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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al numero 11358 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Giuseppe Garibaldi n.31, rapp.ta e difesa dall'avv. Elisa D'Onofrio, (c.f.
) presso il cui studio elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via C.F._2
P. Picasso n.10, P.co S. Marco, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
, nato a [...] il [...], (c.f. ) ed ivi residente, Parte_2 C.F._3 alla via Nuovo Tempio, n. 47 , rapp.to e difeso dall'avv. Armando Federico (c.f.
, presso il suo studio elett.te dom.to in Scafati, alla via Mortellari, n. 77, giusta C.F._4 procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione;
OPPONENTI E
(P.I. – c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre (VE), alla Via Terraglio n. 63 e, per essa, P. Controparte_2
IVA – c.f. ), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 dei suoi procuratori e , rappresentata e difesa Parte_3 Parte_4 dagli Avv.ti Daniele G. Discepolo (c.f. e Gabriele Pravettoni Farinelli (c.f. C.F._5
), con studio in Milano (MI), alla Via Venti Settembre n. 12, ed ivi C.F._6 elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
1 NONCHE'
P.IVA - c.f. ) con sede legale in Venezia Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
Mestre (VE), alla Via Terraglio n. 63 e, per essa, (P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
– c.f. ), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, in persona dei suoi P.IVA_3 procuratori e , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 Parte_4
Daniele G. Discepolo (c.f. e Gabriele Pravettoni Farinelli (c.f. C.F._5
), con studio in Milano (MI), alla Via Venti Settembre n. 12, ed ivi C.F._6 elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 03/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed proponevano opposizione Parte_2 Parte_1 tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 3961/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 04/10/2021, dichiarato esecutivo in quanto non opposto, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di Controparte_2 euro 38.645,70, in danno del signor , di cui euro 30.242,00, in solido con la signora , in Pt_2 Pt_1 ragione del saldo debitore maturato su tre distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con Controparte_4
Deducevano, più specificamente, gli opponenti che, con provvedimento del 16/11/2023, reso all'interno del procedimento esecutivo recante NRGE 4505/2022, il G.E., richiamando l'arresto esegetico della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito i debitori esecutati della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
I signori ed , pertanto, adivano l'intestata giustizia, articolando plurimi motivi di Pt_2 Pt_1 censura: lamentavano la discrasia tra il TAEG indicato e quello realmente applicato, evidenziando l'obbligatorietà delle polizze abbinate ai contratti;
denunciavano l'usurarietà e l'indeterminatezza degli interessi convenuti;
segnalavano la vessatorietà delle clausole determinative degli interessi di mora.
Affidando alle relazioni peritali redatte dal rag. il riscontro della veridicità delle Controparte_5 proprie asserzioni, insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1)
Dichiarare ammissibile e tempestiva la spiegata opposizione;
2) Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in premessa;
3) Per i motivi di cui alla
2 parte espositiva, accertare e dichiarare l'applicazione dell'art. 1815 cc. Ovvero la gratuità stessa del contratto di prestito, per quanto espresso negli elaborati del Dr. . In subordine 4) CP_6
Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che il TAEG indicato nei contratti di finanziamento è inferiore a quello effettivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il costo della polizza assicurativa contestualmente collegata ed accessoria ai finanziamenti medesimo;
5) In ragione di tutte le presunzioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura obbligatoria della polizza assicurativa difendi prestito cpi sottoscritta dagli istanti sia inscindibilmente connessa ai contratti oggetto di causa;
6) Per l'effetto ai sensi dell'ex-art. 124 bis, accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti nella parte in cui pubblicizzano, secondo quanto previsto dall'art. 124
TUB, un TAEG nel quale i costi a carico del consumatore, come riportati dall'art. 121 TUB, “non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto” e per l'effetto “disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT”; 7) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
8) Accertare e dichiarare, nel merito, abusive ed inefficaci le clausole relative agli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta nel contratto di prestito, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
9)
Accertare e dichiarare, nel merito, la nullità del contratto affetto da vizi concernenti anche clausole relative agli interessi compensativi e moratori, ex art. 1815, comma II, c.c ovvero per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
10) Revocare, per l'effetto, e in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto;
11) DISPORRE, nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto, la rateizzazione del debito in un numero di rate congruo alle condizioni patrimoniali dell'istante. 12) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara fin d'ora antistatario. 13) Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie nel caso di conversione del rito in “ordinario”.
Si costituiva la società quale beneficiaria, in forza di contratto di scissione parziale CP_1
Cont stipulato con di un compendio di attività e passività afferenti al ramo la quale, Controparte_2 diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale proposta da parte opponente, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
In data 27/12/2024 spiegava intervento la società nella qualità di società Controparte_3 incorporante la quale, associandosi alle richieste dell'opposta, insisteva per la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze.
3 La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata alla udienza del 29/05/2025, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
Il procedimento veniva quindi assegnato allo scrivente G.O.P., che all'esito dell'udienza del
03/06/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
****
1. L'opposizione tardiva proposta è in parte inammissibile ed in parte infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Preliminarmente, va osservato come il presente giudizio si sottragga all'operatività della condizione di procedibilità, costituita dal procedimento di mediazione, non riguardando il rapporto bancario in quanto tale, ma solo ed esclusivamente la vessatorietà nei confronti del consumatore di una o più clausole contrattuali.
La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale, infatti, trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua
4 duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico.
Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
L'indagine dovrà, dunque, essere limitata al giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005.
5 2. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, ritenuti gli opponenti certamente qualificabili come consumatori, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 cod. cons., avendo questi stipulato i negozi per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, vanno preliminarmente considerate inammissibili le contestazioni relative alla nullità per indeterminatezza dei tassi di interesse, in ragione di una asserita discrasia del TAEG, ed all'applicazione di interessi ultralegali, non potendo il consumatore, in questa sede, proporre motivi diversi da quelli strettamente afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali, la cui valutazione, giova rammentare, non pertiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla congruità del prezzo o della remunerazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons.
Con peculiare riferimento al TAEG, si deve precisare che esso non può essere qualificato come clausola vessatoria in senso proprio, trattandosi di un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, con precipua funzione informativa e pubblicitaria.
Quanto alla usurarietà dei tassi convenuti, l'eccezione, oltre che inammissibile, è in ogni caso dedotta in modo generico, senza alcun riferimento alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto, alla normativa di settore ed alle percentuali di sconfinamento, senza allegazione dei D.M. di rilevazione dei tassi soglia, senza formulazione di ipotesi di ricalcolo/conteggio, atte a fornire puntuale ed oggettivo riscontro probatorio in tal senso.
La parte che eccepisca l'entità usuraria degli interessi ha, infatti, l'onere di dedurre specificamente il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso convenzionale o moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, unitamente agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, nonché di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia (cfr. Cass., Sez.
Unite, 19/09/2020, n. 19597).
L'opposizione, pertanto, va considerata, rispetto agli indicati profili, inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione (cfr. Trib. Milano, 17/10/2024 n. 9023).
3. Circa la vessatorietà degli interessi di mora, si osserva quanto segue.
Preme, in via di principio, evidenziare che grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e,
6 dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
Il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, precisa il successivo art. 34, comma 1, cod. cons., deve essere indagato tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Riprendendo, al secondo comma, il contenuto dell'art. 4, par. 2 direttiva 13/93/CEE, la disposizione in commento statuisce che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
Ciò premesso, pur considerando appartenente al novero delle clausole abusive la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo, trattandosi di una frequente declinazione pratica della clausola penale (cfr. Corte App.
Napoli, 13/06/2025, n. 3048), va evidenziato come, nel caso di specie, non sia configurabile quel disvalore di abusività invocato da parte opponente.
Sotto il profilo formale, si rileva che le clausole sono state validamente pattuite, essendo state separatamente e specificamente approvate dagli opponenti, con tecnica redazionale, che, lungi dal riportare in modo confuso le disposizioni dei contratti di finanziamento, evidenzia tutte le clausole vessatorie ivi formulate, indicandone sinteticamente il contenuto, affinché il cliente le approvi nello specifico (cfr. Cass. 26/11/2024, n. 30404).
Dal punto di vista sostanziale, va osservato come la questione della abusività dismetta, a ben vedere, qualsivoglia rilevanza pratica.
Con peculiare riferimento al rapporto n. 53871995, benché il tasso di mora sia indicato al 18% annuo, risulta di fatto applicato, come verificabile dal calcolo riportato nel ricorso monitorio, un tasso
7 notevolmente inferiore non solo a quello di mora previsto ex contractu, ma anche al TAN, fissato al
12,42%.
Quanto al rapporto n. 59099143/PF, la censura della manifesta eccessività risulta inidonea ad incidere sulla fattispecie concreta, in ragione della irrisorietà della somma (euro 181,11) richiesta a titolo di interessi moratori, rispetto all'importo complessivamente ingiunto.
4. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali e l'eccezionalità del rimedio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 03/07/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al numero 11358 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
T R A
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA), alla Via Giuseppe Garibaldi n.31, rapp.ta e difesa dall'avv. Elisa D'Onofrio, (c.f.
) presso il cui studio elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via C.F._2
P. Picasso n.10, P.co S. Marco, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
, nato a [...] il [...], (c.f. ) ed ivi residente, Parte_2 C.F._3 alla via Nuovo Tempio, n. 47 , rapp.to e difeso dall'avv. Armando Federico (c.f.
, presso il suo studio elett.te dom.to in Scafati, alla via Mortellari, n. 77, giusta C.F._4 procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione;
OPPONENTI E
(P.I. – c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Venezia Mestre (VE), alla Via Terraglio n. 63 e, per essa, P. Controparte_2
IVA – c.f. ), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, in persona P.IVA_2 P.IVA_3 dei suoi procuratori e , rappresentata e difesa Parte_3 Parte_4 dagli Avv.ti Daniele G. Discepolo (c.f. e Gabriele Pravettoni Farinelli (c.f. C.F._5
), con studio in Milano (MI), alla Via Venti Settembre n. 12, ed ivi C.F._6 elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
1 NONCHE'
P.IVA - c.f. ) con sede legale in Venezia Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
Mestre (VE), alla Via Terraglio n. 63 e, per essa, (P. IVA Controparte_2 P.IVA_2
– c.f. ), con sede legale in Milano (MI), Via Caldera n. 21, in persona dei suoi P.IVA_3 procuratori e , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_3 Parte_4
Daniele G. Discepolo (c.f. e Gabriele Pravettoni Farinelli (c.f. C.F._5
), con studio in Milano (MI), alla Via Venti Settembre n. 12, ed ivi C.F._6 elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 03/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed proponevano opposizione Parte_2 Parte_1 tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 3961/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 04/10/2021, dichiarato esecutivo in quanto non opposto, mediante il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di Controparte_2 euro 38.645,70, in danno del signor , di cui euro 30.242,00, in solido con la signora , in Pt_2 Pt_1 ragione del saldo debitore maturato su tre distinti rapporti contrattuali, originariamente intrattenuti con Controparte_4
Deducevano, più specificamente, gli opponenti che, con provvedimento del 16/11/2023, reso all'interno del procedimento esecutivo recante NRGE 4505/2022, il G.E., richiamando l'arresto esegetico della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, aveva avvertito i debitori esecutati della facoltà di proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ai fini dell'eventuale accertamento della abusività delle clausole contrattuali.
I signori ed , pertanto, adivano l'intestata giustizia, articolando plurimi motivi di Pt_2 Pt_1 censura: lamentavano la discrasia tra il TAEG indicato e quello realmente applicato, evidenziando l'obbligatorietà delle polizze abbinate ai contratti;
denunciavano l'usurarietà e l'indeterminatezza degli interessi convenuti;
segnalavano la vessatorietà delle clausole determinative degli interessi di mora.
Affidando alle relazioni peritali redatte dal rag. il riscontro della veridicità delle Controparte_5 proprie asserzioni, insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1)
Dichiarare ammissibile e tempestiva la spiegata opposizione;
2) Rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in premessa;
3) Per i motivi di cui alla
2 parte espositiva, accertare e dichiarare l'applicazione dell'art. 1815 cc. Ovvero la gratuità stessa del contratto di prestito, per quanto espresso negli elaborati del Dr. . In subordine 4) CP_6
Per i motivi di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che il TAEG indicato nei contratti di finanziamento è inferiore a quello effettivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il costo della polizza assicurativa contestualmente collegata ed accessoria ai finanziamenti medesimo;
5) In ragione di tutte le presunzioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura obbligatoria della polizza assicurativa difendi prestito cpi sottoscritta dagli istanti sia inscindibilmente connessa ai contratti oggetto di causa;
6) Per l'effetto ai sensi dell'ex-art. 124 bis, accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti nella parte in cui pubblicizzano, secondo quanto previsto dall'art. 124
TUB, un TAEG nel quale i costi a carico del consumatore, come riportati dall'art. 121 TUB, “non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto” e per l'effetto “disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT”; 7) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
8) Accertare e dichiarare, nel merito, abusive ed inefficaci le clausole relative agli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta nel contratto di prestito, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
9)
Accertare e dichiarare, nel merito, la nullità del contratto affetto da vizi concernenti anche clausole relative agli interessi compensativi e moratori, ex art. 1815, comma II, c.c ovvero per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
10) Revocare, per l'effetto, e in ogni caso, il decreto ingiuntivo opposto;
11) DISPORRE, nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto, la rateizzazione del debito in un numero di rate congruo alle condizioni patrimoniali dell'istante. 12) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara fin d'ora antistatario. 13) Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie nel caso di conversione del rito in “ordinario”.
Si costituiva la società quale beneficiaria, in forza di contratto di scissione parziale CP_1
Cont stipulato con di un compendio di attività e passività afferenti al ramo la quale, Controparte_2 diffusamente argomentando a sostegno della infondatezza della prospettazione giuridico-fattuale proposta da parte opponente, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze.
In data 27/12/2024 spiegava intervento la società nella qualità di società Controparte_3 incorporante la quale, associandosi alle richieste dell'opposta, insisteva per la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze.
3 La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata alla udienza del 29/05/2025, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
Il procedimento veniva quindi assegnato allo scrivente G.O.P., che all'esito dell'udienza del
03/06/2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
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1. L'opposizione tardiva proposta è in parte inammissibile ed in parte infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Preliminarmente, va osservato come il presente giudizio si sottragga all'operatività della condizione di procedibilità, costituita dal procedimento di mediazione, non riguardando il rapporto bancario in quanto tale, ma solo ed esclusivamente la vessatorietà nei confronti del consumatore di una o più clausole contrattuali.
La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale, infatti, trae origine dalla translatio iudicii sollecitata dal Giudice dell'esecuzione in funzione recuperatoria del controllo officioso – obliterato in sede monitoria o, comunque, non oggetto, di un esame esplicito e motivato – sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE.
L'opposizione tardiva così innescata, eletta dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, 6 aprile 2023, n.
9479) quale sede naturale del rilievo e dell'accertamento dell'abusività delle clausole, apre, innegabilmente, una feritoia nel monolitico assioma della intangibilità del giudicato, ridisegnato, sotto la cogente influenza esegetica di matrice eurounitaria, con linee geometriche variabili, a seconda che sia destinato o meno ad operare nei confronti di un consumatore.
Con un esercizio di inevitabile nomopoiesi, più che di nomofilachia, la Corte Regolatrice, in ossequiosa esecuzione ai dicta delle coeve pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 maggio 2022, scardina, in ragione della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la direttiva 93/13/CEE conferisce ai consumatori, la costruzione dogmatica del giudicato, e, conseguentemente, sfibra l'esigenza, ad essa connessa, della certezza del diritto affidata alla incontrovertibilità della decisione, la cui immodificabile stabilità viene ora minata, in via recessiva, nell'ipotesi in cui il giudice del monitorio non si sia attivato nel controllo della vessatorietà delle clausole contrattuali, in termini di omesso rilievo od omessa motivazione sull'esistenza di esse.
Nella necessità di bilanciare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, affidata al principio di immutabilità della decisione, e l'esigenza di effettività della tutela del consumatore, la soluzione rimediale configurata dalla Suprema Corte indebolisce, dunque, l'autorità della res iudicata, nella sua
4 duplice articolazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), così piegandola alle necessità del caso consumeristico.
Tale pronuncia non può non avere effetti destabilizzanti, in un ordinamento costruito sul brocardo res iudicata est quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit, il quale esprime, in termini sintetici, il principio, reiteratamente ed univocamente affermato in sede legittimità, secondo cui l'ambito di operatività del giudicato, attesa la sua idoneità a coprire il dedotto ed il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e, pertanto, copre tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sulle ragioni e gli accertamenti che ne costituiscono, pur implicitamente, i necessari ed inscindibili antecedenti o presupposti logico- giuridici (Cass., sent. 24/09/2018 n. 22465; Cass. ord. 09/11/2022 n. 33021).
La Corte sembra delineare, attraverso un complesso ed articolato dispositivo, la figura, in subiecta materia, del giudicato senza motivazione, intrinsecamente viziato, seppur non fatto oggetto di opposizione, perché silente sulla nullità protettiva, in aperta violazione alla disposizione di cui all'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE, e, per tale motivo, privo dei consueti caratteri di stabilità ed intangibilità.
Non opera, allora, per il consumatore, che pur aveva mostrato acquiescenza al decreto ingiuntivo, la c.d. impositio silentii e, dunque, sia la preclusione del deducibile – che non si estende alla nullità di protezione – sia la preclusione pro iudicato, circoscritta al credito del quale è stato ingiunto il pagamento, ma non estesa all'antecedente logico necessario e quindi alla validità ed efficacia del rapporto contrattuale dal quale deriva l'obbligazione dedotta in via sommaria.
Si impone, dunque, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, l'esigenza di riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo, come tale suscettibile di alterare i presupposti di esercizio dell'autonomia negoziale, inficiare il processo decisionale e vulnerare la consapevolezza della scelta, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita.
Tale premessa appare necessaria per meglio perimetrare i poteri di cognizione che residuano, in capo al Giudice dell'opposizione, al cospetto di un titolo monitorio comunque coperto dal giudicato, seppur nella ridisegnata fisionomia giuridica.
La Corte Regolatrice esclude, infatti, la possibilità di una totale traslazione dell'opposizione tardiva, che consenta al consumatore di sollevare “altre eccezioni”, potendo questi dolersi “solo ed esclusivamente” della pretesa vessatorietà delle clausole negoziali.
L'indagine dovrà, dunque, essere limitata al giudizio di conformità del regolamento contrattuale dedotto in giudizio alla tavola normativa delineata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 206/2005.
5 2. Precisati i residuali spazi di indagine nel territorio di un giudicato dai confini mobili, ritenuti gli opponenti certamente qualificabili come consumatori, secondo la formula definitoria offerta dall'art. 3 cod. cons., avendo questi stipulato i negozi per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, vanno preliminarmente considerate inammissibili le contestazioni relative alla nullità per indeterminatezza dei tassi di interesse, in ragione di una asserita discrasia del TAEG, ed all'applicazione di interessi ultralegali, non potendo il consumatore, in questa sede, proporre motivi diversi da quelli strettamente afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali, la cui valutazione, giova rammentare, non pertiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né alla congruità del prezzo o della remunerazione, ai sensi dell'art. 34, comma 2, cod. cons.
Con peculiare riferimento al TAEG, si deve precisare che esso non può essere qualificato come clausola vessatoria in senso proprio, trattandosi di un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, con precipua funzione informativa e pubblicitaria.
Quanto alla usurarietà dei tassi convenuti, l'eccezione, oltre che inammissibile, è in ogni caso dedotta in modo generico, senza alcun riferimento alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto, alla normativa di settore ed alle percentuali di sconfinamento, senza allegazione dei D.M. di rilevazione dei tassi soglia, senza formulazione di ipotesi di ricalcolo/conteggio, atte a fornire puntuale ed oggettivo riscontro probatorio in tal senso.
La parte che eccepisca l'entità usuraria degli interessi ha, infatti, l'onere di dedurre specificamente il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso convenzionale o moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, unitamente agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, nonché di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificando in che termini sia avvenuto il superamento dei tassi soglia (cfr. Cass., Sez.
Unite, 19/09/2020, n. 19597).
L'opposizione, pertanto, va considerata, rispetto agli indicati profili, inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione (cfr. Trib. Milano, 17/10/2024 n. 9023).
3. Circa la vessatorietà degli interessi di mora, si osserva quanto segue.
Preme, in via di principio, evidenziare che grava sul consumatore che invochi la nullità delle clausole abusive l'onere di argomentare le ragioni poste a fondamento della domanda.
Simile sforzo narrativo deve essere conformato alle indicazioni fornite dall'art. 33 cod. cons., secondo cui la clausola negoziale è vessatoria allorquando, malgrado la buona fede, essa determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e,
6 dunque, un'alterazione del sinallagma contrattuale, da apprezzare in termini non meramente economici, ma squisitamente normativi.
Il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, precisa il successivo art. 34, comma 1, cod. cons., deve essere indagato tenendo conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
Riprendendo, al secondo comma, il contenuto dell'art. 4, par. 2 direttiva 13/93/CEE, la disposizione in commento statuisce che la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, sempre che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
La costruzione dogmatica della vessatorietà, dunque, riposa non sull'equilibrio meramente economico delle prestazioni dedotte in contratto, ma sull'equità normativa dei diritti, doveri, obblighi, oneri e rischi assunti dalle parti, in posizioni corrispettive, all'interno della operazione economica complessivamente considerata.
Le clausole astrattamente suscettibili di alterare l'assetto contrattuale sono enumerate, in via esemplificativa, dall'art. 33, comma 2, cod. cons., ma possono essere censurate dal consumatore a prescindere dal relativo inquadramento normativo, purché la parte deduca di essere stata menomata nella sua facoltà di autodeterminazione, subendo il predominio negoziale della controparte (cfr. Trib.
Napoli Nord,14/10/2024 n. 4171).
Ciò premesso, pur considerando appartenente al novero delle clausole abusive la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo, trattandosi di una frequente declinazione pratica della clausola penale (cfr. Corte App.
Napoli, 13/06/2025, n. 3048), va evidenziato come, nel caso di specie, non sia configurabile quel disvalore di abusività invocato da parte opponente.
Sotto il profilo formale, si rileva che le clausole sono state validamente pattuite, essendo state separatamente e specificamente approvate dagli opponenti, con tecnica redazionale, che, lungi dal riportare in modo confuso le disposizioni dei contratti di finanziamento, evidenzia tutte le clausole vessatorie ivi formulate, indicandone sinteticamente il contenuto, affinché il cliente le approvi nello specifico (cfr. Cass. 26/11/2024, n. 30404).
Dal punto di vista sostanziale, va osservato come la questione della abusività dismetta, a ben vedere, qualsivoglia rilevanza pratica.
Con peculiare riferimento al rapporto n. 53871995, benché il tasso di mora sia indicato al 18% annuo, risulta di fatto applicato, come verificabile dal calcolo riportato nel ricorso monitorio, un tasso
7 notevolmente inferiore non solo a quello di mora previsto ex contractu, ma anche al TAN, fissato al
12,42%.
Quanto al rapporto n. 59099143/PF, la censura della manifesta eccessività risulta inidonea ad incidere sulla fattispecie concreta, in ragione della irrisorietà della somma (euro 181,11) richiesta a titolo di interessi moratori, rispetto all'importo complessivamente ingiunto.
4. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I recenti mutamenti giurisprudenziali e l'eccezionalità del rimedio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 03/07/2025
Il G.O.P. dott.ssa Margherita Annunziata
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