Articolo 10 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1415
Articolo 9
Versione
15 novembre 1963
Art. 10.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ai ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inseriti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Entrata in vigore il 15 novembre 1963