Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21302
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Sentenza 13 luglio 2016

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Il reato di simulazione d'infermità o imperfezioni "al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare", previsto dall'art. 159, prima parte, cod. pen. mil., è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 cod. pen. mil. (In applicazione del principio, la S.C. ha configurato ai sensi dell'art. 159, prima parte, cod. pen. mil. la condotta di un militare che, dopo non essere rientrato in servizio presso il corpo di appartenenza per cinque giorni, aveva presentato una copia fotostatica di certificato medico con data di emissione alterata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2016, n. 21302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21302
    Data del deposito : 13 luglio 2016

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