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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
2) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
3) Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 704/2024 R.G., promosso da:
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
6.10.1999, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Colussi e dall'avv.
Giovanni Alagna, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Conegliano, nella via Garibaldi n. 11/A
RICORRENTE
Contro
(c.f. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Daniela Marrone, ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Villa Rosina n. 20
RESISTENTE
E
Avv. Elena Maria Marchetti (c.f. ), n.q. di C.F._3
curatore speciale della minore, (c.f. Controparte_2
), nata ad [...], il [...] C.F._4 e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Conclusioni: come da note ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024, ha Parte_1 rappresentato al Tribunale: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla quale è nata, in data 3.9.2021, la loro figlia CP_1 [...]
- di essersi trasferita in Veneto (unitamente alla minore e ad CP_2
altro figlio, , avuto da una precedente relazione) in seguito alla Persona_1 cessazione del rapporto affettivo con il resistente, anche in ragione delle condotte prevaricatorie tenute dal nei suo confronti, il quale, da CP_1
ultimo, l'avrebbe anche minacciata di morte ed esortata a lasciare la Sicilia.
Ha chiesto, dunque, al Tribunale di autorizzare il trasferimento di residenza della minore nel Comune di San Vendemiano, nonché di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti consequenziali idonei a regolamentare il diritto di visita e le modalità d'incontro del genitore non collocatario.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto: “In via provvisoria ed urgente
1)Accogliere la domanda autorizzazione al trasferimento di residenza della minore nata a [...] il [...] presso la Controparte_2 residenza materna sita in San Vendemiano in via Longhena n 16 . 2)
Autorizzare alla iscrizione del minore alla scuola materna in San
Vendemiano in assenza del consenso del padre;
3) disporre indagine – tramite i servizi sociali competenti per territorio - volta a determinare quale sia il miglior regime di affidamento migliore della minore, residenza e visita per la prole, previa valutazione delle capacità genitoriali, dei rispettivi ambienti di vita;
Nel merito Voglia il Tribunale disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore nelle modalità più opportune e che di seguito si propongono: 1) Autorizzare la signora al trasferimento Parte_1 della residenza della figlia minore presso la sua Controparte_2
residenza anagrafica in san Vendemiano in via Longhena n 16; 2)
2 Autorizzare l'iscrizione della minore in assenza del Controparte_2
consenso del padre;
3) Disporre che gli incontri della figlia con il padre si possano svolgere in videochiamata tramite i servizi telematici Whatsapp in giorni ed orari prefissati;
4) Determinare i periodi che saranno ritenuti opportuni ed idonei per gli incontri, da svolgersi secondo le modalità che saranno stabilite all'esito dell'indagine da parte dei Servizi/Consultorio competente per territorio che l'Ecc.mo Tribunale di Trapani vorrà disporre;
5) Porre a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia minore , la somma di euro 400,000 CP_2 mensili o diversa misura ritenuta equa all'esito dell'istruttoria, da rivalutarsi secondo gli indici Istat che verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese di natura straordinaria (sportive, ricreative, mediche, dentistiche e scolastiche), debitamente documentate e concordate, facendo riferimento al Protocollo del Tribunale di Trapani in merito alle stesse”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.05.24, ha CP_1 avversato le deduzioni spiegate dalla ricorrente, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti storici che hanno portato all'interruzione della convivenza tra i due e, soprattutto, al trasferimento della in Parte_1
Veneto, negando sia l'esistenza di qualsivoglia condotta violenta e maltrattante nei confronti della ricorrente, sia di aver in alcun modo prestato il consenso al trasferimento della minore
Pertanto, parte resistente ha chiesto: “anche alla luce dell'indagine che i servizi sociali competenti per territorio vorranno effettuare: Voglia modificare i provvedimenti urgenti assunti;
Voglia rigettare il Ricorso, nella parte in cui si chiede un trasferimento di residenza della minore;
• Fissare in € 250.00, il contributo a titolo di mantenimento della figlia minore
[...]
. Nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma voglia accogliere il CP_2 ricorso, così come formulato, si chiede che il sig. possa continuare il CP_1
3 suo esercizio di genitore al pieno, e che lo stesso debba partecipare ad ogni decisione che venga presa nell' esclusivo interesse della minore”.
Con decreto del 9.5.24 (confermato con ordinanza del 30.5.24) è stata nominata curatrice speciale della figlia minore della coppia, CP_2
l'avv. Elena Maria Marchetti (la quale si è costituita in giudizio con
[...] comparsa del 24.6.2024); è stato inoltre disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di San Vendemmiano, demandando ai servizi sociali di residenza di tutte le parti l'espletamento di indagini socio- ambientali.
All'udienza del 26.6.24 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sottoscritto da entrambe e depositato telematicamente in data
17.6.24, in seno al quale il autorizzava il trasferimento della minore, CP_1 impegnandosi al versamento di un assegno per il suo mantenimento.
La causa, posta in decisione, è stata, poi, rimessa sul ruolo con ordinanza del
4.10.24 al fine di far interloquire le parti sulle conclusioni rassegnate dal curatore speciale della minore e per l'acquisizione di relazione aggiornata da parte dei servizi sociali affidatari.
All'udienza del 5.11.24 i procuratori delle parti hanno rappresentato il definitivo trasferimento del a San Vendemmiano nonchè la CP_1 sopravvenuta riconciliazione tra le parti, i quali hanno ripristinato il rapporto di convivenza (circostanza pure emergente dalla relazione frattanto depositata dai servizi sociali del detto Comune).
Indi, con le note ex art. 127-ter cpc del 14.11.2024, le parti, confermando la loro avvenuta riconciliazione, hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo al Tribunale di: “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
2) Revoca affidamento della minore ai Controparte_2
Servizi sociali 3) Spese del giudizio compensate tra le parti;
4) Spese della curatrice, qualora dovute, equamente ripartite tra le parti;
in subordine: 5)
Qualora Codesto Giudice ne ritenesse la necessità ritenesse necessario
4 disporsi il monitoraggio da parte dei servizi sociali con adeguato progetto di sostegno alla genitorialità limitato nel tempo”.
Con le note ex art. 127-ter cpc depositate in data 18.11.2024, il curatore speciale della minore ha preso atto della intervenuta Controparte_2
riconciliazione chiedendo proseguirsi il monitoraggio del nucleo da parte dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, instando altresì per la refusione delle spese e degli onorari di lite.
Con ordinanza del 20.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della sopravvenuta riconciliazione delle parti e del ripristino del rapporto di convivenza e dell'unità familiare, sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti (come da accordo), con conseguente venir meno di ogni provvedimento reso in punto di affido della minore ai servizi sociali e conseguente riespansione delle responsabilità genitoriali delle parti.
Va, comunque, previsto, in accoglimento dell'istanza del curatore speciale, che i servizi sociali già incaricati proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, riferendo al Giudice Tutelare nel termine di sei mesi.
Le spese di lite richieste dal curatore speciale della minore vanno liquidate, ai sensi del DM 147/22 (cause di valore indeterminabile, complessità bassa) secondo i parametri minimi per tutte le fasi processuali, ridotti del 30% ex art. 4 co. 4 , tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della intervenuta riconciliazione delle parti, in complessivi € 2.666,30 oltre spese generali, IVA, cpa. Tali spese vanno poste in capo alle parti, in solido tra loro, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: dichiara cessata la materia del contendere;
5 dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei s.s. territorialmente competenti, con onere di riferire al GT a mesi sei;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di lite del curatore speciale della minore, liquidate in €
2.666,30 oltre spese generali, IVA, cpa, in capo alle parti, in solido tra loro, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo
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