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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5415 del ruolo generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORALVIA MONTIS che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA SOLE MOSSA la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 9 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“In esecuzione dell'accordo sottoscritto dalle parti a definizione della causa R.G. 3948/2024 ai sensi del quale:
1.a la sig.r intende acquistare la quota pari al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, CP_1
con ingresso dalla via G. Maria Angioy, coerente a proprietà d , a propriet Persona_1 CP_2
a proprietà d ed al cortile di proprietà della sig.ra , e
[...] CP_3 Parte_2 CP_1
detto immobile è riportato negli atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita 1313, CP_4
al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup.
Cat. 264, rendita 588,76, come da Denuncia di Variazione al Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing.
Persona_2
2.a il sig intende acquistare il 50% della quota del terreno agricolo sito in RO (CA), Parte_1
della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are 9,54, redditi
Per_ 2,22/1,23, confinante con proprietà . (PRO. N. 6 ACCORDO TRANSATIVO DI
DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. RG. 3948/2024).
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra rapp.te e difese dai rispettivi procuratori, convengono e stipulano quanto segue:
▪ la sig.ra acquista la quota pari al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, dal sig. CP_1
, sito in Comune di MA (CA), con ingresso dalla via G. Maria Angioy, Parte_1
coerente a proprietà d , a propriet , a proprietà d ed Persona_1 CP_2 CP_3
al cortile di proprietà della sig.r detto immobile è riportato negli atti di conservazione Pt_3
del N.C.E.U. alla partita 1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC
Pag. 2 a 9 U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76, come da Denuncia di Variazione al
Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing Persona_2
▪ il sig acquista il 50% della quota del terreno agricolo dalla sig.r , sito Parte_1 CP_1
in RR (CA), della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale
Per_ 670, are 9,54, redditi 2,22/1,23, confinante con propriet;
▪ Le parti con la cessione delle predette quote della ex casa coniugale e del terreno agricolo, ne diventano proprietari esclusivi:
il sig cedendo le quote di sua proprietà della ex casa familiare alla sig.r che accetta Pt_1 CP_1
e, in forza della predetta cessione, diventa proprietaria per intero della ex casa coniugale mentre,
la sig.r cedendo le sue quote del terreno sito in RR al sig che accetta e, in forza CP_1 Pt_1
della predetta cessione, diventa proprietario per intero del terreno agricolo in RR.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, e , premesso Parte_1 CP_1
che:
- hanno contratto matrimonio in data 30.9.2001in MA;
- che con Decreto di Omologa del 2.3.2019 n. 2156/2019 il Tribunale di Cagliari ha omologato la separazione consensuale tra le parti;
- con successiva sentenza n° 1685/2029 resa in data 17.7.2020 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo cui la casa coniugale di via G.
Maria Angioj n. 2/a di MA “rimarrà assegnata alla che vi abiterà assieme al CP_1
figlio; i corrisponderà all entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro Pt_1 CP_1
350,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre gli assegni familiari”;
Pag. 3 a 9 - con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto al n. R.G. 3948/2023 del contenzioso del
Tribunale di Cagliari, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la divisione dei seguenti beni comuni:
- I) abitazione adibita a ex casa familiare, sita in MA, via Giovanni Maria Angioy n. 2,
edificata in forza di concessione edilizia 29/1998 su area edificabile distinta in catasto al foglio
48, mappale 1313 subalterno 8 loro pervenuta con atto pubblico di donazione del 18 marzo
1998;
- II) beni mobili acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, ancora custoditi all'interno dell'abitazione familiare;
- III) terreno agricolo sito in RR distinto in catasto al foglio 38 mappale 67assegnato ai coniugi con atto dell'11 dicembre 2014 in sede di divisione una più ampia area, distinta in catasto al foglio 38 mappale 474, acquistata dai coniugi, in ragione di ¼, con atto del 4
novembre 2010.
- IV) il rimborso delle spese sostenute per il patrimonio comune.
- con comparsa depositata in data 2 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la CP_1
quale non si è opposta alla domanda di divisione dei beni immobili, ha invece rivendicato la proprietà esclusiva dei beni mobili, in quanto da ella acquistati prima del matrimonio con denari messi a disposizione della sua famiglia di origine, ha negato di essere debitrice delle somme richieste dal convenuto in quanto, ove pure sostenute, sarebbero irripetibili poiché
affrontate nell'interesse dell'intero nucleo familiare;
- con note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2023 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver definito bonariamente la controversia;
- in data 15.05.2024 il Tribunale di Cagliari, RG n. 3948/2023, emetteva la Sentenza n.
1249/2024 pubblicata il 16/05/2024, dichiarando cessata la materia del contendere per avere le parti definito concordemente le loro pretese;
Pag. 4 a 9 - in esecuzione del predetto accordo le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio come espresso nelle conclusioni, in particolare hanno chiesto di recepire l'accordo secondo il quale acquista la quota pari al 50% dell'immobile, ex CP_1
casa coniugale, da , sito in Comune di MA, con ingresso dalla via G. Parte_1
Maria Angioy, coerente a proprietà di , a proprietà a Persona_1 CP_2
proprietà di ed al cortile di proprietà detto immobile è riportato negli CP_3 Pt_3
atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita 1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy
n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76, come da
Denuncia di Variazione al Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing. e Persona_2 Parte_1
acquista il 50% della quota del terreno agricolo da sito in RR, della CP_1
superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are 9,54, redditi
Per_ 2,22/1,23, confinante con proprietà .
Nell'udienza del 20.3.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura catastale, relazione notarile, planimetrie catastali, concessione edilizia n. 29/1998 rilasciata dal Comune di MA e la sanatoria del 27.6.2022 e l'aggiornamento catastale del 10.8.2022, certificato di destinazione urbanistica per il terreno,
atto pubblico rep. 46841 racc. 21160 Notaio atto pubblico rep. 14077 racc. Persona_4
3165 e rep. 16514 racc. 4996 Notaio , Certificazione di prestazione energetica. Persona_5
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
Le parti hanno dichiarato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
27/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010).
Pag. 5 a 9 È stata prodotta la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo agli alienanti dei beni immobili oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza degli intestatari catastali con i registri immobiliari, eccetto la domanda giudiziale per divisione giudiziale del Tribunale di Cagliari in data 30.5.2023 repertorio 5964,
trascritta il 31.10.2023 al numero 35290 del registro generale e n. 26684 del registro particolare,
la cui trascrizione le parti si sono impegnate a cancellare a proprie spese.
Le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore.
Le parti hanno dichiarato di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato e del terreno al vigente strumento urbanistico.
Le parti alienanti, intestatarie catastali, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità alla concessione edilizia 29/1998 rilasciata dal Comune di MA , della sanatoria del 27.2.2022 e dell'aggiornamento catastale del
10.8.2022 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della
Pag. 6 a 9 predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del
D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e hanno dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Il Giudice ha dato atto che la parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica.
Le parti hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.
Le parti hanno dichiarato che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del presente verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il presente atto dalla esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
Pag. 7 a 9 Le parti hanno confermato la volontà di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Ricevuta dalle parti la dichiarazione di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese, la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1685 del 3.7.2020 nel procedimento RG
5952/2019 emessa dal Tribunale di Cagliari:
provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate e pertanto dà atto:
1. del trasferimento da parte di in favore di della quota pari Parte_1 CP_1
al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, sito in Comune di MA (CA), con ingresso dalla via G. Maria Angioy, coerente a proprietà di , a Persona_1
proprietà a proprietà di ed al cortile di proprietà della sig.ra CP_2 CP_3
detto immobile è riportato negli atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita Pt_3
1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl.
6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76 e dell'alienazione da parte di CP_1
in favore di del 50% della quota del terreno agricolo sito in RR (CA), Parte_1
della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are
Per_ 9,54, redditi 2,22/1,23, confinante con proprietà , Per_6
Pag. 8 a 9
2. la rinuncia da parte di all'assegno divorzile con contestuale assegnazione CP_1
da parte di dell'importo una tantum che si sostanzia con il valore della Parte_1
quota pari al 50% dell'immobile trasferitole;
3. conferma le ulteriori condizioni già disposte;
4. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Si comunichi
Il Presidente est.
Giorgio Latti
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5415 del ruolo generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORALVIA MONTIS che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA SOLE MOSSA la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 a 9 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“In esecuzione dell'accordo sottoscritto dalle parti a definizione della causa R.G. 3948/2024 ai sensi del quale:
1.a la sig.r intende acquistare la quota pari al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, CP_1
con ingresso dalla via G. Maria Angioy, coerente a proprietà d , a propriet Persona_1 CP_2
a proprietà d ed al cortile di proprietà della sig.ra , e
[...] CP_3 Parte_2 CP_1
detto immobile è riportato negli atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita 1313, CP_4
al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup.
Cat. 264, rendita 588,76, come da Denuncia di Variazione al Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing.
Persona_2
2.a il sig intende acquistare il 50% della quota del terreno agricolo sito in RO (CA), Parte_1
della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are 9,54, redditi
Per_ 2,22/1,23, confinante con proprietà . (PRO. N. 6 ACCORDO TRANSATIVO DI
DEFINIZIONE DELLA CAUSA N. RG. 3948/2024).
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra rapp.te e difese dai rispettivi procuratori, convengono e stipulano quanto segue:
▪ la sig.ra acquista la quota pari al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, dal sig. CP_1
, sito in Comune di MA (CA), con ingresso dalla via G. Maria Angioy, Parte_1
coerente a proprietà d , a propriet , a proprietà d ed Persona_1 CP_2 CP_3
al cortile di proprietà della sig.r detto immobile è riportato negli atti di conservazione Pt_3
del N.C.E.U. alla partita 1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC
Pag. 2 a 9 U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76, come da Denuncia di Variazione al
Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing Persona_2
▪ il sig acquista il 50% della quota del terreno agricolo dalla sig.r , sito Parte_1 CP_1
in RR (CA), della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale
Per_ 670, are 9,54, redditi 2,22/1,23, confinante con propriet;
▪ Le parti con la cessione delle predette quote della ex casa coniugale e del terreno agricolo, ne diventano proprietari esclusivi:
il sig cedendo le quote di sua proprietà della ex casa familiare alla sig.r che accetta Pt_1 CP_1
e, in forza della predetta cessione, diventa proprietaria per intero della ex casa coniugale mentre,
la sig.r cedendo le sue quote del terreno sito in RR al sig che accetta e, in forza CP_1 Pt_1
della predetta cessione, diventa proprietario per intero del terreno agricolo in RR.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, e , premesso Parte_1 CP_1
che:
- hanno contratto matrimonio in data 30.9.2001in MA;
- che con Decreto di Omologa del 2.3.2019 n. 2156/2019 il Tribunale di Cagliari ha omologato la separazione consensuale tra le parti;
- con successiva sentenza n° 1685/2029 resa in data 17.7.2020 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo cui la casa coniugale di via G.
Maria Angioj n. 2/a di MA “rimarrà assegnata alla che vi abiterà assieme al CP_1
figlio; i corrisponderà all entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di euro Pt_1 CP_1
350,00 a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre gli assegni familiari”;
Pag. 3 a 9 - con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto al n. R.G. 3948/2023 del contenzioso del
Tribunale di Cagliari, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge al Parte_1 CP_1
fine di ottenere la divisione dei seguenti beni comuni:
- I) abitazione adibita a ex casa familiare, sita in MA, via Giovanni Maria Angioy n. 2,
edificata in forza di concessione edilizia 29/1998 su area edificabile distinta in catasto al foglio
48, mappale 1313 subalterno 8 loro pervenuta con atto pubblico di donazione del 18 marzo
1998;
- II) beni mobili acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, ancora custoditi all'interno dell'abitazione familiare;
- III) terreno agricolo sito in RR distinto in catasto al foglio 38 mappale 67assegnato ai coniugi con atto dell'11 dicembre 2014 in sede di divisione una più ampia area, distinta in catasto al foglio 38 mappale 474, acquistata dai coniugi, in ragione di ¼, con atto del 4
novembre 2010.
- IV) il rimborso delle spese sostenute per il patrimonio comune.
- con comparsa depositata in data 2 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la CP_1
quale non si è opposta alla domanda di divisione dei beni immobili, ha invece rivendicato la proprietà esclusiva dei beni mobili, in quanto da ella acquistati prima del matrimonio con denari messi a disposizione della sua famiglia di origine, ha negato di essere debitrice delle somme richieste dal convenuto in quanto, ove pure sostenute, sarebbero irripetibili poiché
affrontate nell'interesse dell'intero nucleo familiare;
- con note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2023 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver definito bonariamente la controversia;
- in data 15.05.2024 il Tribunale di Cagliari, RG n. 3948/2023, emetteva la Sentenza n.
1249/2024 pubblicata il 16/05/2024, dichiarando cessata la materia del contendere per avere le parti definito concordemente le loro pretese;
Pag. 4 a 9 - in esecuzione del predetto accordo le parti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio come espresso nelle conclusioni, in particolare hanno chiesto di recepire l'accordo secondo il quale acquista la quota pari al 50% dell'immobile, ex CP_1
casa coniugale, da , sito in Comune di MA, con ingresso dalla via G. Parte_1
Maria Angioy, coerente a proprietà di , a proprietà a Persona_1 CP_2
proprietà di ed al cortile di proprietà detto immobile è riportato negli CP_3 Pt_3
atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita 1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy
n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76, come da
Denuncia di Variazione al Catasto fabbricati del 26.07.2022 Ing. e Persona_2 Parte_1
acquista il 50% della quota del terreno agricolo da sito in RR, della CP_1
superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are 9,54, redditi
Per_ 2,22/1,23, confinante con proprietà .
Nell'udienza del 20.3.2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice delegato,
assistite dai difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura catastale, relazione notarile, planimetrie catastali, concessione edilizia n. 29/1998 rilasciata dal Comune di MA e la sanatoria del 27.6.2022 e l'aggiornamento catastale del 10.8.2022, certificato di destinazione urbanistica per il terreno,
atto pubblico rep. 46841 racc. 21160 Notaio atto pubblico rep. 14077 racc. Persona_4
3165 e rep. 16514 racc. 4996 Notaio , Certificazione di prestazione energetica. Persona_5
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
Le parti hanno dichiarato la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,
sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
27/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010).
Pag. 5 a 9 È stata prodotta la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo agli alienanti dei beni immobili oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza degli intestatari catastali con i registri immobiliari, eccetto la domanda giudiziale per divisione giudiziale del Tribunale di Cagliari in data 30.5.2023 repertorio 5964,
trascritta il 31.10.2023 al numero 35290 del registro generale e n. 26684 del registro particolare,
la cui trascrizione le parti si sono impegnate a cancellare a proprie spese.
Le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore.
Le parti hanno dichiarato di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato e del terreno al vigente strumento urbanistico.
Le parti alienanti, intestatarie catastali, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, hanno dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità alla concessione edilizia 29/1998 rilasciata dal Comune di MA , della sanatoria del 27.2.2022 e dell'aggiornamento catastale del
10.8.2022 e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della
Pag. 6 a 9 predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del
D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e hanno dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Il Giudice ha dato atto che la parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica.
Le parti hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità
al riguardo.
Le parti hanno dichiarato che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del presente verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il presente atto dalla esecuzione di ogni formalità e si sono impegnati a provvedervi a loro cura e spese.
Pag. 7 a 9 Le parti hanno confermato la volontà di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Ricevuta dalle parti la dichiarazione di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese, la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1685 del 3.7.2020 nel procedimento RG
5952/2019 emessa dal Tribunale di Cagliari:
provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate e pertanto dà atto:
1. del trasferimento da parte di in favore di della quota pari Parte_1 CP_1
al 50% dell'immobile, ex casa coniugale, sito in Comune di MA (CA), con ingresso dalla via G. Maria Angioy, coerente a proprietà di , a Persona_1
proprietà a proprietà di ed al cortile di proprietà della sig.ra CP_2 CP_3
detto immobile è riportato negli atti di conservazione del N.C.E.U. alla partita Pt_3
1313, al foglio 48, sub. 8, via G. Maria Angioy n. 2, piano S1-T-1, ZC U, Cat. A/2, Cl.
6, Cons. 9,5, Sup. Cat. 264, rendita 588,76 e dell'alienazione da parte di CP_1
in favore di del 50% della quota del terreno agricolo sito in RR (CA), Parte_1
della superficie di are 9,54, distinto al Catasto Terreni al Foglio 38, Mappale 670, are
Per_ 9,54, redditi 2,22/1,23, confinante con proprietà , Per_6
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2. la rinuncia da parte di all'assegno divorzile con contestuale assegnazione CP_1
da parte di dell'importo una tantum che si sostanzia con il valore della Parte_1
quota pari al 50% dell'immobile trasferitole;
3. conferma le ulteriori condizioni già disposte;
4. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Si comunichi
Il Presidente est.
Giorgio Latti
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