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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5631/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Gaetano Savona Presidente;
dott. Francesco De Giorgi Giudice, relatore;
dott. Luca Angioi Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5631/2024 di reclamo ex artt. 630, terzo comma e 178, commi terzo,
quarto e quinto, c.p.c., tra:
c.f. , con sede in Cagliari, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Sorcinelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al reclamo,
reclamante
contro
, c.f. , con sede in Cagliari, via Roma n. Controparte_1 P.IVA_2
93, e in in via San Giovanni n. 5, in persona del legale rappresentate;
Controparte_2
c.f. nato a [...] [...], e Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
ivi residente in [...];
1 reclamati
e nei confronti di
Laboratorio Analisi Valdes s.r.l., con sede in Cagliari, in via Gianturco n. 9, in persona del legale rappresentante;
c.f. , con sede locale in Controparte_4 P.IVA_3
Cagliari, viale Bonaria s.n.c.; c.f. , con sede locale Controparte_5 P.IVA_4
in Cagliari, viale Bonaria 33; c.f. , con sede locale in Controparte_6 P.IVA_5
Cagliari, via Simeto s.n.c.;
terzi pignorati
avverso
l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 23.8.2024 nel procedimento n. 106/2024
r.g.e. con la quale è stata dichiara l'estinzione dell'esecuzione mobiliare promossa da contro l' e per mancata Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Per la reclamante: “Voglia il Collegio revocare l'ordinanza 23 agosto 2024, comunicata
in pari data, resa nel procedimento n. 106/2024 R.Es. dal Tribunale ordinario di Cagliari,
Giudice dell'esecuzione dott.ssa P. Tomasi, che ha dichiarato inefficace il pignoramento
e l'estinzione della procedura in parola e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice
dell'esecuzione al fine di proseguire la causa medesima”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2024 quale creditore procedente Parte_1
nell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 106/2024 r.g.e., ha proposto tempestivamente reclamo avverso l'ordinanza del 23.8.2024 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento e dichiarato estinta la procedura esecutiva.
2 All'udienza di comparizione davanti al Collegio è comparsa solo parte reclamante mentre nessuno si è costituito per la parte debitrice e i terzi pignorati, i quali sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità delle notificazioni.
2. L'oggetto del reclamo può essere così sintetizzato.
2.1 Con l'ordinanza del 23.8.2024 il Giudice dell'Esecuzione, posto che i debitori ed i terzi pignorati erano stai citati a comparire all'udienza del 18.1.2024, ha così statuito:
“osservato che la notifica ex art. 543 quinto comma c.p.c. al debitore esecutato CP_3
si è perfezionata in data 19 gennaio 2024; ritenuto che ai sensi dell'art. 543 5°
[...]
comma c.p.c. il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di
pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo
con indicazione del numero di ruolo della procedura e deve depositare l'avviso notificato
nel fascicolo dell'esecuzione; la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito
nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, per tali motivi ha dichiarato inefficace il pignoramento e conseguentemente ha dichiarato estinta la procedura esecutiva.
2.2 Parte reclamante ha contestato il contenuto dell'ordinanza specificando che la notifica del pignoramento è stata chiesta all'Unep in data 4.12.2023, che questa si sarebbe perfezionata tra il 6.12.2023 ed il 12.12.2023, e che debitori e terzi erano stati citati a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione all'udienza del 18.1.2024. Ha, inoltre,
evidenziato di aver tempestivamente iscritto a ruolo la procedura e di aver provveduto a effettuare la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai debitori e ai terzi pignorati, ai sensi dell'art. 543, quinto comma, c.p.c., entro la data di udienza indicata in citazione;
in particolare, il reclamante ha specificato di aver adempiuto all'obbligo di legge in data 17.1.2024 con notifica a mezzo di posta elettronica certificata, nei confronti dei terzi pignorati, e a mezzo Unep, rispetto ai debitori.
3 A tal proposito, la reclamante ha ulteriormente evidenziato che alla prima udienza, differita d'ufficio al 29.5.2024, il Giudice dispose un rinvio per consentire al creditore di produrre la prova del perfezionamento dell'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo fatta nei confronti dei debitori, dato che al momento dell'udienza questa era documentata solo dalla produzione della c.d. “velina” rilasciata dall'ufficiale giudiziario al momento della consegna del plico. La reclamante ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata avrebbe ingiustamente dichiarato l'estinzione dell'esecuzione ritenendo che l'art. 543, quinto comma, c.p.c. dovesse essere interpretato nel senso che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, perfezionatosi in data 19.1.2024, dovesse pervenire a conoscenza del debitore prima della data di udienza indicata dal creditore nella citazione contenuta nell'atto di pignoramento e quindi entro il 18.1.2024.
3. Il reclamo è fondato.
3.1. L'art. 543, quinto comma, c.p.c. prevede che «il creditore, entro la data dell'udienza
di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso
notificato nel fascicolo dell'esecuzione». Tale disposizione dev'essere coordinata con la previsione di cui al quarto comma, nel quale sono scandite le attività che devono essere compiute dal creditore procedente dopo la notifica dell'atto di pignoramento.
In particolare, il creditore è tenuto a iscrivere a ruolo l'esecuzione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di restituzione al creditore del pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
A seguito di tale adempimento sorge l'ulteriore onere per il creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con gli estremi del fascicolo formato dalla cancelleria, in quanto, anche in questo caso, «la mancata notifica
dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia
del pignoramento».
4 Tale assetto normativo, mutato con l'entrata in vigore della legge n. 206/2021, ha la dichiarata finalità di garantire una maggior efficienza del processo di espropriazione presso terzi, imponendo al creditore di curare con celerità gli adempimenti volti a instaurare il processo esecutivo. Lo scopo di efficientamento dell'esecuzione forzata è perseguito, da un lato, con la garanzia a favore del debitore di conoscere in modo effettivo la pendenza dell'esecuzione e, dall'altro lato, con la tempestiva liberazione dei terzi pignorati dall'onere di custodire le somme oggetto di pignoramento nel caso in cui il creditore decida di non iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.
Infatti, «ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi
del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento» (così l'art. 543
c.p.c.).
Ne consegue che il creditore non solo deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma deve anche depositare la prova della notifica dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento. La norma qualifica chiaramente tale termine come perentorio, prevedendo per l'inosservanza di entrambi gli oneri indicati la sanzione dell'inefficacia del pignoramento.
Si tratta quindi di due esigenze di tutela distinte, la prima, nei confronti del debitore esecutato, al fine di consentirgli, quantomeno in astratto, la possibilità di prendere immediata conoscenza della pendenza del processo esecutivo – appurato che egli è già
stato destinatario della notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento
–, e, la seconda, nei confronti dei creditori, i quali sono liberati degli obblighi di custodia delle somme pignorate se entro la data di udienza indicata in citazione non hanno ricevuto la notifica di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
3.2 Per quanto attiene all'oggetto del reclamo, è discussa solo la violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso nei confronti dei debitori esecutati in quanto è documentale che rispetto
5 ai terzi pignorati l'avviso sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
17.1.2024, ovverosia il giorno stesso di iscrizione a ruolo della procedura.
Rispetto alla notifica dell'avviso ai debitori l'ordinanza reclamata ha rilevato che alla luce dell'udienza di citazione indicata per il 18.1.2024 e “osservato che la notifica ex art. 543
quinto comma c.p.c. al debitore esecutato si è perfezionata in data 19 Controparte_3
gennaio 2024”, il pignoramento dovesse essere dichiarato inefficace e la procedura dovesse essere estinta.
La conclusione a cui è giunto il Giudice dell'Esecuzione muove dall'implicito presupposto che il dato normativo richieda il perfezionamento della notifica alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che il creditore abbia avviato il procedimento notificatorio nei termini indicati dalla legge.
A parere del Collegio, tale impostazione non è condivisibile in quanto non tiene in debita considerazione la finalità della norma che, rispetto alla tutela dei debitori, rimette al vaglio del Giudice dell'Esecuzione, nel corso dell'udienza di comparizione effettivamente svolta,
il rispetto di tali adempimenti;
sicché, si può sostenere che mentre per i terzi pignorati l'obbligo di custodia delle somme, in caso di mancata notifica dell'avviso, cessi dalla data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento, per quanto attiene alla tutele della posizione del debitore, invece, l'efficacia del pignoramento è valutata solo quando l'udienza di comparizione viene effettivamente svolta, ed il creditore adempie il suo onere portando alla notifica l'atto «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di
pignoramento» e depositando gli atti che attestino l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'avviso entro l'udienza di comparizione come fissata dal giudice una volta che il procedimento è stato iscritto al ruolo, momento nel quale avverrà il controllo giudiziale degli adempimenti di cui è onerato il creditore.
Ciò comporta che nel caso in cui la notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo nei confronti del debitore si perfezioni successivamente alla data indicata nell'atto di pignoramento –
6 come è avvenuto nel caso oggetto di reclamo, ossia il giorno successivo alla data d'udienza indicata nel pignoramento – il creditore può liberarsi dal proprio onere producendo gli atti che attestino l'avvio del procedimento notificatorio entro la data dell'udienza di citazione.
Tale interpretazione è l'unica coerente con il sistema normativo dell'esecuzione mobiliare presso terzi dove l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento è nella libera disponibilità del difensore del creditore procedente che, per prassi, indica tale data in un ragionevole arco temporale ritenuto da egli idoneo per perfezionare la notifica del pignoramento contro debitori e terzi;
tale udienza, peraltro, viene sovente differita d'ufficio dal Tribunale adito una volta che è formato il fascicolo dell'esecuzione a mente del disposto dell'art. 543, quarto comma, c.p.c.
D'altro canto, non vi è alcun motivo per non ritenere perfezionata la notifica nel momento in cui il creditore affida all'ufficiale giudiziario gli atti, in applicazione del principio generale della scissione degli effetti della notifica, vigente nel nostro ordinamento, ed estensibile anche al processo esecutivo.
Infatti, in armonia con il dato letterale dell'art. 543, quinto comma, c.p.c., qualora la volontà del legislatore fosse stata quella di garantire al debitore di avere conoscenza dell'iscrizione al ruolo prima della data d'udienza indicata in citazione, non avrebbe adottato la locuzione «entro la data» ma avrebbe specificato un termine anteriore alla data d'udienza per la notifica dell'avviso.
Deve infatti essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, in materia di scissione degli effetti della notifica, ha chiarito che “la distinzione dei momenti
di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell'atto, con il
riferimento al momento della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo
quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze
negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo
7 carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell'avvenuta notificazione” (Cass. civ., sez.
I, n. 27010/2008).
Detto orientamento, coerente con la decisione della Corte costituzionale n.477/2002, ha lo scopo di evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, di modo che, a parità di condizioni, non vi è alcuna ragione per ritenere che lo stesso non possa trovare applicazione anche nel procedimento esecutivo.
3.3 Nel caso di specie il creditore procedente ha dato prova di aver completato gli adempimenti di cui era gravato nei termini di legge.
Infatti, il creditore, nell'impugnare l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione, ha allegato e provato di aver notificato l'atto di pignoramento ai debitori ed ai terzi pignorati tra il
6.12.2023 ed il 12.12.2023 e che l'ufficiale giudiziario ha restituito il pignoramento notificato al creditore in data 12.1.2024 (doc. 2 reclamante). Ugualmente, parte reclamante ha documentato che la procedura esecutiva è stata iscritta al ruolo in data 17.1.2024 e che in pari data, formato il fascicolo dell'esecuzione, lo stesso Giudice della procedura ha differito l'udienza indicata in citazione per il 18.1.2024 al 29.5.2024 (doc. 7, file 31982782
- reclamante). Ancora, parte reclamante ha provato di aver notificato l'avviso di iscrizione a ruolo, previsto dall'art. 543, quinto comma, c.p.c., nei confronti dei terzi pignorati con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 17.1.2024, mentre il medesimo avviso è stato notificato ai debitori a mezzo ufficiale giudiziario, con atto affidato all'Unep il 17.1.2024. Tutta la documentazione in possesso del creditore è stata poi tempestivamente depositata nel fascicolo dell'esecuzione.
Ne consegue che già alla data del 18.1.2024 erano stati depositati nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli elementi necessari per ritenere efficace il pignoramento presso terzi.
8 In ragione di quanto detto in punto di scissione degli effetti della notifica, la notifica dell'avviso può ritenersi eseguita con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario di modo che, come attestato con il deposito della “velina”, senza che rilevi ai fini del verificarsi della causa di decadenza la data di effettivo perfezionamento.
Il reclamo deve in definitiva essere accolto per i motivi esposti, l'ordinanza di estinzione deve quindi essere revocata e gli atti devono essere rimessi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura n. 106/2024 r.g.e. dinanzi a lui.
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, queste devono essere integralmente compensate atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso su impulso ufficioso, né la parte debitrice ha inteso difendere in questa sede il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il reclamo proposto dalla e, per l'effetto: Parte_1
- revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
106/2024 r.g.e. pronunciata in data 23.8.2024 e rimette le parti davanti al Giudice
dell'Esecuzione per la prosecuzione;
- compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Francesco De Giorgi dott. Gaetano Savona
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Gaetano Savona Presidente;
dott. Francesco De Giorgi Giudice, relatore;
dott. Luca Angioi Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5631/2024 di reclamo ex artt. 630, terzo comma e 178, commi terzo,
quarto e quinto, c.p.c., tra:
c.f. , con sede in Cagliari, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Sorcinelli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al reclamo,
reclamante
contro
, c.f. , con sede in Cagliari, via Roma n. Controparte_1 P.IVA_2
93, e in in via San Giovanni n. 5, in persona del legale rappresentate;
Controparte_2
c.f. nato a [...] [...], e Controparte_3 C.F._1 Controparte_2
ivi residente in [...];
1 reclamati
e nei confronti di
Laboratorio Analisi Valdes s.r.l., con sede in Cagliari, in via Gianturco n. 9, in persona del legale rappresentante;
c.f. , con sede locale in Controparte_4 P.IVA_3
Cagliari, viale Bonaria s.n.c.; c.f. , con sede locale Controparte_5 P.IVA_4
in Cagliari, viale Bonaria 33; c.f. , con sede locale in Controparte_6 P.IVA_5
Cagliari, via Simeto s.n.c.;
terzi pignorati
avverso
l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 23.8.2024 nel procedimento n. 106/2024
r.g.e. con la quale è stata dichiara l'estinzione dell'esecuzione mobiliare promossa da contro l' e per mancata Parte_1 Controparte_7 Controparte_3
tempestiva notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo del processo esecutivo.
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Per la reclamante: “Voglia il Collegio revocare l'ordinanza 23 agosto 2024, comunicata
in pari data, resa nel procedimento n. 106/2024 R.Es. dal Tribunale ordinario di Cagliari,
Giudice dell'esecuzione dott.ssa P. Tomasi, che ha dichiarato inefficace il pignoramento
e l'estinzione della procedura in parola e per l'effetto, rimettere le parti davanti al Giudice
dell'esecuzione al fine di proseguire la causa medesima”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12.9.2024 quale creditore procedente Parte_1
nell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 106/2024 r.g.e., ha proposto tempestivamente reclamo avverso l'ordinanza del 23.8.2024 con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento e dichiarato estinta la procedura esecutiva.
2 All'udienza di comparizione davanti al Collegio è comparsa solo parte reclamante mentre nessuno si è costituito per la parte debitrice e i terzi pignorati, i quali sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità delle notificazioni.
2. L'oggetto del reclamo può essere così sintetizzato.
2.1 Con l'ordinanza del 23.8.2024 il Giudice dell'Esecuzione, posto che i debitori ed i terzi pignorati erano stai citati a comparire all'udienza del 18.1.2024, ha così statuito:
“osservato che la notifica ex art. 543 quinto comma c.p.c. al debitore esecutato CP_3
si è perfezionata in data 19 gennaio 2024; ritenuto che ai sensi dell'art. 543 5°
[...]
comma c.p.c. il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di
pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo
con indicazione del numero di ruolo della procedura e deve depositare l'avviso notificato
nel fascicolo dell'esecuzione; la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito
nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”, per tali motivi ha dichiarato inefficace il pignoramento e conseguentemente ha dichiarato estinta la procedura esecutiva.
2.2 Parte reclamante ha contestato il contenuto dell'ordinanza specificando che la notifica del pignoramento è stata chiesta all'Unep in data 4.12.2023, che questa si sarebbe perfezionata tra il 6.12.2023 ed il 12.12.2023, e che debitori e terzi erano stati citati a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione all'udienza del 18.1.2024. Ha, inoltre,
evidenziato di aver tempestivamente iscritto a ruolo la procedura e di aver provveduto a effettuare la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai debitori e ai terzi pignorati, ai sensi dell'art. 543, quinto comma, c.p.c., entro la data di udienza indicata in citazione;
in particolare, il reclamante ha specificato di aver adempiuto all'obbligo di legge in data 17.1.2024 con notifica a mezzo di posta elettronica certificata, nei confronti dei terzi pignorati, e a mezzo Unep, rispetto ai debitori.
3 A tal proposito, la reclamante ha ulteriormente evidenziato che alla prima udienza, differita d'ufficio al 29.5.2024, il Giudice dispose un rinvio per consentire al creditore di produrre la prova del perfezionamento dell'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo fatta nei confronti dei debitori, dato che al momento dell'udienza questa era documentata solo dalla produzione della c.d. “velina” rilasciata dall'ufficiale giudiziario al momento della consegna del plico. La reclamante ha sostenuto che il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata avrebbe ingiustamente dichiarato l'estinzione dell'esecuzione ritenendo che l'art. 543, quinto comma, c.p.c. dovesse essere interpretato nel senso che la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, perfezionatosi in data 19.1.2024, dovesse pervenire a conoscenza del debitore prima della data di udienza indicata dal creditore nella citazione contenuta nell'atto di pignoramento e quindi entro il 18.1.2024.
3. Il reclamo è fondato.
3.1. L'art. 543, quinto comma, c.p.c. prevede che «il creditore, entro la data dell'udienza
di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta
iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso
notificato nel fascicolo dell'esecuzione». Tale disposizione dev'essere coordinata con la previsione di cui al quarto comma, nel quale sono scandite le attività che devono essere compiute dal creditore procedente dopo la notifica dell'atto di pignoramento.
In particolare, il creditore è tenuto a iscrivere a ruolo l'esecuzione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di restituzione al creditore del pignoramento notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
A seguito di tale adempimento sorge l'ulteriore onere per il creditore di notificare al debitore ed al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con gli estremi del fascicolo formato dalla cancelleria, in quanto, anche in questo caso, «la mancata notifica
dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia
del pignoramento».
4 Tale assetto normativo, mutato con l'entrata in vigore della legge n. 206/2021, ha la dichiarata finalità di garantire una maggior efficienza del processo di espropriazione presso terzi, imponendo al creditore di curare con celerità gli adempimenti volti a instaurare il processo esecutivo. Lo scopo di efficientamento dell'esecuzione forzata è perseguito, da un lato, con la garanzia a favore del debitore di conoscere in modo effettivo la pendenza dell'esecuzione e, dall'altro lato, con la tempestiva liberazione dei terzi pignorati dall'onere di custodire le somme oggetto di pignoramento nel caso in cui il creditore decida di non iscrivere a ruolo la procedura esecutiva.
Infatti, «ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi
del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento» (così l'art. 543
c.p.c.).
Ne consegue che il creditore non solo deve notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo ma deve anche depositare la prova della notifica dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento. La norma qualifica chiaramente tale termine come perentorio, prevedendo per l'inosservanza di entrambi gli oneri indicati la sanzione dell'inefficacia del pignoramento.
Si tratta quindi di due esigenze di tutela distinte, la prima, nei confronti del debitore esecutato, al fine di consentirgli, quantomeno in astratto, la possibilità di prendere immediata conoscenza della pendenza del processo esecutivo – appurato che egli è già
stato destinatario della notifica del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento
–, e, la seconda, nei confronti dei creditori, i quali sono liberati degli obblighi di custodia delle somme pignorate se entro la data di udienza indicata in citazione non hanno ricevuto la notifica di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
3.2 Per quanto attiene all'oggetto del reclamo, è discussa solo la violazione dell'obbligo di notifica dell'avviso nei confronti dei debitori esecutati in quanto è documentale che rispetto
5 ai terzi pignorati l'avviso sia stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
17.1.2024, ovverosia il giorno stesso di iscrizione a ruolo della procedura.
Rispetto alla notifica dell'avviso ai debitori l'ordinanza reclamata ha rilevato che alla luce dell'udienza di citazione indicata per il 18.1.2024 e “osservato che la notifica ex art. 543
quinto comma c.p.c. al debitore esecutato si è perfezionata in data 19 Controparte_3
gennaio 2024”, il pignoramento dovesse essere dichiarato inefficace e la procedura dovesse essere estinta.
La conclusione a cui è giunto il Giudice dell'Esecuzione muove dall'implicito presupposto che il dato normativo richieda il perfezionamento della notifica alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento, senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che il creditore abbia avviato il procedimento notificatorio nei termini indicati dalla legge.
A parere del Collegio, tale impostazione non è condivisibile in quanto non tiene in debita considerazione la finalità della norma che, rispetto alla tutela dei debitori, rimette al vaglio del Giudice dell'Esecuzione, nel corso dell'udienza di comparizione effettivamente svolta,
il rispetto di tali adempimenti;
sicché, si può sostenere che mentre per i terzi pignorati l'obbligo di custodia delle somme, in caso di mancata notifica dell'avviso, cessi dalla data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento, per quanto attiene alla tutele della posizione del debitore, invece, l'efficacia del pignoramento è valutata solo quando l'udienza di comparizione viene effettivamente svolta, ed il creditore adempie il suo onere portando alla notifica l'atto «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di
pignoramento» e depositando gli atti che attestino l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'avviso entro l'udienza di comparizione come fissata dal giudice una volta che il procedimento è stato iscritto al ruolo, momento nel quale avverrà il controllo giudiziale degli adempimenti di cui è onerato il creditore.
Ciò comporta che nel caso in cui la notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo nei confronti del debitore si perfezioni successivamente alla data indicata nell'atto di pignoramento –
6 come è avvenuto nel caso oggetto di reclamo, ossia il giorno successivo alla data d'udienza indicata nel pignoramento – il creditore può liberarsi dal proprio onere producendo gli atti che attestino l'avvio del procedimento notificatorio entro la data dell'udienza di citazione.
Tale interpretazione è l'unica coerente con il sistema normativo dell'esecuzione mobiliare presso terzi dove l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento è nella libera disponibilità del difensore del creditore procedente che, per prassi, indica tale data in un ragionevole arco temporale ritenuto da egli idoneo per perfezionare la notifica del pignoramento contro debitori e terzi;
tale udienza, peraltro, viene sovente differita d'ufficio dal Tribunale adito una volta che è formato il fascicolo dell'esecuzione a mente del disposto dell'art. 543, quarto comma, c.p.c.
D'altro canto, non vi è alcun motivo per non ritenere perfezionata la notifica nel momento in cui il creditore affida all'ufficiale giudiziario gli atti, in applicazione del principio generale della scissione degli effetti della notifica, vigente nel nostro ordinamento, ed estensibile anche al processo esecutivo.
Infatti, in armonia con il dato letterale dell'art. 543, quinto comma, c.p.c., qualora la volontà del legislatore fosse stata quella di garantire al debitore di avere conoscenza dell'iscrizione al ruolo prima della data d'udienza indicata in citazione, non avrebbe adottato la locuzione «entro la data» ma avrebbe specificato un termine anteriore alla data d'udienza per la notifica dell'avviso.
Deve infatti essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità la quale, in materia di scissione degli effetti della notifica, ha chiarito che “la distinzione dei momenti
di perfezionamento delle notifiche per il notificante ed il destinatario dell'atto, con il
riferimento al momento della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo
quando dal protrarsi del procedimento notificatorio potrebbero verificarsi conseguenze
negative per il notificante e non, invece, quando una norma preveda che un termine a suo
7 carico debba iniziare a decorrere dal tempo dell'avvenuta notificazione” (Cass. civ., sez.
I, n. 27010/2008).
Detto orientamento, coerente con la decisione della Corte costituzionale n.477/2002, ha lo scopo di evitare che si possano verificare decadenze o altri effetti pregiudizievoli per il notificante in conseguenza di fatti a lui non ascrivibili ma ascrivibili al procedimento notificatorio ed ai suoi esecutori, di modo che, a parità di condizioni, non vi è alcuna ragione per ritenere che lo stesso non possa trovare applicazione anche nel procedimento esecutivo.
3.3 Nel caso di specie il creditore procedente ha dato prova di aver completato gli adempimenti di cui era gravato nei termini di legge.
Infatti, il creditore, nell'impugnare l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione, ha allegato e provato di aver notificato l'atto di pignoramento ai debitori ed ai terzi pignorati tra il
6.12.2023 ed il 12.12.2023 e che l'ufficiale giudiziario ha restituito il pignoramento notificato al creditore in data 12.1.2024 (doc. 2 reclamante). Ugualmente, parte reclamante ha documentato che la procedura esecutiva è stata iscritta al ruolo in data 17.1.2024 e che in pari data, formato il fascicolo dell'esecuzione, lo stesso Giudice della procedura ha differito l'udienza indicata in citazione per il 18.1.2024 al 29.5.2024 (doc. 7, file 31982782
- reclamante). Ancora, parte reclamante ha provato di aver notificato l'avviso di iscrizione a ruolo, previsto dall'art. 543, quinto comma, c.p.c., nei confronti dei terzi pignorati con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 17.1.2024, mentre il medesimo avviso è stato notificato ai debitori a mezzo ufficiale giudiziario, con atto affidato all'Unep il 17.1.2024. Tutta la documentazione in possesso del creditore è stata poi tempestivamente depositata nel fascicolo dell'esecuzione.
Ne consegue che già alla data del 18.1.2024 erano stati depositati nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli elementi necessari per ritenere efficace il pignoramento presso terzi.
8 In ragione di quanto detto in punto di scissione degli effetti della notifica, la notifica dell'avviso può ritenersi eseguita con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario di modo che, come attestato con il deposito della “velina”, senza che rilevi ai fini del verificarsi della causa di decadenza la data di effettivo perfezionamento.
Il reclamo deve in definitiva essere accolto per i motivi esposti, l'ordinanza di estinzione deve quindi essere revocata e gli atti devono essere rimessi al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura n. 106/2024 r.g.e. dinanzi a lui.
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, queste devono essere integralmente compensate atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso su impulso ufficioso, né la parte debitrice ha inteso difendere in questa sede il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il reclamo proposto dalla e, per l'effetto: Parte_1
- revoca l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.
106/2024 r.g.e. pronunciata in data 23.8.2024 e rimette le parti davanti al Giudice
dell'Esecuzione per la prosecuzione;
- compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Francesco De Giorgi dott. Gaetano Savona
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento il dott. Carlo Augusto Durante,
magistrato ordinario in tirocinio.
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