con TO ed i funzionari dell'Ente parco. Il teste ha, sempre in merito a tale circostanza, riferito:
16 “Successivamente, a seguito delle osservazioni dell'Unesco, abbiamo dovuto rivedere il dossier della candidatura riducendo l'area interessata;
siamo dovuti andare a Parigi per questo, io non ho potuto partecipare e in rappresentanza del Parco andò il commissario Persona_2 accompagnata da Parte_1
È stato ripresentato il dossier e poi però la candidatura è stata ritirata nel 2019; ci fu consigliato di proporre una nuova candidatura per quanto riguarda le faggete con carattere di vetustà, si iniziò quindi a prendere contatti per essere inseriti in questo nuovo riconoscimento che attualmente l'Ente sta portando avanti. Si sta preparando quindi questo nuovo dossier. Il lavoro del consisteva nell'impartirci direttive su come tenere Parte_1
i rapporti con l'Unesco e molte volte abbiamo delegato lui in quanto esperto;
non si tratta di un semplice lavoro di istruttoria. ADR Durante la visita da parte del rappresentante dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura di cui ho riferito prima, era presente, ha partecipato in nome e per conto del Parte_1
Ministero dell'Ambiente, rapportandosi direttamente con il valutatore, spiegando in modo dettagliato la candidatura e l'unicità del territorio del parco rispetto al riconoscimento richiesto;
si trattava di una figura di raccordo tra il valutatore, l'Ente Parco, soggetto proponente, e il Ministero dell'Ambiente” (verbale udienza del 17.4.2024). Per la controparte sono stati sentiti i sig.ri , Testimone_4 Per_1
e .
[...] Testimone_5
Il primo teste, premesso di essere “dirigente del Ministero dell'Ambiente, dipendente statale dal 1987” e di lavorare “presso il Ministero dell'Ambiente, attualmente Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, dal 1989” in qualità di “dirigente della Divisione II, Gestione delle Aree Naturali Protette, della Direzione Generale Protezione della natura e del mare”, ha detto di conoscere il ricorrente, il quale “si è sempre occupato di UNESCO” limitandosi, tuttavia, a fornire, rispetto alle attività elencate dal cap. 14) della memoria difensiva, un supporto ed un contributo all'attività istruttoria dal punto di vista tecnico. Il teste ha, infatti, puntualizzato che le decisioni ed il potere di firma competono a lui ed al Direttore Generale. Il teste ha, dunque, avvalorato la ricostruzione della società resistente negando lo svolgimento, da parte di di “attività di Parte_1 coordinamento” e sovrintendenza, la fissazione di “tempistiche” di cui al cap. 16) con l'eccezione delle “visite ispettive” da intendersi come
“sopralluoghi tecnici ai quali lui ha partecipato andando a volte con il
17 funzionario ministeriale e andando a volte da solo ma sempre sulla base di indicazioni fornite dalla dirigenza”. Il teste ha ulteriormente chiarito:
“… posso dire che operiamo sulla base di una convenzione con la società resistente”, indicando in la “figura di riferimento Persona_1 della società” e di raccordo per l'attività di assistenza tecnica in generale. Il teste non ha saputo riferire in ordine alla “implementazione dell'attività” a seguito dello “aumento di livello contrattual-collettivo”, dal 1.3.2021 (verbale udienza del 30.5.2023). È stata poi sentita la quale è dipendente della società “dal Per_1 giugno 2015, e dal giugno/luglio 2016… project manager ossia responsabile di un gruppo di lavoro presso il Ministero CP_1 dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”. Il teste ha premesso che “di anno in anno, in base alle commesse ricevute dal Ministero, aventi ad oggetto l'assistenza tecnica presso le Direzioni del Ministero e il tipo di competenza cambia in base alle competenze del Ministero, si ricostituiscono i gruppi di lavoro”. Riguardo al ricorrente, il quale fa parte del gruppo di lavoro da lei coordinato “da diversi anni”, ha dichiarato: Per_1
“Il ricorrente fa assistenza tecnica di supporto alla tematica UNESCO”, confermando, poi, i capitoli della memoria difensiva, in special modo i capitoli nn. 6), 14), 16), 27) e 29), questi ultimi due riguardanti la
“implementazione” dell'attività del ricorrente a seguito dell'avanzamento di livello (verbale udienza del 22.11.2023). L'ultimo teste, , “ingegnere e dirigente presso la Testimone_5 CP_1
dipendente fin dal marzo 2000”, ha dichiarato:
[...]
“Conosco il ricorrente di nome ma non personalmente;
preciso che io gestisco più di 300 dipendenti della società i quali svolgono attività di supporto specialistico al Ministero dell'Ambiente. Lo conosco attraverso il coordinatore dott.ssa la quale è il Project Manager Persona_1 della Commessa relativa all'assistenza tecnica nella Direzione ex Protezione della Natura. ha lavorato sempre nella Direzione ora indicata. Parte_1
Io mi occupo della commessa, essendo subentrata alla collega Pt_4
, fin dal 2019 da un punto di vista finanziario e del budget e
[...] della soddisfazione della committenza e autorizzo le relazioni di smart working, seguo l'andamento della commessa dal punto di vista degli obiettivi strategici.
18 so che si occupava delle tematiche relative all'UNESCO, dava Parte_1 supporto a dirigenti e funzionari del Ministero per quanto riguarda le pratiche UNESCO, per il riconoscimento dei siti patrimonio UNESCO. In relazione ai capitoli di cui alla memoria difensiva che mi vengono letti, confermo i capitoli nn. 6), 14) – puntualizzo che il lavoro che si fa è propedeutico e di mero supporto tecnico rispetto all'attività di competenza del Ministero, gli elaborati finali sono predisposti dai dirigenti del Ministero –, sul cap. 16) confermo in parte salvo per quel che riguarda le visite ispettive che sono state eseguite ma sempre in supporto dei rappresentanti del Ministero e puntualizzo che gli unici a svolgere attività di coordinamento sono i Project Manager, confermo i capitoli nn. 19), non so rispondere sui capitoli nn. 27) e 28), sul cap. 29) non posso entrare nello specifico ma non mi pare che l'attività ivi descritta sia diversa da quella già fino a quel momento svolta.
… ADR Io passo periodicamente al Ministero, con cadenza mediamente settimanale, interfacciandomi principalmente con i P.M. e con la committenza, dirigenti o direttori generali” (verbale udienza del 8.10.2024). Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, è emerso che l'attività svolta da presenti connotati in parte afferenti al 4° e in parte Parte_1 afferenti al 5° livello;
la sua principale funzione è, in effetti, di svolgere l'istruttoria tecnica nei procedimenti di riconoscimento UNESCO dei parchi nazionali o di altre aree protette site sul territorio nazionale. Si tratta, anzitutto, di un'attività di concetto, essenzialmente di supporto tecnico, altamente specializzata anche in ragione del grado di formazione ed esperienza che presuppone;
basti pensare che Parte_1
è stato assunto all'esito di una selezione indetta per il reclutamento di
“n. 5 Esperti Junior – Laureati in Scienze Biologiche (classe L-13), Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (classe L-32), Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (classe L-38)” e con
“esperienza non inferiore a 3 anni in materia di emergenze ambientali in mare” (vd. l'avviso del 27.7.2015 in all. 1 al fasc. resistente). Essa, dunque, presenta indubbi aspetti di complessità anche per la conoscenza ed il costante aggiornamento sulle normative di settore e per le informazioni utilizzate benché non sia emerso il coordinamento di altre risorse caratteristico del personale di 5° livello. Si può ritenere dagli elementi raccolti in fase istruttoria che l'inquadramento più appropriato sia, fin dal principio, il 5° livello, proprio in ragione del tipo di mansioni nonché del grado di autonomia
19 alquanto ampio rivelato tant'è che, secondo le testimonianze di e Tes_1
i quali, per i rapporti avuti, hanno dimostrato di conoscere in Tes_2 modo approfondito le mansioni del questi si interfacciava Parte_1 direttamente con i dirigenti ministeriali, di livello generale e non, e con i funzionari direttivi dell'amministrazione, ai quali competevano le decisioni finali, senza che vi fosse un controllo sostanziale del project manager, in ragione delle informazioni gestite e della istruzione elevata, tipica addirittura del 7° livello. Non sono emerse, al contrario, le note caratteristiche di quest'ultimo livello, ovvero la funzione di direzione, coordinamento e controllo di unità organizzative importanti ed un'autonomia decisionale ed interpretativa tale da incidere sulla strategia aziendale. Vanno, pertanto, riconosciuti al sig. per le mansioni svolte Parte_1 continuativamente fin dall'assunzione in data 27.10.2015, corrispondenti, quanto meno in prevalenza, al 5° livello di classificazione del personale, il diritto al relativo inquadramento a decorrere da quella data nonché le differenze di retribuzione ordinaria, di tredicesima e quattordicesima mensilità, di n. 8 ratei di quattordicesima mensilità (da novembre 2015 a giugno 2016), di festività e “UNA TANTUM DIC/2019” quantificate, rispetto al 4° livello posseduto fino al 28.2.2021, in complessivi € 10.218,43 (vd. i conteggi riformulati dalla parte in ossequio all'ordinanza del G.I. del 14.10.2025 e depositati in data 14.11.2025); l'importo non è stato contestato se non genericamente, con nota del 20.11.2025, priva di riferimenti contabili di dettaglio.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di essere Parte_1 inquadrato, fin dall'assunzione in data 27.10.2015, nel 5° livello di classificazione del personale del CCNL per il settore gas-acqua applicabile, e con la condanna di a corrispondergli, di conseguenza, la CP_1 somma complessiva di € 10.218,43, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria nonché di tredicesima e quattordicesima mensilità, di n. 8 ratei di quattordicesima mensilità (da novembre 2015 a giugno 2016), festività e
“ fino al 28.2.2021, oltre accessori come per Parte_2 legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con
20 D.M. 247/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.796,00, a carico di CP_1
restando i residui 2/3 compensati.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di essere inquadrato, fin dall'assunzione Parte_1 in data 27.10.2015, nel 5° livello di classificazione del personale del CCNL per il settore gas-acqua applicabile;
- di conseguenza, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di € 10.218,43, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria nonché di tredicesima e quattordicesima mensilità, di n. 8 ratei di quattordicesima mensilità (da novembre 2015 a giugno 2016), festività e “ fino al Parte_2
28.2.2021, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a pagare a le spese di Parte_1 lite, liquidate nella somma complessiva di € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, in misura di 1/3, pari ad € 1.796,00.
Così deciso in Roma il 26/11/2025
IL GIUDICE
NI TI
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