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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 16/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°…...........SENT. LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE N°. 77/2022 R.G.
N°…………..... CRON Riunita in camera di consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati: N°………......... REP. Oggetto:Diritti reali – possess-
1. DOTT. Ugo Cingano Presidente trascrizioni
2. DOTT. Camilla Gattiboni Consigliere
3. DOTT. Marco Vezzani Consigliere Aus. Rel. Cod.: 130001
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello promosso con atto di citazione in Appello a seguito di impugnazione della sentenza del Tribunale di ET n. 78/2022 pubblicata il 04.04.2022 da:
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Giovanazzi del foro di ET (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Mori C.F._3
(TN), Via Marconi n. 2, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione dd.
04.03.2019;
p.e.c.: Email_1
- appellanti- contro
C.F. CP_1 C.F._4
C.F. ; Controparte_2 C.F._5
C.F. Controparte_3 C.F._6
C.F. CP_4 C.F._7
C.F. ; Parte_3 C.F._8
C.F. ; Parte_4 C.F._9
C.F. ; Parte_5 C.F._10 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Cainelli (C.F. ed C.F._11 elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ET (TN), Viale della
Vittoria n. 5, giuste procure speciali in atti;
p.e.c.: Email_2
- appellati-
e contro
C.F. ; CP_5 C.F._12
C.F. ; Controparte_6 C.F._13 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Nicholas Boschi del foro di ET (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in C.F._14
ET (TN), Corso Rosmini n. 8, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 05.06.2019;
p.e.c.: Email_3
- appellati-
e contro
C.F. Controparte_7 C.F._15
rappresentata e difesa dall'Avv. Evelina Pasini del Foro di ET (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Arco C.F._16
(TN), Via Marconi n. 27, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 25.06.2019;
p.e.c.: Email_4
- appellata-
e contro
C.F. Controparte_8 C.F._17
C.F. Controparte_9 C.F._18
C.F. Controparte_10 C.F._19
ved. .F. CP_11 CP_2 C.F._20
C.F. Parte_6 C.F._21
- appellati contumaci -
Oggetto: proprietà
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte l'appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa domanda ed eccezione respinta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di ET nr. 78/2022 pubbl. il 04.04.2022, Giudice
Istruttore dott.ssa Paoli Giulia, sub RG 293/2019, notificata in data 21.04.2022, per tutti i suesposti motivi di impugnazione e per quelli che emergeranno in corso di causa, contraris rejectis:
1. disporre lo scioglimento della comunione del cortile antistante la p.ed 500 C.C.
Noriglio con assegnazione di spazi in proprietà esclusiva a ciascun proprietario, tenuto conto delle quote di contitolarità e della attuale e complessiva destinazione d'uso del bene;
con sentenza che sia titolo per l'intavolazione e previo apposito frazionamento intavolabile;
1.1 in subordine, ove il bene (cortile p.ed 500 in C.C. Noriglio) non risultasse comodamente divisibile, individuare, all'interno dell'area comune, gli eventuali posti auto e le aree di manovra, regolamentandone l'utilizzo e/o assegnando gli stalli in uso ai comunisti titolari delle pp.mm. che compongono la p.ed. 500 C.C. Noriglio, avuto riguardo alla quota di comproprietà, eventualmente prevedendo la turnazione nell'utilizzo, il tutto tenuto conto delle osservazioni alla CTU della Arch. di cui al doc. 41 del fascicolo di I grado Per_1
“schema soluzione parte attrice”;
2. accertato che il telo oscurante allestito sulla p.f. 2643 C.C. Noriglio toglie vista, aria e/o luce alla p.m. 5 e alla p.m. 6 della p.ed 500 C.C. Noriglio di proprietà degli appellanti in violazione dell'art. 907 c.c.; condannare i proprietari della suddetta p.f. 2643, identificati come in narrativa dell'atto di citazione (fascicolo del I grado di giudizio), alla riduzione in pristino dei luoghi (doc. 14 fascicolo I grado di giudizio) mediante rimozione del telo oscurante allestito sulla rete metallica sostenuta da un cordolo in cemento, con ogni conseguenza di legge;
3. con vittoria di spese, onorari, diritti e contributi unificati del giudizio di I e II grado e di spese di CTU e di CTP resesi necessarie nel corso dei procedimenti, oltre IVA e CNPA
4. in via istruttoria:omissis
Appellati + altri CP_1
Si insiste per il diniego delle avverse pretese di parte appellante perché infondate e/o inammissibili in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle spese di giudizio.
Appellati e CP_6 CP_5
Voglia la Corte adita, ogni contraria istanza respinta
Nel merito, in via principale: dichiarare – a conferma della sentenza n. 78/2022 emessa dal
Tribunale di ET in data 04.04.2022 nel giudizio R.G. 293/2019 – l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni pretesa avversaria e, per l'effetto respingere tutte le domanda degli appellanti, confermando la sentenza impugnata.
In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del grado, maggiorate per spese generali al 15%, per CNPA ed IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: omissis
Appellata Controparte_7
L'appellata, data la completa estraneità alle questioni dedotte, la mancata resistenza,
l'assenza di autonomo impulso alle richieste, anche istruttorie, formulate dalle altre parti, si rimette integralmente al prudente apprezzamento della Corte d'Appello adita rispetto ai provvedimenti da assumere, anche in punto di eventuale riforma, non opponendosi in alcun modo, né formulando alcuna richiesta.
Si chiede quantomeno la compensazione delle spese di lite, ovvero la liquidazione delle stesse in suo favore limitatamente a quelle del presente grado, stante la manifesta assenza di resistenza al giudizio sin dal principio dello stesso, reiterata in questa sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I grado
Con atto di citazione dd. 04.03.2019, previo tentativo di mediazione fallito, i SIg.ri
[...]
e proprietari delle pp.mm. 5 e 6 della p.ed. 500 in C.C. Noriglio Pt_1 Parte_2
(appartamento a piano rialzato con portico, deposito e cantina con cortile a piano terra facente parte di un edificio costituito da quattro unità abitative e di un cortile comune alle porzioni 1-6 utilizzato come parcheggio, area manovra/accesso alle abitazioni, aiuola e spazio giochi), convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di ET i SIg.ri Parte_5
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , , Parte_6 Controparte_7 Parte_7 CP_4 Parte_8
, , e . Controparte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_5 Controparte_6
Gli odierni appellanti chiedevano:
a) il riconoscimento di una servitù di passo a favore della p.ed. 500 C.C. Noriglio sulla strada insistente sulla p.f. 2635/1 stesso C.C., più precisamente che venisse accertata in loro favore la servitù di passo e ripasso a piedi carrabile e/o con ogni mezzo compatibile, in virtù dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, sulla stradina insistente sulla p.f. 2635/1 in favore della p.ed 500 C.C. Noriglio o, in subordine, previo accertamento dell'interclusione del fondo, che venisse costituita sulla medesima strada a favore della p.ed
500 C.C. Noriglio, una servitù di passo e ripasso a piedi e carrabile con ogni mezzo compatibile;
b) la divisione del cortile comune con l'assegnazione di posti auto di pertinenza di ciascuna delle abitazioni avuto riguardo al numero di unità abitative ed alla quota di comproprietà, ossia che venisse disposto lo scioglimento della comunione del cortile adiacente al fabbricato p.ed. 500 C.C. Noriglio eventualmente prevedendo la turnazione nell'utilizzo;
c) che venisse accertato che il telo oscurante allestito sulla p.f. 263 C.C. Noriglio toglie vista, aria e/o luce alla p.m. 5 e 6 della p.ed. 500 e, condannare i proprietari alla riduzione in pristino dei luoghi mediante rimozione del telo oscurante.
*
Si costituivano in giudizio con comparsa dd. 04.06.2019 i SIg.ri , Parte_5 CP_1
, , , e
[...] Controparte_2 CP_4 Parte_3 Controparte_3 Parte_4
i quali., contestando parzialmente le deduzioni contenute nell'atto di citazione,
[...] chiedevano di continuare ad utilizzare il cortile come sempre esercitato, in quanto bene comune non divisibile, consentendo ai SIg.ri e l'uso esclusivo dell'area Pt_1 Pt_2 individuata e a tutti gli altri l'uso esclusivo della restante parte del cortile comune, salvi i reciproci diritti di accesso, respingendo la richiesta di nomina di un amministratore di condominio.
Sul presupposto che tutti i convenuti erano concordi alla costituzione del diritto di servitù in favore degli attori, veniva chiesto di dichiarare fondo intercluso la p.ed. 500 pp.mm. 5 e 6 in C.C. Noriglio, accertando che la porzione di strada insistente sulla p.f. 2635/1 fosse l'unica via di accesso e, di conseguenza, consentire agli attori odierni appellanti la costituzione, a loro cura e spese, sulla medesima strada della servitù di passo e ripasso a piedi e con mezzi compatibili al pari della servitù già esistente a carico della p.f. 2641, disponendo l'indennizzo a carico a carico degli attori ed in favore dei convenuti nella misura pari alla quota loro spettante sulla complessiva somma di € 7.000,00 .
Si chiedeva inoltre di respingere la richiesta di rimuovere il telo oscurante perchè infondata in fatto e diritto.
Con comparsa dd. 05.06.2019 si costituivano i SIg.ri e , CP_5 Controparte_6 proprietari dal mese di maggio 2012 fino al 9 gennaio 2020 delle pp.mm. 1 e 7 della p.ed.
500 in C.C. Noriglio, ovvero un'unità immobiliare di un edificio costituito da quattro appartamenti e da un cortile comune, utilizzato come parcheggio.
I convenuti riconoscevano la necessità di accertare e dichiarare la servitù di passo da sempre esistita a carico di parte della p.f.2635/1 ed a favore delle porzioni dell'odierna p.ed. 500 C.C.
Noriglio.
Precisando di non essere coinvolti nella presunta turbativa relativa al telo oscurante, i SIg.ri e contestavano invece la richiesta relativa alla asserita necessità di divisione CP_5 CP_6 del cortile comune, ritenendo tale richiesta incompatibile con quanto disposto dall'art. 1119
c.c. e, di conseguenza, nello stesso tempo superflua l'istanza subordinata volta ad ottenere una regolamentazione della cosa comune – delimitazione parcheggi – data la preesistenza di un accordo di fatto tra i condomini che da sempre garantiva l'utilizzo del cortile adibito a parcheggio auto da parte di tutti gli aventi diritto.
In data 25.06.2019 si costituiva in giudizio la SI.ra , sostenendo la propria Controparte_7 estraneità alla vicenda in merito all'utilizzo del cortile comune e chiedendo la propria estromissione dal processo.
La SI.ra si dichiarava comunque disponibile alla costituzione e successiva Controparte_7 intavolazione del diritto di passo e ripasso a piedi e/o carrabile con mezzi compatibili a carico della p.f. 2635/1 e in favore della p.ed. 500 C.C. Noriglio, rimettendosi alle decisioni del Giudice in merito alla rimozione del telo oscurante.
Con comparsa dd. 02.09.19 si costituivano in giudizio gli ulteriori comproprietari della p.f.
2463, i SIg.ri , , e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, i quali, interessati unicamente alla questione del telo oscurante, si Parte_6 associavano alla richiesta di rimozione formulata da parte attrice.
All' udienza dell'11.09.2019 le parti convenute aderivano tutte alle richieste attoree in merito alla costituzione della servitù di passaggio a carico della p.f. 2635/1 e la causa veniva rinviata attesa la formulazione di una proposta transattiva formulata in udienza in merito alla gestione dei posti auto nel cortile comune.
Successivamente al deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. c.p.c., il Giudice con ordinanza del 25.1.2021, rigettava le prove orali e disponeva CTU nominando l'Ing.
il quale veniva incaricato di individuare “nel rispetto della normativa Persona_2 di settore, il maggior numero possibile di stalli per il parcheggio sul cortile comune”. Nel caso in cui il numero di posti auto individuati fossero stati inferiori al numero dei condomini, il CTU riceveva preventivamente incarico di predisporre un progetto di regolamentazione dell'uso degli stalli individuati.
A seguito di espletamento di CTU, all'udienza del 14.12.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Con sentenza n. 78/2022, pubblicata il 04.04.2022, il Tribunale di ET così decideva:
- rigettava la domanda di scioglimento della comunione relativa al cortile comune alle pp.mm. da 1 a 6 incluse della p.ed. 500 in C.C. Noriglio;
- dichiarava inammissibile la domanda relativa alla regolamentazione dell'uso del cortile comune alle pp.mm. da 1 a 6 incluse della p.ed. 500 in C.C. Noriglio;
- condannava e , in solido fra loro, al pagamento a favore Parte_1 Parte_2 dei convenuti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_6 CP_5 delle spese del giudizio liquidate in € 7.254,00 per compensi oltre al 15% per spese generali,
C.N.P.A. ed IVA come per legge;
- poneva le spese di C.T.U. relative alle domande aventi ad oggetto il cortile comune alle pp.mm. Da 1 a 6 incluse della p.ed. 500 in C.C. Noriglio – corrispondenti ai 2/3 del compenso a suo tempo liquidato – definitivamente a carico degli attori e Parte_1
; Parte_2
- dichiarava inammissibile la domanda di rimozione del telo installato sulla p.f. 2643 in
C.C. Noriglio ai sensi dell'art. 907 c.c. formulata dagli attori e Parte_1 Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- rigettava la domanda di rimozione del telo installato sulla p.f. 2643 formulata da
ved. Parte_9 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_7 per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_6
- condannava e , in solido fra loro, al pagamento a favore Parte_1 Parte_2 dei convenuti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 delle spese del giudizio liquidate in Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 3.972,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed IVA come per legge;
- condannava e , in solido fra loro, al pagamento a favore Parte_1 Parte_2 dei convenuti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e delle spese di mediazione Parte_3 Parte_4 Parte_5 ammantanti ad € 634,40;
-condannava Parte_9 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 ved. in solido fra loro, al pagamento a favore dei convenuti CP_7 Parte_6
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Parte_3
e delle spese del giudizio liquidate in € 3.972,00 per Parte_4 Parte_5 compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed IVA come per legge;
-poneva le spese di C.T.U. relative al telo oscurante – corrispondenti ad 1/3 del compenso
a suo tempo liquidato – definitivamente a carico degli attori e dei convenuti
[...]
ved. CP_12 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_7 Pt_6
tutti in solido fra loro.
[...]
II grado
Con atto di citazione in appello dd. 23.05.2022 i SIg.ri e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di ET n. 78/2022 pubblicata in data 04.04.2022 per i seguenti motivi:
1) Errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa valutazione delle prove relativamente alla disciplina della comunione e allo scioglimento della comunione.
2) Errata interpretazione delle risultanze istruttorie dei principi di diritto quanto alla domanda subordinata di regolamentazione dell'uso del cortile.
Gli appellanti, in principalità, hanno chiesto lo scioglimento della comunione e, solo se risultasse attuabile, la regolamentazione dell'utilizzo del cortile, in quanto non sarebbe loro intenzione ottenere decisioni finalizzate al “miglior godimento”, ma un intervento volto a tutelare i diritti di proprietà e comproprietà degli stessi.
Nell'adottare un orientamento giurisprudenziale più favorevole all'autonomia privata relativamente all'utilizzo del cortile, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione l'atteggiamento dei convenuti e i quali, Controparte_2 CP_1 come sostenuto dagli appellanti, avrebbero reso impossibile un accordo per una soluzione condivisa, attuando ostruzionismo ed instaurando rapporti di forza prevaricando con le proprie azioni i diritti degli altri comunisti.
Il Giudice di prime cure si sarebbe discostato dalle risultanze della C.T.U. senza darne giustificazione.
3) Errata applicazione dell'art 115 c.p.c. e omessa valutazione delle prove relativamente al posizionamento del telo oscurante.
Il telo oscurante, per le modalità con cui è stato ancorato e per la tipologia di materiale impiegato costituirebbe quindi un ostacolo di veduta per i SIg.ri e , Pt_1 Pt_2 determinando una violazione del cd. diritto di panorama, la cui tutela sarebbe regolamentata dalle medesime norme sulle distanze tra le costruzioni, sulle luci e sulle vedute (artt. 900-
907 c.c.).
Il CTU avrebbe anche confermato che detto telo sia stato installato ad una distanza inferiore a quelle legali.
4) Erronea e omessa valutazione dei principi di diritto in punto spese di lite.
Gli appellanti lamentano il preteso errore del Giudice in punto di liquidazione delle spese di mediazione e delle spese di CTU. Da tali fatti discende l' attuale controversia giudiziale.
Si sono costituiti in grado di appello i SIg.ri , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , e , con
[...] CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2022 contestando integralmente quanto dedotto e richiesto dagli appellanti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.2022 si sono costituiti in grado di appello i SIg.ri e chiedendo il rigetto del gravame CP_13 Controparte_6 avversario ritenendo i motivi di appello inammissibili e infondati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 16.09.2022 si è costituita in grado di appello la SI.ra , rimettendosi alla decisione della Controparte_7
Corte d'Appello rispetto al giudizio promosso, non avendo un interesse specifico da tutelare.
I SIg.ri e Parte_9 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
rimanevano contumaci. Parte_6
La Corte, nella fase processuale, con provvedimento dd. 06.10.2022 disponeva la trattazione scritta del presente procedimento e rinviava l'udienza di precisazione delle conclusioni al
02.03.2023.
A detta udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20), farà applicazione del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Indirizzo che del resto è ora stato recepito dalla recente riforma del processo civile.
Nel merito Gli appellanti acquistarono in data 25.05.2012 le pp.mm 5 e 6 della p.ed 500 C.C. Noriglio composto da appartamento a piano rialzato con portico adibito a deposito, cantina ed un cortile comune alle altre porzioni 1-6 utilizzato come area di manovra per l' accesso alle abitazioni.
Questa area comune è divenuta nel tempo un luogo di forti contrapposizioni e dispute per un uso del bene comune.
Infatti, le contrapposizioni si sono concretizzate in accuse di intralci da parte degli appellanti nei confronti dei coniugi – tali da renderne impossibile la comune CP_7 CP_1 fruibilità quale area di transito e parcheggio.
Ulteriore elemento di frizione è costituito dall'installazione nel 2018, da parte del CP_7 di un telo oscurante su rete metallica, posto a confine e di fronte all'appartamento degli appellanti.
Da questo sorge l'attuale controversia, soprattutto diretta ad ottenere lo scioglimento della comunione del cortile comune ovvero, in subordine, un utilizzo regolamentato dell'area comune come parcheggio, anche turnario, e transito comune.
Primo motivo.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omessa valutazione delle prove relativamente alla disciplina della comunione e allo scioglimento della stessa, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare la disciplina della comunione invece che quella del , non sussistendo alcun CP_14 rapporto di pertinenzialità o accessorietà funzionale tra gli edifici e le parti comuni del complesso immobiliare.
Tuttavia è bene precisare che proprio gli appellanti nell'atto di citazione d.d.04.03.2019, introduttivo del presente giudizio innanzi al Tribunale di ET, a pag. 5 hanno così dedotto: ”Va aggiunto che le parti non hanno neppure trovato un accordo circa la ripartizione dei lavori di pulizia ordinaria delle parti comuni e delle spese di manutenzione straordinaria, si rende pertanto necessaria la nomina di un amministratore del condominio ex art.li 1105 e 1129 c.c. che ne curi la formale costituzione e gestione con spese
a carico delle parti proprietarie della p.ed 500, pro quota. L' istanza verrà presentata al
Presidente del Tribunale perchè vi provveda con decreto camerale.” .
Ciò rende esplicito che la stessa parte appellante considerava l'area comune quale ente condominiale, sin dall'inizio del giudizio, e che l'eccezione posta in grado di appello è in realtà contraddetta dal medesimo proponente. Peraltro, il sorge ex lege indipendentemente dalla sussistenza di un atto CP_14 costitutivo o di una delibera assembleare, essendo in presenza di una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.
Parte appellante sostiene la non configurabilità di un condominio allorchè esistano corpi separati e autonomi di fabbrica, ritenendo che il condominio debba essere strutturato solo in senso orizzontale.
Tale assunto viene ancorato ad una giurisprudenza assai datata, che tuttavia afferma cosa ben diversa e precisamente che Elemento indispensabile per potere configurare l'esistenza di una situazione condominiale e rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire per l'utilizzazione e il godimento delle parti dell'edificio medesimo. Pertanto, anche in presenza di piu edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente ad un unico soggetto, è dato profilare una situazione condominiale allorchè tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni, anche se strutturalmente distaccate. (cfr. anche cass. 6509/80 e cass 5315/84).
Tuttavia ben chiara e specifica è la giurisprudenza di recente formazione, secondo cui
Affinché possa operare, ai sensi dell'art.1117 cod. civ.,il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni,gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonchè un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche funzionali
e strutturali, il bene serva al godimento delle parti singole dell'edificio comune, si presume
-indipendentemente dal fatto che la cosa sia o possa essere utilizzata da tutti i condomini
o soltanto da alcuni-la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso detta presunzione può essere vinta da un titolo contrario, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino che vanti la proprietà esclusiva…cass. 9093/2007.
Irrilevante è l'eventuale muro “interno” che divida in due parti l'edificio e ciò senza contare che di tale asserzione del tutto generica e non connessa al caso non vi è prova.
Irrilevante il discorso relativo alla incompatibilità con eventuali servitu' che, laddove esistenti nel caso specifico, riguardano altre porzioni immobiliari, non ha alcuna valenza giuridica lka successiva asserzione in virtu' della quale l'utilizzo del parcheggio, in quanto recente, non sarebbe legittimo.
E' la stessa parte appellante a smentire tale ragionamento laddove afferma che il cortile debba essere destinato ad aria, luce e accesso alle abitazioni “principalmente”, il che non ne esclude altri utilizzi. Esclusa infine ogni rilevanza alla sussistenza di un “abuso in danno degli altri partecipanti” derivante dalla stabile occupazione di porzione del cortile in questione, dal momento che si tratta di deduzione nuova e comunque esulante dall'oggetto della domanda, va da ultimo osservato che l'auspicata divisibilità del cortile sarebbe sempre possibile anche in presenza del , come già il tribunale ha osservato, con motivazione non specificamente CP_14 contestata, a pg. 11 della sentenza “ …la Cassazione ha chiarito che il nuovo art. 1119 CC, così come modificato dalla riforma del 2012, non ha tuttavia eliminato la possibilità di una divisione giudiziale dei beni condominiali”..
Il punto nodale che impedisce la divisione è piuttosto un altro vale a dire la non comoda divisibilità del cortile, rendendone piu' difficoltoso l'utilizzo agli atri condomini e comunisti.
Infatti In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. Cass. 16918/2015; Cass.145677/2012.
Secondo motivo.
Proseguendo, quindi, con il secondo motivo di doglianza, ricollegabile al primo e relativo al mancato scioglimento della comunione ed in subordine alla regolamentazione dell'uso del cortile, si osserva quanto segue.
Affermano gli appellanti che tale domanda è stata svolta in via subordinata: per l'appunto il tribunale l'ha doverosamente esaminata avendo rigettato la domanda proposta in via principale.
Proseguono di poi affermando che gli attori “ hanno chiesto lo scioglimento della comunione e , solo laddove ciò risultasse attuabile, la regolamentazione del diritto di utilizzare tale cortile” , nel mentre la domanda era proposta sul presupposto che la divisione risultasse non attuabile.
Ogni modo la motivazione del tribunale poggia sulla necessità di una delibera assembleare per procedere ad una regolamentazione turnaria dell'uso del cortile, sulla scorta di autorevole giurisprudenza di legittimità che non viene scalfita da alcun argomento difensivo, posto che il motivo appare improntato ad una serie di argomenti sulla correttezza e buona fede, istituti rivolti all'esecuzione dei contratti e che quindi non hanno alcuna attinenza con il petitum o causa petendi.
Anche i rilievi riferiti ai tentativi infruttuosi di indire assemblee condominiali - a parte la palese contraddittorietà rispetto alla tesi propugnata con il primo motivo di appello – non coglie nel segno in quanto si tratta di questione che avrebbe dovuto essere affrontata con apposite e diverse domande come previste dall'ordinamento.
Per cui non resta che osservare che il motivo è inammissibile a sua volta, al pari della domanda svolta in via subordinata, in quanto non contiene una censura specificamente mirata a smantellare la motivazione adottata.
Infine incomprensibile, in quanto avulsa dal testo, è la doglianza che addebita al tribunale un discostamento immotivato dalla CTU.
Ad ogni buon conto la sentenza appare adeguatamente motivata anche a questo proposito, nella parte dedicata alla domanda principale e in particolare a quanto si legge, proprio con riferimento agli accertamenti peritali, a pg. 12 e cioè che, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di parcheggi, non è possibile ricavare tanti stalli quanti sono i condomini sicchè, una volta in ipotesi sciolta la comunione, l'uso del cortile risulterebbe piu' incomodo o addirittura preclusivo ad alcuni condomini.
In altre parole, pur essendo possibile ottenere, in linea teorica, lo scioglimento giudiziale della comunione che insiste sul cortile, nel caso di specie sarebbe materialmente impossibile una qualsiasi suddivisione, in quanto verrebbe meno l'uso a cui il cortile è – anche - destinato, ossia quello di parcheggio, e vi sarebbe sicuramente, in caso di scioglimento della comunione, una maggiore difficoltà nel suo utilizzo.
L'attuale giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la divisione di un'area condominiale ( comune) possa farsi solo se non renda più incomodo l'uso del bene a ciascun condomino, riservando tale facoltà alla divisibilità del bene su base volontaria, vale a dire con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione.
Richiamato il principio esposto, il rimedio a questa situazione potrebbe essere individuato nella nomina di un amministratore condominiale (volontaria o disposto giudizialmente) per la stesura di un regolamento per l'uso dell'area comune, con facoltà di impugnazione della delibera se questa non corrispondesse al miglior utilizzo dell'area.
E' quindi esente da censure la pronuncia di inammissibilità della domanda di regolamentazione dell'uso del cortile comune delle pp.mm. da 1 a 6 della p.ed 500 C.C.
Noriglio.
Terzo motivo. Infine, quanto alla doglianza afferente il posizionamento del telo oscurante, va preliminarmente rilevato come il motivo sia almeno in parte inammissibile.
Gli appellanti infatti esprimono dei rilievi esclusivamente alla parte di sentenza che - con un obiter dicutm, al pari delle osservazioni sulla consistenza della apertura esistente nel fabbricato attoreo dal quale la veduta verrebbe esercitata, in quanto entrambi argomenti esulanti dal tema decidendum e dalle domande proposte - ha escluso l'ipotizzabilità dell'acquisto del diritto di veduta facendo ricorso alla acquisizione per uso protratto ultraventennale.
Il fulcro della motivazione di rigetto va invece individuato nel rilievo secondo cui, per poter disquisire di violazione delle distanze delle costruzioni ex art. 907 CC in materia di vedute, è necessario che il diritto di veduta, come stabilito dalla legge, esista ovvero che,
laddove ne manchino i requisiti (distanze legali), esso sia assistito da un valido titolo.
Siccome la CTU ha accertato che la veduta sarebbe situata ad una distanza inferiore a quella legale (cm 96 in luogo dei prescritti 150 dal confine), per poter esistere essa dovrebbe risultare acquisita iure proprietatis o in virtu' di una servitu'di veduta, appunto.
Il tribunale, accertata l'insistenza di un diritto di veduta intavolato, ha ritenuto di vagliare l'ipotesi di una servitù di veduta, rilevando che anche in tal caso difetta un valido titolo
( intavolato).
E ciò a tacer del fatto che un telo oscurante, per sua natura mobile e non certo infisso stabilmente al suolo o a parti di esso, non possa in alcun modo essere considerato
“costruzione”. quanto piuttosto un manufatto precario ( cfr cass. 1598/93).
Questa la decisione del tribunale, in relazione alla quale non si rinviene specifico motivo di appello.
Per mera completezza si può constatare che il n“foro architettonico” (come definito dal
CTU) degli appellanti dal quale tale veduta si vorrebbe esercitata, e davanti al quale è posto il telo oscurante, sia di origine incerta, sia quanto alle dimensioni, sia quanto al tempo in cui esso è stato aperto, per cui è anche arduo poterlo definire idonea ad una veduta piuttosto che solamente ad una luce.
Quarto motivo. Le spese vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza: è principio orami granitico salvo casi particolarissimi specificati dalla legge che qui non ricorrono.
Gli appellanti, originari attori, hanno subito il rigetto di ogni loro domanda e quindi devono subire l'onere delle spese di controparte.
L'utilità della CTU del resto non può esser disconosciuta ed anzi essa è stata di giovamento alla soluzione della vertenza, specie con riguardo alla questione della non comoda divisibilità ed all'accertamento delle distanze per un eventuale diritto di servitu' di veduta.
Del resto è evidente che buona parte delle considerazioni sviluppate in questo motivo dagli appellanti sul presupposto, in questa sede smentito, di una qualche fondatezza Pt_10
delle loro domande.
Quanto alle spese di mediazione, appare corretto ritenere che esse debbano essere rimborsate in quanto si tratta di mediazione obbligatoria, o comunque di una iniziativa intrapresa dagli attori che ha così obbligato i convenuti a difendersi e non possono certo costituire una voce di “danno” come ritenuto da taluna giurisprudenza.
Nemmeno si intravede, nella motivazione, alcun riferimento a un qualche addebito sulla mancata prosecuzione della mediazione, le cui spese sostenute dai convenuti che le hanno chieste sono semplicemente state necessitate dalla iniziativa degli attori.
Le spese del grado seguono la soccombenza ( complessità media, scaglione minimo). La liquidazione viene ridotta ( del 40%) per la sola posizione di in quanto Controparte_7
in posizione defilata, seppur litisconsorte necessaria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
1)rigetta l'appello appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di ET n. 78/2022 pubblicata il 04.04.2022;
2)condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado che liquida :
-in € 6.100,00 oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge, a favore del gruppo di appellati costituiti con l'avv. Elena Cainelli;
-in € 6.100,00 oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge, a favore del gruppo di appellati costituiti con l'avv. Daniele Nicholas Boschi;
-in € 3.660,00 a favore di , oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge. Controparte_7
Essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo unificato a mente dell'art.13 comma 1 quater dpr 30.5.2002 n.115 come introdotto dalla legge 228/2012.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente
Dr. Marco Vezzani Dr.Ugo Cingano