Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/04/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28.4.2025, alle ore 12.14 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BERTOLINI Francesco anche in sostituzione dell'Avv. BIAGINI Daniele per la parte ricorrente e la parte ricorrente personalmente: è presente altresì il
[...] er la parte resistente. Persona_1
È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_2 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario termina la propria attività alle ore 12.25.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 631/2024 promossa da
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti Daniele BIAGINI e Francesco Parte_1
BARTOLINI
1
, sede territoriale di Lucca-Massa Controparte_1
Carrara, con il patrocinio dei Dott. , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
Persona_1 Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 12.8.2024 la ditta Parte_2 Parte_1
in proprio, proponeva opposizione al verbale di accertamento numero n. 2023-
[...]
Part MSLU-0000273 del 20.7.2023, notificato in data 5.8.2023 con il quale irrogava la sanzione amministrativa pari a €. 3.000,00 per violazione dell'art. 37 dpr 797/1955, chiedendone dichiararsi la nullità/annullabilità/inefficacia dello stesso.
Il ricorrente sosteneva non essere tenuto al pagamento degli ANF nei confronti del lavoratore in quanto la ditta, nella stessa data di cessazione del contratto a tempo determinato del lavoratore medesimo, aveva anche cessato la propria attività: conseguentemente contestava l'irrogazione della sanzione amministrativa in quanto comminata in assenza di un comportamento censurabile da parte del medesimo.
Così concludeva:
1) Voglia accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023-MSLU-0000273 del 20/07/2023 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, dichiarando la non applicabilità della sanzione comminata per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e/o che la ditta ricorrente
[...]
, p.i. , ed il suo titolare, Sig. , cf Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, non erano, e non sono, tenuti ad alcuna anticipazione e/o corresponsione delle C.F._1 somme a titolo di assegni per il nucleo familiare arretrati a favore del Sig. , né Parte_4 alcun inadempimento e/o condotta sanzionabile sono stati posti in essere dagli stessi;
Pa 2) Voglia, di conseguenza, condannare l' di competenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento / risarcimento / rimborso / restituzione, a favore dell'impresa ricorrente
[...]
, p.i. , e del suo titolare Sig. , cf Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
, della somma sanzionatoria di € 3.000,00, oltre ad € 11,60 per spese di notifica, C.F._1 indebitamente versate e non dovute, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Part Si costituiva, in data 9.9.2024, parte resistente il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto verso un atto c.d. endoprocedimentale.
Nel merito riteneva comunque l'accertamento fondato sulla base degli elementi acquisiti
2 dal medesimo Ente nell'espletamento delle indagini ispettive ed evidenziava che, non essendo la ditta ricorrente né cessata né fallita, conformemente alle direttive INPS in materia, avrebbe dovuto provvedere direttamente al versamento al lavoratore dipendente degli assegni familiari, salva la ripetizione, ove ne ricorressero i presupposti, da INPS.
Rappresentava comunque che il ricorrente aveva successivamente provveduto al versamento degli ANF al lavoratore e al pagamento della sanzione amministrativa sì che doveva perfino dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Così concludeva:
Per quanto sopra, si chiede in via preliminare all'Ill.mo Sig. Giudice di voler respingere il ricorso promosso dalla controparte per inammissibilità dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere per l'avvenuto pagamento di quanto sanzionato con il Verbale oggi impugnato e, pertanto, dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente.
In via subordinata, qualora l'Illustrissimo Giudice Adito non ritenesse di poter decidere la presente controversia sulla base di quanto ampiamente argomentato con l'ECCEZIONE PRELIMINARE, si chiede che Voglia confermare nel merito il provvedimento emesso dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-MSLU-0000273 del 20/07/2023.
In entrambi i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
La causa veniva fissata in discussione al 7.10.2024: udienza nell'ambito della quale le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. Infine veniva fissata udienza di discussione al
28.4.2025 con concessione di termine per eventuali note conclusive.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questo
Tribunale con la sentenza n. 409/2024, concernente un ricorso in opposizione proposto avverso il verbale unico di accertamento e notificazione notificato dall'
[...]
, sede di Lucca-Massa Carrara con cui veniva richiesto il pagamento Controparte_1 di somme a titolo di sanzioni amministrative.
Ad essa si fa espresso riferimento ex art. 118 disp. att. cpc.:
“e' opinione del magistrato che l'opposizione non sia ammissibile, ponendosi il verbale unico di accertamento e notificazione come atto prodromico rispetto all'ordinanza ingiunzione, unico provvedimento con cui – all'esito dello speciale procedimento amministrativo in rilievo –
l'Amministrazione esercita la propria pretesa punitiva e lede la sfera giuridica del soggetto interessato sì
3 da far quindi sorgere, in capo allo stesso, un effettivo interesse ad agire ex art 100 c.p.c. tale da legittimarne l'azione giudiziale.
Segnatamente, il verbale unico di accertamento e notificazione, che si inserisce nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 14, 16 e 18 l. 689/1981, appare essere produttivo di effetti nei confronti del privato soltanto ove questi voglia avvalersi della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, ovvero di presentare scritti difensivi, di modo da consentire all'Amministrazione di rivedere la portata delle contestazioni all'esito del contraddittorio con l'interessato.……….. Ipotizzare l'ammissibilità di un ricorso avverso il verbale (prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione) vorrebbe dire sconfessare, oltre che la lettera, anche la ratio della disciplina in rilievo, volta a consentire l'interlocuzione dell'amministrazione pubblica con il cittadino, non solo nell'interesse di quest'ultimo, ma anche della stessa amministrazione, che in tal modo sulla scorta delle argomentazioni altrui può rivedere la propria posizione, evitando l'instaurazione di contenziosi giudiziari, con costi a carico della collettività.
………..L'interpretazione che precede appare trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha da tempo autorevolmente chiarito come “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981” (cfr. Cass. civ. S.U. sentenza n. 16 del 04/01/2007). Si tratta di un principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità che lo ha fatto proprio in plurimi arresti ribadendo che “il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Cass. civ. Sez. lav. n. 7211/2024; in senso conforme: Cass. 12 luglio 2010,
4 n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281). Nella medesima ottica, è stato altresì evidenziato che
“nemmeno può dirsi che la normativa, così impostata, solleciti in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3) o dei diritti di difesa (art. 24) ed al giusto processo (art. 111 Cost.), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della PA rispetto alla pretesa sanzionatoria. Da cui si evince pure che nessuna ragione logica giuridica esiste per consentire di adire il giudice prima ancora che si consolidi la pretesa amministrativa con l'eventuale emissione della ordinanza con cui vengono in ipotesi comminate le sanzioni” (cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 32886 del 19/12/2018; in senso conforme Cass. civ. Sez. L. ord. n. 7211\2024)”.
Medesimi principi, del resto, esposti con motivazione del tutto convincente e alla quale si opera integrale rinvio, dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 262/2024 pronunciata in data 17.4.2024 la quale così ha statuito, confermando la sentenza di primo grado:
“l'appello si fonda essenzialmente sulla contestazione della pronuncia adottata in primo grado
(inammissibilità), rilevando come essa contrasti sia con il dato normativo (art. 24 comma 3 DI 46/99) che contempla l'ipotesi in cui l'accertamento viene impugnato dinanzi all'Autorità giudiziaria, sia con la logica perché, diversamente opinando, considerato che la società intimata ha già pagato le somme pretese (e che dunque mai avrebbe mai ricevuto la notifica di un'ordinanza ingiunzione) il verbale ispettivo acquisterebbe la medesima autorità inattaccabile di una sentenza passata in giudicato.
Tali argomentazioni, sebbene suggestive, non colgono nel segno.
È pacifico, oltre che riscontrabile dalla mera lettura del documento, che l'atto impugnato è un verbale di accertamento ……. L'appellante espone di aver versato tali somme, con riserva di ripetizione…... Da un lato, dunque, occorre osservare che non può negarsi la permanenza di un interesse dell'odierna appellante a contestare l'avversa pretesa;
dall'altro, tuttavia, si evidenzia che lo strumento prescelto è errato e che pare corretta la pronuncia di inammissibilità adottata dal giudice di prime cure.
Procedendo con ordine, il verbale ispettivo, in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, può contenere la diffida al trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, con possibilità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta (art. 13 D Lgs 124/2004).
Gli articoli 16 e 17 del medesimo testo normativo disciplinano il ricorso in via amministrativa avverso gli atti di accertamento adottati dall'ispettorato. Il sistema non è dunque certamente privo di
5 tutele, anche prima e a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, per il destinatario dell'accertamento ritenuto illegittimo. In sostanza, l'art. 17 dlgs 124/04 disciplina la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso gli atti di accertamento e le ordinanze- ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, ed al comma 3 prevede che il ricorso sospende i termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt.
14, 18 e 22, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. Ne deriva che il legislatore ha previsto due rimedi alternativi, e per nulla interdipendenti, avverso l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità
Amministrativa, il quale abbia come presupposto l'asserita commissione di un illecito amministrativo in violazione di disposizioni di legge poste a tutela dei rapporti di lavoro. L'accertamento cui si riferisce l'art. 24 del decreto 46/1999, rubricato "Iscrizioni
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali" - che contempla la possibilità di un ricorso avverso l'accertamento dell'Ufficio dinanzi all'autorità giudiziaria - si riferisce, evidentemente, ad un'azione di contestazione del credito previdenziale effettuata nei confronti dell'INPS, quale legittimo contraddittore, e dinanzi al Giudice del Lavoro ex art 442 c.p.c. Non a caso, i precedenti di merito citati dalla difesa dell'appellante riguardano controversie di natura lavoristica e sono stati pronunciati da giudici del lavoro.
La competenza del giudice ordinario sussiste solo in relazione alle ordinanze ingiunzioni ex art 6 decreto
150/2011. L'interessato può quindi impugnare il verbale di accertamento ispettivo nei confronti dell'Inps, al fine di impedire che l'ente avanzi pretese creditorie in forza degli esiti di detto accertamento. In tal caso, legittimato passivo è l'Inps, e l'oggetto della domanda giudiziale consiste nell'accertamento di insussistenza della pretesa creditoria che l'ente suddetto possa avanzare nei confronti del datore di lavoro, in forza del rapporto contributivo che intercorre col medesimo. Viceversa, l'interesse ex art. 100
c.p.c. ad accertare in via giudiziale la legittimità o meno di esercizio del potere di comminare le sanzioni da parte del - nell'ambito di un processo che CP_1 veda quest'ultimo come unico contraddittore - sorge nel momento in cui tale
Autorità Amministrativa abbia adottato, a conclusione del relativo iter procedimentale, l'ordinanza-ingiunzione, ossia il solo provvedimento a rilevanza esterna, idoneo ad incidere nella sfera giuridico patrimoniale del ritenuto ha mera rilevanza endoprocedimentale e, per quanto detto innanzi, non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo. Non è dunque ammissibile un'autonoma azione di accertamento del verbale di accertamento dell' , seppur notificato unitamente Controparte_1
6 al preannuncio di sanzioni pecunarie. In proposito rilevano anche i principi affermati da numerose pronunce della Suprema Corte (Cassazione sez. lavoro 19348/2023, Cass. 12/07/2010 n. 16319,
19/12/2018 n. 32886, 12/06/2020 n. 11369, e la recentissima ordinanza Cass sez. lavoro n.
7211/2024) secondo cui il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo, in questo caso soltanto, idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Il verbale di accertamento non è impugnabile in sede giurisdizionale in quanto si tratta di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione. Solo da tale momento, infatti, sorge l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Alla stregua dei suesposti argomenti la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata”.
Dunque, in applicazione del principio di diritto sopra ricordato, come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità come richiamate sopra, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile vertendosi vieppiù, nel caso che ci riguarda, di una impugnazione di un verbale notificato oltre un anno prima della impugnazione dello stesso (il chè se non vale ad inficiare l'impugnazione in sé, non essendo previsto alcun termine di decadenza, vale a contrario a confermare il principio della necessaria impugnazione della ordinanza ingiunzione, per il quale infatti un termine è previsto).
Quanto infine alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi, con la riduzione del 20% in ragione del disposto di cui all'art. 9 D.lvo 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti
7 avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-MSLU-0000273 del
20.7.2023. Part Condanna parte ricorrente a rifondere a le spese di lite che liquida in €. 1.049,60, oltre rimborso spese forfettarie se dovute, IVA e CPA come per legge.
Massa, 28 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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