Art. 10.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ai ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inseriti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ai ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inseriti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.