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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6887/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6887/25 promossa da:
Parte_1
[...]
con l'Avv. Arianna Francesca Cubranich
ricorrente contro
e Controparte_1 CP_2
resistenti contumaci
premesso
che
- con atto di citazione del 16.10.2024 regolarmente notificato in data 23.10.24 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la di Parte_1
pagina 1 di 5 proprietaria dell'unità immobiliare sita in Torino, Piazza Parte_1
Galimberti n. 25, piano quarto scala A interno 10 e della soffitta contraddistinta con il n.
221 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1.01.2023, intimava ai Sig.ri
lo sfratto per morosità e chiedeva Parte_2
l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni e gli accessori non pagati oltre a spese di riscaldamento per complessivi € 7.013,87;
- nel corso del giudizio di sfratto rubricato al n. Rg. 19596/24 i conduttori provvedevano a sanare la morosità dedotta in citazione relativa a canoni e accessori per il periodo da febbraio 2024 a novembre 2024 oltre ad una parte delle spese di riscaldamento, come attestato dal verbale di udienza dell'1.4.2025;
- nonostante la ritualità della notifica, nel procedimento di sfratto le parti intimate non comparivano;
- in tale sede la ricorrente, poiché la morosità era stata sanata nelle more del procedimento di sfratto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio comunque sostenute, nonché dei canoni e delle spese accessorie maturate successivamente al mese di novembre 2024;
- il GOP, non potendo convalidare lo sfratto per il venir meno della morosità di cui all'atto di intimazione, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo G.I. con ordinanza del 1.04.2025, rilevato che il giudizio dovesse proseguire solo in punto spese e morosità successiva, disponeva la conversione del rito,
assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione per il giorno 2.10.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- la predetta ordinanza veniva ritualmente notificata ai resistenti a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; pagina 2 di 5 - parte intimante depositava nei termini assegnati la memoria integrativa del 18.07.2025
chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite e dei canoni nel frattempo maturati;
- i resistenti non sono comparsi in mediazione;
- all'udienza del 2.10.2025 il G.I., visti gli art. 181 e 309 c.p.c., fissava nuova udienza al
9.10.25;
- all'udienza del 9.10. 2025 compariva parte ricorrente;
i resistenti non comparivano e venivano dichiarati contumaci;
- Il G.I concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale sino al 10.11.2025;
- alla scadenza del termine viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- come è emerso in corso di causa e riferito dalla ricorrente, i conduttori hanno sanato la morosità dedotta in citazione soltanto nelle more del giudizio di sfratto;
- la ricorrente, quindi, di fronte al mancato pagamento spontaneo dei canoni nei termini di contrattuali era stata costretta a radicare il giudizio di sfratto e sostenere le relative spese;
- la ricorrente ha quindi diritto al rimborso delle spese relative al giudizio di sfratto oltre alle spese di questo giudizio;
- inoltre secondo la ricorrente i conduttori, pur avendo sanato la morosità in citazione,
hanno continuato ad essere inadempienti alle loro obbligazioni contrattuali ex art. 1587
c.c., omettendo il pagamento dei canoni successivamente dovuti da dicembre 2024 ad oggi oltre ai ratei delle spese di riscaldamento gestione 2024/25 per un ammontare di €
7.646,72; pagina 3 di 5 - i conduttori omettendo di costituirsi in giudizio non hanno né provato tali pagamenti,
come sarebbe stato loro onere vertendosi in materia contrattuale, né sollevato eccezioni avverso la domanda attorea;
- l'inadempimento è da intendersi grave ai sensi dell'art. 5 della l. n. 392 del 1978;
- ne consegue la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento dei resistenti e la loro condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 7.646,72 dovuti sino al novembre 2025, oltre ad € 543,78
per ogni ulteriore mese di occupazione dal dicembre 2025 al rilascio;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 460,00;
- fase introduttiva: euro 355,00;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase di trattazione: euro 840,00
- fase decisionale: euro 851,00
per complessivi euro 2.947,00 oltre ad euro 145,50 + 264,00 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'1.1.23 per inadempimento di e;
Controparte_1 CP_2
- condanna e al rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 CP_2
Torino, piazza Galimberti n. 25;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.12.25;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 CP_2
della Parte_1
di € 7.646,72 oltre ad € 543,78 mensili per ogni ulteriore mese di
[...]
occupazione dal dicembre 2025 al rilascio;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 CP_2
della Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.947,00 per compensi
[...]
ed euro 409,50 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 16 novembre 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 6887/25 promossa da:
Parte_1
[...]
con l'Avv. Arianna Francesca Cubranich
ricorrente contro
e Controparte_1 CP_2
resistenti contumaci
premesso
che
- con atto di citazione del 16.10.2024 regolarmente notificato in data 23.10.24 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la di Parte_1
pagina 1 di 5 proprietaria dell'unità immobiliare sita in Torino, Piazza Parte_1
Galimberti n. 25, piano quarto scala A interno 10 e della soffitta contraddistinta con il n.
221 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo dell'1.01.2023, intimava ai Sig.ri
lo sfratto per morosità e chiedeva Parte_2
l'emissione di ingiunzione di pagamento per i canoni e gli accessori non pagati oltre a spese di riscaldamento per complessivi € 7.013,87;
- nel corso del giudizio di sfratto rubricato al n. Rg. 19596/24 i conduttori provvedevano a sanare la morosità dedotta in citazione relativa a canoni e accessori per il periodo da febbraio 2024 a novembre 2024 oltre ad una parte delle spese di riscaldamento, come attestato dal verbale di udienza dell'1.4.2025;
- nonostante la ritualità della notifica, nel procedimento di sfratto le parti intimate non comparivano;
- in tale sede la ricorrente, poiché la morosità era stata sanata nelle more del procedimento di sfratto, chiedeva la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio comunque sostenute, nonché dei canoni e delle spese accessorie maturate successivamente al mese di novembre 2024;
- il GOP, non potendo convalidare lo sfratto per il venir meno della morosità di cui all'atto di intimazione, trasmetteva il fascicolo al giudice togato di riferimento;
- questo G.I. con ordinanza del 1.04.2025, rilevato che il giudizio dovesse proseguire solo in punto spese e morosità successiva, disponeva la conversione del rito,
assegnava alle parti termine di giorni 15 per esperire la mediazione obbligatoria e fissava udienza di comparizione per il giorno 2.10.2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- la predetta ordinanza veniva ritualmente notificata ai resistenti a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; pagina 2 di 5 - parte intimante depositava nei termini assegnati la memoria integrativa del 18.07.2025
chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite e dei canoni nel frattempo maturati;
- i resistenti non sono comparsi in mediazione;
- all'udienza del 2.10.2025 il G.I., visti gli art. 181 e 309 c.p.c., fissava nuova udienza al
9.10.25;
- all'udienza del 9.10. 2025 compariva parte ricorrente;
i resistenti non comparivano e venivano dichiarati contumaci;
- Il G.I concedeva termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive della trattazione orale sino al 10.11.2025;
- alla scadenza del termine viene depositata la presente sentenza;
osservato
che
- come è emerso in corso di causa e riferito dalla ricorrente, i conduttori hanno sanato la morosità dedotta in citazione soltanto nelle more del giudizio di sfratto;
- la ricorrente, quindi, di fronte al mancato pagamento spontaneo dei canoni nei termini di contrattuali era stata costretta a radicare il giudizio di sfratto e sostenere le relative spese;
- la ricorrente ha quindi diritto al rimborso delle spese relative al giudizio di sfratto oltre alle spese di questo giudizio;
- inoltre secondo la ricorrente i conduttori, pur avendo sanato la morosità in citazione,
hanno continuato ad essere inadempienti alle loro obbligazioni contrattuali ex art. 1587
c.c., omettendo il pagamento dei canoni successivamente dovuti da dicembre 2024 ad oggi oltre ai ratei delle spese di riscaldamento gestione 2024/25 per un ammontare di €
7.646,72; pagina 3 di 5 - i conduttori omettendo di costituirsi in giudizio non hanno né provato tali pagamenti,
come sarebbe stato loro onere vertendosi in materia contrattuale, né sollevato eccezioni avverso la domanda attorea;
- l'inadempimento è da intendersi grave ai sensi dell'art. 5 della l. n. 392 del 1978;
- ne consegue la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento dei resistenti e la loro condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma di € 7.646,72 dovuti sino al novembre 2025, oltre ad € 543,78
per ogni ulteriore mese di occupazione dal dicembre 2025 al rilascio;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto - valori minimi:
- fase di studio: euro 460,00;
- fase introduttiva: euro 355,00;
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 441,00
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito – valori minimi:
- fase di trattazione: euro 840,00
- fase decisionale: euro 851,00
per complessivi euro 2.947,00 oltre ad euro 145,50 + 264,00 per esposti, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'1.1.23 per inadempimento di e;
Controparte_1 CP_2
- condanna e al rilascio dell'immobile sito in Controparte_1 CP_2
Torino, piazza Galimberti n. 25;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.12.25;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 CP_2
della Parte_1
di € 7.646,72 oltre ad € 543,78 mensili per ogni ulteriore mese di
[...]
occupazione dal dicembre 2025 al rilascio;
- condanna in solido e al pagamento a favore Controparte_1 CP_2
della Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.947,00 per compensi
[...]
ed euro 409,50 per esposti oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 16 novembre 2025
Il giudice unico
Dott. A. Carbone
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