Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1075/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA nato ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Carlo Conte
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.05.2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio civile in data 27.10.2002 nel comune di Alfonsine (Ra), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 18 P. I A anno 2002 e che dalla loro unione non erano nati figli. Le parti precisavano che il Tribunale di Ravenna ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 4664/2009 del 17.09.2009 ed al contempo
1
domandavano lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
27.05.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.10.2002 nel comune di Alfonsine
(Ra), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 18 P.I anno 2002 tra
[...] nato ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: alle condizioni di cui Parte_2 C.F._2 al ricorso;
2 R.V.G. 1075/2025
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alfonsine (Ra) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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