TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TORRE PAOLA elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. TORRE
PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 CP_2 dell'avv. ARDUINI ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DEI MOLINI, 3 SC. B 33170 PORDENONE presso il difensore avv. ARDUINI ROBERTO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Pordenone, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni appellati.
Ha dedotto che gli originari creditori hanno agito al fine di ottenere il controvalore dei buoni postali scaduti sulla scorta dei tassi di interessi riportati a tergo dei buoni medesimi per quel che concerne i periodi successivi al ventunesimo anno.
Ha ritenuto tale conteggio errato ritenendo che i rimborsi dovessero avvenire sulla base di quanto previsto dal D.M. del 13 Giugno 1986.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2 invocando la correttezza del conteggio effettuato e in ogni caso il legittimo affidamento riposto su quanto riportato nei buoni stessi. pagina 1 di 6 La causa è stata decisa con sentenza n 527/2023 di rigetto dell'opposizione proposta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello Parte_2
riproponendo le medesime argomentazioni difensive già
[...] articolate in I grado sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità.
Si sono costituiti in giudizio gli originari creditori chiedendo la conferma della sentenza pronunciata in I grado, sostenendo la completezza della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30.04.2025 ai sensi dell'art 352 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Per come sopra premesso, parte appellata ha agito in giudizio sostenendo di aver diritto a percepire il controvalore dei buoni postali trentennali ormai scaduti, calcolando il relativo rendimento in base ai tassi di interesse riportati nella tabella stampata a tergo dei buoni medesimi diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, la quale invece ritiene di aver correttamente proceduto al rimborso in base a quanto previsto dal
D.M. del 13 giugno 1986.
Orbene, sul piano normativo, occorre brevemente premettere che all'art.5 del D.M. 148/1986 intervenuto in "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", si dispone chiaramente che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
pagina 2 di 6 Tale disposizione deve altresì essere coordinata con la disciplina applicabile alla causa di specie, i.e. quella del Codice postale,
D.P.R. 156/1973 (per come disposto dal D.M. 19.12.2000) oggi sostituito dalla L.588/1974, che, all'art.173 rubricato “Tabelle degli interessi – Variazioni” disponeva che: "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo[…]".
Orbene, già sul piano normativo, il dato letterale della disposizione
è chiaro pertanto nel consentire l'applicazione dello ius variandi in peius dei tassi mediante integrazione della tabella con quanto previsto nel D.M. modificativo del tasso di interesse, di talché i tassi riportati nel D.M. 1986 prevalgono su quelli indicati a tergo dei buoni stessi.
Sulla base di questi principi, per il giudicante va data continuità all'indirizzo ormai consolidatosi presso la Cassazione che, nel ribadire il proprio precedente orientamento sul punto e replicando anche al contrario orientamento della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario e Finanziario, ha statuito che "In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti
pagina 3 di 6 i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l assenza ai continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo." (ex multis Cass. n. 22619 del
26/07/2023, Rv. 668438 - 01; conf. a Cass. n. 25583/2023 dell'1.9.2023, Cass. n. 26740/2023 del 18.9.2023.
Giova dunque affermare come la cogenza della legge, nel caso di specie del decreto ministeriale n.148 del 1986, superi, in termini sostanziali, ogni previsione letterale del buono inerente ai tassi applicabili, per come confermato da condivisibile ed ulteriore giurisprudenza: "In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica
e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti,
e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni"(ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 4748/2022).
La Corte, infatti, osserva che "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista pagina 4 di 6 per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "(…)", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "(…)", di modo che sul documento viene apposta la sigla "(…)", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa" (C. Cass. n. 4751/2022).
Sulla scorta di tutto quanto testé dedotto si condivide e si richiama la conclusione della Suprema Corte in merito all'errato richiamo al principio della tutela dell'affidamento nel caso de quo, perché non vi è spazio per nessuna tutela dell'affidamento sulla base di una imperfezione dell'operazione materiale di apposizione di un timbro: il principio dell'affidamento tutela infatti la volontà dichiarata rispetto alla volontà reale del dichiarante ma in tal caso non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché tale dichiarazione viene fatta discendere dalla forzata giustapposizione di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto.
Tale argomentazione appare ancora più rilevante nel caso di specie giacché, in tal caso, il D.M. è addirittura antecedente all'emissione del buono e doveva essere conosciuto, almeno secondo l'ordinaria diligenza, dal sottoscrittore al momento della sottoscrizione dei buoni stessi.
Ritenuto quindi che i buoni indicati sono stati offerti in liquidazione da alla somma legittimatamene Parte_2 spettante, è di conseguenza infondata la domanda di parte attrice volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte appellante, considerato che la società, come su motivato, ha correttamente liquidato la somma da rimborsare, calcolabile in base a quanto derivante dal contratto e dalla legge per i motivi su indicati.
pagina 5 di 6 Ne consegue la fondatezza dell'appello proposto.
Quanto alle spese, attesa la presenza del contrario orientamento in seno a numerosi Tribunali di Merito e presso l'Arbitro Bancario e
Finanziario fino a settembre dello scorso anno (ormai definitivamente superato dalla Cassazione), appare equa una statuizione, ex art. 92, comma 2, c.p.c. di integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza n 527/2023 del Giudice di Pace di Pordenone, revoca il decreto ingiuntivo n 187/2022
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio
Pordenone, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TORRE PAOLA elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. TORRE
PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ) e con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 CP_2 dell'avv. ARDUINI ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DEI MOLINI, 3 SC. B 33170 PORDENONE presso il difensore avv. ARDUINI ROBERTO
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Pordenone, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni appellati.
Ha dedotto che gli originari creditori hanno agito al fine di ottenere il controvalore dei buoni postali scaduti sulla scorta dei tassi di interessi riportati a tergo dei buoni medesimi per quel che concerne i periodi successivi al ventunesimo anno.
Ha ritenuto tale conteggio errato ritenendo che i rimborsi dovessero avvenire sulla base di quanto previsto dal D.M. del 13 Giugno 1986.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2 invocando la correttezza del conteggio effettuato e in ogni caso il legittimo affidamento riposto su quanto riportato nei buoni stessi. pagina 1 di 6 La causa è stata decisa con sentenza n 527/2023 di rigetto dell'opposizione proposta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello Parte_2
riproponendo le medesime argomentazioni difensive già
[...] articolate in I grado sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità.
Si sono costituiti in giudizio gli originari creditori chiedendo la conferma della sentenza pronunciata in I grado, sostenendo la completezza della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 30.04.2025 ai sensi dell'art 352 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Per come sopra premesso, parte appellata ha agito in giudizio sostenendo di aver diritto a percepire il controvalore dei buoni postali trentennali ormai scaduti, calcolando il relativo rendimento in base ai tassi di interesse riportati nella tabella stampata a tergo dei buoni medesimi diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, la quale invece ritiene di aver correttamente proceduto al rimborso in base a quanto previsto dal
D.M. del 13 giugno 1986.
Orbene, sul piano normativo, occorre brevemente premettere che all'art.5 del D.M. 148/1986 intervenuto in "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", si dispone chiaramente che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
pagina 2 di 6 Tale disposizione deve altresì essere coordinata con la disciplina applicabile alla causa di specie, i.e. quella del Codice postale,
D.P.R. 156/1973 (per come disposto dal D.M. 19.12.2000) oggi sostituito dalla L.588/1974, che, all'art.173 rubricato “Tabelle degli interessi – Variazioni” disponeva che: "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo[…]".
Orbene, già sul piano normativo, il dato letterale della disposizione
è chiaro pertanto nel consentire l'applicazione dello ius variandi in peius dei tassi mediante integrazione della tabella con quanto previsto nel D.M. modificativo del tasso di interesse, di talché i tassi riportati nel D.M. 1986 prevalgono su quelli indicati a tergo dei buoni stessi.
Sulla base di questi principi, per il giudicante va data continuità all'indirizzo ormai consolidatosi presso la Cassazione che, nel ribadire il proprio precedente orientamento sul punto e replicando anche al contrario orientamento della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario e Finanziario, ha statuito che "In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti
pagina 3 di 6 i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l assenza ai continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo." (ex multis Cass. n. 22619 del
26/07/2023, Rv. 668438 - 01; conf. a Cass. n. 25583/2023 dell'1.9.2023, Cass. n. 26740/2023 del 18.9.2023.
Giova dunque affermare come la cogenza della legge, nel caso di specie del decreto ministeriale n.148 del 1986, superi, in termini sostanziali, ogni previsione letterale del buono inerente ai tassi applicabili, per come confermato da condivisibile ed ulteriore giurisprudenza: "In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica
e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti,
e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni"(ex multis Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 4748/2022).
La Corte, infatti, osserva che "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista pagina 4 di 6 per i buoni della serie "Q", provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "(…)", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "(…)", di modo che sul documento viene apposta la sigla "(…)", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa" (C. Cass. n. 4751/2022).
Sulla scorta di tutto quanto testé dedotto si condivide e si richiama la conclusione della Suprema Corte in merito all'errato richiamo al principio della tutela dell'affidamento nel caso de quo, perché non vi è spazio per nessuna tutela dell'affidamento sulla base di una imperfezione dell'operazione materiale di apposizione di un timbro: il principio dell'affidamento tutela infatti la volontà dichiarata rispetto alla volontà reale del dichiarante ma in tal caso non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché tale dichiarazione viene fatta discendere dalla forzata giustapposizione di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto.
Tale argomentazione appare ancora più rilevante nel caso di specie giacché, in tal caso, il D.M. è addirittura antecedente all'emissione del buono e doveva essere conosciuto, almeno secondo l'ordinaria diligenza, dal sottoscrittore al momento della sottoscrizione dei buoni stessi.
Ritenuto quindi che i buoni indicati sono stati offerti in liquidazione da alla somma legittimatamene Parte_2 spettante, è di conseguenza infondata la domanda di parte attrice volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da parte appellante, considerato che la società, come su motivato, ha correttamente liquidato la somma da rimborsare, calcolabile in base a quanto derivante dal contratto e dalla legge per i motivi su indicati.
pagina 5 di 6 Ne consegue la fondatezza dell'appello proposto.
Quanto alle spese, attesa la presenza del contrario orientamento in seno a numerosi Tribunali di Merito e presso l'Arbitro Bancario e
Finanziario fino a settembre dello scorso anno (ormai definitivamente superato dalla Cassazione), appare equa una statuizione, ex art. 92, comma 2, c.p.c. di integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per Parte_2
l'effetto, in riforma della sentenza n 527/2023 del Giudice di Pace di Pordenone, revoca il decreto ingiuntivo n 187/2022
- spese compensate per entrambi i gradi di giudizio
Pordenone, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6