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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 2759/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_1 CP_2 il patrocinio dell'avv. MAROTTA FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in P.ZZA A. MAGLIANI N. 3, LAURINO (SA);
ATTRICE APPELLANTE contro
già , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. PREITE MARIO, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_5
del difensore in VIA EMILIA SAN PIETRO N. 59, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da atto di appello.
Parte appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, , proponendo opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n. 1174/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.665,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di , già a CP_3 Controparte_6
pagina 1 di 7 titolo di prezzo per la vendita di materiale ceramico meglio descritto nella fattura n. 100915 del
06/09/2013 e nel relativo documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice di
Pace di Sala Consilina (SA), individuato in relazione alla sede della società opponente, sita in Sassano
(SA).
Nel merito, sosteneva di non aver mai commissionato, né di aver mai ricevuto il materiale ceramico di cui alla fattura azionata in monitorio.
La società opponente disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione che compariva nel documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013, affermando che la firma non fosse riconducibile al legale rappresentante della società stessa.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ad un risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta opposta , già costituitasi in giudizio, rilevava CP_3 Controparte_6
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata;
nel merito, ribadiva la sussistenza del proprio credito, fondato sul contratto di compravendita avente ad oggetto il materiale ceramico descritto nella fattura azionata in monitorio;
contratto la cui conclusione ed esecuzione erano da ritenersi provate innanzitutto dalla conferma d'ordine prodotta al documento n. 3, comprovante il fatto che una volta ricevuto l'ordine di materiale ceramico da parte della CP_3 [...]
avesse a quest'ultima comunicato a mezzo fax la sua accettazione;
inoltre, dal documento CP_1
di trasporto sottoscritto dal vettore, comprovante la consegna del materiale al vettore da parte del venditore.
Concludeva quindi chiedendo di respingere l'opposizione.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, a seguito di istruttoria orale e documentale il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza n. 726/2024 pubblicata il 10/07/2024, respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1174/2020, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a fondamento della propria decisione, disattesa l'eccezione preliminare dell'opponente di incompetenza territoriale, affermava innanzitutto la propria competenza per territorio, in applicazione del criterio di cui all'art. 1182, comma 3° del c.c. (criterio del luogo di adempimento della obbligazione presso il domicilio del creditore), osservando che:
- la sede di (già ) era situata in RA (RE) (dato incontestato); CP_3 Controparte_6
- in riferimento alla domanda svolta in sede monitoria, la domanda stessa aveva “ad oggetto il pagamento di somma dovuta a titolo di obbligazione pecuniaria, dovendo - in relazione a quest'ultima -
pagina 2 di 7 la competenza essere determinata sulla base della domanda per come configurata ed introdotta in sede di ricorso per ingiunzione”.
Nel merito, il Giudice di Pace riteneva provata la conclusione del contratto di compravendita tra le parti, sulla base dei seguenti elementi:
- la convenuta opposta aveva prodotto copia della conferma d'ordine (doc. 3 del fascicolo del giudizio prodotto dalla convenuta) inviata in data 04.09.2013 a al numero di fax Controparte_1
097572537;
- era provato che il numero predetto fosse riconducibile alla come affermato dal Controparte_1
legale rappresentante della società opponente in sede di interrogatorio formale, nonché dal teste il quale aveva confermato sia la corrispondenza del numero in questione al Testimone_1
destinatario sia l'effettività della trasmissione della conferma d'ordine del Controparte_1
materiale ceramico.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure concludeva affermando che:
- “la conferma d'ordine di cui al doc. 3 di parte convenuta opposta (di contenuto corrispondente agli articoli corrispondenti alla fattura poi azionata in sede monitoria) è stata provata per essere stata effettivamente inviata a – quale indicato e testuale destinatario – in data Controparte_1
4.09.2023 (data riportata sul rapporto di trasmissione stampigliato sulla conferma d'ordine)”;
- “la conferma d'ordine medesima abbia edotto il soggetto logicamente individuabile come proponente
l'acquisto, vale a dire dell'accettazione della proposta contrattuale in oggetto, Controparte_1
alle condizioni riportate nella stessa conferma d'ordine. Con tutto ciò, determinandosi il perfezionamento del negozio di compravendita.
Infatti, a norma dell'art. 1326, comma 1, del c.c., il contratto deve intendersi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione della proposta si reputa poi conosciuta, ex art. 1335 c.c., nel momento in cui questa giunge all'indirizzo del destinatario “se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia”.
Non risulta poi – in ogni caso – che nella immediatezza di una tele ricezione, Controparte_1 abbia opposto alcunché alla conferma d'ordine in questione.
Per conseguenza, dovrà ritenersi essere stata raggiunta la prova documentale dell'avvenuta conclusione del contratto, tra le parti, avente ad oggetto la fornitura delle prestazioni di cui alla fattura azionata in sede monitoria”.
Quanto al disconoscimento operato dal legale rappresentante della società opponente della firma comparente sul documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013 prodotto dall'opposta, il Giudice di pagina 3 di 7 Pace osservava: “la sottoscrizione sulla bolla di consegna in questione appare essere stata apposta in casella relativa al vettore, soggetto in ipotesi incaricato da del trasporto …, non Controparte_1
ricorrendo quindi ipotesi ricadente nella procedura di cui alla istanza di verificazione di cui all'art.
216 del cpc”, e con riguardo alla consegna, non riteneva dimostrato alcun elemento per potere considerare superata “l'operatività del disposto di cui all'art. 1510, comma II° del c.c., secondo cui:
“Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. proponeva appello innanzi all'intestato Tribunale avverso la succitata sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_3
c.p.c. .
Resisteva in appello la convenuta appellata , formulando in via preliminare eccezione di CP_3 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendo la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del
17/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti contemplati dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Per quanto l'art. 342 c.p.c. non richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, la norma in questione impone pur sempre di individuare in modo chiaro ed esauriente il principio devolutivo del quantum appellatum, identificando e circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché i passaggi argomentativi che lo sorreggono formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, sì da esplicitare la idoneità critica di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Occorre dunque che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano enucleati in modo chiaro e specifico, e con essi le relative doglianze;
che siano confutate le ragioni addotte dal primo giudice;
che sia individuato un percorso logico alternativo a quello del primo Giudice (che non necessariamente deve tradursi in un progetto alternativo di sentenza).
pagina 4 di 7 L'onere della specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità al principio
"tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e tale onere può, quindi, ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprima articolate e specifiche ragioni di doglianza, e non già allorché obblighi il giudice d'appello, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di ricostruzione che la legge processuale non gli affida.
Nel nostro caso, il gravame è carente del requisito della specificità dei motivi imposto dall'art. 342
c.p.c.
Invero, l'atto di appello in esame, dopo aver esordito con “una breve e sommaria esposizione della vicenda per cui è causa”, consta, da pag. 6 a pag. 12, di una mera riproposizione delle tesi difensive già esposte nel giudizio di primo grado, e, a seguire, di ampi stralci della sentenza impugnata, con generiche contestazioni in ordine alla ingiustizia ed alla erroneità della decisione appellata, senza tuttavia individuazione delle ragioni specifiche per cui il giudice di prime cure avrebbe errato, e delle specifiche risultanze istruttorie che si intendono mal interpretate.
L'atto di impugnazione è, con tutta evidenza, carente anche sotto il profilo dell'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e della specifica indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Non sono enucleabili dall'atto introduttivo specifici motivi di appello.
In realtà, l'unico motivo di impugnazione individuabile riguarda una assunta carenza di motivazione della decisione di primo grado;
tuttavia, la deduzione in appello del solo vizio della motivazione, non supportato da altre ragioni di merito finalizzate ad apportare specifiche modifiche alla decisione, è per condivisibile giurisprudenza comunque inammissibile perché non rispondente al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010, Rv. 611236 - 01).
A ben vedere, quindi, le doglianze contenute nell'atto introduttivo sono state espresse non come specifiche censure agli argomenti esposti dal primo giudice ai fini del decidere, ma come mera riproposizione delle tesi difensive già esposte nel giudizio di primo grado, con l'aggiunta del riporto di ampi stralci della sentenza impugnata, senza tuttavia che i singoli profili esaminati dal primo giudice vengano sottoposti a critiche ed argomentazioni specifiche.
In particolare, l'appellante si duole genericamente della natura ingiusta ed erronea della sentenza appellata, non confrontandosi, con sufficiente grado di specificità, con gli argomenti esposti dal primo giudice in relazione:
pagina 5 di 7 - alla prova, ritenuta raggiunta, della intervenuta conclusione, ex artt. 1326 c.1 e 1335 cod. civ., del contratto di compravendita di materiale ceramico (prova rappresentata dalla conferma d'ordine pervenuta al numero di fax pacificamente riconducibile alla;
Controparte_1
- al fatto che la firma comparente sul documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013 non fosse suscettibile di disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente, in quanto “apposta in casella relativa al vettore” e non già al destinatario, trattandosi quindi di sottoscrizione di un terzo, ovvero del vettore, e valendo a favore del venditore la previsione di cui all'art. 1510, comma 2, cod. civ.;
- all'avvenuto adempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione di consegna del materiale ceramico compravenduto, ed al fatto che le risultanze istruttorie non consentissero di ritenere superata “l'operatività del disposto di cui all'art. 1510, comma II° del c.c., secondo cui: “Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello non può considerarsi munito del requisito della specificità imposto dall'art. 342 c.p.c., e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicando - tenuto conto del valore della controversia rientrante nello scaglione da € 1.101 ad € 5.200 - i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed il valore minimo per la fase decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta appellata, delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
pagina 6 di 7 3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 26 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 2759/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_1 CP_2 il patrocinio dell'avv. MAROTTA FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in P.ZZA A. MAGLIANI N. 3, LAURINO (SA);
ATTRICE APPELLANTE contro
già , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. PREITE MARIO, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_5
del difensore in VIA EMILIA SAN PIETRO N. 59, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da atto di appello.
Parte appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Reggio Emilia, , proponendo opposizione avverso il decreto CP_3
ingiuntivo n. 1174/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.665,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di , già a CP_3 Controparte_6
pagina 1 di 7 titolo di prezzo per la vendita di materiale ceramico meglio descritto nella fattura n. 100915 del
06/09/2013 e nel relativo documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace in favore del Giudice di
Pace di Sala Consilina (SA), individuato in relazione alla sede della società opponente, sita in Sassano
(SA).
Nel merito, sosteneva di non aver mai commissionato, né di aver mai ricevuto il materiale ceramico di cui alla fattura azionata in monitorio.
La società opponente disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione che compariva nel documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013, affermando che la firma non fosse riconducibile al legale rappresentante della società stessa.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta ad un risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La convenuta opposta , già costituitasi in giudizio, rilevava CP_3 Controparte_6
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata;
nel merito, ribadiva la sussistenza del proprio credito, fondato sul contratto di compravendita avente ad oggetto il materiale ceramico descritto nella fattura azionata in monitorio;
contratto la cui conclusione ed esecuzione erano da ritenersi provate innanzitutto dalla conferma d'ordine prodotta al documento n. 3, comprovante il fatto che una volta ricevuto l'ordine di materiale ceramico da parte della CP_3 [...]
avesse a quest'ultima comunicato a mezzo fax la sua accettazione;
inoltre, dal documento CP_1
di trasporto sottoscritto dal vettore, comprovante la consegna del materiale al vettore da parte del venditore.
Concludeva quindi chiedendo di respingere l'opposizione.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, a seguito di istruttoria orale e documentale il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza n. 726/2024 pubblicata il 10/07/2024, respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 1174/2020, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a fondamento della propria decisione, disattesa l'eccezione preliminare dell'opponente di incompetenza territoriale, affermava innanzitutto la propria competenza per territorio, in applicazione del criterio di cui all'art. 1182, comma 3° del c.c. (criterio del luogo di adempimento della obbligazione presso il domicilio del creditore), osservando che:
- la sede di (già ) era situata in RA (RE) (dato incontestato); CP_3 Controparte_6
- in riferimento alla domanda svolta in sede monitoria, la domanda stessa aveva “ad oggetto il pagamento di somma dovuta a titolo di obbligazione pecuniaria, dovendo - in relazione a quest'ultima -
pagina 2 di 7 la competenza essere determinata sulla base della domanda per come configurata ed introdotta in sede di ricorso per ingiunzione”.
Nel merito, il Giudice di Pace riteneva provata la conclusione del contratto di compravendita tra le parti, sulla base dei seguenti elementi:
- la convenuta opposta aveva prodotto copia della conferma d'ordine (doc. 3 del fascicolo del giudizio prodotto dalla convenuta) inviata in data 04.09.2013 a al numero di fax Controparte_1
097572537;
- era provato che il numero predetto fosse riconducibile alla come affermato dal Controparte_1
legale rappresentante della società opponente in sede di interrogatorio formale, nonché dal teste il quale aveva confermato sia la corrispondenza del numero in questione al Testimone_1
destinatario sia l'effettività della trasmissione della conferma d'ordine del Controparte_1
materiale ceramico.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure concludeva affermando che:
- “la conferma d'ordine di cui al doc. 3 di parte convenuta opposta (di contenuto corrispondente agli articoli corrispondenti alla fattura poi azionata in sede monitoria) è stata provata per essere stata effettivamente inviata a – quale indicato e testuale destinatario – in data Controparte_1
4.09.2023 (data riportata sul rapporto di trasmissione stampigliato sulla conferma d'ordine)”;
- “la conferma d'ordine medesima abbia edotto il soggetto logicamente individuabile come proponente
l'acquisto, vale a dire dell'accettazione della proposta contrattuale in oggetto, Controparte_1
alle condizioni riportate nella stessa conferma d'ordine. Con tutto ciò, determinandosi il perfezionamento del negozio di compravendita.
Infatti, a norma dell'art. 1326, comma 1, del c.c., il contratto deve intendersi concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione della proposta si reputa poi conosciuta, ex art. 1335 c.c., nel momento in cui questa giunge all'indirizzo del destinatario “se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia”.
Non risulta poi – in ogni caso – che nella immediatezza di una tele ricezione, Controparte_1 abbia opposto alcunché alla conferma d'ordine in questione.
Per conseguenza, dovrà ritenersi essere stata raggiunta la prova documentale dell'avvenuta conclusione del contratto, tra le parti, avente ad oggetto la fornitura delle prestazioni di cui alla fattura azionata in sede monitoria”.
Quanto al disconoscimento operato dal legale rappresentante della società opponente della firma comparente sul documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013 prodotto dall'opposta, il Giudice di pagina 3 di 7 Pace osservava: “la sottoscrizione sulla bolla di consegna in questione appare essere stata apposta in casella relativa al vettore, soggetto in ipotesi incaricato da del trasporto …, non Controparte_1
ricorrendo quindi ipotesi ricadente nella procedura di cui alla istanza di verificazione di cui all'art.
216 del cpc”, e con riguardo alla consegna, non riteneva dimostrato alcun elemento per potere considerare superata “l'operatività del disposto di cui all'art. 1510, comma II° del c.c., secondo cui:
“Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”. proponeva appello innanzi all'intestato Tribunale avverso la succitata sentenza Controparte_1
del Giudice di Pace, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 CP_3
c.p.c. .
Resisteva in appello la convenuta appellata , formulando in via preliminare eccezione di CP_3 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendo la reiezione dell'impugnazione in quanto infondata.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'udienza del
17/04/2025.
2.
Fatte queste premesse, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti contemplati dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Per quanto l'art. 342 c.p.c. non richieda che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, la norma in questione impone pur sempre di individuare in modo chiaro ed esauriente il principio devolutivo del quantum appellatum, identificando e circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché i passaggi argomentativi che lo sorreggono formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, sì da esplicitare la idoneità critica di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Occorre dunque che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano enucleati in modo chiaro e specifico, e con essi le relative doglianze;
che siano confutate le ragioni addotte dal primo giudice;
che sia individuato un percorso logico alternativo a quello del primo Giudice (che non necessariamente deve tradursi in un progetto alternativo di sentenza).
pagina 4 di 7 L'onere della specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 342 c.p.c. assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità al principio
"tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e tale onere può, quindi, ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprima articolate e specifiche ragioni di doglianza, e non già allorché obblighi il giudice d'appello, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un'opera di ricostruzione che la legge processuale non gli affida.
Nel nostro caso, il gravame è carente del requisito della specificità dei motivi imposto dall'art. 342
c.p.c.
Invero, l'atto di appello in esame, dopo aver esordito con “una breve e sommaria esposizione della vicenda per cui è causa”, consta, da pag. 6 a pag. 12, di una mera riproposizione delle tesi difensive già esposte nel giudizio di primo grado, e, a seguire, di ampi stralci della sentenza impugnata, con generiche contestazioni in ordine alla ingiustizia ed alla erroneità della decisione appellata, senza tuttavia individuazione delle ragioni specifiche per cui il giudice di prime cure avrebbe errato, e delle specifiche risultanze istruttorie che si intendono mal interpretate.
L'atto di impugnazione è, con tutta evidenza, carente anche sotto il profilo dell'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e della specifica indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Non sono enucleabili dall'atto introduttivo specifici motivi di appello.
In realtà, l'unico motivo di impugnazione individuabile riguarda una assunta carenza di motivazione della decisione di primo grado;
tuttavia, la deduzione in appello del solo vizio della motivazione, non supportato da altre ragioni di merito finalizzate ad apportare specifiche modifiche alla decisione, è per condivisibile giurisprudenza comunque inammissibile perché non rispondente al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010, Rv. 611236 - 01).
A ben vedere, quindi, le doglianze contenute nell'atto introduttivo sono state espresse non come specifiche censure agli argomenti esposti dal primo giudice ai fini del decidere, ma come mera riproposizione delle tesi difensive già esposte nel giudizio di primo grado, con l'aggiunta del riporto di ampi stralci della sentenza impugnata, senza tuttavia che i singoli profili esaminati dal primo giudice vengano sottoposti a critiche ed argomentazioni specifiche.
In particolare, l'appellante si duole genericamente della natura ingiusta ed erronea della sentenza appellata, non confrontandosi, con sufficiente grado di specificità, con gli argomenti esposti dal primo giudice in relazione:
pagina 5 di 7 - alla prova, ritenuta raggiunta, della intervenuta conclusione, ex artt. 1326 c.1 e 1335 cod. civ., del contratto di compravendita di materiale ceramico (prova rappresentata dalla conferma d'ordine pervenuta al numero di fax pacificamente riconducibile alla;
Controparte_1
- al fatto che la firma comparente sul documento di trasporto n. 2192 del 06/09/2013 non fosse suscettibile di disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente, in quanto “apposta in casella relativa al vettore” e non già al destinatario, trattandosi quindi di sottoscrizione di un terzo, ovvero del vettore, e valendo a favore del venditore la previsione di cui all'art. 1510, comma 2, cod. civ.;
- all'avvenuto adempimento, da parte del venditore, dell'obbligazione di consegna del materiale ceramico compravenduto, ed al fatto che le risultanze istruttorie non consentissero di ritenere superata “l'operatività del disposto di cui all'art. 1510, comma II° del c.c., secondo cui: “Se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello non può considerarsi munito del requisito della specificità imposto dall'art. 342 c.p.c., e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, applicando - tenuto conto del valore della controversia rientrante nello scaglione da € 1.101 ad € 5.200 - i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed il valore minimo per la fase decisionale, stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta appellata, delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
pagina 6 di 7 3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 26 aprile 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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