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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10630/2023 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024 , con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Parte_1 CodiceFiscale_1
Barlettelli e Claudio Cerino giusta procura in atti
Attrice
E
Cod. Fisc. ) , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Marini , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Convenuta
OGGETTO: appalto
Conclusioni per l'attrice : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito accertato e ritenuto che a fronte degli impegni contrattuali tra le odierne parti in giudizio descritti negli atti di causa, la Signora ha versato alla la complessiva somma di euro 24.500,00 e che Parte_1 Controparte_1
la società convenuta ha realizzato lavorazioni del valore complessivo di euro 23.342,00 Iva inclusa,
1 cosicchè la parte attrice è portatrice di un credito pari ad euro 1.158,00; accertata e ritenuta, conseguentemente, la responsabilità della Società in ordine all'illegittima Controparte_1
sospensione della esecuzione dei lavori descritti in narrativa, stante la congruità dei pagamenti eseguiti dalla Signora sino al momento della sospensione delle lavorazioni, Parte_1
acclarata dalla espletata CTU nel giudizio rubricato al n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale;
accertato e ritenuto, inoltre, che in seguito all'inadempimento della convenuta la parte attrice ha sostenuto tutte le spese descritte nella narrativa della citazione oltre ad aver subito il danno per il ritardo nella consegna dell'opera, come quantificato e determinato negli atti di causa;
per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante in carica pro- Controparte_2
tempore, a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma di €. 8.700,50 per le causali tutte descritte in atti o quella somma maggiore o minore provata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia, residualmente anche in via equitativa, occorrendo previa liquidazione delle spese legali relative al procedimento n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale, oltre agli interessi legali sulla somma di €. 1.158,00 corrisposta in eccesso dalla parte attrice sulla fattura n.3/2021 emessa dalla convenuta e versata in data 22.02.2021, dalla data del pagamento sino alla data della domanda e gli interessi ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al dì dell'effettivo soddisfo.
In via istruttoria, acquisire occorrendo l'elaborato peritale e i relativi allegati, espletato nel procedimento rubricato al n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale e rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento delle prove richieste nella memoria ex art.183, 5° comma, c.p.c. del 08.09.2023 nei capitoli da 1) a 4), siccome rilevanti ed essenziali ai fini del decidere. Con vittoria di spese di lite”
Conclusioni per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reijectis:
- NEL MERITO, accertata e dichiarata la necessità per la di richiedere Controparte_1
l'accertamento tecnico preventivo (iscritto innanzi all'Intestato Tribunale a R.G. n. 34760/2021) svoltosi precedentemente all'attuale giudizio, stante la richiesta avanzata nei suoi confronti da parte della Sig.ra di restituzione della somma di € 10.922,70 sul presupposto che tale importo fosse Pt_1
stato pagato in eccesso rispetto alle lavorazioni eseguite, ed accertato che tale somma è risultata, invece, non dovuta dalla a seguito delle conclusioni rassegnate dal CTU Controparte_1 nominato, Architetto Dott.ssa la quale, infatti, nell'ambito dell'accertamento Persona_1
tecnico preventivo svoltosi ha concluso statuendo che la ha percepito in Controparte_1 eccesso rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite solamente la somma pari ad € 1.158,00, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi addotti in
2 narrativa, limitando l'accertamento del dovuto da parte della alla somma di Controparte_1
€ 1.158,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere ed acquisire l'elaborato peritale, e i relativi allegati, depositato dal CTU nominato, Architetto nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1 svoltosi dinanzi all'Intestato Tribunale-Sez. VII, Giudice Dott. Fredella ed iscritto a ruolo generale
n. 34760/2021, con riserva di formulare eventuali ed ulteriori richieste istruttorie nel corso del giudizio ed entro i termini processualmente previsti.
Con riserva di integrare la lista testi e precisare e/o articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. n.2 e n.3.
Senza invertire l'onere della prova, in caso di ammissione della prova della controparte e/o del chiamato in causa di essere ammesso alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese di controparte, indicando i medesimi testi sopra citati e con riserva di integrare la predetta lista.”.
Il sottoscritto procuratore chiede, inoltre, che l'ordinanza istruttoria del 03.11.2023 venga confermata;
in caso di revoca e/o modifica della stessa ci si oppone all'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate da controparte nella propria memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. e all'acquisizione dei documenti ivi depositati. Nell'ipotesi di loro ammissione e/o acquisizione si insite per l'ammissione delle prove contrarie articolate dalla presente difesa nella memoria n. 3 ex art.
183, VI comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio rassegnando le conclusione in Parte_1 Controparte_1
epigrafe trascritte esponendo :
-di aver venduto in data 27.11.2020 a un immobile sito nel Comune di Sacrofano CP_3
(RM), località Cerquetta, Via Sacrofanese – Cassia all'altezza del Km. 2,400 e censito in catasto fabbricati al foglio 23 particella 1613 sub 507, in fase di ultimazione e dunque allo stato grezzo ( doc.1) , e di aver sottoscritto con il medesimo, in data 30.01.2021, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle opere necessarie al suo ( doc. 6) ;
- di avere affidato alla l'esecuzione delle opere edili, il cui costo - risultante Controparte_1 dall'offerta n. 01/2021 del 13 gennaio 2021 (Doc. 2) – veniva fatto oggetto di specifica trattativa con la committente la quale, infatti, per il tramite del marito, apportava al preventivo Controparte_4
3 precedentemente inviato dalla (Doc. 3) delle modifiche sia in ordine alle Controparte_1
lavorazioni da eseguire che relativamente al quantum (Doc. 4).
- che in data 18.01.2021 la provvedeva al pagamento della fattura n.1/2021 del 13.01.2021 Pt_1 pari ad €.16.500,00 con bonifico bancario sul c/c della (all.05), Controparte_1
-che in data 31.01.2021 la emetteva la fattura n.3/2021 di importo pari ad €.16.500,00 CP_1
(all.07) a fronte della quale con bonifico del 22.02.2021 (all.08) veniva corrisposta dal CP_4 marito della parte attrice, acconto di €.8.000,00, ritenendo non congrua la fatturazione rispetto alla quantità e tipologia dei lavori sino a quel momento realizzati;
- che in data 02.03.2021 la inviava certificato di stato di avanzamento lavori Controparte_1
al 28.02.2021, per un importo complessivamente pari ad €.28.083,71 oltre IVA (all.09);
- che, pertanto, stante il disaccordo tra le parti in ordine alle lavorazioni realizzate veniva dato incarico al Direttore dei lavori , Ing. di redigere lo stato di consistenza dei lavori, i CP_5 quali venivano quantificati in € 12.343,00 oltre iva;
- che la convenuta riscontrava la pec del D.L. con missiva del 15.03.2021 (all. 11) contestando una parte delle quantificazioni effettuate dall'Ing. l quale inviava riscontro in data 23.03.2021 CP_5
(all.12), riportandosi in toto alla comunicazione pec del 09.03.2021 e intimando la ripresa delle lavorazioni entro e non oltre 7 giorni e, ad esito della ulteriore comunicazione della del CP_1
08.04.2021 (all.13), con pec del 09.04.2021 la intimava alla in difetto della immediata Pt_1 CP_1
ripresa dei lavori, di liberare il cantiere entro e non oltre il giorno 11.04.2021, rappresentando la necessità eventualmente di conferire incarico ad altra ditta “dovendo rispettare i termini di consegna improrogabili con l'acquirente dell'immobile” (all.14)
- che ad esito della comunicazione dell'avv. del 26.04.2021 , che per conto della Controparte_6
chiedeva il saldo del dovuto (all.15), stante “il blocco del cantiere ancora in essere” Controparte_1
l'avv. Barlettelli con pec del 03.05.2021 (all.16), nell'interesse della eccepiva la Parte_1
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, invitando la Controparte_1
alla restituzione della complessiva somma di euro 10.922,70 Iva compresa, corrispondente al credito della per pagamenti effettuati senza titolo giustificativo;
Pt_1
- che la non riprendeva le lavorazioni sicché la si vedeva costretta in data 10.05.2021 CP_1 Pt_1
ad incaricare una nuova ditta, la Innova Srls per la fornitura e posa in opera di soglie di peperino per tutto l'immobile e lavori di intonacatura completa dello stesso, non potendo più soprassedere, per le ragioni sopra esposte, all'inerzia ingiustificata della odierna convenuta (all.17);
- che quindi la introduceva procedimento per AT , all'esito del quale il CTU Controparte_1
nominato, Arch. accertava che l'importo stimato dei lavori realizzati ammontava Persona_1
ad euro 23.342,00 Iva inclusa e che “tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla Signora Pt_1
4 pari a complessivi euro 24.500,00”, “il ricorrente ( risulta aver percepito un Controparte_1
compenso in esubero rispetto al valore dell'opera prestata, pari alla differenza di dette due cifre, ovvero pari ad €.1.158,00” (all.21).
Ciò posto la attrice ha chiesto la restituzione dell'importo pagato in eccesso, pari ad euro 1.158,00
, nonché le spese per l'AT comprensive dei costi sostenuti per il ctp Ing. pari ad Persona_2
€.1.562,00 giusta fattura n. 02/2022 del 21.03.2022 (all.22) e delle spese del legale avv. Patrizia
Barlettelli , pari a complessivi €.3.280,50, portate dalle fatture nn.114 /2021, 150/2021 e 56/2022
(all.23),oltre al danno subito per ritardo nella consegna del cantiere al committente, pari ai giorni di arbitraria sospensione delle lavorazioni da parte della e quantificato nella somma di €.2.700,00 CP_1
(gg.54 di fermo cantiere x penale giornaliera prevista nel contratto di appalto stipulato con CP_3
pari ad €. 50,00 ).
[...]
Si è tardivamente costituita la la quale ha contestato la domanda , Controparte_1
evidenziando che all'esito dell'AT il CTU nominato in quella sede aveva formulato proposta conciliativa che prevedeva la restituzione dell'importo di euro 1158,00 alla committente o , Pt_1
in alternativa , che la consegnasse alla medesima 30 mq delle copertine in peperino comprate;
CP_1
tuttavia la pur non svolgendo, anche per il tramite del suo consulente di parte, alcuna Pt_1
contestazione in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, decideva di non aderire alla proposta conciliativa così formulata ed agiva quindi in giudizio nei confronti della società convenuta. Ha dunque rassegnato le conclusioni che si sono in epigrafe riportate.
Assegnati i termini 183 co.6 c.p.c. , non ammesse le prove orali richieste dalla attrice , sulle produzioni documentali delle parti compresa la relazione di CTU svolta in sede di AT , la causa è stata quindi assunta in decisione, all'esito di trattazione scritta in data 26.9.2024 , sulle conclusioni già richiamate, previa assegnazione alle parti stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta dalla attrice è in parte fondata.
Pacifica tra le parti la intervenuta risoluzione del contratto, pure non contestato è il diritto della alla restituzione dell'importo di euro 1158,00 , somma percepita in più dalla Pt_1 Controparte_1
rispetto alle opere effettivamente realizzate , come acclarato dal CTU arch. in sede di AT. Per_1
Su tale somma, dovuta ex art.2033 c.c. e quindi tenuti presenti i principi in tema di indebito , sono da computarsi interessi legali a far data dall'esborso 22.02.2021( cfr. bonifico doc.7) e , nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
Insiste, parte attrice, altresì, per il riconoscimento di ulteriori danni connessi alla intervenuta interruzione dei lavori , non più ripresi dalla ( la quale pretendeva il saldo della fattura n.3 del CP_1
31.1.2021, pagata solo in parte dalla ) e, dunque , alla conseguente risoluzione del contratto Pt_1
a seguito di diffida . Contesta, invece, la debenza di tali somme, la convenuta, sostenendo che la
5 interruzione dei lavori e quindi il ricorso all'AT sarebbero da imputarsi alla illegittima pretesa della di ottenere la restituzione di circa 10.000,00 euro a seguito del verbale di consistenza lavori Pt_1
effettuato dal Direttore dei lavori .
Ritiene questo giudice che l'espletato AT , i cui esiti non sono stati oggetto di contestazioni ad opera delle parti, e le risultanze della corrispondenza intercorsa tra le medesime, una volta sorti contrasti circa la congruità della fatturazione rispetto alle opere realizzate , dimostrano la fondatezza degli assunti di parte attrice.
E' sufficiente prendere atto del tenore delle missive provenienti dalla committente e dalla DL , che, dopo avere corrisposto l'importo complessivo di 24.500,00 euro , contestava la fattura n.3 del
31.1.2021 ed all'esito dell'accertamento della DL invitava l'impresa a riprendere i lavori ( vedi doc.
10 e doc. 12 produzione parte attrice con il quale la DL invita l'impresa a riprendere i lavori poiché non vi sono ragioni per richiedere alla committenza ulteriori compensi ). E' quindi la
[...]
che oppone un netto rifiuto di proseguire nelle lavorazioni in difetto di pagamento CP_1
integrale della fattura n. 3 del 31.1.2021 ( vedi doc. 13 produz. Attrice, ove si legge “Noi non riprenderemo i lavori fino a quando non verranno esaudite le nostre richieste” “se tali richieste non verranno evase entro tre giorni procederemo per le vie legali al recupero delle somme dovute” ). A tale intimazione segue la diffida ulteriore a riprendere i lavori da parte della , la quale fa Pt_1
presente dei termini di consegna improrogabili dell'immobile all'acquirente , contenente altresì richiesta di restituzione dei maggiori importi corrisposti. Non c'è , tuttavia, all'indomani della ricognizione condotta dalla DL alcuna intimazione di restituzione della somma di euro 10.922,70 da parte della committente, questa segue alla espressa dichiarazione della di adire le Controparte_2
vie legali in difetto di pagamento del dovuto .
Ora non v'è dubbio che alla luce dell'AT l'interruzione dei lavori , che ha poi costretto la Pt_1
a sciogliersi dal contratto e ad incaricare altra ditta , era ingiustificata , essendosi accertato che la pretesa di pagamento dell'ulteriore importo di euro 8000,00 a saldo della fattura n.3 del 31.1.2021 avanzata dalla , era del tutto infondata , avendo anzi la committente corrisposto la Controparte_1
maggior somma 1.158,00 .
Il tenore della intimazione di pagamento dell'8.4.2021 ( doc. 13 cit. ) induce a concludere che il ricorso all'AT ex art.696 c.p.c. , sia stata una deliberata scelta della che intendeva Controparte_1
adire le vie legali per vedersi riconosciuto il credito ulteriore.
Venendo quindi alla richiesta relativa al rimborso delle spese legali e per ctp relative all'atp avanzato dalla attrice , giova ricordare che «le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione,
6 nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). La parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015; Cass. 21085/2023).
L'attrice ha chiesto la somma di euro €.3.280,50 per spese legali documentandone anche l'esborso
( doc. 23 ) e altresì euro 1.562,00 per spese relative alla ctp ( doc. 22 ) , onde la richiesta può trovare accoglimento.
Non vi è prova dell'addebito e quindi della quantificazione delle penale per ritardata consegna da parte dell'acquirente in danno della onde tale importo non può essere CP_3 Pt_1
riconosciuto alla predetta.
Conclusivamente va condannata la alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 1158,00 ed altresì al pagamento della complessiva somma di euro
[...]
4.842,50 sulla quale decorreranno gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 co.4 c.c. .
Le spese seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano sulla base del decisum determinate in misura minima essendo il valore della causa prossimo ai minimi di fascia.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
1158,00 oltre interessi legali a far data dal 22.02.2021 e sino all' 8.2.2023 e nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal 9.2.2023 sino al soddisfo, nonché al pagamento della complessiva somma di euro 4.842,50 oltre interessi dal 9.2.2023 al saldo nella misura di cui all'art.1284 co.4 c.c.;
2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della attrice , spese che liquida in euro 2.540, 00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge, e rimborso del CU;
Roma , 13.1.2025
Il Giudice
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10630/2023 RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024 , con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Parte_1 CodiceFiscale_1
Barlettelli e Claudio Cerino giusta procura in atti
Attrice
E
Cod. Fisc. ) , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Marini , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Convenuta
OGGETTO: appalto
Conclusioni per l'attrice : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito accertato e ritenuto che a fronte degli impegni contrattuali tra le odierne parti in giudizio descritti negli atti di causa, la Signora ha versato alla la complessiva somma di euro 24.500,00 e che Parte_1 Controparte_1
la società convenuta ha realizzato lavorazioni del valore complessivo di euro 23.342,00 Iva inclusa,
1 cosicchè la parte attrice è portatrice di un credito pari ad euro 1.158,00; accertata e ritenuta, conseguentemente, la responsabilità della Società in ordine all'illegittima Controparte_1
sospensione della esecuzione dei lavori descritti in narrativa, stante la congruità dei pagamenti eseguiti dalla Signora sino al momento della sospensione delle lavorazioni, Parte_1
acclarata dalla espletata CTU nel giudizio rubricato al n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale;
accertato e ritenuto, inoltre, che in seguito all'inadempimento della convenuta la parte attrice ha sostenuto tutte le spese descritte nella narrativa della citazione oltre ad aver subito il danno per il ritardo nella consegna dell'opera, come quantificato e determinato negli atti di causa;
per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante in carica pro- Controparte_2
tempore, a corrispondere alla parte attrice la complessiva somma di €. 8.700,50 per le causali tutte descritte in atti o quella somma maggiore o minore provata in corso di causa o ritenuta di ragione e di giustizia, residualmente anche in via equitativa, occorrendo previa liquidazione delle spese legali relative al procedimento n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale, oltre agli interessi legali sulla somma di €. 1.158,00 corrisposta in eccesso dalla parte attrice sulla fattura n.3/2021 emessa dalla convenuta e versata in data 22.02.2021, dalla data del pagamento sino alla data della domanda e gli interessi ex art.1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al dì dell'effettivo soddisfo.
In via istruttoria, acquisire occorrendo l'elaborato peritale e i relativi allegati, espletato nel procedimento rubricato al n.34760/2021 RG dell'intestato Tribunale e rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento delle prove richieste nella memoria ex art.183, 5° comma, c.p.c. del 08.09.2023 nei capitoli da 1) a 4), siccome rilevanti ed essenziali ai fini del decidere. Con vittoria di spese di lite”
Conclusioni per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reijectis:
- NEL MERITO, accertata e dichiarata la necessità per la di richiedere Controparte_1
l'accertamento tecnico preventivo (iscritto innanzi all'Intestato Tribunale a R.G. n. 34760/2021) svoltosi precedentemente all'attuale giudizio, stante la richiesta avanzata nei suoi confronti da parte della Sig.ra di restituzione della somma di € 10.922,70 sul presupposto che tale importo fosse Pt_1
stato pagato in eccesso rispetto alle lavorazioni eseguite, ed accertato che tale somma è risultata, invece, non dovuta dalla a seguito delle conclusioni rassegnate dal CTU Controparte_1 nominato, Architetto Dott.ssa la quale, infatti, nell'ambito dell'accertamento Persona_1
tecnico preventivo svoltosi ha concluso statuendo che la ha percepito in Controparte_1 eccesso rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite solamente la somma pari ad € 1.158,00, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi addotti in
2 narrativa, limitando l'accertamento del dovuto da parte della alla somma di Controparte_1
€ 1.158,00, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere ed acquisire l'elaborato peritale, e i relativi allegati, depositato dal CTU nominato, Architetto nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1 svoltosi dinanzi all'Intestato Tribunale-Sez. VII, Giudice Dott. Fredella ed iscritto a ruolo generale
n. 34760/2021, con riserva di formulare eventuali ed ulteriori richieste istruttorie nel corso del giudizio ed entro i termini processualmente previsti.
Con riserva di integrare la lista testi e precisare e/o articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. n.2 e n.3.
Senza invertire l'onere della prova, in caso di ammissione della prova della controparte e/o del chiamato in causa di essere ammesso alla prova contraria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese di controparte, indicando i medesimi testi sopra citati e con riserva di integrare la predetta lista.”.
Il sottoscritto procuratore chiede, inoltre, che l'ordinanza istruttoria del 03.11.2023 venga confermata;
in caso di revoca e/o modifica della stessa ci si oppone all'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate da controparte nella propria memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. e all'acquisizione dei documenti ivi depositati. Nell'ipotesi di loro ammissione e/o acquisizione si insite per l'ammissione delle prove contrarie articolate dalla presente difesa nella memoria n. 3 ex art.
183, VI comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio rassegnando le conclusione in Parte_1 Controparte_1
epigrafe trascritte esponendo :
-di aver venduto in data 27.11.2020 a un immobile sito nel Comune di Sacrofano CP_3
(RM), località Cerquetta, Via Sacrofanese – Cassia all'altezza del Km. 2,400 e censito in catasto fabbricati al foglio 23 particella 1613 sub 507, in fase di ultimazione e dunque allo stato grezzo ( doc.1) , e di aver sottoscritto con il medesimo, in data 30.01.2021, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione delle opere necessarie al suo ( doc. 6) ;
- di avere affidato alla l'esecuzione delle opere edili, il cui costo - risultante Controparte_1 dall'offerta n. 01/2021 del 13 gennaio 2021 (Doc. 2) – veniva fatto oggetto di specifica trattativa con la committente la quale, infatti, per il tramite del marito, apportava al preventivo Controparte_4
3 precedentemente inviato dalla (Doc. 3) delle modifiche sia in ordine alle Controparte_1
lavorazioni da eseguire che relativamente al quantum (Doc. 4).
- che in data 18.01.2021 la provvedeva al pagamento della fattura n.1/2021 del 13.01.2021 Pt_1 pari ad €.16.500,00 con bonifico bancario sul c/c della (all.05), Controparte_1
-che in data 31.01.2021 la emetteva la fattura n.3/2021 di importo pari ad €.16.500,00 CP_1
(all.07) a fronte della quale con bonifico del 22.02.2021 (all.08) veniva corrisposta dal CP_4 marito della parte attrice, acconto di €.8.000,00, ritenendo non congrua la fatturazione rispetto alla quantità e tipologia dei lavori sino a quel momento realizzati;
- che in data 02.03.2021 la inviava certificato di stato di avanzamento lavori Controparte_1
al 28.02.2021, per un importo complessivamente pari ad €.28.083,71 oltre IVA (all.09);
- che, pertanto, stante il disaccordo tra le parti in ordine alle lavorazioni realizzate veniva dato incarico al Direttore dei lavori , Ing. di redigere lo stato di consistenza dei lavori, i CP_5 quali venivano quantificati in € 12.343,00 oltre iva;
- che la convenuta riscontrava la pec del D.L. con missiva del 15.03.2021 (all. 11) contestando una parte delle quantificazioni effettuate dall'Ing. l quale inviava riscontro in data 23.03.2021 CP_5
(all.12), riportandosi in toto alla comunicazione pec del 09.03.2021 e intimando la ripresa delle lavorazioni entro e non oltre 7 giorni e, ad esito della ulteriore comunicazione della del CP_1
08.04.2021 (all.13), con pec del 09.04.2021 la intimava alla in difetto della immediata Pt_1 CP_1
ripresa dei lavori, di liberare il cantiere entro e non oltre il giorno 11.04.2021, rappresentando la necessità eventualmente di conferire incarico ad altra ditta “dovendo rispettare i termini di consegna improrogabili con l'acquirente dell'immobile” (all.14)
- che ad esito della comunicazione dell'avv. del 26.04.2021 , che per conto della Controparte_6
chiedeva il saldo del dovuto (all.15), stante “il blocco del cantiere ancora in essere” Controparte_1
l'avv. Barlettelli con pec del 03.05.2021 (all.16), nell'interesse della eccepiva la Parte_1
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, invitando la Controparte_1
alla restituzione della complessiva somma di euro 10.922,70 Iva compresa, corrispondente al credito della per pagamenti effettuati senza titolo giustificativo;
Pt_1
- che la non riprendeva le lavorazioni sicché la si vedeva costretta in data 10.05.2021 CP_1 Pt_1
ad incaricare una nuova ditta, la Innova Srls per la fornitura e posa in opera di soglie di peperino per tutto l'immobile e lavori di intonacatura completa dello stesso, non potendo più soprassedere, per le ragioni sopra esposte, all'inerzia ingiustificata della odierna convenuta (all.17);
- che quindi la introduceva procedimento per AT , all'esito del quale il CTU Controparte_1
nominato, Arch. accertava che l'importo stimato dei lavori realizzati ammontava Persona_1
ad euro 23.342,00 Iva inclusa e che “tenuto conto dei pagamenti già effettuati dalla Signora Pt_1
4 pari a complessivi euro 24.500,00”, “il ricorrente ( risulta aver percepito un Controparte_1
compenso in esubero rispetto al valore dell'opera prestata, pari alla differenza di dette due cifre, ovvero pari ad €.1.158,00” (all.21).
Ciò posto la attrice ha chiesto la restituzione dell'importo pagato in eccesso, pari ad euro 1.158,00
, nonché le spese per l'AT comprensive dei costi sostenuti per il ctp Ing. pari ad Persona_2
€.1.562,00 giusta fattura n. 02/2022 del 21.03.2022 (all.22) e delle spese del legale avv. Patrizia
Barlettelli , pari a complessivi €.3.280,50, portate dalle fatture nn.114 /2021, 150/2021 e 56/2022
(all.23),oltre al danno subito per ritardo nella consegna del cantiere al committente, pari ai giorni di arbitraria sospensione delle lavorazioni da parte della e quantificato nella somma di €.2.700,00 CP_1
(gg.54 di fermo cantiere x penale giornaliera prevista nel contratto di appalto stipulato con CP_3
pari ad €. 50,00 ).
[...]
Si è tardivamente costituita la la quale ha contestato la domanda , Controparte_1
evidenziando che all'esito dell'AT il CTU nominato in quella sede aveva formulato proposta conciliativa che prevedeva la restituzione dell'importo di euro 1158,00 alla committente o , Pt_1
in alternativa , che la consegnasse alla medesima 30 mq delle copertine in peperino comprate;
CP_1
tuttavia la pur non svolgendo, anche per il tramite del suo consulente di parte, alcuna Pt_1
contestazione in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU, decideva di non aderire alla proposta conciliativa così formulata ed agiva quindi in giudizio nei confronti della società convenuta. Ha dunque rassegnato le conclusioni che si sono in epigrafe riportate.
Assegnati i termini 183 co.6 c.p.c. , non ammesse le prove orali richieste dalla attrice , sulle produzioni documentali delle parti compresa la relazione di CTU svolta in sede di AT , la causa è stata quindi assunta in decisione, all'esito di trattazione scritta in data 26.9.2024 , sulle conclusioni già richiamate, previa assegnazione alle parti stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda proposta dalla attrice è in parte fondata.
Pacifica tra le parti la intervenuta risoluzione del contratto, pure non contestato è il diritto della alla restituzione dell'importo di euro 1158,00 , somma percepita in più dalla Pt_1 Controparte_1
rispetto alle opere effettivamente realizzate , come acclarato dal CTU arch. in sede di AT. Per_1
Su tale somma, dovuta ex art.2033 c.c. e quindi tenuti presenti i principi in tema di indebito , sono da computarsi interessi legali a far data dall'esborso 22.02.2021( cfr. bonifico doc.7) e , nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
Insiste, parte attrice, altresì, per il riconoscimento di ulteriori danni connessi alla intervenuta interruzione dei lavori , non più ripresi dalla ( la quale pretendeva il saldo della fattura n.3 del CP_1
31.1.2021, pagata solo in parte dalla ) e, dunque , alla conseguente risoluzione del contratto Pt_1
a seguito di diffida . Contesta, invece, la debenza di tali somme, la convenuta, sostenendo che la
5 interruzione dei lavori e quindi il ricorso all'AT sarebbero da imputarsi alla illegittima pretesa della di ottenere la restituzione di circa 10.000,00 euro a seguito del verbale di consistenza lavori Pt_1
effettuato dal Direttore dei lavori .
Ritiene questo giudice che l'espletato AT , i cui esiti non sono stati oggetto di contestazioni ad opera delle parti, e le risultanze della corrispondenza intercorsa tra le medesime, una volta sorti contrasti circa la congruità della fatturazione rispetto alle opere realizzate , dimostrano la fondatezza degli assunti di parte attrice.
E' sufficiente prendere atto del tenore delle missive provenienti dalla committente e dalla DL , che, dopo avere corrisposto l'importo complessivo di 24.500,00 euro , contestava la fattura n.3 del
31.1.2021 ed all'esito dell'accertamento della DL invitava l'impresa a riprendere i lavori ( vedi doc.
10 e doc. 12 produzione parte attrice con il quale la DL invita l'impresa a riprendere i lavori poiché non vi sono ragioni per richiedere alla committenza ulteriori compensi ). E' quindi la
[...]
che oppone un netto rifiuto di proseguire nelle lavorazioni in difetto di pagamento CP_1
integrale della fattura n. 3 del 31.1.2021 ( vedi doc. 13 produz. Attrice, ove si legge “Noi non riprenderemo i lavori fino a quando non verranno esaudite le nostre richieste” “se tali richieste non verranno evase entro tre giorni procederemo per le vie legali al recupero delle somme dovute” ). A tale intimazione segue la diffida ulteriore a riprendere i lavori da parte della , la quale fa Pt_1
presente dei termini di consegna improrogabili dell'immobile all'acquirente , contenente altresì richiesta di restituzione dei maggiori importi corrisposti. Non c'è , tuttavia, all'indomani della ricognizione condotta dalla DL alcuna intimazione di restituzione della somma di euro 10.922,70 da parte della committente, questa segue alla espressa dichiarazione della di adire le Controparte_2
vie legali in difetto di pagamento del dovuto .
Ora non v'è dubbio che alla luce dell'AT l'interruzione dei lavori , che ha poi costretto la Pt_1
a sciogliersi dal contratto e ad incaricare altra ditta , era ingiustificata , essendosi accertato che la pretesa di pagamento dell'ulteriore importo di euro 8000,00 a saldo della fattura n.3 del 31.1.2021 avanzata dalla , era del tutto infondata , avendo anzi la committente corrisposto la Controparte_1
maggior somma 1.158,00 .
Il tenore della intimazione di pagamento dell'8.4.2021 ( doc. 13 cit. ) induce a concludere che il ricorso all'AT ex art.696 c.p.c. , sia stata una deliberata scelta della che intendeva Controparte_1
adire le vie legali per vedersi riconosciuto il credito ulteriore.
Venendo quindi alla richiesta relativa al rimborso delle spese legali e per ctp relative all'atp avanzato dalla attrice , giova ricordare che «le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione,
6 nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.» (Cass. n. 9735/2020; n. 14268/2017). La parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015; Cass. 21085/2023).
L'attrice ha chiesto la somma di euro €.3.280,50 per spese legali documentandone anche l'esborso
( doc. 23 ) e altresì euro 1.562,00 per spese relative alla ctp ( doc. 22 ) , onde la richiesta può trovare accoglimento.
Non vi è prova dell'addebito e quindi della quantificazione delle penale per ritardata consegna da parte dell'acquirente in danno della onde tale importo non può essere CP_3 Pt_1
riconosciuto alla predetta.
Conclusivamente va condannata la alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 1158,00 ed altresì al pagamento della complessiva somma di euro
[...]
4.842,50 sulla quale decorreranno gli interessi dalla domanda al saldo ex art.1284 co.4 c.c. .
Le spese seguono la soccombenza prevalente della convenuta e si liquidano sulla base del decisum determinate in misura minima essendo il valore della causa prossimo ai minimi di fascia.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna alla restituzione in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
1158,00 oltre interessi legali a far data dal 22.02.2021 e sino all' 8.2.2023 e nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, c.c. dal 9.2.2023 sino al soddisfo, nonché al pagamento della complessiva somma di euro 4.842,50 oltre interessi dal 9.2.2023 al saldo nella misura di cui all'art.1284 co.4 c.c.;
2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della attrice , spese che liquida in euro 2.540, 00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e
IVA come per legge, e rimborso del CU;
Roma , 13.1.2025
Il Giudice
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