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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
SA Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7537 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Annalisa Di Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta alla via delle Ville n. 11;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Daniele Rienzo, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la Strada alla via S. Croce n. 138;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1651 del 2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.745,63, oltre interessi e spese di lite, in favore di
, a titolo di canoni di imposta di registro e di canoni di locazione non corrisposti Controparte_1 relativamente al contratto di locazione uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in
Caserta al Corso Trieste n. 116, stipulato in data 2.7.2018. In particolare, l'opponente ha eccepito che l'immobile locato presentava numerosi vizi che hanno determinato danni alla conduttrice, per il cui risarcimento l'opponente ha proposto anche domanda riconvenzionale.
Si è costituita l'opposta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con decreto del 18.4.2025, il Giudice, rilevato che l'oggetto della presente controversia attiene a rapporti locatizi, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando per la discussione della causa l'udienza del 15.3.2021, con termine all'opponente sino a trenta giorni prima e all'opposto sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie integrative.
Depositate le memorie integrative, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del
15.12.2025 per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare la regolarità della procedura di mediazione espletata.
Invero, come correttamente rilevato da parte opposta, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La comunicazione del rinvio del primo incontro effettuata dall'organismo di mediazione presso il procuratore costituito nel processo e domiciliatario della parte è idonea ad assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, non essendo necessario che la comunicazione sia inviata personalmente alla parte, tenuto anche conto che trattasi di mediazione in corso di causa.
Ciò premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
È pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. 8014/09; Cass. 2714/91).
Costituisce in tema jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro, come quella in esame (pagamento dei canoni di locazione), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, sicché l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Tribunale
Bari, 27.09.2007).
Nel caso in esame, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, come documentato in atti, si è perfezionata in data 24.10.2024, mentre l'opposizione è stata depositata in data 14.12.2024, oltre il termine di quaranta giorni (che andava a scadere il 3.12.2024) concesso per legge ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
L'inammissibilità dell'opposizione non preclude, tuttavia, di entrare nel merito della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto” Cass. 8083/2006), nonché “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude
l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte” (Cass. 4131/24; Cass. 16162/25).
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, seppur ammissibile, risulta infondata, in quanto assolutamente carente è la prova dei danni lamentati.
Nello specifico, non viene offerta adeguata e specifica prova documentale dei danni lamentati dall'opponente e la prova orale articolata nell'atto introduttivo è inammissibile in quanto non sono indicati i testi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare parte soccombente al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1651/2024 così Parte_1 provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Rienzo dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa SA Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
SA Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7537 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Annalisa Di Giovanni, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta alla via delle Ville n. 11;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Daniele Rienzo, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in San Nicola la Strada alla via S. Croce n. 138;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1651 del 2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.745,63, oltre interessi e spese di lite, in favore di
, a titolo di canoni di imposta di registro e di canoni di locazione non corrisposti Controparte_1 relativamente al contratto di locazione uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in
Caserta al Corso Trieste n. 116, stipulato in data 2.7.2018. In particolare, l'opponente ha eccepito che l'immobile locato presentava numerosi vizi che hanno determinato danni alla conduttrice, per il cui risarcimento l'opponente ha proposto anche domanda riconvenzionale.
Si è costituita l'opposta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con decreto del 18.4.2025, il Giudice, rilevato che l'oggetto della presente controversia attiene a rapporti locatizi, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., fissando per la discussione della causa l'udienza del 15.3.2021, con termine all'opponente sino a trenta giorni prima e all'opposto sino a dieci giorni prima per il deposito di memorie integrative.
Depositate le memorie integrative, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del
15.12.2025 per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare la regolarità della procedura di mediazione espletata.
Invero, come correttamente rilevato da parte opposta, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La comunicazione del rinvio del primo incontro effettuata dall'organismo di mediazione presso il procuratore costituito nel processo e domiciliatario della parte è idonea ad assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, non essendo necessario che la comunicazione sia inviata personalmente alla parte, tenuto anche conto che trattasi di mediazione in corso di causa.
Ciò premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
È pacifico che “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. 8014/09; Cass. 2714/91).
Costituisce in tema jus receptum che l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si tratti di controversie regolate con il rito del lavoro, come quella in esame (pagamento dei canoni di locazione), deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da detta legge e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c.) entro il previsto termine dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo, sicché l'opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il predetto termine ma depositata successivamente è da considerare tardiva, non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte (in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza dei termini perentori) né il provvedimento del giudice che ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Tribunale
Bari, 27.09.2007).
Nel caso in esame, la notificazione del decreto ingiuntivo opposto, come documentato in atti, si è perfezionata in data 24.10.2024, mentre l'opposizione è stata depositata in data 14.12.2024, oltre il termine di quaranta giorni (che andava a scadere il 3.12.2024) concesso per legge ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
L'inammissibilità dell'opposizione non preclude, tuttavia, di entrare nel merito della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto” Cass. 8083/2006), nonché “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude
l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte” (Cass. 4131/24; Cass. 16162/25).
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, seppur ammissibile, risulta infondata, in quanto assolutamente carente è la prova dei danni lamentati.
Nello specifico, non viene offerta adeguata e specifica prova documentale dei danni lamentati dall'opponente e la prova orale articolata nell'atto introduttivo è inammissibile in quanto non sono indicati i testi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare parte soccombente al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità“la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1651/2024 così Parte_1 provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Daniele Rienzo dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 15.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa SA Tedesco