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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 478/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 3.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Lucia De Pascale Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
TO ND, RI TT e FR MÀ
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.01.2024 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di residenza per n. 51 giornate complessive per l'anno 2019, si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimento del 21.06.2023, delle predette giornate lavorative prestate alle dipendenze della nei mesi da Controparte_2 agosto a ottobre 2019.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 per i giorni e nell'anno indicato, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento
[...] del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 51 gg nell'anno 2019, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dalla ricorrente nel suddetto anno 2019.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per l'anno 2019 alle dipendenze della nei terreni ubicati CP_2 in Palagiano e Palagianello e si è occupata prevalentemente della raccolta dell'uva;
è emerso altresì che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso (cfr dichiarazioni teste : “… la signora ha Testimone_1 Parte_1 prestato, per il periodo che va dal 01.agosto 2019 alla fine del mese di ottobre 2019, attività lavorativa in qualità di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta
"Orofruit',per la raccolta dell'uva; Adr: Preciso di essere a conoscenza della predetta circostanza in quanto anch'io ho lavorato insieme alla in quel periodo Parte_1
Testi per la raccolta dell"uva; : Confermo la circostanza n.5 del ricorso introduttivo, precisando che la raccolta dell'uva è avvenuta nei terreni ubicati nei comuni di Testi Palagianello e Palagiano;
Confermo che rispettavamo il seguente orario di lavoro e precisamente dalle 05.00 la mattina fino alle 12.00 circa”).
Né assumono rilievo le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Sig. già Tes_4 legale rappresentante della richiamate dall' al fine di escludere CP_2 CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro invocato dalla ricorrente: ed infatti, quanto dichiarato dal in ordine alla circostanza che a far data dal 2015, egli stesso Tes_4 ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di , induce Parte_2 unicamente a ritenere che, da tale data, il Sig abbia assunto di fatto la Pt_2 gestione della ( cfr dichiarazioni Sig “Oggi la non ha CP_2 Tes_4 CP_2 niente. Ha condotto terreni fino al 2015 -2016……… Fino al 2016 ho condotto i terreni di cui vi ho parlato prima, e su cui sto lavorando adesso in qualità di dipendente (per
) ……. “negli ultimi 5 anni ha lavorato sempre come dipendente per Parte_2
?” R. “Si, ed ho fatto sempre 100-110 giornate.”), sicchè il rapporto Parte_2 di lavoro svolto alle dipendenze della come dimostrato in sede istruttoria, CP_2 si è espletato evidentemente sotto le direttive del Sig. , quale Parte_2 titolare di fatto della CP_2
Analogamente venivano rese coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita in contanti alla fine della giornata lavorativa (cfr dich teste “ARR: Preciso che alla fine della giornata lavorativa venivano pagate Tes_5 in contanti”; analogamente il teste ). Tes_1
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 51 giornate per l'anno 2019.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2019 per n. 51 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 3.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Lucia De Pascale Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
TO ND, RI TT e FR MÀ
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17.01.2024 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di residenza per n. 51 giornate complessive per l'anno 2019, si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimento del 21.06.2023, delle predette giornate lavorative prestate alle dipendenze della nei mesi da Controparte_2 agosto a ottobre 2019.
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 per i giorni e nell'anno indicato, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento
[...] del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 51 gg nell'anno 2019, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. Tanto premesso il ricorso nel merito è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dalla ricorrente nel suddetto anno 2019.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per l'anno 2019 alle dipendenze della nei terreni ubicati CP_2 in Palagiano e Palagianello e si è occupata prevalentemente della raccolta dell'uva;
è emerso altresì che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso (cfr dichiarazioni teste : “… la signora ha Testimone_1 Parte_1 prestato, per il periodo che va dal 01.agosto 2019 alla fine del mese di ottobre 2019, attività lavorativa in qualità di bracciante agricola alle dipendenze della Ditta
"Orofruit',per la raccolta dell'uva; Adr: Preciso di essere a conoscenza della predetta circostanza in quanto anch'io ho lavorato insieme alla in quel periodo Parte_1
Testi per la raccolta dell"uva; : Confermo la circostanza n.5 del ricorso introduttivo, precisando che la raccolta dell'uva è avvenuta nei terreni ubicati nei comuni di Testi Palagianello e Palagiano;
Confermo che rispettavamo il seguente orario di lavoro e precisamente dalle 05.00 la mattina fino alle 12.00 circa”).
Né assumono rilievo le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Sig. già Tes_4 legale rappresentante della richiamate dall' al fine di escludere CP_2 CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro invocato dalla ricorrente: ed infatti, quanto dichiarato dal in ordine alla circostanza che a far data dal 2015, egli stesso Tes_4 ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di , induce Parte_2 unicamente a ritenere che, da tale data, il Sig abbia assunto di fatto la Pt_2 gestione della ( cfr dichiarazioni Sig “Oggi la non ha CP_2 Tes_4 CP_2 niente. Ha condotto terreni fino al 2015 -2016……… Fino al 2016 ho condotto i terreni di cui vi ho parlato prima, e su cui sto lavorando adesso in qualità di dipendente (per
) ……. “negli ultimi 5 anni ha lavorato sempre come dipendente per Parte_2
?” R. “Si, ed ho fatto sempre 100-110 giornate.”), sicchè il rapporto Parte_2 di lavoro svolto alle dipendenze della come dimostrato in sede istruttoria, CP_2 si è espletato evidentemente sotto le direttive del Sig. , quale Parte_2 titolare di fatto della CP_2
Analogamente venivano rese coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita in contanti alla fine della giornata lavorativa (cfr dich teste “ARR: Preciso che alla fine della giornata lavorativa venivano pagate Tes_5 in contanti”; analogamente il teste ). Tes_1
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato, come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr. buste paga e Mod UNILAV allegati ricorrente), né le vicende interne alla gestione dell'azienda, né le irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024).
Tra l'altro, vi è da rilevare che, seppure alla luce delle deduzioni dell'istituto convenuto non possano escludersi eventuali irregolarità amministrative - dichiarazioni contraddittorie, mancata presentazione della documentazione amministrativa - imputabili a carico della datrice di lavoro, cionondimeno tali irregolarità, che, tra l'altro, non costituiscono oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi di ostacolo all'accoglimento della domanda laddove sia resa la prova del rapporto di lavoro subordinato (Tribunale di Bari 2909/22).
Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di residenza per 51 giornate per l'anno 2019.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2019 per n. 51 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Taranto, 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli