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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1155/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1155 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 CP_1
24/12/1964, C.F.: , entrambi residenti in C.F._2
Casoria (NA) alla via Cesare Battisti 26 ed ivi elettivamente domiciliati alla via V. Emanuele 45 presso lo studio degli Avv.ti Diana Santucci e Ettore Santucci che rispettivamente li rappresentano e difendono giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso e all'udienza del 23/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 18 marzo
2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 16.04.1988, dal quale sono nati tre figli, oggi coniugata, Parte_2 [...]
oggi maggiorenne convivente autonomo Parte_3
economicamente, , maggiorenne convivente ed Persona_1
economicamente non autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso:
1) la casa coniugale, ubicata in Casoria (NA) alla via Cesare
Battisti 26, condotta in locazione dal nucleo familiare al canone annuale di € 4.800,00#, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 5 che la abiterà con i figli e la sig.ra Parte_1 Pt_1
subentrerà ad ogni effetto di legge nel rapporto locativo de quo;
2) il sig. si obbliga a prelevare ogni suo effetto CP_1
personale dalla casa coniugale, ed a reperire altro immobile che riterrà più opportuno in cui trasferirsi entro e non oltre la data dell'udienza Presidenziale che l'On Tribunale vorrà fissare;
3) la sig.ra espressamente dichiara di Parte_1
rinunziare all'assegno di mantenimento a suo favore, poiché svolge attività di impiegata di concetto presso la struttura ospedaliera “Provincia Sicula dei CC.RR.M.I.” S.M. Pietà di
Casoria, con stipendio medio mensile di circa € 1.600,00#, come da buste paga, mentre il sig. continuerà a vivere CP_1
con i proventi derivanti dal suo lavoro occasionale;
4) il sig. si obbliga a versare il contributo di CP_1
mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, contributo che si fissa nella misura di € 350,00# mensilmente, oltre spese straordinarie a concordarsi e documentarsi, somma cha sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) non vi sono questioni di natura patrimoniale da affrontare.
Con nota congiunta depositata in data 26.06.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
27.06.2024.
Pag. 3 di 5 La Giudice, con ordinanza del 6.11.2024, rilevato che mancava il termine entro il quale il contributo al mantenimento per il figlio sarà dovuto, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2024, rinviata d'ufficio al 23.12.2024 a seguito della sostituzione del giudice delegato.
Alla medesima udienza le parti, presenti personalmente dinanzi al nuovo giudice delegato, ad integrazione degli accordi come già depositati in atti, precisavano che il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente ( , nato Per_1
nel 2002), verrà corrisposto dal padre alla madre entro il 4 di ogni mese, a mezzo contanti. Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e della precisazione integrativa di cui al verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 30.12.2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso e al verbale dell'udienza del 23.12.2024
Pag. 4 di 5 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
Napoli il 24/12/1964, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria
(Atto n.10, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1988) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1155/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna -Presidente-
Eugenio Troisi -Giudice-
Veronica Vernetti -Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1155 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1
e nato a [...] il C.F._1 CP_1
24/12/1964, C.F.: , entrambi residenti in C.F._2
Casoria (NA) alla via Cesare Battisti 26 ed ivi elettivamente domiciliati alla via V. Emanuele 45 presso lo studio degli Avv.ti Diana Santucci e Ettore Santucci che rispettivamente li rappresentano e difendono giusta procura agli atti,
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso e all'udienza del 23/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 18 marzo
2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 16.04.1988, dal quale sono nati tre figli, oggi coniugata, Parte_2 [...]
oggi maggiorenne convivente autonomo Parte_3
economicamente, , maggiorenne convivente ed Persona_1
economicamente non autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso:
1) la casa coniugale, ubicata in Casoria (NA) alla via Cesare
Battisti 26, condotta in locazione dal nucleo familiare al canone annuale di € 4.800,00#, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
Pag. 2 di 5 che la abiterà con i figli e la sig.ra Parte_1 Pt_1
subentrerà ad ogni effetto di legge nel rapporto locativo de quo;
2) il sig. si obbliga a prelevare ogni suo effetto CP_1
personale dalla casa coniugale, ed a reperire altro immobile che riterrà più opportuno in cui trasferirsi entro e non oltre la data dell'udienza Presidenziale che l'On Tribunale vorrà fissare;
3) la sig.ra espressamente dichiara di Parte_1
rinunziare all'assegno di mantenimento a suo favore, poiché svolge attività di impiegata di concetto presso la struttura ospedaliera “Provincia Sicula dei CC.RR.M.I.” S.M. Pietà di
Casoria, con stipendio medio mensile di circa € 1.600,00#, come da buste paga, mentre il sig. continuerà a vivere CP_1
con i proventi derivanti dal suo lavoro occasionale;
4) il sig. si obbliga a versare il contributo di CP_1
mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, contributo che si fissa nella misura di € 350,00# mensilmente, oltre spese straordinarie a concordarsi e documentarsi, somma cha sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
5) non vi sono questioni di natura patrimoniale da affrontare.
Con nota congiunta depositata in data 26.06.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
27.06.2024.
Pag. 3 di 5 La Giudice, con ordinanza del 6.11.2024, rilevato che mancava il termine entro il quale il contributo al mantenimento per il figlio sarà dovuto, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 26.11.2024, rinviata d'ufficio al 23.12.2024 a seguito della sostituzione del giudice delegato.
Alla medesima udienza le parti, presenti personalmente dinanzi al nuovo giudice delegato, ad integrazione degli accordi come già depositati in atti, precisavano che il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente ( , nato Per_1
nel 2002), verrà corrisposto dal padre alla madre entro il 4 di ogni mese, a mezzo contanti. Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti e della precisazione integrativa di cui al verbale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 30.12.2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso e al verbale dell'udienza del 23.12.2024
Pag. 4 di 5 Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] CP_1
Napoli il 24/12/1964, alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria
(Atto n.10, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1988) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 14/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5