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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1676/2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025 alle ore 10.05 sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. La Rupe;
- Per parte opposta, l'Avv. Gabriella Donzì, in sostituzione dell'Avv. Monterosso.
Entrambi si riportano in atti e alle note conclusive depositate;
chiedono la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1676/2021 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) in proprio, e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
Amministratore unico di (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Maurizio Calogero La Rupe,
-parte opponente-
nei confronti di
Pag. 1 di 10 (codice fiscale ), rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2
(codice fiscale , Controparte_3 P.IVA_3
col patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha a oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2021 – n.
1159/2021 R.G. - emesso dal Tribunale di Patti il 6.09.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
I. Titolarità credito.
Parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo a Controparte_2
Il motivo di opposizione non può essere accolto, per come appresso esposto.
Invero, è opportuno innanzitutto premettere che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 C.C.; la normativa ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord. 20-08-2021, n.
23257; Cass. civ. Sez. III, Ord. 16-04-2021, n. 10200).
Se è pur vero che la Suprema Corte ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. Sez. I, Ord. 22-02-2022, n. 5857), ha altresì precisato che:
“(...) in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
Pag. 2 di 10 dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017). L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco”.
(Cass. civ. Sez. I, Ord. 20-02-2020, n. 4334).
Invero, nel caso di specie, la doglianza dell'opponente circa la mancata notifica della cessione, che, come sopra esposto attiene al piano dell'efficacia rispetto al terzo e non della validità del contratto di cessione, non si verifica in concreto.
Specificamente, l'opposta ha allegato la tracciatura della spedizione (doc 22), non contestata dall'opponente.
Inoltre, ha documentato tutti gli avvicendamenti nella titolarità del credito: BANCO CP_2
BPM- . Parte_2
La prima successione
contro
BANCO BPM e in favore di è dimostrata mediante Parte_2
dichiarazione del cedente (doc.14) e contratto di cessione (doc.9), così come la seconda contro e in favore di (doc. 11 e15). Pt_2 CP_2
Alla luce dei superiori elementi, deve ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta.
II. Nullità parziale fideiussione.
Con riguardo all'eccezione di nullità della fideiussione, appare opportuno preliminarmente affermare la competenza del giudice adito, sulla scorta del principio indicato dalla Suprema Corte, non contenendo la pronuncia a Sezioni Unite circa la nullità parziale (Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994) statuizioni sul punto.
In tal senso, si veda quanto affermato in Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato
Pag. 3 di 10 la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita ex articolo
645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni).
Affermata la competenza del giudice adito, occorre quindi verificare, sebbene incidentalmente, la sussistenza dei motivi di nullità.
In considerazione di quanto dedotto dalle parti, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud.
08/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass.
n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come
Pag. 4 di 10 fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata.
Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170, richiamata anche da parte opposta.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
Pag. 5 di 10 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (…)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di Banca d'Italia, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata una prima volta in data 27.11.2008 e una seconda volta in data 23.02.2015.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità della clausola sub art.6, cioè di deroga all'art.1957.
Invero, reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
Pag. 6 di 10 o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI deve essere rigettata.
II. Prova del credito.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore
Pag. 7 di 10 agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n.2366/000000000139 intrattenuto presso la filiale di NO
(ME).
Assolvendo al proprio onere probatorio, ha prodotto tutti gli estratti conto senza CP_2
soluzione di continuità dalla data di apertura del c/c alla data di passaggio a sofferenza dello stesso.
Parte opponente aveva contestato l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, e segnatamente rispetto ai tassi e alla commissione di massimo scoperto.
Le conclusioni cui è giunto il TU devono essere integralmente recepite e si intendono qui richiamate, in quanto esaustive e ottenute con metodo corretto, secondo le indicazioni del mandato.
In particolare, relativamente alle osservazioni delle parti occorre in questa sede puntualizzare quanto appresso.
- Rispetto all'osservazione circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto sull'utilizzato.
La CMS ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato
Pag. 8 di 10 momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato.
- Rispetto alla terza e quarta osservazione, correttamente il TU ha considerato le modifiche in peius esercizio dello ius variandi in difetto, tuttavia, della dovuta comunicazione al correntista, e pertanto non ha applicato i relativi costi.
Invero, nell'ipotesi in cui il tasso contrattuale muti, in aumento, per effetto di modificazioni unilaterali della banca (ex art. 118 TUB in applicazione dello ius variandi) o di pattuizioni concluse successivamente alla stipula del contratto, non si può parlare di usura sopravvenuta, configurandosi, piuttosto, nuovi accordi (taciti o espressi) direttamente soggetti alla normativa anti-usura.
- Rispetto all'osservazione circa il calcolo della CMS insieme agli interessi per la verifica del superamento del tasso soglia, correttamente (e secondo le indicazioni del mandato) il perito ha calcolato le due voci separatamente.
Precisamente, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, che nella pronuncia n. 16303/2018, hanno statuito che -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Sicché, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia.
*****
In conclusione, il credito oggetto di ingiunzione è stato verificato anche rispetto alla quantificazione dell'importo (si rimanda sul punto al ricalcolo effettuato dal TU comprensivo di interessi dalla notifica della citazione), superando anche tale misura.
Pag. 9 di 10 A ogni modo, dovendosi contenere il giudizio nei limiti della domanda, si conferma il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto viene dichiarato definitivamente esecutivo.
*****
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2018 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore.
Le spese di TU vengono poste altresì a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, CONFERMA E DICHIARA
DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL DECRETO INGIUNTIVO N.341/2021;
- CONDANNA GIULIANO DANIELE, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ, ALLA REFUSIONE
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARTE OPPOSTA, CHE LIQUIDA IN EURO 7.616,00
PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI TU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE OPPONENTE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Marzo 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 10 di 10
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025 alle ore 10.05 sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. La Rupe;
- Per parte opposta, l'Avv. Gabriella Donzì, in sostituzione dell'Avv. Monterosso.
Entrambi si riportano in atti e alle note conclusive depositate;
chiedono la decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1676/2021 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) in proprio, e nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
Amministratore unico di (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Maurizio Calogero La Rupe,
-parte opponente-
nei confronti di
Pag. 1 di 10 (codice fiscale ), rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2
(codice fiscale , Controparte_3 P.IVA_3
col patrocinio dell'Avv. Tito Monterosso,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha a oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 341/2021 – n.
1159/2021 R.G. - emesso dal Tribunale di Patti il 6.09.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
I. Titolarità credito.
Parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo a Controparte_2
Il motivo di opposizione non può essere accolto, per come appresso esposto.
Invero, è opportuno innanzitutto premettere che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (Cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 C.C.; la normativa ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord. 20-08-2021, n.
23257; Cass. civ. Sez. III, Ord. 16-04-2021, n. 10200).
Se è pur vero che la Suprema Corte ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. Sez. I, Ord. 22-02-2022, n. 5857), ha altresì precisato che:
“(...) in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione
Pag. 2 di 10 dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017). L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco”.
(Cass. civ. Sez. I, Ord. 20-02-2020, n. 4334).
Invero, nel caso di specie, la doglianza dell'opponente circa la mancata notifica della cessione, che, come sopra esposto attiene al piano dell'efficacia rispetto al terzo e non della validità del contratto di cessione, non si verifica in concreto.
Specificamente, l'opposta ha allegato la tracciatura della spedizione (doc 22), non contestata dall'opponente.
Inoltre, ha documentato tutti gli avvicendamenti nella titolarità del credito: BANCO CP_2
BPM- . Parte_2
La prima successione
contro
BANCO BPM e in favore di è dimostrata mediante Parte_2
dichiarazione del cedente (doc.14) e contratto di cessione (doc.9), così come la seconda contro e in favore di (doc. 11 e15). Pt_2 CP_2
Alla luce dei superiori elementi, deve ritenersi dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta.
II. Nullità parziale fideiussione.
Con riguardo all'eccezione di nullità della fideiussione, appare opportuno preliminarmente affermare la competenza del giudice adito, sulla scorta del principio indicato dalla Suprema Corte, non contenendo la pronuncia a Sezioni Unite circa la nullità parziale (Cassazione civile sez. un.,
30/12/2021, n.41994) statuizioni sul punto.
In tal senso, si veda quanto affermato in Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28410: “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (Nella specie, ha osservato
Pag. 3 di 10 la Suprema Corte, come è dato evincere dall'esame degli atti, ricorre la seconda delle dette ipotesi;
nessuna domanda di accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stata infatti avanzata dall'opponente; questa si è invero limitata ad argomentare in ordine alla nullità assoluta del contratto fideiussorio per violazione della normativa antitrust, instando poi, nelle conclusioni, soltanto perché fosse revocato o comunque dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo. La pronuncia declinatoria della competenza è, peraltro, certamente errata nella parte in cui rimette alla sezione specializzata anche il giudizio di opposizione, atteso il carattere funzionale e inderogabile, della competenza a decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio, attribuita ex articolo
645 del Cpc all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - che avrebbe dovuto rispettarsi anche ove fosse stata avanzata domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ipotesi nella quale «il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni).
Affermata la competenza del giudice adito, occorre quindi verificare, sebbene incidentalmente, la sussistenza dei motivi di nullità.
In considerazione di quanto dedotto dalle parti, appare opportuno precisare che la validità delle clausole oggetto di illecito antitrust travalica la distinzione tra negozio fideiussorio e contratto autonomo di garanzia.
Fatta questa premessa, poi, è necessario chiarire se la deroga alla disciplina codicistica della fideiussione integri in quanto tale una clausola vessatoria, ovvero sia rimessa alla libera contrattazione delle parti.
In tal senso, si richiamano due recentissimi arresti della Corte di cassazione.
Il primo, sulla natura della clausola e sulla validità dell'approvazione laddove sia individuata la clausola predisposta ai sensi dell'art.1341 CC (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, (ud.
08/01/2025, dep. 17/02/2025), n.3989): La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass.
n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007) e inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi): come
Pag. 4 di 10 fosse conformato il contratto non può essere del resto qui accertato e la Corte mostra di ritenere che nella fattispecie ricorresse la situazione descritta dalla giurisprudenza da essa richiamata.
Posto che tali clausole non sono vessatorie in sé, quando incorrono nella sanzione della nullità
(parziale) poiché frutto dell'illecito anticoncorrenziale a monte della formulazione della clausola?
Illustrativa dei requisiti per la declaratoria dell'invalidità è Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, (ud.
11/10/2024, dep. 17/01/2025), n.1170, richiamata anche da parte opposta.
In quanto pregnante per il caso in esame, si riporta testualmente il relativo passaggio motivazionale:
“Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca
d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
Pag. 5 di 10 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che dal ricorso in cassazione non risulta né il dato temporale concernente l'epoca della stipulata la fideiussione, e tantomeno i ricorrenti specificano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca (…)”.
Nel caso di specie, si tratta di fideiussione omnibus, stessa tipologia dunque delle garanzie oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale di Banca d'Italia, e tuttavia la stessa è stata rilasciata successivamente all'anno 2005, anno cui si riferisce tale provvedimento.
Precisamente, la fideiussione è stata rilasciata una prima volta in data 27.11.2008 e una seconda volta in data 23.02.2015.
Pertanto, dei requisiti riepilogati dalla Suprema Corte ricorre solo quello inerente alla natura della garanzia.
Difettano, invece, gli ulteriori requisiti relativi alla prova che il contratto di garanzia, a valle, fosse dipendente dall'illecita intesa anticoncorrenziale, a monte, non potendosi presumere tale collegamento in presenza dello scarto temporale riscontrato.
Ne consegue la validità della clausola sub art.6, cioè di deroga all'art.1957.
Invero, reiteratamente e in particolar modo recentemente, la Corte di cassazione ha precisato la disponibilità in capo alle parti della rinuncia al termine previsto dall'art.1957 per la richiesta di pagamento, così illustrando la questione (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, (ud. 06/11/2024, dep. 13/01/2025), n.835): In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente
l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n.
11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine
'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
Pag. 6 di 10 o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza
n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento
e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ.
n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
In conclusione, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI deve essere rigettata.
II. Prova del credito.
In relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che le parti, pur risultando processualmente invertite e speculari l'una all'altra, conservano la loro posizione sostanziale in guisa da rimanere impregiudicata la disciplina generale sulla distribuzione dell'onere probatorio: il creditore opposto (che assume formalmente la veste di attore
Pag. 7 di 10 agente per via monitorio-ingiunzionale) dovrà pertanto dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto;
mentre il debitore opponente dovrà dare la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione (cfr. Cass. Sez. I, n. 8718/2000; n. 2101/2015; Sez. III, n. 4800/17).
Ne consegue che le agevolazioni probatorie caratterizzanti il procedimento per decreto ingiuntivo – riconosciute al creditore procedente per via monitoria ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. in vista di una potenziale immediata soddisfazione delle ragioni prima facie fondate – non avranno più alcuna ragion d'essere allorquando il processo venga ricondotto nell'alveo ordinario del processo di cognizione, sì da doversi concludere che la documentazione comprovante il credito dovrà essere valutata e potrà poi rilevare alla luce delle regole ordinarie previste dalla relativa disciplina civilistica e processualcivilistica.
Nel caso in esame, il titolo alla base della domanda monitoria è un contratto di conto corrente di corrispondenza codificato con il n.2366/000000000139 intrattenuto presso la filiale di NO
(ME).
Assolvendo al proprio onere probatorio, ha prodotto tutti gli estratti conto senza CP_2
soluzione di continuità dalla data di apertura del c/c alla data di passaggio a sofferenza dello stesso.
Parte opponente aveva contestato l'applicazione di condizioni contrattuali illegittime, e segnatamente rispetto ai tassi e alla commissione di massimo scoperto.
Le conclusioni cui è giunto il TU devono essere integralmente recepite e si intendono qui richiamate, in quanto esaustive e ottenute con metodo corretto, secondo le indicazioni del mandato.
In particolare, relativamente alle osservazioni delle parti occorre in questa sede puntualizzare quanto appresso.
- Rispetto all'osservazione circa l'applicazione della commissione di massimo scoperto sull'utilizzato.
La CMS ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato
Pag. 8 di 10 momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato.
- Rispetto alla terza e quarta osservazione, correttamente il TU ha considerato le modifiche in peius esercizio dello ius variandi in difetto, tuttavia, della dovuta comunicazione al correntista, e pertanto non ha applicato i relativi costi.
Invero, nell'ipotesi in cui il tasso contrattuale muti, in aumento, per effetto di modificazioni unilaterali della banca (ex art. 118 TUB in applicazione dello ius variandi) o di pattuizioni concluse successivamente alla stipula del contratto, non si può parlare di usura sopravvenuta, configurandosi, piuttosto, nuovi accordi (taciti o espressi) direttamente soggetti alla normativa anti-usura.
- Rispetto all'osservazione circa il calcolo della CMS insieme agli interessi per la verifica del superamento del tasso soglia, correttamente (e secondo le indicazioni del mandato) il perito ha calcolato le due voci separatamente.
Precisamente, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, che nella pronuncia n. 16303/2018, hanno statuito che -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Sicché, il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla Banca, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. Poi, la sommatoria va fatta solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia.
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In conclusione, il credito oggetto di ingiunzione è stato verificato anche rispetto alla quantificazione dell'importo (si rimanda sul punto al ricalcolo effettuato dal TU comprensivo di interessi dalla notifica della citazione), superando anche tale misura.
Pag. 9 di 10 A ogni modo, dovendosi contenere il giudizio nei limiti della domanda, si conferma il decreto ingiuntivo opposto che per l'effetto viene dichiarato definitivamente esecutivo.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2018 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore.
Le spese di TU vengono poste altresì a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, CONFERMA E DICHIARA
DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL DECRETO INGIUNTIVO N.341/2021;
- CONDANNA GIULIANO DANIELE, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ, ALLA REFUSIONE
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARTE OPPOSTA, CHE LIQUIDA IN EURO 7.616,00
PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI TU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE OPPONENTE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Marzo 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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