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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Cesira D'ANELLA Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
LEG. E LIQ.
[...] Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in
[...] P.IVA_1
FORO BUONAPARTE 46 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RODI
ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
FORO BUONAPARTE 46 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RODI
ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTI
CONTRO
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(C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza A. De Parte_2 P.IVA_2
Gasperi 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. CLEMENTE LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Per e in qualità di Parte_1 Parte_2 socio unico dell'attualmente cancellata Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento della presente domanda, reietta ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso dedotta, in integrale riforma della sentenza n. 8383/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Quinta Civile, resa in data 26 settembre 2024 nel procedimento RG n.
38914/2019, pubblicata in data 27 settembre 2024, notificata in data 11 ottobre 2024, così giudicare:
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, Parte_2 in favore della in liquidazione e del sig. Parte_3 Parte_2
(quale socio unico della ridetta società), di tutti i danni subiti dagli appellanti a causa degli inadempimenti e delle numerose condotte illecite da parte della appellata emerse in giudizio, nella misura non inferiore ad euro 662.716,32, oltre interessi nella misura di legge al tasso vigente dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa, maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, ovvero, occorrendo, determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., in ogni caso operando compensazione, fino a concorrenza dei reciproci importi, con le somme dovute dall'appellante alla in forza del decreto ingiuntivo n. 10482/2019 Trib. Milano;
Parte_2 in via istruttoria
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi in primo grado: 1. “Vero che nel corso di due cene organizzate a casa della sig.ra a gennaio e marzo Parte_4
2018, il sig. amministratore della ha, rispettivamente, proposto per la Controparte_1 Parte_2 prima volta alla sig.ra stessa e insistito di nuovo di aprire, in franchising, un negozio del marchio Pt_4 Part
il dio del sonno a ”. Pt_2 2. “Vero che, secondo gli accordi intercorsi, i rapporti commerciali tra le due società sarebbero stati inquadrati sotto la disciplina del franchising (con la in qualità di concedente e la Pt_2 Parte_2 in qualità di franchisee) e regolati da un contratto che si sarebbe dovuto elaborare e sottoscrivere successivamente?”.
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3. “Vero che l'accordo di affiliazione commerciale avrebbe permesso alla di essere Parte_2 Part l'unico rivenditore sul territorio di dei prodotti a marchio il dio del sonno, accordando Pt_2 alla stessa un'esclusiva sui prodotti del brand della ”. Parte_2
4. “Vero che, correlativamente e sempre secondo gli accordi intercorsi, la avrebbe Parte_2 venduto esclusivamente i prodotti del franchisor, rendendo il proprio punto vendita uniforme al lay-out degli altri punti vendita della ”. Pt_2 Pt_2
5. “Vero che la prima che il contratto fosse stipulato, e su insistenza dell'amministratore Parte_2 della che rassicurava la prima su una rapida definizione e un prossimo perfezionamento Parte_2 del contratto di affiliazione, già nel luglio 2018 effettuava importanti investimenti, finalizzati a predisporre lo spazio che avrebbe ospitato l'attività commerciale di prossima apertura, uniforme al lay-out degli altri punti vendita della ”. Parte_2
6. “Vero che, in particolare, da parte della veniva stipulato un contratto di locazione, Parte_2 venivano corrisposti i canoni relativi al trimestre luglio – settembre 2018 e venivano sostenute le spese relative alla ristrutturazione dei locali, le utenze, l'acquisto di un camion per consegnare la merce alla clientela, nonché le spese di allestimento del negozio per un totale di spesa, nel corso dell'anno 2018 91.432,28 come da docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostrano?”. Part
7. “Vero che, successivamente, in data 28.07.2018, veniva inaugurato in in via Serra 2, angolo via Madonna, il punto vendita della , alla presenza del sig. il quale si Parte_2 Controparte_1 presentava con una targa celebrativa del seguente tenore: Primo franchising Morfeo, che, nella stessa occasione, veniva consegnata alla sig.ra , come da doc. 26 del fascicolo di primo grado di Parte_4 parte appellante che mi si rammostra?”.
8. “Vero che la a partire dal mese di luglio 2018, iniziava l'attività, rifornendosi Parte_2 esclusivamente dalla concludendo contratti di vendita con la clientela aventi ad oggetto Parte_2 beni a marchio il dio del sonno?”. Pt_2
9. “Vero che l'anticipata esecuzione del rapporto di fornitura esclusiva comprendeva, secondo le intese, l'indicazione, da parte della di listini di acquisto della merce e listini di vendita al Parte_2 pubblico - con un margine di scontistica applicabile a discrezione del rivenditore -, il versamento da parte della di un acconto del 30% del prezzo del prodotto alla raccolta dell'ordine, la Parte_2 successiva consegna della merce ed emissione di fattura da parte della , nonché il pagamento a Pt_2 30 giorni, come da doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
10. “Vero che a settembre 2018 la informava il sig. dell'intenzione di Parte_2 Controparte_1 creare sito www.materassimorfeo.com, senza che quest'ultimo nulla opponesse in proposito?”.
11. “Vero che la successiva creazione del sito www.materassimorfeo.com da parte della è Parte_2 stata condotta di concerto con il responsabile informatico della ”. Parte_2
12. “Vero che, la si occupava, anche nell'interesse della , delle campagne Parte_2 Parte_2 pubblicitarie dei prodotti sui social network ed attraverso un call-center telefonico che era incaricato di fissare degli appuntamenti da suddividersi e di reindirizzare qualsiasi potenziale cliente finale – tra
i vari punti vendita della ed il negozio della – secondo la zona geografica di Parte_2 Parte_2 provenienza del cliente stesso?”. 13. “Vero che secondo il meccanismo relazionale sopra descritto e dopo il versamento del 30% del prezzo da parte della , la provvedeva ad inviare la merce commissionata al Parte_2 Parte_2
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Part negozio di come da doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
14. “Vero che la , da parte sua, continuava a sostenere le spese ordinarie legate alla Parte_2 gestione dell'attività, sempre confidando in un rapido perfezionamento del contratto di franchising, come da doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
15. “Vero che tra settembre e ottobre 2018 le parti si scambiavano alcune versioni preliminari del progetto di contratto e che, persistendo un fisiologico disaccordo su alcuni punti, entrambe decidevano di affidarsi ai rispettivi legali al fine di ricercare una soluzione ed una condivisione del testo contrattuale?”.
16. “Vero che, in data 9 novembre 2018, veniva svolto un incontro tra le parti e i loro avvocati, presso lo studio dell'avv. Rodi, della durata di diverse ore, nel corso delle quali venivano innanzitutto contestati alcuni comportamenti, contrari a buona fede commerciale, da parte della e a Parte_2 detrimento degli interessi della , quali riduzioni di prezzi di vendita nei negozi gestiti Parte_2 Part direttamente dalla prima o sviamenti di clientela dalla zona di verso altri comuni?”.
17. “Vero che nel corso della stessa riunione venivano apportate, su comune accordo delle parti ed analizzando una per una ogni clausola separatamente, diverse modifiche all'ultima bozza contrattuale trasmessa?”.
18. “Vero che, nel corso della riunione, oltre alle modifiche apportate al contratto e su richiesta della
al fine di pervenire ad un testo contrattuale di franchising quanto più standard possibile Parte_2 da proporre in futuro anche ad altri potenziali franchisee, veniva concordata la predisposizione di una side letter contenente alcune deroghe particolari che sarebbero state applicate alla sola Pt_2
”.
[...]
19. “Vero che la riunione del 9 novembre 2018 si chiudeva con l'intesa che il legale della Parte_2 avrebbe raccolto tutte le modifiche, integrazioni ed osservazioni in una nuova bozza di accordo da trasmettersi al legale della ?”. Parte_2
20. “Vero che in data 31.10.2018, senza che la ne fosse al corrente, Parte_2 Parte_2 pubblicava sulla propria pagina Facebook un annuncio contenente una nuova promozione avente ad oggetto prodotti a marchio il dio del sonno, come da doc. 8 del fascicolo di primo grado di Pt_2 parte appellante che mi si rammostra?”.
21. “Vero che la , avendo una marginalità inferiore rispetto a quella che posseggono i Parte_2 punti vendita diretti del fornitore si trovava nell'impossibilità di aderire alle promozioni Parte_2 pubblicizzate su Facebook, non potendo così soddisfare le aspettative della clientela che si rivolgeva, a parità di prodotto, ai punti vendita della controparte che garantivano scontistiche più importanti?”.
22. “Vero che la campagna pubblicitaria suindicata nei giorni successivi continuava nonostante fossero state instaurate le trattative per la finalizzazione del contratto?”.
23. “Vero che secondo le intese, il servizio di geolocalizzazione connesso alla pubblicità sui social network avrebbe dovuto indicare all'utente l'esercizio più vicino avente i prodotti Morfeo il dio del Part sonno, comprendendo il negozio di ”. Part
24. “Vero che il servizio di geolocalizzazione escludeva il punto vendita di a prescindere dalla posizione dell'utente, indirizzandolo verso altri negozi?”.
25. “Vero che la situazione esposta si verificava anche nel momento in cui un potenziale cliente contattava telefonicamente o via sms la che, contrariamente agli accordi assunti sino a quel Pt_2 momento con la scrivente, escludeva sistematicamente, a prescindere dall'ubicazione dichiarata
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dall'utente, di indirizzarlo al negozio della , come da doc. 8 del fascicolo di primo grado di Parte_2 parte appellante che mi si rammostra?”.
26. “Vero che nell'ottobre 2018 contattava il call center di al numero 349.6604511, Parte_2 dichiarandosi interessato all'acquisto di un materasso?”.
27. “Vero che, nonostante l'indicazione di abitare e trovarmi ad Arese, sono stato invitato dal call center di a recarmi al punto vendita di Saronno, in luogo del più vicino punto vendita di Parte_2 Part
come da file audio del fascicolo di primo grado di parte appellante e relativa trascrizione sub docc. 27 e 28?”. Part
28. “Vero che, nonostante l'indicazione di abitare e trovarmi a Mazzo di sono stato invitato dal call center di a recarmi al punto vendita di Saronno o di in luogo del più Parte_2 Per_1 Part vicino punto vendita di come da file audio del fascicolo di primo grado di parte appellante e relativa trascrizione sub docc. 29 e 30?”.
29. “Vero che, a seguito di un contatto via SMS con il contact center della intervenuto in Parte_2 data 17.11.2018, nonostante l'indicazione di abitare e trovarmi ad Arese, mi è stato proposto di Part recarmi presso l'esercizio commerciale di Saronno, sostenendo che il negozio di non avesse appuntamenti disponibili, come da doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
30. “Vero che in data 07.02.2019 la trasmetteva a mezzo mail alla un listino Parte_2 Parte_2 prezzi di acquisto di merce che sarebbe entrato in vigore dal giorno successivo che recava degli importi ingiustificatamente superiori rispetto a quelli praticati fino a quel momento, come da doc. 17 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
31. “Vero che, in quel medesimo periodo, la attirava presso i propri negozi clientela che Parte_2 già aveva ottenuto preventivi di vendita dalla per proporre scontistiche ancora maggiori e Parte_2 accaparrarsi l'affare a scapito della stessa?”. Parte_2
32. “Vero che, nel febbraio 2018, in particolare la sig.ra dopo aver ricevuto da parte Testimone_1 della un preventivo con applicazione del massimo sconto possibile al listino secondo Parte_2 le intese con la si è recata nel punto vendita di , gestito direttamente da Parte_2 Per_1 quest'ultima, dove le veniva riconosciuta una riduzione ancora maggiore, facendo così perdere la vendita alla ?”. Parte_2
33. “Vero che la nonostante il versamento da parte della del 30% del prezzo, Parte_2 Parte_2 nonché nonostante i solleciti e le diffide, persisteva nel non consegnare i prodotti degli ordini ricevuti
a partire da gennaio 2019, come da doc. 16 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”. 34. “Vero che la , così impossibilitata ad evadere gli ordini dei propri clienti attraverso la Parte_2
cercava autonomamente nuovi canali di fornitura per avere prodotti in sostituzione a Parte_2 quelli mai consegnati dal proprio fornitore?”. 35. “Vero che tale iniziativa veniva ostacolata dalla che si prodigava nei mesi di febbraio Parte_2
e marzo 2019 in un persistente boicottaggio della verso qualsiasi eventuale ulteriore Parte_2 fornitore?”.
36. “Vero che, in particolare, la svolgeva pressioni nei confronti dei fornitori Ellesse e Parte_2 Ergogreen, contattati da , diffidandoli dal consegnare merce a quest'ultima?”. Parte_2
37. “Vero che, nonostante le richieste e le diffide anche a mezzo legale, nel febbraio e marzo 2019, la non acconsentiva neppure ad una prosecuzione temporanea della fornitura che Parte_2 permettesse una riconversione dell'attività e la transizione verso altri canali di approvvigionamento?”.
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38. “Vero che nello stesso periodo apparivano sulla pagina Facebook comunicati stampa Parte_2 come quello del 7 marzo 2019, come da sub doc. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostra?”.
39. “Vero che a causa di tali comportamenti veniva impedito alla non solo di onorare gli Parte_2 ordini ricevuti dalla propria clientela, ma altresì di esaurire le scorte di magazzino?”.
40. “Vero che nonostante un bilancio al 31.12.2018 positivo ed in utile, non poteva che cessare l'attività e, in data 06.5.2019, deliberare suo malgrado lo scioglimento e la liquidazione volontaria, come da docc. 2 e 25 che mi si rammostrano?”.
41. “Vero che la totalità dei beni che sono stati acquistati dalla è stata fornita dalla Parte_2
e, correlativamente, la totalità del fatturato della , nei pochi mesi in cui è Parte_2 Parte_2 stata attiva, è stato realizzato con detti prodotti, come da docc. 5 e 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante che mi si rammostrano?”. Si indicano quali testimoni sulle circostanze suindicate: sig.ra , domiciliata in Parte_4
Solaro, via 25 Aprile n. 5, sui capitoli da 1 a 9, da 12 a 25, sui capitoli n. 30 e 31, nonché da 33 a 41; sig.ra , domiciliata in Settimo Milanese, via Eugenio Villoresi n. 26, sul capitolo 1; sig. Tes_2
domiciliato in Settimo Milanese, via Eugenio Villoresi n. 26, sul capitolo 1; sig. Testimone_3
, domiciliato in Solaro via della Repubblica, n. 33, sul capitolo 1; sig.ra Tes_4 Testimone_5 domiciliata in Solaro via della Repubblica n. 33, sul capitolo 1; sig.ra domiciliata Testimone_6 in Pogliano Milanese, al corso Matteotti 14 sul capitolo 32; sig. , domiciliato in Testimone_7
Milano, via Caldera n. 132, sui capitoli 20, 26, 27 e 29; sig. , c/o Ergogreen in Testimone_8
Seregno, via Milano n. 3, sul capitolo n. 36; sig. domiciliato in Uboldo (VA), via Testimone_9
Roma n. 2, sui capitoli 26 e 28;
- ammettere a prova contraria sul capitolo 10 di controparte la sig.ra , domiciliata in Parte_4
Solaro, via 25 Aprile n. 5 sui seguenti capitoli: A. “Vero che a settembre 2018 la informava il sig. dell'intenzione di Parte_2 Controparte_1 creare sito www.materassimorfeo.com, senza che quest'ultimo nulla opponesse in proposito?”. B. “Vero che la successiva creazione del sito www.materassimorfeo.com da parte della è Parte_2 stata condotta di concerto con il responsabile informatico della ”. Parte_2
- ammettere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili e in particolare delle fatture di vendita della al fine di dimostrare gli esiti degli atti della concorrenza sleale posti in Parte_2 essere dalla stessa.
- ammettere la C.T.U. contabile per la determinazione e la quantificazione del danno emergente e/o il mancato guadagno a seguito dei comportamenti illeciti di controparte descritti in atti, responsabilità precontrattuale, abuso di dipendenza economica e atti in concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., dell'appellante;
- ammettere, ove occorresse, C.T.U. fonica sui file audio sub docc. 27 e 29 del fascicolo di primo grado di parte appellante sulla genuinità ed integrità delle registrazioni. Con vittoria di spese e onorari, anche del primo grado di giudizio”.
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraiis rejectis, così giudicare:
* nel merito: confermare integralmente la sentenza n. 8383/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa Caterina Spinnler, in data 27.09.2024 ad esito del procedimento n.
38914/2019 r.g., con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
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* in via istruttoria: solo ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_5
unipersonale in liquidazione, in seguito solo proponeva opposizione avverso
[...] Parte_5 il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.573,70, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di prezzo per la Parte_2 fornitura di merce.
La società opponente, con domanda riconvenzionale, deduceva: i) una responsabilità precontrattuale della società opposta per interruzione ingiustificata delle trattative, avanzando una pretesa creditoria per la complessiva somma di € 91.432,28; ii) la sussistenza di un abuso di dipendenza economica operato dalla e un comportamento contrario a buona fede in costanza di relazioni Parte_2 commerciali ex art. 9 della l. n. 192/1998, quantificando il danno conseguente in complessivi €
541.104,00; iii) la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., consistenti nello sviamento della clientela e in indebite pressioni rivolte ai fornitori, avanzando una pretesa risarcitoria di € 20.000,00. Infine, evidenziava che la risultava creditrice degli acconti del 30% versati Parte_2 alla società opposta per consegna di merce mai pervenuta - pari ad € 2.349,24 - di cui chiedeva la restituzione. Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dall'opponente. Parte_2
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8383/2024 pubblicata il 27.09.2024, rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali della e confermava il decreto Parte_5 ingiuntivo. Il tribunale, per quanto di interesse, ha ritenuto: a) fondata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 16.573,70, avendo la società dimostrato che la somma di € 2.349,24 (corrispondente al 30% del valore della merce ordinata e non consegnata) era già stata detratta dal credito azionato in via monitoria;
b) infondate le domande riconvenzionali dell'opponente, non ritenendo sussistenti, nè condotte integranti una responsabilità precontrattuale, né abuso di dipendenza economica, né atti di concorrenza sleale.
3. ha proposto appello articolato in quattro motivi: Parte_5
4.1 con il primo motivo censura il diniego della sussistenza della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., ritenendo che debba essere riconosciuta la responsabilità dell'appellata per interruzione ingiustificata delle trattative;
4.2 con il secondo motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria per violazione dell'art. 9 della l.
n. 192/1998;
4.3 con il terzo motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2598 c.c.
4.4 con il quarto motivo, ripropone la domanda -già formulata in primo grado- di compensazione tra le somme dovute in seguito all'accoglimento delle domande riconvenzionali e quanto dovuto per l'importo indicato nel decreto ingiuntivo.
4. La società ha chiesto il rigetto dell'appello. Parte_2
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 Il primo motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto insussistente la dedotta responsabilità precontrattuale di , in quanto ha Pt_2 reputato che “non vi sia stata da parte dell'opposta una arbitraria rottura delle trattative bensì una pretesa dell'opponente di concludere il contratto alle proprie condizioni che non sono state accettate dalla società opposta” -pag.4 sentenza appellata-. Ciò, per le seguenti ragioni. Secondo il tribunale, la mail del Part
4.2.2019 con la quale, tramite il proprio legale, comunicava a di che non Pt_2 Parte_5 intendeva accettare le modificazioni del contratto di franchising proposte dalla medesima e, contestualmente, inviava i testi dei contratti che era disposta ad accettare senza alcuna modifica, non aveva comportato una ingiustificata rottura delle trattative, perchè la precedente corrispondenza intercorsa fra le parti dimostrava che le stesse non avevano raggiunto un testo contrattuale condiviso che doveva essere sottoscritto alla prevista riunione del 5.2.2019. Infatti, aveva trasmesso in Pt_2 data 13.11.2018 una proposta di contratto -doc.
9- a cui aveva fatto seguito una controproposta di Part Materassi di in data 17.12.2018 -doc. 11 Materassi di Rho- -erroneamente indicata in data
7.12.2018 in sentenza-, profondamente divergente, le cui modifiche non erano mai state accettate da
, come risultava dalla comunicazione in data 29.1.2019 del legale della stessa con cui Pt_2 comunicava che non aveva ottenuto l'assenso della cliente alle modifiche. Quindi, “la mancata conclusione del contratto non è addebitabile all'opposta, che avrebbe generato nella controparte l'aspettativa della conclusione del contratto salvo poi sottrarsi ingiustificatamente alla sua sottoscrizione, bensì alla volontà dell'opponente di apportare modifiche al testo contrattuale iniziale che la società opposta non ha accettato” - Part pag. 5 sentenza appellata-. Né rilevava il fatto che di prima della conclusione del Parte_5 contratto di franchising che richiede la forma scritta, avesse allestito il negozio e avesse iniziato a vendere la merce con i segni distintivi della , in quanto ciò era avvenuta in assenza di alcuna Pt_2 ragionevole aspettativa di concludere il contratto di franchising e, ancor più, sulla base delle Part condizioni proposte da di che erano diverse dalla prima bozza di contratto redatta da Parte_5
8 Morfeo-. Né, infine, nelle trattative intercorse fra le parti era contenuto alcun Parte_6 Part riferimento al contratto di locazione del negozio stipulato da di e alle ulteriori spese Parte_5 sostenute dalla medesima, né vi era stato alcun avallo delle stesse da parte di . Pt_2
L'appellante, al contrario, assume quanto segue: i) le trattative svolte avevano legittimamente ingenerato nella stessa il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto come si evince dal fatto che lo avevano ingenerato anche nel legale di parte appellata che lo esternava nella mail del 29.1.2019 -doc.13 Materassi di ii) la controproposta dell'appellante del 17.12.2018 doveva Pt_1 essere confrontata, non con la proposta di inviata il 13.11.2018, bensì con quella inviata il Pt_2
21.11.2018, che era corredata da una lettera di accompagnamento derogativa di molti punti del contratto -doc. 10 e allegato doc. 11 Materassi di rispetto alla quale le divergenze della Pt_1 controproposta dell'appellante erano limitate e rispetto alla quale il legale di controparte si era così espresso nella già richiamata mail del 29.1.2019: “Nel corso di detto incontro definiremo le ultime modifiche e procederemo (speriamo) alla sottoscrizione dell'accordo”; iii) le spese sostenute dall'appellante non erano estranee alla trattativa in corso, posto che: -) nella bozza di contratto del 21.11.2018 dell'appellante, nella clausola 9.4, veniva indicato che il negozio era conforme agli standards della rete di vendita dell'affiliante; -) l'accordo consensuale intervenuto dopo la rottura delle trattative di rimozione del marchio dal negozio dell'appellante ne attesta la preventiva concessione. Pt_2
pagina 8 di 12 Le censure dell'appellante sono infondate. Per quanto di interesse risulta dagli atti quanto segue:
– l'avv. Alari, legale di , con mail del 13.11.2018, chiedeva all'avv. Rodi, legale di Pt_2 Parte_5 Part di di inviarle la bozza del contratto di franchising nell'ultimo testo elaborato dal medesimo per apportarvi le modifiche concordate -doc.9 Pt_2
– lo stesso giorno l'avv. Rodi trasmetteva la bozza precisando che avrebbe trasmesso una proposta di clausola risolutiva espressa nell'interesse di di Rho -doc.9 Morfeo-; Parte_5
-in data 21.11.2018 l'avv. Alari inviava una mail con allegato il testo del contratto unitamente all'accordo di modifica parziale del medesimo. La mail specificava anche che rimaneva in attesa di conoscere la volontà della sua assistita di sottoscrivere gli stessi -doc. 10 Materassi di Pt_1
-in data 17.12.2018, l'avv. Alari inviava una mail con allegati la proposta di contratto e la lettera di accompagnamento “lievemente rivisti e con l'integrazione della clausola risolutiva espressa in favore della
-doc.11 Materassi di Rho-; Parte_2
– con mail in data 29.1.2019 l'avv. Alari chiedeva alla collega conferma del fatto che la Pt_2 sarebbe stata pronta a firmare il testo proposto da e chiedeva di fissare un incontro per la Parte_2 sottoscrizione -doc. 12 Materassi di Pt_1
– in pari data l'avv. Alari smentiva che la propria assistita si fosse espressa favorevolmente, non avendola ancora informata delle ultime modifiche proposte -doc.13 Materassi di Pt_1
-in data 4.2.2019, l'avv. Alari comunicava di aver sottoposto solo in data odierna alla sua cliente la proposta di contratto che non era stata accettata, allegando l'unica proposta di contratto che poteva essere firmata dalla medesima -doc.10 Morfeo-.
Da quanto esposto si evidenzia che difetta il presupposto della responsabilità precontrattuale costituito dal fatto che le trattative fossero giunte ad uno stadio da far sorgere nell'altra parte il ragionevole affidamento della conclusione del contratto – ex plurimis, Cass. n. 34510 del 16/11/2021 Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti-. Infatti, Materassi di Rho -in allora aveva da subito rifiutato le condizioni del contratto di Parte_2 franchising proposte da Morfeo -doc.8 Morfeo-.
Infatti, le trattative era state improntate a verificare se si potesse concludere il suddetto contratto con condizioni modificate in senso favorevole all'affiliato . Parte_5
In proposito, si osserva quanto segue. Innanzitutto, non vi è prova che la bozza di contratto trasmessa dall'avv. Alari con la mail Parte_5 Part del 21.11.2018 fosse quella ritrasmessa con modifiche dall'avv. Rodi di Materassi di con la mail del 17.12.2018 -come sostiene l'appellante che la mail del 21.11.2018 è stata prodotta senza Pt_7 gli allegati.
Tuttavia, ammesso anche che così fosse, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di appello, non Part tutte le modifiche asseritamente apportate da di nella controproposta inviata il Parte_5
17.12.2018 rispetto a quella asseritamente ricevuta dalla controparte il 21.11.2018 – e asseritamente non considerata dal tribunale- risultano di poca importanza. Infatti, risulterebbe inserita -come pagina 9 di 12 affermato anche a pag. 19 dell'atto di appello- la facoltà di di avvalersi della Parte_5 clausola risolutiva espressa nel caso di violazione da parte dell'affiliante di tre specifici obblighi previsti dagli artt. 3, comma 7, 11, comma 3 e 7, comma 1 del contratto. Ciò attesta che anche a voler accedere alla prospettazione dell'appellante, rimaneva una rilevante distanza fra le parti in ordine al contenuto del contratto tale da non potersi affermare che le trattative si Part trovavano a un punto tale che potesse fare un ragionevole affidamento sulla Parte_5 conclusione dello stesso. Né ciò poteva trarsi dalla frase dell'avv. Alari contenuta nella mail del 29.1.2019 in cui aveva nell'incipit della stessa smentito categoricamente l'affermazione di controparte secondo cui Pt_2 era favorevole a concludere il contratto alle condizioni proposte con la mail del 17.12.2018, dichiarando di non aver ancora sottoposto le stesse alla propria cliente. La frase rimane infatti è l'espressione di un auspicio manifestato a titolo personale dal legale, ma non rispecchia lo stato delle trattative in cui le parti non avevamo mai raggiunto un punto tale da cui potesse desumersi che il contratto era sul punto di concludersi.
Ciò si evince anche dalla corrispondenza intercorsa fra i legali da cui emerge solo un tentativo di avvicinamento delle rispettive posizioni in un rapporto dialettico contraddistinto dallo scambio di proposte e controproposte. Né alcuna aspettativa di conclusione del contratto di franchising poteva fondarsi sulla base di consegne di singole partite di merce o di concessione dell'uso del marchio di da parte di Pt_2
in un contesto di trattative per la stipula del contratto connotate da una grande Parte_5 Part distanza fra le parti, posto che sin da subito di non voleva accettare le condizioni Parte_5 proposte dall'affiliante. Conclusivamente il motivo di appello deve essere rigettato.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
Il tribunale ha negato la sussistenza di un abuso di dipendenza economica ai danni dell'appellante in violazione dell'art. 9 della l. n. 192/1998, in quanto non sussisteva, né la dipendenza economica, in quanto “non era legata da alcun rapporto contrattuale con la società opposta, non aveva Parte_5
l'obbligo t'ultima e vendeva un prodotto molto comune, quale i materassi, facilmente reperibile sul mercato” -pag.6 sentenza-, né l'abuso in quanto: i) la successiva richiesta di pagare l'intero prezzo della merce al ritiro, anziché solo il 30% all'ordine e il prezzo rimanente a 30 giorni era giustificata dall'inadempimento della controparte che non aveva pagato una precedente fornitura;
ii) il cambio dei prezzi era dovuto alle condizioni del mercato e la mancata evasione di ordini alla mancata stipula del contratto. Secondo la prospettazione dell'appellante sussisteva invece il rapporto di dipendenza economica di da , in quanto: i) la totalità dei beni venduti dalla prima veniva acquistata Parte_5 Pt_2 dalla seconda -docc. 5 e 6-; ii) la concessione del marchio, in previsione dell'imminente stipula del contratto di franchising che prevedeva l'obbligo di esclusiva, rappresentava un vero e proprio obbligo per l'appellante di acquistare solo da . Pt_2 L'abuso, invece, secondo l'appellante, sarebbe stato integrato: i) dall'ingiustificata interruzione delle trattative;
ii) e dalle seguenti condotte poste in essere subito dopo la rottura delle trattative: -) imposizione di condizioni di pagamento della merce peggiorative;
-) rifiuto di vendere i beni all'appellante; -) variazione dei prezzi.
pagina 10 di 12 In proposito la Corte di legittimità afferma: “Cass. n. 1184 del 21/01/2020 In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui”. Quindi, nel caso di specie, non sussisteva il presupposto della dipendenza economica perchè il contratto di franchising non è mai stato concluso e quindi non sussisteva alcun obbligo di Parte_5 di acquistare in esclusiva i materassi da , neppure se alla stessa era stato concesso -con
[...] Pt_2 separato accordo poi risolto dopo la mancata stipula del contratto di franchising l'uso del marchio
Pt_2
Inoltre, -come già evidenziato dal tribunale- i materassi sono un bene facilmente reperibile sul mercato da altri fornitori. Difettano, altresì, i presupposti dell'abuso, in quanto nessuna delle condotte evidenziate dall'appellante è contraria alla buona fede, posto che: i) non vi è stata alcuna rottura ingiustificata delle trattative;
ii) le successive condotte -tutte poste in essere dopo la rottura definitiva delle trattative
(compreso il lamentato cambio dei prezzi avvenuto il 7.2.2019)- trovano giustificazione nell'avvenuta interruzione dei rapporti commerciali fra le parti e sono una naturale conseguenza degli stessi -come la risoluzione consensuale dell'accordo sull'uso del marchio da parte di Pt_2 Parte_5
1.3 Il terzo motivo è infondato.
Secondo l'appellante gli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., posti in essere da sono Pt_2 consistiti: i) nella promozione in data 31.10.2018 tramite Facebook di prodotti della stessa a prezzo Part inferiore rispetto a quelli praticati da di così inducendo i clienti a recarsi nei punti Parte_5 vendita di;
ii) nell'avvio di un servizio di geolocalizzazione della pubblicità che non Pt_2 Part contemplava il punto di vendita di di così inviando i potenziali clienti a punti vendita Parte_5
. Pt_2
Il tribunale riteneva che in assenza di contratto di franchising non sussisteva alcun obbligo di
[...]
il punto vendita di , né promuovere i prodotti direttamente venduti Controparte_2 Parte_5 a prezzi non inferiori a quelli praticati dall'appellante. Nel caso specifico non vi è prova di alcuna condotta di che possa essere qualificata come atto Pt_2 di concorrenza sleale diretta ad appropriarsi di clientela dell'impresa concorrente. Infatti, il comunicato urgente con cui avvisava su un social che non aveva alcun punto vendita Pt_2 Part autorizzato con il proprio marchio a prodotto dall'appellante sub doc. 23 è privo di data e comunque -stante l'urgenza e il suo contenuto- è compatibile con la sua pubblicazione dopo la rottura delle trattative.
pagina 11 di 12 Nel doc. 8 vi sono prodotte le fotografie delle schermate di WhatsApp di un unico utente che, in Part risposta ad un messaggio del centro vendita di Saronno, chiedeva se poteva recarsi a quello di - peraltro affermando di esserne venuto a conoscenza tramite “un vostro depliant”-, ottenendo come Part risposta che a erano “pieni”. Si tratta quindi di un unico cliente - di cui non vi è neppure prova che si sia rivolto al centro di
Saronno in ragione delle offerte postate il 31.10.2018 -doc. 8 prima pagina-, non facendosi nel Part messaggio alcun riferimento alle stesse- che apprendeva dell'esistenza del centro di da un depliant della e che non risultava neppure acquisito come cliente di . Pt_2 Parte_5
Quanto all'esclusione del servizio di geolocalizzazione, oltre ad essere legittimo in assenza della stipula del contratto di franchising, non vi è nessuna prova che tale condotta sia avvenuta, posto che il doc. 19 dell'appellante Part ù è una lettera di contestazione di tale condotta redatta dal legale di di che non ha alcun Parte_5 valore probatorio in ordine al fatto che tale condotta si sia effettivamente verificata.
1.4 Il rigetto dei primi tre motivi d'appello comporta l'assorbimento dell'ultimo.
2. , stante la soccombenza devono essere condannati a pagare a Parte_8 Pt_2
[... le spese di questo grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 520.000 € e 1.000.000 €, secondo il disputatum in complessivi € 18.511,00 - di cui € 5.706 per studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 8383/24 pubblicata il 27.9.2024;
3. condanna e in qualità di socio unico di Parte_9 Parte_2
a pagare a le spese del presente grado che si liquidano Parte_5 Parte_10 in complessivi € 18.511,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 7.5.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Cesira D'Anella
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