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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37314 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Roma, via delle Milizie n. 16, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Walter Antonio Calabrò e l'avv. P.IVA_1
Francesco Cavalcanti
-OPPONENTE-
E con sede a Roma, corso Vittorio Emanuele II Parte_2
n. 18, codice fiscale: , con l'avv. Giustina D'Alessandro e P.IVA_2
l'avv. Maria Tommasa Abbinante
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: alla luce di quanto eccepito nel presente atto, voglia la S.V.
1 dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni inerenti l'esistenza di un presunto quanto indimostrato valido vincolo negoziale per assenza dei requisiti minimi alla qualificazione di “contratto” delle mail ex adverso prodotte, con ogni conseguenza procedurale e di legge, anche in ordine alla refusione delle spese in favore dello scrivente difensore;
in via parimenti preliminare: alla luce della totale assenza di prove idonee a sostenere il contratto, voglia la S.V. non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13582/2023, in ragione della totale assenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la sua concessione;
in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste spiegate in via preliminare, voglia la S.V. in considerazione ed accoglimento delle motivazioni tutte riportate nella presente memoria, rigettare la domanda dell'opposta e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese di lite.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1)rigettare l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 09.10.2023, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
2)confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13582/2023 reso in data 23/08/2023 all'esito del giudizio monitorio con RG. n. 27370/2023 reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 20/07/2024;
3)condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Al fine di non decadere dal diritto all'impugnativa sul punto, a norma dell'art. 157 c.p.c., si chiede che, per le ragioni già esposte da parte opposta con le memorie ex art. 171 c.p.c. n. 2), venga revocata, e conseguentemente modificata, l'ordinanza del 20/07/2024 che non ha ammesso le richieste di prova della società . Parte_2
Al fine di assolvere all'onere, disposto dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. II, 27/02/2019 n. 5741) di puntuale riproposizione in
2 sede di conclusioni delle istanze istruttorie non accolte si reiterano dunque specificatamente le richieste di ammissione dei mezzi di prova avanzate dalla presente difesa con la memoria ex art. 171 c.p.c. n. 2 depositate in data 15/02/ 2024.
Si insiste, quindi, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott.
rappresentante legale pro tempore della Controparte_1 Parte_1 sulle circostanze da 1) a 11) della memoria depositata in
[...] data 15/02/2024.
Ed, all'esito dell'interrogatorio formale, si chiede di essere abilitati alla prova per testi,
-sui capitoli da n. 1 a n. 8, nella persona della dr.ssa Rosita Gullo, Grafic designer della Parte_1
-su tutti i capitoli di prova nella persona del dott. Direttore Testimone_1 operativo di Fire Ants s.r.l., società concessionaria di Formiche;
-sulla circostanza n. 11 il dott. direttore generale della Testimone_2
Parte_1
Si reitera altresì la richiesta, al fine di comprovare sia l'esistenza del contratto che l'ammontare del corrispettivo pattuito di esibizione dei libri contabili della limitatamente al periodo in cui le fatture per cui sono Parte_1 causa sono state emesse nello specifico periodo luglio – dicembre 2022.
Tanto al fine di riscontrare che le fatture di seguito riportate n. 151 del 05.07.2022 importo 9.455,00
n. 175 del 18.08.2022 importo 5.795,00
n. 225 del 13.10.2022 importo 5.975,00
n. 250 del 25.10.2022 importo 12.200,00
n. 270 del 08.11.2022 importo 5.795,00
n. 296 del 30.11.2022 importo -2.135,00
n. 298 del 30.11.2022 importo 2.135,00
n. 309 del 12.12.2022 importo 3.660,00 sono state iscritte nei libri contabili della ed eventualmente Parte_1 detratte fiscalmente.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte opponente.
Vinte le spese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
n. 13582/2023 pubblicato in data 23/08/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 42.880,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per servizi di pubblicità
(acquisizione banner ADV online).
A sostegno è stata dedotta la mancanza di adeguata prova del credito azionato, essendo state prodotte soltanto n. 8 fatture commerciali.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
Dall'ampia documentazione versata in atti dalla parte opposta e dalla medesima puntualmente richiamata, sia in sede di comparsa di costituzione che di seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/02/2024, si evince, invero, l'avvenuta esecuzione della pubblicità oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo.
L'ingiungente ha pure prodotto un vasto scambio di comunicazioni tramite posta elettronica, da cui emerge che la società opponente era certamente a conoscenza delle prestazioni svolte nel proprio interesse dalla controparte e dei prezzi applicati.
Ebbene nessuna contestazione è stata sollevata in ordine a tale documentazione in alcuno degli atti di parte opponente, che si è limitata a genericamente
4 ribadire il difetto di prova del credito ingiunto senza, tuttavia, prendere mai posizione sulle specifiche difese articolate dalla controparte in comparsa di costituzione oltre che sulla documentazione prodotta.
Parimenti sintomatica dell'intento dilatorio dell'opponente è la circostanza che questa, alla richiesta stragiudiziale di pagamento della somma ingiunta, non ha minimamente replicato, contrariamente al comportamento di regola assunto da chiunque si veda recapitare la messa in mora per un credito ritenuto non spettante.
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13582/2023 pubblicato in data 23/08/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37314 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Roma, via delle Milizie n. 16, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Walter Antonio Calabrò e l'avv. P.IVA_1
Francesco Cavalcanti
-OPPONENTE-
E con sede a Roma, corso Vittorio Emanuele II Parte_2
n. 18, codice fiscale: , con l'avv. Giustina D'Alessandro e P.IVA_2
l'avv. Maria Tommasa Abbinante
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare: alla luce di quanto eccepito nel presente atto, voglia la S.V.
1 dichiarare l'inammissibilità delle contestazioni inerenti l'esistenza di un presunto quanto indimostrato valido vincolo negoziale per assenza dei requisiti minimi alla qualificazione di “contratto” delle mail ex adverso prodotte, con ogni conseguenza procedurale e di legge, anche in ordine alla refusione delle spese in favore dello scrivente difensore;
in via parimenti preliminare: alla luce della totale assenza di prove idonee a sostenere il contratto, voglia la S.V. non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 13582/2023, in ragione della totale assenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la sua concessione;
in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste spiegate in via preliminare, voglia la S.V. in considerazione ed accoglimento delle motivazioni tutte riportate nella presente memoria, rigettare la domanda dell'opposta e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese di lite.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1)rigettare l'opposizione proposta dalla con atto di Parte_1 citazione notificato in data 09.10.2023, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
2)confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 13582/2023 reso in data 23/08/2023 all'esito del giudizio monitorio con RG. n. 27370/2023 reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 20/07/2024;
3)condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa.
Al fine di non decadere dal diritto all'impugnativa sul punto, a norma dell'art. 157 c.p.c., si chiede che, per le ragioni già esposte da parte opposta con le memorie ex art. 171 c.p.c. n. 2), venga revocata, e conseguentemente modificata, l'ordinanza del 20/07/2024 che non ha ammesso le richieste di prova della società . Parte_2
Al fine di assolvere all'onere, disposto dalla Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. II, 27/02/2019 n. 5741) di puntuale riproposizione in
2 sede di conclusioni delle istanze istruttorie non accolte si reiterano dunque specificatamente le richieste di ammissione dei mezzi di prova avanzate dalla presente difesa con la memoria ex art. 171 c.p.c. n. 2 depositate in data 15/02/ 2024.
Si insiste, quindi, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott.
rappresentante legale pro tempore della Controparte_1 Parte_1 sulle circostanze da 1) a 11) della memoria depositata in
[...] data 15/02/2024.
Ed, all'esito dell'interrogatorio formale, si chiede di essere abilitati alla prova per testi,
-sui capitoli da n. 1 a n. 8, nella persona della dr.ssa Rosita Gullo, Grafic designer della Parte_1
-su tutti i capitoli di prova nella persona del dott. Direttore Testimone_1 operativo di Fire Ants s.r.l., società concessionaria di Formiche;
-sulla circostanza n. 11 il dott. direttore generale della Testimone_2
Parte_1
Si reitera altresì la richiesta, al fine di comprovare sia l'esistenza del contratto che l'ammontare del corrispettivo pattuito di esibizione dei libri contabili della limitatamente al periodo in cui le fatture per cui sono Parte_1 causa sono state emesse nello specifico periodo luglio – dicembre 2022.
Tanto al fine di riscontrare che le fatture di seguito riportate n. 151 del 05.07.2022 importo 9.455,00
n. 175 del 18.08.2022 importo 5.795,00
n. 225 del 13.10.2022 importo 5.975,00
n. 250 del 25.10.2022 importo 12.200,00
n. 270 del 08.11.2022 importo 5.795,00
n. 296 del 30.11.2022 importo -2.135,00
n. 298 del 30.11.2022 importo 2.135,00
n. 309 del 12.12.2022 importo 3.660,00 sono state iscritte nei libri contabili della ed eventualmente Parte_1 detratte fiscalmente.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte opponente.
Vinte le spese.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_3
n. 13582/2023 pubblicato in data 23/08/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 42.880,00 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per servizi di pubblicità
(acquisizione banner ADV online).
A sostegno è stata dedotta la mancanza di adeguata prova del credito azionato, essendo state prodotte soltanto n. 8 fatture commerciali.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
Dall'ampia documentazione versata in atti dalla parte opposta e dalla medesima puntualmente richiamata, sia in sede di comparsa di costituzione che di seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/02/2024, si evince, invero, l'avvenuta esecuzione della pubblicità oggetto delle fatture di cui al decreto ingiuntivo.
L'ingiungente ha pure prodotto un vasto scambio di comunicazioni tramite posta elettronica, da cui emerge che la società opponente era certamente a conoscenza delle prestazioni svolte nel proprio interesse dalla controparte e dei prezzi applicati.
Ebbene nessuna contestazione è stata sollevata in ordine a tale documentazione in alcuno degli atti di parte opponente, che si è limitata a genericamente
4 ribadire il difetto di prova del credito ingiunto senza, tuttavia, prendere mai posizione sulle specifiche difese articolate dalla controparte in comparsa di costituzione oltre che sulla documentazione prodotta.
Parimenti sintomatica dell'intento dilatorio dell'opponente è la circostanza che questa, alla richiesta stragiudiziale di pagamento della somma ingiunta, non ha minimamente replicato, contrariamente al comportamento di regola assunto da chiunque si veda recapitare la messa in mora per un credito ritenuto non spettante.
Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13582/2023 pubblicato in data 23/08/2023;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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