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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 69 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
p.i. e c.f. ), in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. , con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22
ottobre 2021 dall'Ing. , autenticata nella firma dal Dott. , notaio in CP_1 Persona_1
Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta n. 5983, registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021;
appellante
CONTRO
Pagina 1 (c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
appellato contumace
All'udienza del 11/07/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “in via preliminare accertata la sussistenza delle condizioni di
legge, provvedere per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata;
in via
principale accertato l'errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado nella pronuncia delle
motivazioni poste a supporto della decisione qui impugnata, previa, se del caso, disposizione di
CTU volta alla verifica del buon funzionamento del misuratore al servizio dell'utenza del sig.
, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto che nulla è da CP_2
quest'ultimo dovuto per quanto preteso nella fattura n. 20150332629 del 31.01.2015 per i consumi
del periodo dal 31.12.2009 al 23.10.2014, se non quelli del periodo dal 01.07.2010 al 23.10.2014
ricalcolati sulla base di quelli storici, e disponga, invece, per la dovutezza del corrispettivo dei
consumi effettivamente rilevati dal misuratore per il medesimo periodo e, per l'effetto, mandare
assolta la società da ogni avversa pretesa. In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1
competenze del primo giudizio e del presente giudizio d'appello, anche in misura proporzionata ai
suoi esiti”.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Cagliari Parte_1
resa all'udienza del 31.01.2024, che decidendo sull'opposizione proposta da CP_2
all'ingiunzione di pagamento n. 52040/4606/2019 emessa in data 06.04.2019, avente ad
[...]
oggetto il pagamento della fattura n. 20150332690 del 31/01/2015 per la somma di € 5.515,59
relativamente alla fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 31.12.2009 e il
23.10.2014, aveva disposto nei seguenti termini: “…:
1. dichiara la nullità della notifica
Pagina 2 dell'ingiunzione di pagamento;
2. dichiara non dovuto dall'opponente l'importo indicato nella
fattura n. 20150332690 del 31/01/2015 pari alla somma di € 5.515,59 per la fornitura di acqua
potabile nel periodo compreso tra il 31.12.2009 e il 23.10.2014; 3. condanna a Parte_1
rifondere a l'importo di euro 3.332,00 (di cui euro 3.200,00 per Controparte_2
competenze ed euro 132,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge, pari ai 2/3 delle spese di lite, rimanendo compensate le altre spese”.
Con l'opposizione il aveva contestato ed eccepito: la carenza di potere di procedere CP_2
ad ingiunzione fiscale, la nullità della notifica dell'ingiunzione, la prescrizione della pretesa creditoria, il difetto di funzionamento del contatore. Il Tribunale aveva ritenuto infondata la prima contestazione, fondata la seconda, parzialmente fondato, invece, il terzo motivo di opposizione e fondato il quarto.
Quanto alla prescrizione, avuto riguardo ai solleciti di pagamento, questa copriva il periodo dal
31.12.2009 all'1.7.2010, avuto riguardo ai solleciti di pagamento documentati.
Con riguardo alla prova dei consumi rilevati dal contatore nel periodo residuo, richiamati i principi generali in materia di onere probatorio, a fronte del contestato buon funzionamento dello strumento di rilevazione indicato in fattura, smontato senza alcun preavviso all'utente e, a detta della stessa non più reperibile, tanto da non poter essere posto a disposizione per una Pt_1
opportuna c.t.u., il tribunale aveva ritenuto che non fossero utilizzabili i consumi rilevati fino alla
data della sostituzione, essendo onere del gestore provvedere alla sua custodia e metterlo a
disposizione per le necessarie verifiche peritali. Aveva quindi concluso nel senso che dovesse presumersi, in mancanza di prova di cui è onerata la convenuta, il difettoso funzionamento del
contatore, esplicitamente contestato dall'attore con l'azione di accertamento negativo del credito.
Da ultimo, rilevata anche la violazione del disposto dell'art. B 16 del Regolamento del Servizio
Idrico integrato, aveva ritenuto che il gestore del servizio idrico [dovesse] provvedere al ricalcolo
degli importi dovuti dall'utente nel periodo dal 01.07.2010 al 23.10.2014 sulla base dei consumi
storici nei periodi precedenti, condannandolo al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Pagina 3 Con l'appello ha contestato l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto Pt_1
mancante la prova del corretto funzionamento del contatore, deducendo, da tale carenza probatoria,
l'anomalia dei consumi registrata in fattura, senza porsi il dubbio che questa fosse, invece, dovuta ad una perdita occulta dell'impianto dell'utente. In proposito, ha rilevato l'appellante, senza che ciò,
a suo dire, potesse rappresentare una novità rispetto a quanto dedotto anche documentalmente in primo grado, attraverso le produzioni a disposizione del giudice da anni applicato al ruolo
destinato alle controversie relative alla somministrazione idrica, questi avrebbe dovuto raffrontare la fattura oggetto dell'ingiunzione con le fatture depositate ai numeri 9 e 10, e dedurre che mentre nel periodo oggetto di ingiunzione il consumo pro die risultava di metri cubi 1,59, nel periodo successivo, dal 23 ottobre 2014 al 22 giugno 2017, data quest'ultima di sostituzione del misuratore,
le rilevazioni avevano evidenziato un rientro nella media, con un consumo di circa 0,34 metri cubi pro die. Pertanto sarebbe stata non decisiva l'avvenuta sostituzione del contatore al fine di ritenerne il suo cattivo funzionamento.
Per tutto quanto esposto l'appellante ha domandato che venisse disposta opportuna c.t.u.
finalizzata alla verifica del funzionamento del misuratore.
All'udienza fissata, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dell'appellato, il Consigliere istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di provvedere al ricalcolo degli importi dovuti dall'utente nel periodo dal 1 luglio 2010 al 23 ottobre 2014,
contemplato dalla fattura oggetto di ingiunzione e opposizione, escluso il periodo precedente,
ritenuto prescritto con statuizione non più impugnabile. All'esito delle operazioni peritali l'appellante ha insistito perché venissero disposti accertamenti sul misuratore per verificarne il funzionamento nel periodo in contestazione. L'istanza è stata rigettata.
***
Deve premettersi che l'appello non si confronta efficacemente con un passaggio fondamentale della sentenza di primo grado che, constatato il mancato reperimento del contatore al fine di farne esaminare il corretto funzionamento, ha concluso per il carattere decisivo dell'omissione probatoria
Pagina 4 da parte del Gestore, che, a fronte del contestato malfunzionamento da parte dell'utente, in relazione ai consumi abnormi registrati per un arco temporale protrattosi per alcuni anni, aveva provveduto alla sua sostituzione senza alcun contraddittorio e senza poi curare di custodirlo e renderlo disponibile per eventuali verifiche. Deve, dunque, rilevarsi come la richiesta dell'
appellante, reiterata nel corso del presente giudizio, sia totalmente irragionevole ed infondata, tanto più perché neppure accompagnata da alcuna spiegazione in ordine, ad esempio, ad un ipotetico rinvenimento del suddetto misuratore successivamente alla definizione del primo grado.
Tanto rilevato si condivide la valutazione del primo Giudice che, a fronte dell'impossibilità di fare esaminare il misuratore, ha ritenuto non fedeli o comunque non attendibili i consumi registrati nella fattura oggetto di contestazione. In relazione a tale profilo evidenziando una Pt_1
circostanza che in primo grado non era stata neppure specificatamente allegata, seppur desumibile dalla documentazione prodotta, ha sostenuto che la carenza probatoria a sé ascrivibile, sarebbe superabile in considerazione del fatto che, nel periodo successivo alla fatturazione oggetto di contestazione, il contatore avrebbe registrato consumi normali, o meglio, addirittura inferiori alla norma, come da ulteriore fattura, non contestata, per poi venire sostituito.
Ebbene, l'assunto, in disparte il carattere di novità che lo connota, non è comunque dirimente al fine di escludere il malfunzionamento del misuratore, la cui verifica è stata preclusa, lo si ribadisce,
proprio dal gestore. Difatti non è possibile desumere con apprezzabile grado di verosimiglianza,
dalla successiva misurazione di consumi addirittura inferiori alla media un intervento repentino dell'utente su un'ipotizzata perdita occulta protrattasi per un arco temporale di quasi 5 anni (incluso il periodo coperto da prescrizione) e ritenere, per converso, che il misuratore fosse attendibilmente funzionante.
Da qui la necessità di disporre consulenza tecnica per accertare i consumi riferibili all'utente nell'arco temporale contemplato dalla fattura in questione (detratto il periodo coperto dalla prescrizione, non più in contestazione), sulla base dei consumi storici risultanti dalle letture effettive
Pagina 5 documentati da (doc. 11), secondo quanto stabilito con la citata ordinanza datata Pt_1
12.07.2024.
Ebbene, all'esito della consulenza tecnica, la cui risultanze non sono state contestate, è emerso che nel precedente periodo il consumo pro die era stato per lungo tempo pari a 0,0166 mc/g, con la conseguenza che nel periodo in considerazione - 01 luglio 2010/24 ottobre 2024 – il consumo risulta complessivamente pari a euro 270,48 inclusa iva di legge così come da tabelle allegate alla c.t.u.
L'appello può dunque essere accolto entro i circoscritto termine, con accertamento della debenza, a carico di dell'importo suddetto (non potendosi andare oltre il Controparte_2
petitum e pronunciare la condanna dell'opponente, a fronte delle precise conclusioni formulate nell'interesse di sopra riportate). Pt_1
L'accertamento del credito in capo ad seppure in misura grandemente inferiore Pt_1
rispetto a quella portata in fattura, ne esclude la soccombenza ai fini delle spese processuali dell'intero giudizio (cd. esito globale).
Si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
(Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) per cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in
misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento
di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nella specie, il notevolissimo ridimensionamento della pretesa azionata con l'ingiunzione per un verso e l'accoglimento delle ragioni avanzate dall'opponente per altro verso, giustifica senz'altro la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra le parti, ponendosi
Pagina 6 definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, con obbligo di Pt_1
restituzione della quota di spettanza alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando:
accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
341/2024 del Tribunale di Cagliari che nel resto conferma;
accerta la debenza, a carico di , in favore di per i consumi dall' Controparte_2 Pt_1
01 luglio 2010 al 24 ottobre 2014, dell'importo di euro 270,48 inclusa iva di legge.
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico delle parti in eguale misura le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, con obbligo di restituzione della quota di spettanza alla parte che le ha anticipate.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 69 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
p.i. e c.f. ), in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. , con sede in Nuoro, via Straullu n. 35, elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio e la persona dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti conferitagli in data 22
ottobre 2021 dall'Ing. , autenticata nella firma dal Dott. , notaio in CP_1 Persona_1
Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta n. 5983, registrata in Lanusei in data 27 ottobre 2021;
appellante
CONTRO
Pagina 1 (c.f. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
appellato contumace
All'udienza del 11/07/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “in via preliminare accertata la sussistenza delle condizioni di
legge, provvedere per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata;
in via
principale accertato l'errore nel quale è incorso il Giudice di primo grado nella pronuncia delle
motivazioni poste a supporto della decisione qui impugnata, previa, se del caso, disposizione di
CTU volta alla verifica del buon funzionamento del misuratore al servizio dell'utenza del sig.
, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto che nulla è da CP_2
quest'ultimo dovuto per quanto preteso nella fattura n. 20150332629 del 31.01.2015 per i consumi
del periodo dal 31.12.2009 al 23.10.2014, se non quelli del periodo dal 01.07.2010 al 23.10.2014
ricalcolati sulla base di quelli storici, e disponga, invece, per la dovutezza del corrispettivo dei
consumi effettivamente rilevati dal misuratore per il medesimo periodo e, per l'effetto, mandare
assolta la società da ogni avversa pretesa. In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1
competenze del primo giudizio e del presente giudizio d'appello, anche in misura proporzionata ai
suoi esiti”.
Ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Cagliari Parte_1
resa all'udienza del 31.01.2024, che decidendo sull'opposizione proposta da CP_2
all'ingiunzione di pagamento n. 52040/4606/2019 emessa in data 06.04.2019, avente ad
[...]
oggetto il pagamento della fattura n. 20150332690 del 31/01/2015 per la somma di € 5.515,59
relativamente alla fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 31.12.2009 e il
23.10.2014, aveva disposto nei seguenti termini: “…:
1. dichiara la nullità della notifica
Pagina 2 dell'ingiunzione di pagamento;
2. dichiara non dovuto dall'opponente l'importo indicato nella
fattura n. 20150332690 del 31/01/2015 pari alla somma di € 5.515,59 per la fornitura di acqua
potabile nel periodo compreso tra il 31.12.2009 e il 23.10.2014; 3. condanna a Parte_1
rifondere a l'importo di euro 3.332,00 (di cui euro 3.200,00 per Controparte_2
competenze ed euro 132,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge, pari ai 2/3 delle spese di lite, rimanendo compensate le altre spese”.
Con l'opposizione il aveva contestato ed eccepito: la carenza di potere di procedere CP_2
ad ingiunzione fiscale, la nullità della notifica dell'ingiunzione, la prescrizione della pretesa creditoria, il difetto di funzionamento del contatore. Il Tribunale aveva ritenuto infondata la prima contestazione, fondata la seconda, parzialmente fondato, invece, il terzo motivo di opposizione e fondato il quarto.
Quanto alla prescrizione, avuto riguardo ai solleciti di pagamento, questa copriva il periodo dal
31.12.2009 all'1.7.2010, avuto riguardo ai solleciti di pagamento documentati.
Con riguardo alla prova dei consumi rilevati dal contatore nel periodo residuo, richiamati i principi generali in materia di onere probatorio, a fronte del contestato buon funzionamento dello strumento di rilevazione indicato in fattura, smontato senza alcun preavviso all'utente e, a detta della stessa non più reperibile, tanto da non poter essere posto a disposizione per una Pt_1
opportuna c.t.u., il tribunale aveva ritenuto che non fossero utilizzabili i consumi rilevati fino alla
data della sostituzione, essendo onere del gestore provvedere alla sua custodia e metterlo a
disposizione per le necessarie verifiche peritali. Aveva quindi concluso nel senso che dovesse presumersi, in mancanza di prova di cui è onerata la convenuta, il difettoso funzionamento del
contatore, esplicitamente contestato dall'attore con l'azione di accertamento negativo del credito.
Da ultimo, rilevata anche la violazione del disposto dell'art. B 16 del Regolamento del Servizio
Idrico integrato, aveva ritenuto che il gestore del servizio idrico [dovesse] provvedere al ricalcolo
degli importi dovuti dall'utente nel periodo dal 01.07.2010 al 23.10.2014 sulla base dei consumi
storici nei periodi precedenti, condannandolo al pagamento dei due terzi delle spese di lite.
Pagina 3 Con l'appello ha contestato l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto Pt_1
mancante la prova del corretto funzionamento del contatore, deducendo, da tale carenza probatoria,
l'anomalia dei consumi registrata in fattura, senza porsi il dubbio che questa fosse, invece, dovuta ad una perdita occulta dell'impianto dell'utente. In proposito, ha rilevato l'appellante, senza che ciò,
a suo dire, potesse rappresentare una novità rispetto a quanto dedotto anche documentalmente in primo grado, attraverso le produzioni a disposizione del giudice da anni applicato al ruolo
destinato alle controversie relative alla somministrazione idrica, questi avrebbe dovuto raffrontare la fattura oggetto dell'ingiunzione con le fatture depositate ai numeri 9 e 10, e dedurre che mentre nel periodo oggetto di ingiunzione il consumo pro die risultava di metri cubi 1,59, nel periodo successivo, dal 23 ottobre 2014 al 22 giugno 2017, data quest'ultima di sostituzione del misuratore,
le rilevazioni avevano evidenziato un rientro nella media, con un consumo di circa 0,34 metri cubi pro die. Pertanto sarebbe stata non decisiva l'avvenuta sostituzione del contatore al fine di ritenerne il suo cattivo funzionamento.
Per tutto quanto esposto l'appellante ha domandato che venisse disposta opportuna c.t.u.
finalizzata alla verifica del funzionamento del misuratore.
All'udienza fissata, verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia dell'appellato, il Consigliere istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di provvedere al ricalcolo degli importi dovuti dall'utente nel periodo dal 1 luglio 2010 al 23 ottobre 2014,
contemplato dalla fattura oggetto di ingiunzione e opposizione, escluso il periodo precedente,
ritenuto prescritto con statuizione non più impugnabile. All'esito delle operazioni peritali l'appellante ha insistito perché venissero disposti accertamenti sul misuratore per verificarne il funzionamento nel periodo in contestazione. L'istanza è stata rigettata.
***
Deve premettersi che l'appello non si confronta efficacemente con un passaggio fondamentale della sentenza di primo grado che, constatato il mancato reperimento del contatore al fine di farne esaminare il corretto funzionamento, ha concluso per il carattere decisivo dell'omissione probatoria
Pagina 4 da parte del Gestore, che, a fronte del contestato malfunzionamento da parte dell'utente, in relazione ai consumi abnormi registrati per un arco temporale protrattosi per alcuni anni, aveva provveduto alla sua sostituzione senza alcun contraddittorio e senza poi curare di custodirlo e renderlo disponibile per eventuali verifiche. Deve, dunque, rilevarsi come la richiesta dell'
appellante, reiterata nel corso del presente giudizio, sia totalmente irragionevole ed infondata, tanto più perché neppure accompagnata da alcuna spiegazione in ordine, ad esempio, ad un ipotetico rinvenimento del suddetto misuratore successivamente alla definizione del primo grado.
Tanto rilevato si condivide la valutazione del primo Giudice che, a fronte dell'impossibilità di fare esaminare il misuratore, ha ritenuto non fedeli o comunque non attendibili i consumi registrati nella fattura oggetto di contestazione. In relazione a tale profilo evidenziando una Pt_1
circostanza che in primo grado non era stata neppure specificatamente allegata, seppur desumibile dalla documentazione prodotta, ha sostenuto che la carenza probatoria a sé ascrivibile, sarebbe superabile in considerazione del fatto che, nel periodo successivo alla fatturazione oggetto di contestazione, il contatore avrebbe registrato consumi normali, o meglio, addirittura inferiori alla norma, come da ulteriore fattura, non contestata, per poi venire sostituito.
Ebbene, l'assunto, in disparte il carattere di novità che lo connota, non è comunque dirimente al fine di escludere il malfunzionamento del misuratore, la cui verifica è stata preclusa, lo si ribadisce,
proprio dal gestore. Difatti non è possibile desumere con apprezzabile grado di verosimiglianza,
dalla successiva misurazione di consumi addirittura inferiori alla media un intervento repentino dell'utente su un'ipotizzata perdita occulta protrattasi per un arco temporale di quasi 5 anni (incluso il periodo coperto da prescrizione) e ritenere, per converso, che il misuratore fosse attendibilmente funzionante.
Da qui la necessità di disporre consulenza tecnica per accertare i consumi riferibili all'utente nell'arco temporale contemplato dalla fattura in questione (detratto il periodo coperto dalla prescrizione, non più in contestazione), sulla base dei consumi storici risultanti dalle letture effettive
Pagina 5 documentati da (doc. 11), secondo quanto stabilito con la citata ordinanza datata Pt_1
12.07.2024.
Ebbene, all'esito della consulenza tecnica, la cui risultanze non sono state contestate, è emerso che nel precedente periodo il consumo pro die era stato per lungo tempo pari a 0,0166 mc/g, con la conseguenza che nel periodo in considerazione - 01 luglio 2010/24 ottobre 2024 – il consumo risulta complessivamente pari a euro 270,48 inclusa iva di legge così come da tabelle allegate alla c.t.u.
L'appello può dunque essere accolto entro i circoscritto termine, con accertamento della debenza, a carico di dell'importo suddetto (non potendosi andare oltre il Controparte_2
petitum e pronunciare la condanna dell'opponente, a fronte delle precise conclusioni formulate nell'interesse di sopra riportate). Pt_1
L'accertamento del credito in capo ad seppure in misura grandemente inferiore Pt_1
rispetto a quella portata in fattura, ne esclude la soccombenza ai fini delle spese processuali dell'intero giudizio (cd. esito globale).
Si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
(Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) per cui: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in
misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento
di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nella specie, il notevolissimo ridimensionamento della pretesa azionata con l'ingiunzione per un verso e l'accoglimento delle ragioni avanzate dall'opponente per altro verso, giustifica senz'altro la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra le parti, ponendosi
Pagina 6 definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, con obbligo di Pt_1
restituzione della quota di spettanza alla parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando:
accogliendo per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
341/2024 del Tribunale di Cagliari che nel resto conferma;
accerta la debenza, a carico di , in favore di per i consumi dall' Controparte_2 Pt_1
01 luglio 2010 al 24 ottobre 2014, dell'importo di euro 270,48 inclusa iva di legge.
dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone a carico delle parti in eguale misura le spese della c.t.u. espletata nel presente grado, con obbligo di restituzione della quota di spettanza alla parte che le ha anticipate.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello l'11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 7