Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13857 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo De Simone, Valeria Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Comune di San Lucido, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a.
dell'Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Diciottesima Civile, Accoglimento Totale N Cron. -OMISSIS- del 04/04/2024 Rep. N. -OMISSIS- a definizione del giudizio n. R.G. 8858/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di San Lucido;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso è stato proposto per ottenere l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in data 04.04.2024 n. R.G. 8858/2022, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, ha dichiarato gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Detta ordinanza è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Roma del 25 settembre 2024.
La difesa erariale, approssimando la camera di consiglio per la trattazione della causa, ha versato in atti la documentazione fornita dal Comune intimato, attestante la trascrizione nei registri dello stato civile di Cittadinanza dello stesso Comune di quanto statuito nel provvedimento del Tribunale di Roma che ha riconosciuto lo status civitatis agli odierni ricorrenti, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
In detta sede, la difesa erariale ha altresì evidenziato come le attività dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni e soprattutto di alcune Regioni, ormai sono enormemente aumentate, considerato che al routinario carico di lavoro si è aggiunto, di recente, uno straordinario carico derivante dalla richiesta di esecuzione di un elevatissimo numero di ordinanze analoghe a quella in oggetto, visto che si tratta di attività che non si limita soltanto alla iscrizione, ma richiede una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione (risalente anche di secoli), che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura.
Alla luce di quanto sopra delineato, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma n. -OMISSIS- del 04/04/2024, Rep. N. -OMISSIS- a definizione del giudizio n. R.G. 8858/2022.
Le spese di giudizio possono essere compensate alla stregua della giurisprudenza della sezione (vedi, da ultimo TAR Lazio, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IZ, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TO IU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IU | AN IZ |
IL SEGRETARIO