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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7192/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Via Plinio Il Vecchio 87029 AL CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240124802 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 21.10.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. (C.F.: P.IVA_1 – P.E.C.: Email_3, estratta dal registro INI-PEC), in persona del legale rappresentante, Dott. Nominativo_1, con sede in AL (CS), Indirizzo_1 , impugnava l'avviso di accertamento IMU per omesso, parziale o tardivo versamento per l'annualità 2023, n.1078138240124802 del 4 aprile 2024, per la somma di € 9.337,22, avente ad oggetto i terreni di cui è proprietaria essa ricorrente, siti nel Comune di AL ed identificati al Ind_2, Ind_3, Ind_4, Ind_5, Ind_6 e Ind_7 notificatogli dal Comune a mezzo P.E.C. il successivo 23 luglio 2024. Deduceva la società ricorrente che il Comune di AL aveva provveduto al calcolo del tributo oggetto dell'avviso impugnato attribuendo a tutti i terreni anzidetti, giusta delibera della Giunta comunale n.19 del 20 maggio 2014, il valore di € 31,00 al mq, che, per come già accertato in sede giudiziale era da considerarsi eccessivo in relazione alle caratteristiche degli immobili e determinato in quelle pronunce in
€ 17,00 al mq. Illegittime erano anche le applicate sanzioni. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Comune di AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte ha avuto già modo di esaminare la questione controversa relativamente ad altre annualità dello stesso tributo e relativamente agli stessi beni immobili.
In quei giudicati, ai quali intende conformarsi anche questa sezione, si è affermato che le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio. Tali regolamenti, si è detto, non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62- bis e 62-sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (cfr. Cass. n. 11171/2010). Analoghe considerazioni la suprema corte ha espresso in ordine alla delibera con cui la giunta municipale o il consiglio comunale provvedono ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, ritenendo che anche essa integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, suscettibili di prova contraria (cfr. Cass.15555/2010).
Ebbene, il Comune, rimanendo anche questa volta contumace, non ha dimostrato che i valori adottati nella delibera sono applicabili nel caso di specie, pur essendo gravato dal relativo onere, atteso che gli stessi non costituiscono un fatto noto e certo, capace di rilevare con rilevante probabilità il presunto valore del fondo, ma solo un'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali, e non sono quindi idonei a supportare l'accertamento ove contestati da allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla reale situazione in cui versa l'area in contestazione.
In particolare, l'ufficio, rimanendo contumace, non ha offerto elementi per confutare i rilievi circostanziati mossi dalla ricorrente mediante la consulenza prodotta in atti a firma del geom. Nominativo_2, il quale ha concluso ritenendo che il valore più congruo da assegnare ai terreni di causa è quello che il Comune di
AL stesso ha attribuito a terreni limitrofi, con le stesse caratteristiche e ricadenti nella stessa zona omogenea del vigente P.S.C. (ambito per nuovi insediamenti residenziali) di € 17.00 al mq.
Del resto il Comune di AL per gli anni precedenti a quello in contestazione ha provveduto a conformarsi al giudicato di questa corte adeguando il valore venale dei beni a quello determinato dal Giudice di € 17,00 al mq.
Poiché la delibera richiamata nell'atto ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è sempre quella del
2014 e non sono cambiate le condizioni di base, o almeno tale è la situazione che deve presumersi in mancanza di una diversa prospettazione da parte del Comune, anche l'imposta per l'annualità in contestazione deve adeguarsi al diverso valore ritenuto da questa Corte in altri giudizi. Con conseguente anullamento dell'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, annullato l'atto impugnato, determina il valore dei terreni in oggetto nella misura di € 17,00 a mq;
b) condanna il Comune di AL al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000, oltre accessori di legge, ordfinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario della societa ricorrente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7192/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AL - Via Plinio Il Vecchio 87029 AL CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240124802 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 21.10.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. (C.F.: P.IVA_1 – P.E.C.: Email_3, estratta dal registro INI-PEC), in persona del legale rappresentante, Dott. Nominativo_1, con sede in AL (CS), Indirizzo_1 , impugnava l'avviso di accertamento IMU per omesso, parziale o tardivo versamento per l'annualità 2023, n.1078138240124802 del 4 aprile 2024, per la somma di € 9.337,22, avente ad oggetto i terreni di cui è proprietaria essa ricorrente, siti nel Comune di AL ed identificati al Ind_2, Ind_3, Ind_4, Ind_5, Ind_6 e Ind_7 notificatogli dal Comune a mezzo P.E.C. il successivo 23 luglio 2024. Deduceva la società ricorrente che il Comune di AL aveva provveduto al calcolo del tributo oggetto dell'avviso impugnato attribuendo a tutti i terreni anzidetti, giusta delibera della Giunta comunale n.19 del 20 maggio 2014, il valore di € 31,00 al mq, che, per come già accertato in sede giudiziale era da considerarsi eccessivo in relazione alle caratteristiche degli immobili e determinato in quelle pronunce in
€ 17,00 al mq. Illegittime erano anche le applicate sanzioni. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si costituiva per il Comune di AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte ha avuto già modo di esaminare la questione controversa relativamente ad altre annualità dello stesso tributo e relativamente agli stessi beni immobili.
In quei giudicati, ai quali intende conformarsi anche questa sezione, si è affermato che le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, con il quale i comuni possono, tra l'altro, "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune" (lett. g), possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio. Tali regolamenti, si è detto, non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62- bis e 62-sexies convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (cfr. Cass. n. 11171/2010). Analoghe considerazioni la suprema corte ha espresso in ordine alla delibera con cui la giunta municipale o il consiglio comunale provvedono ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, ritenendo che anche essa integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, suscettibili di prova contraria (cfr. Cass.15555/2010).
Ebbene, il Comune, rimanendo anche questa volta contumace, non ha dimostrato che i valori adottati nella delibera sono applicabili nel caso di specie, pur essendo gravato dal relativo onere, atteso che gli stessi non costituiscono un fatto noto e certo, capace di rilevare con rilevante probabilità il presunto valore del fondo, ma solo un'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali, e non sono quindi idonei a supportare l'accertamento ove contestati da allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla reale situazione in cui versa l'area in contestazione.
In particolare, l'ufficio, rimanendo contumace, non ha offerto elementi per confutare i rilievi circostanziati mossi dalla ricorrente mediante la consulenza prodotta in atti a firma del geom. Nominativo_2, il quale ha concluso ritenendo che il valore più congruo da assegnare ai terreni di causa è quello che il Comune di
AL stesso ha attribuito a terreni limitrofi, con le stesse caratteristiche e ricadenti nella stessa zona omogenea del vigente P.S.C. (ambito per nuovi insediamenti residenziali) di € 17.00 al mq.
Del resto il Comune di AL per gli anni precedenti a quello in contestazione ha provveduto a conformarsi al giudicato di questa corte adeguando il valore venale dei beni a quello determinato dal Giudice di € 17,00 al mq.
Poiché la delibera richiamata nell'atto ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è sempre quella del
2014 e non sono cambiate le condizioni di base, o almeno tale è la situazione che deve presumersi in mancanza di una diversa prospettazione da parte del Comune, anche l'imposta per l'annualità in contestazione deve adeguarsi al diverso valore ritenuto da questa Corte in altri giudizi. Con conseguente anullamento dell'avviso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, annullato l'atto impugnato, determina il valore dei terreni in oggetto nella misura di € 17,00 a mq;
b) condanna il Comune di AL al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000, oltre accessori di legge, ordfinandone la distrazione in favore del procuratore antistatario della societa ricorrente.