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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2024, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 1464/2024
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica congiunta delle condizioni di divorzio instaurato da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA MARIA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. ROBERTA MARIA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 29/10/2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni attualmente vigenti statuite con sentenza n. 418/2019 emessa il 02.4.2019 dal Tribunale di Locri di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- considerato che i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Bovalino il 05.9.2002 (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2002) dal quale sono nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(anto il 29.06.2007); che erano giunti ad una separazione consensuale
[...] omologata con decreto del Tribunale di Locri del 13.10.2011; che in sede di divorzio, all'esito della udienza presidenziale del 12.2.2019, avevano concordato di mantenere ferme le condizioni della separazione con l'unica precisazione che l si obbligava a corrispondere mensilmente la Pt_2 somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge comprensive di euro 300,00 per le spese di locazione;
osservato che, poiché la , a far data dall'01.7.2022, è stata assunta Pt_1 con contratto a tempo indeterminato sicché, a fronte del miglioramento delle condizioni economiche, hanno chiesto di poter modificare congiuntamente le attuali condizioni nel senso che: “1) Il figlio minore resta congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_3 genitori e, insieme alla sorella continuerà a vivere Parte_3 stabilmente con la madre;
2) Il Sig. si obbliga a Parte_2 corrispondere mensilmente un assegno di € 650,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (rispettivamente € 250,00 al figlio minore
-da versarsi alla madre Persona_3 Parte_1 ed € 250,00 da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne
[...]
ed € 150,00 quale contributo per le spese del canone Parte_3 mensile di locazione, somma da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
3) Il Sig. mantiene a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli;
quindi: - Spese scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
4) Ancora, il Sig. mantiene a proprio carico Parte_2
l'80% delle spese straordinarie relative ai figli attinenti le spese medico- sanitarie: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate sia tramite SSN sia con specialista privato, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di
Pag. 2 di 3 psicoterapia e logopedia;
5) I ricorrenti, infine, concordano che l'assegno per il nucleo familiare, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, la deduzione per i figli, oltre gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie devono essere attribuiti ai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
6) Con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 14.11.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato che nulla osta a tale modifica;
- considerato che la natura del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, depositata il 29/10/2024 , così dispone:
- in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con il ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024
1) dispone la modifica delle condizioni del divorzio stabilite con la sentenza n. 418/2019 emessa il 02.4.2019 dal Tribunale di Locri con quelle indicate in parte motiva;
2) spese compensate, alle condizioni indicate in parte motiva;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/11/2024 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariagrazia Galati Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 1464/2024
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica congiunta delle condizioni di divorzio instaurato da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTA MARIA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. ROBERTA MARIA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 29/10/2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto congiuntamente di modificare le condizioni attualmente vigenti statuite con sentenza n. 418/2019 emessa il 02.4.2019 dal Tribunale di Locri di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- considerato che i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Bovalino il 05.9.2002 (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2002) dal quale sono nati due figli, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(anto il 29.06.2007); che erano giunti ad una separazione consensuale
[...] omologata con decreto del Tribunale di Locri del 13.10.2011; che in sede di divorzio, all'esito della udienza presidenziale del 12.2.2019, avevano concordato di mantenere ferme le condizioni della separazione con l'unica precisazione che l si obbligava a corrispondere mensilmente la Pt_2 somma di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge comprensive di euro 300,00 per le spese di locazione;
osservato che, poiché la , a far data dall'01.7.2022, è stata assunta Pt_1 con contratto a tempo indeterminato sicché, a fronte del miglioramento delle condizioni economiche, hanno chiesto di poter modificare congiuntamente le attuali condizioni nel senso che: “1) Il figlio minore resta congiuntamente affidato ad entrambi i Persona_3 genitori e, insieme alla sorella continuerà a vivere Parte_3 stabilmente con la madre;
2) Il Sig. si obbliga a Parte_2 corrispondere mensilmente un assegno di € 650,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (rispettivamente € 250,00 al figlio minore
-da versarsi alla madre Persona_3 Parte_1 ed € 250,00 da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne
[...]
ed € 150,00 quale contributo per le spese del canone Parte_3 mensile di locazione, somma da versarsi anticipatamente entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
3) Il Sig. mantiene a proprio carico il 50% delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli;
quindi: - Spese scolastiche: libri scolastici, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
4) Ancora, il Sig. mantiene a proprio carico Parte_2
l'80% delle spese straordinarie relative ai figli attinenti le spese medico- sanitarie: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate sia tramite SSN sia con specialista privato, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di
Pag. 2 di 3 psicoterapia e logopedia;
5) I ricorrenti, infine, concordano che l'assegno per il nucleo familiare, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, la deduzione per i figli, oltre gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie devono essere attribuiti ai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
6) Con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 14.11.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato che nulla osta a tale modifica;
- considerato che la natura del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, depositata il 29/10/2024 , così dispone:
- in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con il ricorso congiunto depositato in data 29.10.2024
1) dispone la modifica delle condizioni del divorzio stabilite con la sentenza n. 418/2019 emessa il 02.4.2019 dal Tribunale di Locri con quelle indicate in parte motiva;
2) spese compensate, alle condizioni indicate in parte motiva;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/11/2024 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariagrazia Galati Andrea Amadei
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