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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 148 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO, con elezione P.IVA_2 di domicilio in VIA LARGO TERZI, 4 25031 CAPRIOLO, presso e nello studio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO;
-appellanti- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARBAGLIA CP_1 P.IVA_3
TA e dell'avv. SPELTA ROBERTO ( ) VIA C.F._1
DELLA GUASTALLA 9 MILANO, con elezione di domicilio in VIA SETTEMBRINI 26 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. BARBAGLIA TA;
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. STEFANINI NICOLA, con elezione di domicilio in VIA LOCATELLI, 14 24121 BERGAMO presso e nello studio dell'avv. STEFANINI NICOLA;
(C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_5
-appellati-
1 CONCLUSIONI :
PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10635/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione II Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Vasile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1447 9/2022, depositata in cancelleria in data 10/12/2024 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni: Rigettarsi le domande attoree tutte, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi tutti esposti nella suestesa narrativa;
Sempre nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di revocatoria attorea, con riferimento agli atti di compravendita immobiliare stipulati tra e Controparte_3 Parte_1
e precisamente:
[...]
-atto di compravendita immobiliare sub. rep. Notaio 40927, Per_1 raccolta 27927, stipulato in data 18/02/2022 tra Controparte_3
e ( doc n 3) Parte_1
-atto di compravendita immobiliare sub. rep. Notaio 40926, Per_1 raccolta 27926, stipulato in data 18/02/2022 tra Controparte_4
e (doc. n. 4) Parte_1 condannarsi a retrocedere a Controparte_3 Parte_1 il prezzo versato per la compravendita immobiliare oggetto degli
[...] atti revocati, nonché a risarcire tutti gli ulteriori danni subiti e subendi dalla convenuta per effetto dell'accoglimento della domanda attorea.
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di revocatoria attorea, con riferimento agli atti di compravendita immobiliare stipulati tra e e Controparte_3 Controparte_5 precisamente:
- atto di compravendita immobiliare sub, rep. Notaio 40903, Per_1 raccolta 27909, stipulato in data 11/02/2022 tra e CP_3 Parte_2 condannarsi a retrocedere a Controparte_3 Parte_2 il prezzo versato per la compravendita immobiliare oggetto
[...] dell'atto revocato. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2 PER CP_1
1. - Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto, confermando nel merito la sentenza di primo grado.
2.- Con vittoria di spese e compensi di lite per il presente giudizio.
3.- Con condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, da parametrarsi nel quantum con riguardo ai due gradi di giudizio.
PER Controparte_2
In via principale di merito – Dichiarare inammissibili e comunque infondate, respingendole, tutte le domande proposte dalle con atto di citazione d'appello Parte_3 notificato il 9 gennaio 2025. Confermare pertanto, integralmente, la sentenza del Tribunale di Milano n. 10635/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, statuendo che, essendo il Curatore del subentrato ex art. 66, II Controparte_2 comma, L.F., nell'azione revocatoria promossa (anche) contro le appellanti dalla CP_1
, quest'ultima non ha titolo alcuno per partecipare al presente giudizio e le sue
[...] domande sono divenute improcedibili. Conseguentemente, così giudicare. A) Dichiarare l'inefficacia nei confronti del IM ' e Controparte_2 pertanto revocare, ex art. 66, II comma, L.F., i seguenti negozi:
1.-) atto pubblico di vendita del 18 febbraio 2022, redatto dal Not. G. Rizzonelli di Capriolo, nn. 40927 Rep. e 27927 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 21.2.2022 (al n. 9216 R.G. e al n. 5970 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_1 Parte_1 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di GO (Bergamo);
2.-) atto pubblico di vendita dell'11 febbraio 2022, redatto dal Not. di Persona_2
Capriolo, nn. 40903 Rep. e 27909 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 15.2.2022 (al n. 7934 R.G. e al n. 5147 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_2 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di ED (Bergamo);
3.-) atto pubblico di vendita del 18 febbraio 2022, redatto dal Not. G. Rizzonelli di Capriolo, nn. 40926 Rep. e 27926 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 21.2.2022 (al n. 9214 R.G. e al n. 5969 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_1 Parte_1 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di ED (Bergamo). B) Dare ogni conseguente provvedimento, e, in particolare, accertare e dichiarare il diritto del Curatore del di acquisire all'attivo Parte_4 del patrimonio della Procedura gli immobili di ED e GO (Bergamo) oggetto dei predetti atti, condannando pertanto le convenute Parte_3
a consegnarli al Curatore fallimentare, liberi da persone e da cose,
[...] restituendogli il possesso e la detenzione dei beni sopra indicati.
3 Ordinare, da ultimo, l'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero del competente Conservatore da responsabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La vicenda può essere così sintetizzata . La società creditrice della a seguito della concessione CP_1 Controparte_2 di un finanziamento, avviava in data 3-3-21 un contenzioso che si concludeva in Contr data 4-11-21 con la condanna di al pagamento di € 2.500.000 a favore di . CP_1
Nelle more del giudizio la debitrice cedeva, nel luglio 2021, tutti i suoi immobili a
. Controparte_3
agiva dunque con azione di revocatoria ordinaria e la sua domanda veniva CP_1 accolta con sentenza del 2-8-22, passata in giudicato, che accertava il prezzo non congruo degli immobili compravenduti1.
Nelle more, nel febbraio 2022, rivendeva quegli stessi immobili a CP_3 [...] Contr e Eco Sistema Srl società , a dire di , legate alla da vincoli Parte_1 CP_1 familiari e patrimoniali.
agiva, quindi, con azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.) per far CP_1 dichiarare inefficaci queste vendite .
Contr Dopo il fallimento di ( nel settembre 2022), il Curatore fallimentare subentrava nell'azione, esercitando la revocatoria ex art. 66 L.F., a tutela della massa dei creditori.
e contestavano la domanda e, in subordine, Parte_1 CP_6 chiedevano a la restituzione del prezzo versato per l'acquisto. CP_3
Il Tribunale di Milano, riconosciuti i presupposti (eventus damni e scientia fraudis), Contr accoglieva la domanda revocatoria dell'originaria attrice e del fallimento , dichiarando inefficaci le tre vendite e ritenendo assolto l'onere della prova in merito Parte alla scientia fraudis anche rispetto ai terzi subacquirenti e . Pt_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto un unico motivo di appello
[...]
ed lamentando che la consapevolezza da parte di Parte_1 CP_6 CP_3
(dante causa) e da parte di e (terzi acquirenti) della CP_6 Controparte_7 revocabilità degli atti non avrebbe potuto ricavarsi sulla base dei legami familiari tra amministratori delle società coinvolte, come statuito dal primo giudice.
Con 1 Ivi si legge: “ In particolare, dal confronto degli atti di provenienza a favore di (docc. 29 e 30) con i quattro rogiti sucessivamente stipulati con la (fr. doc. 10, 11, 12, e 13), emerge che i beni trasferiti il 20.7.2021 con rogito CP_3 Con n. 166621/76010 al prezzo di euro 52.000,00 euro, erano stati acquistati da tra l'ottobre 2019 e il febbraio 2020, al prezzo complessivo di 296.900,00 euro, mentre i beni trasferiti il 12.11.2021 per soli euro 80.000 erano stati pagati Con dalla il 13.06.2019, al prezzo euro 497.000,00.
4 Il fallimento si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva della creditrice nel giudizio di secondo grado, essendo il curatore subentrato CP_1 nell'azione dalla stessa proposta e coltivando dunque il diritto azionato dalla;
CP_1 nel merito, ha ribadito la fondatezza della sentenza e contestato l'unico motivo di appello, basato sul rilievo dei soli legami familiari, ritenendolo inammissibile e infondato. costituitasi ha evidenziato la natura meramente dilatoria dell'appello di CP_1
ed , l'infondatezza del gravame e chiesto la condanna Parte_1 Parte_2 delle appellanti ex artt. 91 e 96 c.p.c. per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Contr creditrice nel giudizio di secondo grado, sollevata dal fallimento essendo il CP_1 curatore subentrato nell'azione dalla stessa proposta e intendendo coltivare il diritto azionato dalla . CP_1
Infatti, secondo la recente giurisprudenza ( Cass26520/20) “le Sezioni Unite del 2008 hanno ritenuto che il difetto di interesse del creditore individuale a coltivare la revocatoria sussista in ragione del subentro degli organi fallimentari e fintantoché gli stessi manifestino interesse a coltivare la revocatoria, ossia fintantoché sussista la possibilità che sugli stessi beni già oggetto di revocatoria individuale agiscano esecutivamente gli organi del fallimento;
in linea con questo percorso argomentativo (imperniato, come detto, sull'attualità e sulla concretezza dell'interesse ad agire, in funzione della concreta possibilità di soddisfarsi sul bene oggetto di revocatoria), merita condivisione l'assunto della ricorrente secondo cui l'interesse ad agire del creditore individuale (che sia rimasto in causa e che abbia insistito nella domanda ex art. 2901 c.c.) deve poter riacquistare concretezza ed attualità nel caso in cui il fallimento manifesti disinteresse a coltivare la revocatoria”( Cass. 26520/20).
Nella specie, è pacifico che la curatela abbia coltivato l'azione revocatoria sia in primo grado, sia in appello e pertanto, dovendo la legittimazione perdurare per tutto il corso del giudizio e fino alla decisione e dunque essere attuale e concreta, la legittimazione del creditore vista la costituzione del fallimento in appello e CP_1 la difesa attiva coltivata dalla procedura, deve essere dichiarata insussistente.
Venendo al merito, la sentenza impugnata in punto scientia fraudis del terzo si fonda su una pluralità di motivazioni autonome e cioè in quanto:
5 • il prezzo , del quale mancava anche la prova del pagamento effettivo essendo avvenuto “prima e fuori dal presente atto”, era incongruo;
• i plurimi atti di vendita sono intervenuti in un ravvicinato arco temporale;
• sussistevano rapporti di parentela e cointeressenza economica fra amministratori delle società coinvolte;
L'appello si limita a contestare solo un profilo motivazionale della decisione (quello relativo ai vincoli di parentela), e non gli altri, con conseguente passaggio in giudicato della decisione suffragata dalle ulteriori motivazioni non impugnate.
In ogni caso, a mero fine di completezza, si osserva che la consapevolezza da parte di (dante causa) e da parte di e (terzi CP_3 CP_6 Controparte_7 acquirenti) della revocabilità degli atti, con riferimento al vincolo di parentela e cointeressenza economica è ricavato dal giudice di primo grado dalle seguenti circostanze non contestate dalle appellanti “ innanzitutto la società la società CP_3 all'epoca dei fatti per cui è causa era amministrata dalla Sig.ra LE ossia la Contr stretta amministratrice di , la quale aveva già subito iniziative della creditrice
per il recupero del credito: era dunque pienamente a conoscenza di CP_1 CP_3 ciò. Contr Vi è poi una serie di rapporti tra , e , di natura sia CP_3 Parte_1 Pt_2 patrimoniale ed economica, sia personale e di parentela tra le persone fisiche Contr riconducibili alle società , e . CP_3 Parte_1 Pt_2
Sul punto, si indica in via di sintesi, che in l'A.U. è Parte_1 Persona_3
(visura doc. 32 e doc. 33 attrice), padre di marito della stessa Sig.ra Persona_4
LE. Inoltre, gli unici soci della società sono due fiduciarie Parte_1 Contr che sono pure gli stessi soci della (docc. 15 e 32 attrice). Quanto invece alla società Sistema (doc. 34), essa è gestita da figlio di CP_8 Controparte_9
(doc. 35) ché è a sua volta. il legale rappresentante della Controparte_10
(doc.36) insieme alla sorella che è la coniuge di Controparte_11 Persona_3
Si tratta dunque di una rete di legami reciproci, non solo di parentela, ma di cointeressenza patrimoniale ed economica”.
In conclusione, il comprovato coinvolgimento dell'intero nucleo familiare nelle vicende della società predette, avvalorano la verosimiglianza della conoscenza da Contr parte delle società appellanti della situazione debitoria di e, conseguentemente, della revocabilità dell'acquisto di CP_3
Infatti, ben può il legame di parentela, ove particolarmente stretto, essere indiziario della consapevolezza del pregiudizio che la compravendita arreca alle ragioni dei creditori (Cass., Sez. Ili, 29 maggio 2013, n. 13447).
Tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda. In ogni caso nella fattispecie si aggiungono ulteriori elementi indiziari non oggetto di
6 impugnazione come si è detto, idonei a corroborare la prova logica, primo dei quali l'anomalia del pagamento del prezzo, posto che nel contratto di compravendita si dichiara che il prezzo è stato precedentemente pagato ma di tale pagamento manca la prova. L'appello è dunque inaccoglibile e le appellanti sono tenute al pagamento delle spese del grado al fallimento che si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della lite , delle questioni trattate, delle tariffe professionali vigenti e nei limiti di quanto esposto nella nota spese. Compensa le spese tra le appellanti e . CP_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 10635/24 del 10-12-24, dichiara la carenza di legittimazione di;
CP_1 rigetta l'appello proposto dalle appellanti e Parte_3 CP_12 condanna parte appellante al pagamento in favore del Controparte_2
[...
delle spese del grado che liquida in euro 28.800,00 oltre spese generali e oneri di legge;
compensa le spese tra le appellanti e . CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 01/10 /2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Irene Lupo Consigliere rel. Dott. Marco Del Vecchio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO, con elezione P.IVA_2 di domicilio in VIA LARGO TERZI, 4 25031 CAPRIOLO, presso e nello studio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO;
-appellanti- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BARBAGLIA CP_1 P.IVA_3
TA e dell'avv. SPELTA ROBERTO ( ) VIA C.F._1
DELLA GUASTALLA 9 MILANO, con elezione di domicilio in VIA SETTEMBRINI 26 20121 MILANO presso e nello studio dell'avv. BARBAGLIA TA;
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. STEFANINI NICOLA, con elezione di domicilio in VIA LOCATELLI, 14 24121 BERGAMO presso e nello studio dell'avv. STEFANINI NICOLA;
(C.F. ), contumace. Controparte_3 P.IVA_5
-appellati-
1 CONCLUSIONI :
PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10635/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione II Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Vasile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1447 9/2022, depositata in cancelleria in data 10/12/2024 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni: Rigettarsi le domande attoree tutte, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi tutti esposti nella suestesa narrativa;
Sempre nel merito, in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di revocatoria attorea, con riferimento agli atti di compravendita immobiliare stipulati tra e Controparte_3 Parte_1
e precisamente:
[...]
-atto di compravendita immobiliare sub. rep. Notaio 40927, Per_1 raccolta 27927, stipulato in data 18/02/2022 tra Controparte_3
e ( doc n 3) Parte_1
-atto di compravendita immobiliare sub. rep. Notaio 40926, Per_1 raccolta 27926, stipulato in data 18/02/2022 tra Controparte_4
e (doc. n. 4) Parte_1 condannarsi a retrocedere a Controparte_3 Parte_1 il prezzo versato per la compravendita immobiliare oggetto degli
[...] atti revocati, nonché a risarcire tutti gli ulteriori danni subiti e subendi dalla convenuta per effetto dell'accoglimento della domanda attorea.
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di revocatoria attorea, con riferimento agli atti di compravendita immobiliare stipulati tra e e Controparte_3 Controparte_5 precisamente:
- atto di compravendita immobiliare sub, rep. Notaio 40903, Per_1 raccolta 27909, stipulato in data 11/02/2022 tra e CP_3 Parte_2 condannarsi a retrocedere a Controparte_3 Parte_2 il prezzo versato per la compravendita immobiliare oggetto
[...] dell'atto revocato. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2 PER CP_1
1. - Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto, confermando nel merito la sentenza di primo grado.
2.- Con vittoria di spese e compensi di lite per il presente giudizio.
3.- Con condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, da parametrarsi nel quantum con riguardo ai due gradi di giudizio.
PER Controparte_2
In via principale di merito – Dichiarare inammissibili e comunque infondate, respingendole, tutte le domande proposte dalle con atto di citazione d'appello Parte_3 notificato il 9 gennaio 2025. Confermare pertanto, integralmente, la sentenza del Tribunale di Milano n. 10635/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, statuendo che, essendo il Curatore del subentrato ex art. 66, II Controparte_2 comma, L.F., nell'azione revocatoria promossa (anche) contro le appellanti dalla CP_1
, quest'ultima non ha titolo alcuno per partecipare al presente giudizio e le sue
[...] domande sono divenute improcedibili. Conseguentemente, così giudicare. A) Dichiarare l'inefficacia nei confronti del IM ' e Controparte_2 pertanto revocare, ex art. 66, II comma, L.F., i seguenti negozi:
1.-) atto pubblico di vendita del 18 febbraio 2022, redatto dal Not. G. Rizzonelli di Capriolo, nn. 40927 Rep. e 27927 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 21.2.2022 (al n. 9216 R.G. e al n. 5970 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_1 Parte_1 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di GO (Bergamo);
2.-) atto pubblico di vendita dell'11 febbraio 2022, redatto dal Not. di Persona_2
Capriolo, nn. 40903 Rep. e 27909 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 15.2.2022 (al n. 7934 R.G. e al n. 5147 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_2 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di ED (Bergamo);
3.-) atto pubblico di vendita del 18 febbraio 2022, redatto dal Not. G. Rizzonelli di Capriolo, nn. 40926 Rep. e 27926 Racc. - trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo il 21.2.2022 (al n. 9214 R.G. e al n. 5969 R. Part.), con il quale la ha venduto alla i beni nello Controparte_3 Parte_1 Parte_1 stesso (atto) dettagliatamente descritti, ubicati nel Comune di ED (Bergamo). B) Dare ogni conseguente provvedimento, e, in particolare, accertare e dichiarare il diritto del Curatore del di acquisire all'attivo Parte_4 del patrimonio della Procedura gli immobili di ED e GO (Bergamo) oggetto dei predetti atti, condannando pertanto le convenute Parte_3
a consegnarli al Curatore fallimentare, liberi da persone e da cose,
[...] restituendogli il possesso e la detenzione dei beni sopra indicati.
3 Ordinare, da ultimo, l'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero del competente Conservatore da responsabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La vicenda può essere così sintetizzata . La società creditrice della a seguito della concessione CP_1 Controparte_2 di un finanziamento, avviava in data 3-3-21 un contenzioso che si concludeva in Contr data 4-11-21 con la condanna di al pagamento di € 2.500.000 a favore di . CP_1
Nelle more del giudizio la debitrice cedeva, nel luglio 2021, tutti i suoi immobili a
. Controparte_3
agiva dunque con azione di revocatoria ordinaria e la sua domanda veniva CP_1 accolta con sentenza del 2-8-22, passata in giudicato, che accertava il prezzo non congruo degli immobili compravenduti1.
Nelle more, nel febbraio 2022, rivendeva quegli stessi immobili a CP_3 [...] Contr e Eco Sistema Srl società , a dire di , legate alla da vincoli Parte_1 CP_1 familiari e patrimoniali.
agiva, quindi, con azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.) per far CP_1 dichiarare inefficaci queste vendite .
Contr Dopo il fallimento di ( nel settembre 2022), il Curatore fallimentare subentrava nell'azione, esercitando la revocatoria ex art. 66 L.F., a tutela della massa dei creditori.
e contestavano la domanda e, in subordine, Parte_1 CP_6 chiedevano a la restituzione del prezzo versato per l'acquisto. CP_3
Il Tribunale di Milano, riconosciuti i presupposti (eventus damni e scientia fraudis), Contr accoglieva la domanda revocatoria dell'originaria attrice e del fallimento , dichiarando inefficaci le tre vendite e ritenendo assolto l'onere della prova in merito Parte alla scientia fraudis anche rispetto ai terzi subacquirenti e . Pt_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto un unico motivo di appello
[...]
ed lamentando che la consapevolezza da parte di Parte_1 CP_6 CP_3
(dante causa) e da parte di e (terzi acquirenti) della CP_6 Controparte_7 revocabilità degli atti non avrebbe potuto ricavarsi sulla base dei legami familiari tra amministratori delle società coinvolte, come statuito dal primo giudice.
Con 1 Ivi si legge: “ In particolare, dal confronto degli atti di provenienza a favore di (docc. 29 e 30) con i quattro rogiti sucessivamente stipulati con la (fr. doc. 10, 11, 12, e 13), emerge che i beni trasferiti il 20.7.2021 con rogito CP_3 Con n. 166621/76010 al prezzo di euro 52.000,00 euro, erano stati acquistati da tra l'ottobre 2019 e il febbraio 2020, al prezzo complessivo di 296.900,00 euro, mentre i beni trasferiti il 12.11.2021 per soli euro 80.000 erano stati pagati Con dalla il 13.06.2019, al prezzo euro 497.000,00.
4 Il fallimento si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva della creditrice nel giudizio di secondo grado, essendo il curatore subentrato CP_1 nell'azione dalla stessa proposta e coltivando dunque il diritto azionato dalla;
CP_1 nel merito, ha ribadito la fondatezza della sentenza e contestato l'unico motivo di appello, basato sul rilievo dei soli legami familiari, ritenendolo inammissibile e infondato. costituitasi ha evidenziato la natura meramente dilatoria dell'appello di CP_1
ed , l'infondatezza del gravame e chiesto la condanna Parte_1 Parte_2 delle appellanti ex artt. 91 e 96 c.p.c. per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Contr creditrice nel giudizio di secondo grado, sollevata dal fallimento essendo il CP_1 curatore subentrato nell'azione dalla stessa proposta e intendendo coltivare il diritto azionato dalla . CP_1
Infatti, secondo la recente giurisprudenza ( Cass26520/20) “le Sezioni Unite del 2008 hanno ritenuto che il difetto di interesse del creditore individuale a coltivare la revocatoria sussista in ragione del subentro degli organi fallimentari e fintantoché gli stessi manifestino interesse a coltivare la revocatoria, ossia fintantoché sussista la possibilità che sugli stessi beni già oggetto di revocatoria individuale agiscano esecutivamente gli organi del fallimento;
in linea con questo percorso argomentativo (imperniato, come detto, sull'attualità e sulla concretezza dell'interesse ad agire, in funzione della concreta possibilità di soddisfarsi sul bene oggetto di revocatoria), merita condivisione l'assunto della ricorrente secondo cui l'interesse ad agire del creditore individuale (che sia rimasto in causa e che abbia insistito nella domanda ex art. 2901 c.c.) deve poter riacquistare concretezza ed attualità nel caso in cui il fallimento manifesti disinteresse a coltivare la revocatoria”( Cass. 26520/20).
Nella specie, è pacifico che la curatela abbia coltivato l'azione revocatoria sia in primo grado, sia in appello e pertanto, dovendo la legittimazione perdurare per tutto il corso del giudizio e fino alla decisione e dunque essere attuale e concreta, la legittimazione del creditore vista la costituzione del fallimento in appello e CP_1 la difesa attiva coltivata dalla procedura, deve essere dichiarata insussistente.
Venendo al merito, la sentenza impugnata in punto scientia fraudis del terzo si fonda su una pluralità di motivazioni autonome e cioè in quanto:
5 • il prezzo , del quale mancava anche la prova del pagamento effettivo essendo avvenuto “prima e fuori dal presente atto”, era incongruo;
• i plurimi atti di vendita sono intervenuti in un ravvicinato arco temporale;
• sussistevano rapporti di parentela e cointeressenza economica fra amministratori delle società coinvolte;
L'appello si limita a contestare solo un profilo motivazionale della decisione (quello relativo ai vincoli di parentela), e non gli altri, con conseguente passaggio in giudicato della decisione suffragata dalle ulteriori motivazioni non impugnate.
In ogni caso, a mero fine di completezza, si osserva che la consapevolezza da parte di (dante causa) e da parte di e (terzi CP_3 CP_6 Controparte_7 acquirenti) della revocabilità degli atti, con riferimento al vincolo di parentela e cointeressenza economica è ricavato dal giudice di primo grado dalle seguenti circostanze non contestate dalle appellanti “ innanzitutto la società la società CP_3 all'epoca dei fatti per cui è causa era amministrata dalla Sig.ra LE ossia la Contr stretta amministratrice di , la quale aveva già subito iniziative della creditrice
per il recupero del credito: era dunque pienamente a conoscenza di CP_1 CP_3 ciò. Contr Vi è poi una serie di rapporti tra , e , di natura sia CP_3 Parte_1 Pt_2 patrimoniale ed economica, sia personale e di parentela tra le persone fisiche Contr riconducibili alle società , e . CP_3 Parte_1 Pt_2
Sul punto, si indica in via di sintesi, che in l'A.U. è Parte_1 Persona_3
(visura doc. 32 e doc. 33 attrice), padre di marito della stessa Sig.ra Persona_4
LE. Inoltre, gli unici soci della società sono due fiduciarie Parte_1 Contr che sono pure gli stessi soci della (docc. 15 e 32 attrice). Quanto invece alla società Sistema (doc. 34), essa è gestita da figlio di CP_8 Controparte_9
(doc. 35) ché è a sua volta. il legale rappresentante della Controparte_10
(doc.36) insieme alla sorella che è la coniuge di Controparte_11 Persona_3
Si tratta dunque di una rete di legami reciproci, non solo di parentela, ma di cointeressenza patrimoniale ed economica”.
In conclusione, il comprovato coinvolgimento dell'intero nucleo familiare nelle vicende della società predette, avvalorano la verosimiglianza della conoscenza da Contr parte delle società appellanti della situazione debitoria di e, conseguentemente, della revocabilità dell'acquisto di CP_3
Infatti, ben può il legame di parentela, ove particolarmente stretto, essere indiziario della consapevolezza del pregiudizio che la compravendita arreca alle ragioni dei creditori (Cass., Sez. Ili, 29 maggio 2013, n. 13447).
Tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento della domanda. In ogni caso nella fattispecie si aggiungono ulteriori elementi indiziari non oggetto di
6 impugnazione come si è detto, idonei a corroborare la prova logica, primo dei quali l'anomalia del pagamento del prezzo, posto che nel contratto di compravendita si dichiara che il prezzo è stato precedentemente pagato ma di tale pagamento manca la prova. L'appello è dunque inaccoglibile e le appellanti sono tenute al pagamento delle spese del grado al fallimento che si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della lite , delle questioni trattate, delle tariffe professionali vigenti e nei limiti di quanto esposto nella nota spese. Compensa le spese tra le appellanti e . CP_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 10635/24 del 10-12-24, dichiara la carenza di legittimazione di;
CP_1 rigetta l'appello proposto dalle appellanti e Parte_3 CP_12 condanna parte appellante al pagamento in favore del Controparte_2
[...
delle spese del grado che liquida in euro 28.800,00 oltre spese generali e oneri di legge;
compensa le spese tra le appellanti e . CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 01/10 /2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
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