Sentenza 30 gennaio 2006
Massime • 1
È configurabile la responsabilità extracontrattuale della banca per accensione di un conto corrente sulla base di una patente grossolanamente falsificata, con rilascio contestuale del libretto di assegni in favore del sedicente nuovo cliente, qualora il funzionario addetto, venendo meno al suo obbligo di far uso di un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata, abbia omesso i più elementari controlli atti ad evitare il rischio del rilascio del libretto in favore di persona non autorizzata (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, per non aver adeguatamente tenuto in considerazione che il funzionario di banca non aveva sottoposto la patente esibitagli ad un attento esame, che gli avrebbe consentito di rilevarne "ictu oculi" la falsificazione, ed aveva consegnato immediatamente il carnet di assegni pur in presenza di un deposito di modestissima entità, senza controllare la solvibilità del cliente presso la Centrale dei rischi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2006, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, presso lo studio dell'avvocato CHINNI CAMILLO NICOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEUTSCHE BANCK S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato RICCIO GIANFRANCO, che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio Salvini Giuliano in MILANO 16/07/2002, rep. n. 136.848;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 3695/2001 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 30/10/2001, depositata il 20/11/2001; R.G. 1089/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/11/2005 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato CAMILLO NICOLA CHINNI;
udito l'Avvocato MARIA TROPIANO (per delega Avv. Gianfranco Ricci);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del 6^ motivo, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con citazione (not. 23 settembre 1996) GI VA conveniva dinanzi al Tribunale di Roma,la NC di America e di Italia (ora TS BA) e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti alla accensione di un conto corrente in favore di un sedicente GI VA, sulla base di una patente palesamento falsificata. Il truffatore aveva immediatamente utilizzato il carnet degli assegni, per un importo a vuoto di circa cinquanta milioni. Ne era derivata una prima condanna con decreto penale, da cui il VA si era difeso proponendo opposizione e venendo poi assolto per non aver commesso il fatto, per essere falsa la firma apposta sugli assegni a vuoto.
I danni patrimoniali conseguenti a tale attività truffaldina, favorita dalla negligenza grave della NC, erano ingenti, avendo provocato la paralisi della sua attività di imprenditore, la sospensione di un appalto del Ministero di Grazia e Giustizia, la mancata iscrizione negli albi di fornitori e appaltatori degli enti pubblici;
a ciò si aggiungevano i danni morali conseguenti all'ingiusta incolpazione penale e le spese sostenute per le procedure penali.
La NC si costituiva e contestava il fondamento delle pretese, sostenendo che il funzionario aveva istruito la pratica in buona fede.
Con sentenza del 26 ottobre 1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda condannando il VA alle spese.
Contro la decisione proponeva appello il VA chiedendo la riforma della decisione e la condanna della NC al risarcimento dei danni;
resisteva la TS BA chiedendo la conferma della decisione. Con sentenza del 20 novembre 2001 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre il VA deducendo sei motivi di ricorso, la NC ha resistito svolgendo difese orali in base a procura per la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, per le seguenti considerazioni.
I motivi possono così riassumersi:
Nel primo motivo si assume l'error in iudicando, per la violazione dei criteri di valutazione dell'illecito civile (art. 2043 c.c.) in relazione alla valutazione della condotta colposa del funzionario della NC, nella procedura di apertura del conto senza assumere informazioni sul nuovo cliente che esibiva una patente grossolanamente falsificata.
Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove inerenti ai pregiudizi patrimoniali sull'attività imprenditoriale e sul rilevante danno morale conseguente alla ingiusta incriminazione.
Nel terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2050 c.c., sul rilievo che la attività bancaria, quando compromette l'interesse economico dell'utente, è di per sè attività pericolosa. Nel quarto motivo si deduce "violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione e per omesso esame di documenti su un punto decisivo della causa." Il riferimento è alla documentazione prodotta relativa ad altra procedura di opposizione a decreto penale per la falsificazione di altri assegni, avvenuta in epoca di poco precedente alla truffa.
Nel quinto motivo si lamenta la mancata compensazione delle spese, in relazione alla peculiarità della vicenda ed alla posizione di parte lesa da una condotta quanto meno negligente del funzionario della banca.
Nel sesto motivo si lamenta una doppia e contraddittoria liquidazione delle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza di appello.
Così esposti i motivi, meritano accoglimento il primo, il secondo ed il quarto, essendo inammissibile il terzo per la sua novità e restando assorbiti il quinto ed il sesto (di per sè fondato per la evidente doppia liquidazione della medesima posta di spese di lite). I tre motivi accolti vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, attenendo alla corretta qualificazione del fatto storico, come illecito civile ed alla valutazione della condotta colposa del funzionario della NC, nello esercizio delle sue funzioni e dunque imputabile alla NC sulla base del rapporto organico.
La sentenza infatti, pur considerando come implicita la fattispecie dello illecito, esclude (ff. 7 ed 8) la responsabilità della BANCA con due argomentazioni: una prima attiene ad una "prassi bancaria" relativa alla identificazione del nuovo cliente a mezzo di esibizione di una patente. Tale prassi è ritenuta corretta sulla base della esigenza di speditezza dei rapporti commerciali, e giustifica anche la pronta consegna di un carnet di assegni al nuovo cliente, che aveva depositato una liquidità minima di L. un milione. La responsabilità della NC per il fatto del funzionario, è esclusa in termina di "leggerezza" (ff. 7), senza tener conto che anche per la NC si tratta di una responsabilità per fatto illecito, con danno ingiusto determinato dal proprio dipendente nell'esercizio delle incombenze cui era adibito.
Il grado di diligenza (in positivo) da valutare, al fini della colpa professionale da illecito, per consolidata giurisprudenza, è quello di cui all'art. 1176 del codice civile, comma 2, nel senso che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura della attività esercitata, con la conseguenza che viene in evidenza anche la colpa lieve (Cass. 11 agosto 1990 n. 8212; Cass. 23 dicembre 1992 n. 12761, Cass. 13 luglio 1996 n. 6354). Nel caso di specie il Giudice del merito doveva compiere una doppia verifica: sulla esistenza di una prassi di diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti, che costituiscono una turbativa per la speditezza dei rapporti commerciali;
sul comportamento in concreto tenuto dal funzionario della banca, in relazione alla prassi, che è in favore della sicurezza del credito, data la natura del mezzo di pagamento (lo assegno di conto corrente). Tale iter logico non risulta affatto compiuto, dalla lettura del primo argomento.
Un secondo argomento (ff. 8 e 9) esclude la cautela, da parte della NC, di ricorrere alla centrale rischi per informazioni sulla solvibilità del nuovo cliente.
Tale argomento tuttavia non tiene conto della precisa documentazione offerta dal VA, che era già stato protestato (sia pure per altra falsificazione di assegni) al tempo dell'apertura del conto (vedi sotto il quarto motivo di ricorso, la puntuale indicazione della documentazione sul punto) e dunque della rilevanza dell'omesso controllo, che pure attiene ad una ragionevole cautela di prudenza. Si tratta dunque di un argomento illogico e contraddittorio, poiché essendo operante la Centrale di allarme interbancaria all'epoca dei fatti, la prova dello stato di insolvenza poteva essere verificata in termini brevissimi e come cautela preventiva. (Cfr. L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 9 e succ. modifiche).
Un terzo argomento (ff.: 10) attiene alla valutazione della condotta del funzionario, mentre esamina la patente falsificata. La Corte indica ben quattro circostanze rilevanti che dovevano far dubitare della validità della patente, che recava una firma diversa da quella del titolare ed un timbro all'evidenza anomalo;
ora non si comprende la totale sottovalutazione della condotta negligente ed inesperta del funzionario, se la prassi della banca esigeva invece una attenta verifica e dell'identità e delle condizioni economiche del nuovo cliente, che apriva un conto di modestissima entità ed otteneva quasi immediatamente un corposo carnet di assegni da utilizzare. Dalla fondatezza delle censure indicate nel primo e nel quarto motivo, deriva lo accoglimento de terzo relativo alla richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto ai primi il Giudice del rinvio dovrà accertare i danni iuxta alligata et probata, tenendo conto anche delle spese processuali se documentate, quanto ai secondi, dovrà considerare gli effetti della costituzionalizzazione dello art. 2059 c.c., in relazione alla perdita dell'immagine e della dignità professionale di chi subisce una ingiusta incriminazione inerente all'utilizzazione di titoli di credito, nei rapporti con i terzi e con le banche, e ciò in relazione a negligenze della NC e dei suoi funzionari.
Il Giudice del rinvio, nel riesaminare correttamente la fattispecie, in ordine alla imputazione per responsabilità soggettiva, tenendo conto del grado della diligenza del professionista che esercita la attività bancaria e dei suoi funzionari od agenti, dovrà adeguatamente motivare, rivalutati i fatti allegati e dedotti, sulla esistenza del nesso di causalità tra la condotta del funzionario ed i danni ingiusti consequenziali e la responsabilità iure proprio della NC, contro cui si dirige la pretesa risarcitoria. Inammissibile è il terzo motivo, per la sua novità; restano assorbiti il quinto (sulla compensazione eventuale) ed il sesto (sul riparto delle spese) sul rilievo che il riparto delle spese processuali, anche per questo giudizio di Cassazione, dipende dalla soluzione accolta in relazione al fondamento della domanda e delle relative pretese risarcitorie.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006