Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto dall'art. 159, prima parte, cod. pen. mil., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 cod. pen. mil. (In applicazione del principio, la S.C. ha configurato ai sensi dell'art. 159, prima parte, cod. pen. mil. la condotta di un militare che, dopo non essere rientrato in servizio presso il corpo di appartenenza per cinque giorni, aveva presentato una copia fotostatica di certificato medico con data di emissione alterata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21302 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
21302-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 13/07/2016 Sentenza n. 2465/2016 Registro generale n. 14698/2016 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Consigliere Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI ConsigliereDott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO MILITARE DI ROMA nei confronti di: ES ST, n. il 27/10/1968; avverso la sentenza n. 464/2015 GUP PRESSO TRIB. MILITARE di ROMA, del 18/02/2016; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
ли udite le conclusioni del Procuratore generale militare, in persona del dott. Luigi Maria Flamini, che chiedeva disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza im- pugnata;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/02/2016 il G.U.P. del Tribunale Militare di Roma dichia- rava non luogo a procedere nei confronti di ES ST in ordine al reato di si- mulazione di infermità perché il fatto non sussiste. Il ES era imputato di diserzione, simulazione di infermità e truffa militare continuate e pluriaggravate (art. 81 cpv cod. pen., 47 n. 2, 148 n. 2, 159 e 234 commi 1 e 2 cod. pen. mil. pace) perché, in qualità di Maresciallo di 1^ Classe A.M. in servizio presso il 310 Stormo AM di Roma Ciampino, con più azioni poste in esse- re in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, trovandosi legittimamente as- sente fino al 08/02/2015 (per riposo medico domiciliare), ometteva senza giusto motivo di presentarsi al Corpo di appartenenza nel giorno successivo a quello sta- - bilito per il rientro, perdurando in stato di arbitraria assenza nei cinque giorni suc- cessivi e fino all'11/03/2015, allorché rientrava al Reparto e perché, con artifizi e raggiri, induceva in errore il Reparto di appartenenza sull'effettiva sussistenza del proprio stato di infermità e quindi simulava anche infermità inesistenti al fine di - sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare al fine di procurare a sé un ingiusto profitto consistente nell'indebita percezione dello stipendio durante il predetto periodo di apparente prognosi, con pari danno per l'Amministrazione Mili- tare (con le aggravanti di essere militare rivestito di un grado e di aver commesso la truffa in danno dell'Amministrazione Militare in Roma dal 09/02/2015 - all'11/03/2015 con riferimento al reato di diserzione e dal 16/02/2015 al 19/02/2015 in ordine ai reati di simulazione di infermità e truffa militare). Per due dei tre capi di imputazione formulati dal P.M., il G.U.P. procedeva con separato decreto di rinvio a giudizio, mentre disponeva il proscioglimento dell'imputato dal restante reato di simulazione di infermità, qualificando la relativa condotta ai sensi dell'art. 161 cod. pen. mil. pace e ritenendo il delitto, così qualifi- cato, non procedibile per mancanza della prescritta richiesta del Comandante di corpo. Sotto il profilo probatorio, l'imputato aveva prodotto "certificato medico appa- rentemente rilasciato dal dr. Cianfarani Carlo in data 16/02/2015 con prognosi di quattro giorni, ma in realtà costituente mera riproduzione fotostatica (con data di emissione alterata in maniera apocrifa) di precedente certificato medico del 03/02/2015, come confermato dal disconoscimento del suddetto certificato operato dallo stesso sanitario. ме Ad avviso dell'organo giudicante, la produzione del certificato contraffatto com- portava la simulazione;
tuttavia, la condotta non integrava gli estremi del delitto di cui all'art. 159 cod. pen. mil. pace. 3 Infatti, difettava la sottrazione al servizio militare, giacché la temporaneità dell'assenza dell'imputato contraddiceva la definitività, connotante l'esenzione dagli obblighi militari. Era altrettanto evidente che non ricorreva l'altra ipotesi della nor- ma incriminatrice, dato che, come confermavano l'accostamento alla prima ipotesi e la gravità della pena prevista, la seconda parte dell'art. 159 cod. pen. mil. pace non poteva essere riferita a qualunque sottrazione a particolari obblighi di servizio, ma solo alla sottrazione dell'agente dall'assegnazione a un certo servizio comparto delle FF.AA. (es.: paracadutisti;
incursori subacquei;
sommergibilisti; ecc.). La condotta dell'imputato doveva essere ricondotta al delitto di simulata infermi- tà, al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio mili- ли cioè alla tare, previsto dall'art. 161 cod. pen. mil. pace, a ripresa della normale attività quo- tidiana alle dipendenze dell'unità di appartenenza. Data la previsione della sanzione della reclusione militare fino a sei mesi nella fattispecie di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, l'imputato avrebbe dovuto esser perseguito solo in presenza della richiesta del Comandante di corpo, secondo il chiaro disposto dell'art. 260 cod. pen. mil. pace. Poiché tale richiesta non era presente in atti, l'imputato non doveva esser per- seguito per il reato di simulata infermità ascrittogli.
2. La Procura Generale presso la Corte Militare di Roma proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati.
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice nella motivazione della sentenza impugnata, dopo aver ritenuto pie- namente provata la condotta simulatoria consistita nella produzione di un certificato medico falso, affermava che detta condotta non configurava il reato di cui all'art. 159 cod. pen. mil. pace, bensì quello di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, in ordi- ne al quale, mancando la richiesta di procedimento ex art. 260 cod. pen. mil. pace, l'imputato non poteva essere perseguito. Nel dispositivo, invece, il G.U.P. non solo non disponeva modifiche del titolo di reato, facendo riferimento "al reato di simula- zione di infermità ascritto", ma dichiarava il non luogo a procedere per insussisten- za del fatto, entrando, quindi, in insanabile contraddizione con la motivazione della sentenza.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Contrariamente a quanto asserito del giudicante, doveva ritenersi configurabile il reato in esame nel caso di temporanea assenza dal servizio accompagnata dalla ли produzione di certificati medici falsi ovvero ottenuti fraudolentemente. Il fatto non era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pa- ce, circoscritta ai limitati casi di condotta simulatoria volta a sottrarsi a specifiche 4 attività di servizio (guardie, mensa, vigilanza armata, piantone ecc.), non già in ca- so di obiettivo di evitare la presenza in servizio, considerato nell'insieme dei suoi obblighi. Né meritava approfondimento la questione concernente la configurabilità dell'art. 159, seconda ipotesi, cod. pen. mil. pace, perché nel caso in esame la si- mulazione non era stata commessa con lo scopo di "sottrarsi a un particolare servi- zio di un corpo, di un'arma o di una specialità", ma per sottrarsi tout court, ancor- ché temporaneamente, alla prestazione del servizio militare nella sua integralità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nella fattispecie l'imputato ES ST, militare, ometteva di presentarsi al corpo di appartenenza nel giorno successivo a quello stabilito nel rientro perduran- do la sua arbitraria assenza per 5 giorni, data in cui faceva rientro presentando cer- tificato falso. Il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio del ES in ordine ai reati di di- serzione e truffa e proscioglieva lo stesso relativamente al reato di simulazione di infermità contestato di cui al 159 cod. pen. mil. pace. Nella motivazione (difforme dal dispositivo) il G.U.P. riteneva configurabile la più lieve fattispecie criminosa di cui al 161 cod. pen. mil. pace e non quella dell'art. 159, parte prima, assumendo che il più grave reato concernerebbe la definitiva e- senzione dagli obblighi del servizio militare.
3. Tale tesi non può essere condivisa.
3.1. L'art. 159, prima parte, cod. pen. mil. pace contempla la condotta crimino- sa del "militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in er- rore i suoi superiori o altra Autorità militare [...], se la simulazione è commessa al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontaria- mente assunto [...]. La seconda parte della medesima disposizione riguarda l'ipotesi in cui "[...] la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità". L'art. 161 cod. pen. mil. pace concerne la seguente figura di reato: "Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si renda inabile al detto ovvero simula un'infermità adempimento, о d un'imperfezione [...]. pen. mil. pace, non occorre che la sottrazione agli obblighi militari sia definitiva o ir-Ли 3.2. Ai fini del perfezionamento del delitto di cui all'art. 159, primo comma, cod. 5 reversibile, trattandosi di un connotato non previsto dalla disposizione in esame. Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, "dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace (Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292 vedi pure: Sez. 1, n. 6246 del 28/01/2009, De Capua).
3.3. Non può essere condivisa, pertanto, l'interpretazione del giudice a quo, che ha inquadrato la vicenda nel più lieve reato di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, disposizione però riguardante la simulazione alla sottrazione a particolari obblighi inerenti al servizio militare. Nel caso in esame, invece, la condotta criminosa de- scritta nel capo di imputazione tende a conseguire il risultato di un esonero totale (sebbene temporano) dal servizio. Anche alla luce di tale ultima affermazione, la soluzione prescelta appare più co- erente con la ratio delle disposizioni in tema di simulazione di infermità, previste dagli art. 159, prima e seconda parte, e 161 cod. pen. mil. pace, le quali così san- zionano penalmente tre ipotesi criminose, dalla più elevata alla più lieve, e, cioè, la simulazione finalizzata alla sottrazione: a) totale dal servizio militare;
b) parziale e limitata al servizio di un corpo, di una arma o di una specialità; c) occasionale e ri- ferita a uno specifico, particolare adempimento del servizio militare. Per cui, anche sotto tale profilo, è del tutto inappropriata l'inclusione della con- dotta in esame nel paradigma normativo dell'art. 161 cod. pen. mil. pace.
3.4. Ogni ulteriore motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
4. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale Militare di Roma. Così deciso in Roma il 13 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente sssaur o vecchio Massimo Vecchio Aldo Esposito Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 MAG 2017 CANCELLERE Sterapia FATELLA