Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 27.05.2025, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 4917/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ottaviano n. 254, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Danilo Prisco che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito utile per la indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21.09.2021; con vittoria di spese con attribuzione. CP_ PER L' : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
27.02.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
18210/2022), per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92, ed di quello utile per la indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21.09.2021. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% ed accertata una condizione di disabilità di cui all'art. 3 co.1 della legge n.
104/1992.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva affermato che: “In conseguenza del predetto quadro patologico la ricorrente è da ritenersi portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/92.
Il complesso morboso obiettivato determina senza dubbio le “difficoltà persistenti” di grado grave, corrispondenti ad invalidità del 100%. Per ciò che concerne l'indennità di accompagnamento, la ricorrente è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, per cui non sussistono i presupposti biologici richiesti dalla vigente normativa per il riconoscimento del beneficio di cui si discute.”, confermando quanto accertato in sede amministrativa.
Contestava le conclusioni del C.T.U. limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
Lamentava la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica attestante l'aggravamento del quadro patologico sofferto, successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica successiva alle operazioni peritali, vista la sopravvenuta incompatibilità del dott. , veniva nominato c.t.u. il Per_1 dott. , al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso della ricorrente. Per_2
2 Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u. ha accertato in capo alla sig.ra le seguenti Persona_1 Pt_1 patologie: “Disturbo cognitivo lieve in esiti di remota (2007) asportazione di meningioma dell'angolo ponto-cerebellare sinistro;
- Gozzo multinodulare della tiroide in eutiroidismo;
- Ipertensione arteriosa con associata fibrillazione atriale persistente in buon compenso emodinamico;
-
Insufficienza renale cronica di lieve entità.”
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, ed eseguito l'esame obiettivo-peritale, accertava, in merito al requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che “le patologie, da cui è affetta la ricorrente, non incidono in modo rilevante sulla funzione deambulatoria, la quale è risultata completamente autonoma, così come il mantenimento della posizione ortostatica ed i passaggi posturali. Per quanto concerne invece il compimento dei fondamentali atti della vita quotidiana, sono necessarie alcune precisazioni, in riferimento allo stato clinico della ricorrente Per quanto concerne il disturbo cognitivo deve precisarsi che, essendo esso di lieve entità, non riveste alcuna particolare incidenza rispetto all'autonomia dell'esaminata nel compimento degli atti fondamentali della vita quotidiana, infatti, la ricorrente è risultata comunque orientata nel tempo e nello spazio, provvista di ideazione coerente e con congrua capacità di critica e di giudizio. Anche la patologia tiroidea (gozzo multinodulare) risulta completamente privo di incidenza rispetto al compimento in autonomia degli atti fondamentali della vita quotidiana, risultando peraltro la ricorrente in eutiroidismo. Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa associata alla fibrillazione atriale persistente deve precisarsi che non risultano allo stato evidenze di un non ottimale compenso emodinamico e pertanto anche tale minorazione è totalmente compatibile con il compimento in autonomia degli atti fondamentali della vita quotidiana. Infine, anche l'insufficienza renale cronica, data la sua tenuità, è da considerarsi irrilevante rispetto all'autonomia dell'esaminata. Risultano praticabili, quindi, la maggior parte delle azioni connesse ai sette “momenti” fondamentali dell'esistenza quotidiana: alimentazione,
3 vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intradomiciliari e spostamenti extradomiciliari.”
All'esito dell'esame, così concludeva: “In conseguenza del predetto quadro patologico la ricorrente è da ritenersi portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 104/92. Il complesso morboso obiettivato determina senza dubbio le “difficoltà persistenti” di grado grave, corrispondenti ad invalidità del 100%. Per ciò che concerne l'indennità di accompagnamento, la ricorrente è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, per cui non sussistono i presupposti biologici richiesti dalla vigente normativa per il riconoscimento del beneficio di cui si discute.”.
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale (cfr. relazione geriatrica del 27.12.2023 e 14.02.2024), all'udienza del 07.01.2025, veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali, con nomina quale nuovo c.t.u. del prof. dott. . Per_2
Ebbene, nella relazione depositata telematicamente in data 03.05.2025, il consulente ha nuovamente indagato il complesso morboso sofferto dall'istante.
All'esito dell'esame obiettivo, valutava le patologie riscontrate soffermandosi sull'incidenza delle stesse sull'autonomia della perizianda: “[…] Sulla base della documentazione medica disponibile e, delle risultanze dell'esame clinico funzionale effettuato è possibile indicare che il complesso patologico da cui la ricorrente è affetta, allo stato, è costituito da : Artrosi diffusa polidistrettuale a localizzazione elettiva al rachide e al cingolo pelvico ed alle ginocchia in esiti di recente intervento di protesizzazione all'anca sinistra per riparo di frattura per-trocanterica in soggetto in normopeso. Quadro con riverberi funzionali di entità avanzata. Valutazione 100% codici analoghi di riferimento 7010 – 7202; Cardiopatia sclerogeno-ipertensiva con alterazione della conduzione atrio-ventricolare (BAV I grado) ascrivibile alla II classe NYHA. Valutazione 50% codice di riferimento 6442; Deficit cognitivo di grado iniziale con dati per imaging di encefalopatia involutiva. Valutazione:30% tenendo conto del codice analogo 1102.In sintesi, tenuto conto del complesso morboso produttivo dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, Parte_1
è da ritenere invalida nella misura del 100% corrispondente a difficoltà gravi per persona ultrasessantacinquenne. Il quadro menomativo rispetto alla precedente valutazione espressa dal CTU nominato nel corso del precedente ATPO (visita CTU maggio 2023) – appare evoluto alquanto in senso peggiorativo in maniera repentina stante l'evenienza fratturativa al femore sinistro.
Peggioramento evidente rispetto all'obiettività riportata nella relazione di CTU prodotta nel corso di ATPO cui seguiva l'odierno ricorso in opposizione.”
Infine, così concludeva: “tenuto conto delle patologie produttive dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, la ricorrente è da ritenere del tutto inabile (invalida al 100% difficoltà gravi nell'espletamento di compiti e funzioni proprie dell'età) Nel caso di specie si tratta di complesso invalidante a valenza eminentemente osteo-articolare degenerativa in soggetto dell'età attuale di circa 86 anni in cui la difettività a carico dell'organo della statica e della deambulazione ha subito un rapido progredire in peius a motivo dell'evento fratturativo documentalmente ascritto al mese di
4 ottobre del 2023. Ne deriva che intorno al mese di ottobre dell'anno 2023, corrispondente alla data dell'intervento di protesizzazione dell'anca sinistra è da ritenere sia stato raggiunto il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Nel caso di specie, dunque, il c.t.u. ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sofferte e documentate, concludendo che le patologie diagnosticate in capo alla sig.ra hanno determinato una invalidità nella misura del 100%, con Pt_1 necessità di assistenza continua a far data dall'ottobre 2023.
Va ulteriormente precisato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u., infatti, hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e va dichiarata in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile per Parte_1 il riconoscimento della indennità di accompagnamento a far data da ottobre 2023.
3. Tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un mezzo le spese di entrambi i giudizi. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiarato antistatario.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dall'ottobre 2023; CP_
pone a carico dell' le spese delle c.t.u.; CP_
compensa in misura di un mezzo le spese di entrambi i giudizi e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 27.5.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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