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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 37245/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente relatore dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37245/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato il 22/10/2024 da nato in [...] il [...] - CUI 04A7ID8 – Parte_1 so dall'Avv. Anna MORETTI del foro di Milano
- ricorrente- contro Con
, in persona del Ministro tempore – Controparte_1 CP_3
[...]
-resistente –
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni per il ricorrente: sospensione del provvedimento amministrativo impugnato;
accertare e dichiarare sussistenti le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 T.U. Immigrazione ordinando alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni.
Conclusioni per il resistente:
Respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e competenze.
In fatto
In data 09/11/2022 il ricorrente presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 T.U.I.
Con decreto del 12/09/2024, notificato il 03/10/2024, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998 rilevando:
► che il permesso di soggiorno è rinnovabile previo parere della Commissione Territoriale;
► che nella specie la Commissione Territoriale con decisione del 19/06/2024 ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno speciale, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs. 25/2008, ritenendo che “il solo svolgimento di attività lavorativa da poco più di un anno non costituisce indice di radicamento del richiedente in Italia e lo svolgimento di un percorso di integrazione, considerata la presenza di legami familiari nel Paese di provenienza e la scarsa conoscenza della lingua italiana”.
Risulta in atti quanto segue.
Il ricorrente giungeva in Italia sulla costa sicula in data 19/04/2011, formalizzando la domanda di protezione internazionale.
In data 26/10/2011, la Commissione Territoriale di Milano riconosceva al ricorrente la protezione umanitaria.
In data 27/01/2021 la Questura di Enna comunicava al ricorrente “con riferimento alla richiesta del 26/01/2021…decreto rifiuto del permesso di soggiorno”, in mancanza dell'integrazione della documentazione lavorativa.
In data 9/11/2022 tramite il proprio legale presentava istanza di Parte_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezio amente al Questore di Milano, allegando la documentazione lavorativa degli anni 2020, 2021 e 2022 e veniva invitato a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda il giorno 25/03/2024, con rinvio al 23/05/2024, poi all'11/07/2024 e, infine, al 3/10/2024. Nel frattempo, in data 5/07/2024, il difensore integrava la documentazione lavorativa con l'inoltro, sempre via PEC, della comunicazione della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e il modello CUD 2023-2024.
All'appuntamento del 3/10/2024 al ricorrente venivano notificati il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale datato 12/09/2024 e il decreto di espulsione datato 3/10/2024, tempestivamente impugnato avanti al Giudice di Pace di Milano che all'udienza del giorno successivo non lo convalidava.
Avverso il decreto di espulsione veniva proposto ricorso e il Giudice di Pace di Milano rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del medesimo decreto in data 16/10/2024 e successivamente il 18/12/2024.
Il 5/10/2024 il Questore di Milano disponeva misure alternative al trattenimento Cont presso il .
Con ricorso depositato tempestivamente il 22/10/2024 la difesa del ricorrente ha chiesto di disporre l'annullamento del provvedimento del Questore in data 12/09/2024 e di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore per l'ulteriore corso. Con istanza cautelare depositata il 5/11/2024 ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato. Il provvedimento del 19/11/2024 con cui il Giudice, alla luce delle allegazioni e documentazione prodotta dal ricorrente, ha ritenuto opportuno sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non ha mai trovato esecuzione, essendo il ricorrente già stato espulso dall'Italia.
Il si è costituito in data 03/01/2025 chiedendo il rigetto del Controparte_1 ric dato in fatto e in diritto e contestualmente, “preso atto del decreto di sospensione emesso dal Tribunale di Milano il 19/11/2024, ha già comunicato al legale patrocinante del ricorrente la procedura per poter far rientrare in Italia il proprio assistito…”.
Il ricorrente ha fatto reingresso in Italia il 16/01/2025 e all'udienza del 04/03/2025 ha fornito informazioni sulle proprie attuali condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia. Il Giudice designato ha riservato la decisione al Collegio.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19/03/2025.
In diritto
Nella propria comparsa il ha sottolineato che il provvedimento di Controparte_1 rigetto impugnato ha n quanto la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto è effettuata dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale.
A ciò si deve replicare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento amministrativo in questione il parere della Commissione Territoriale non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio1.
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente - che qui, infatti, si applica - “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11/03/2023).
Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi presentata non già il 25/09/2023 ma precedentemente, ovvero il 9/11/2022 come ampiamente documentato dalla difesa e come si evince dalla circostanza che già il 17/04/2023 il ricorrente era stato invitato a presentarsi in Questura per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale.
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1 V. Cass. civ. sez. L., ord. 28 gennaio 2022 n. 2716. La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e) ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, per quanto concerne il profilo lavorativo, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni fornite dal ricorrente nel corso dell'udienza, risulta che egli ha lavorato
- dal 19/10/2020 al 30/11/2020 a tempo pieno e determinato presso “J&D s.r.l.”;
- dal 03/01/2022 al 31/01/2023 a tempo pieno e determinato presso “Jupiter Servizi s.r.l.”;
- dall'01/08/2023 a tempo indeterminato sempre presso la “Jupiter Servizi s.r.l.” in qualità di addetto alla selezione di rifiuti solidi urbani.
I rapporti lavorativi presso tali imprese trovano conferma nelle Certificazioni Uniche relative agli anni 2022, 2023 e 2024 depositate in atti dalla difesa, unitamente alla comunicazione e alle buste paga2, da ultime quella di febbraio 2025, che CP_5 comprova il perdurare del rapporto di lavoro successivamente al reingresso in Italia3.
Il ricorrente, che si è espresso in italiano nel corso dell'udienza, ha ottenuto un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana già a partire dal 2011, anno del suo ingresso in Italia4.
Con riferimento alla condizione abitativa, in sede di udienza il ricorrente ha dichiarato:
“Da quando sono rientrato sono ospite di mio cognato a Mortara corso Torino 127 e potrò rimanere fino a quando mia sorella e i suoi figli arriveranno dalla Guinea avendo in corso la pratica per il ricongiungimento. Contribuisco con 350 euro mensili oltre alle spese. Ho difficoltà con il mio permesso provvisorio a reperire una abitazione ma voglio poter disporre della mia autonomia.”.
Non risulta versata alcuna dichiarazione di ospitalità ma non vi è motivo di dubitare della veridicità dell'allegazione, tenuto conto delle vicende che hanno contraddistinto gli ultimi mesi della vita del ricorrente.
Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che l'allontanamento del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., al medesimo va riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di dover condannare la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese poiché, pur avendo tenuto conto anche di documentazione sopravvenuta rispetto alla decisione dell'Amministrazione, non può non rilevare che già in fase amministrativa il ricorrente aveva fornito documentazione che ne attestava l'integrazione nel nostro Paese5 e che l'Amministrazione si è limitata a liquidare richiamando una formula di stile.
Si aggiunga che costituendosi in giudizio la convenuta P.A. non ha preso posizione sulla documentazione e versata in atti limitandosi e chiedere il rigetto del ricorso.
La totale soccombenza comporta per tanto la condanna alle spese di lite che il Collegio ritiene opportuno liquidare in complessivi euro 2.477/00 (oltre IVA, Cpa, spese accessorie come per legge), somma complessiva così determinata: fase di studio € 892/00; fase introduttiva € 735/00; fase di trattazione € 850/00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce a nato in [...] il Parte_1 01/01/1982 il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19.1.1 del T.U.I. e 32 terzo comma del D. lgs. 25 del 2008;
- condanna l'Amministrazione Statale alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 2.477/00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, c.p.a e iva come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. docc. allegati al ricorso. 3 V. nota di deposito 11/03/2025 4 V. doc. allegato al ricorso. 5 Nel ricorso erano infatti presenti:
- il contratto di lavoro del 2022 e le due successive proroghe;
- modelli CUD 2022, 2023 e 2024;
- la comunicazione di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- buste paga.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente relatore dott. Simone Luerti Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37245/2024 R.G. e promossa con ricorso notificato il 22/10/2024 da nato in [...] il [...] - CUI 04A7ID8 – Parte_1 so dall'Avv. Anna MORETTI del foro di Milano
- ricorrente- contro Con
, in persona del Ministro tempore – Controparte_1 CP_3
[...]
-resistente –
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni per il ricorrente: sospensione del provvedimento amministrativo impugnato;
accertare e dichiarare sussistenti le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 T.U. Immigrazione ordinando alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni.
Conclusioni per il resistente:
Respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e competenze.
In fatto
In data 09/11/2022 il ricorrente presentava richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 T.U.I.
Con decreto del 12/09/2024, notificato il 03/10/2024, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998 rilevando:
► che il permesso di soggiorno è rinnovabile previo parere della Commissione Territoriale;
► che nella specie la Commissione Territoriale con decisione del 19/06/2024 ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno speciale, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs. 25/2008, ritenendo che “il solo svolgimento di attività lavorativa da poco più di un anno non costituisce indice di radicamento del richiedente in Italia e lo svolgimento di un percorso di integrazione, considerata la presenza di legami familiari nel Paese di provenienza e la scarsa conoscenza della lingua italiana”.
Risulta in atti quanto segue.
Il ricorrente giungeva in Italia sulla costa sicula in data 19/04/2011, formalizzando la domanda di protezione internazionale.
In data 26/10/2011, la Commissione Territoriale di Milano riconosceva al ricorrente la protezione umanitaria.
In data 27/01/2021 la Questura di Enna comunicava al ricorrente “con riferimento alla richiesta del 26/01/2021…decreto rifiuto del permesso di soggiorno”, in mancanza dell'integrazione della documentazione lavorativa.
In data 9/11/2022 tramite il proprio legale presentava istanza di Parte_1 rilascio di permesso di soggiorno per protezio amente al Questore di Milano, allegando la documentazione lavorativa degli anni 2020, 2021 e 2022 e veniva invitato a presentarsi in Questura per la formalizzazione della domanda il giorno 25/03/2024, con rinvio al 23/05/2024, poi all'11/07/2024 e, infine, al 3/10/2024. Nel frattempo, in data 5/07/2024, il difensore integrava la documentazione lavorativa con l'inoltro, sempre via PEC, della comunicazione della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e il modello CUD 2023-2024.
All'appuntamento del 3/10/2024 al ricorrente venivano notificati il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale datato 12/09/2024 e il decreto di espulsione datato 3/10/2024, tempestivamente impugnato avanti al Giudice di Pace di Milano che all'udienza del giorno successivo non lo convalidava.
Avverso il decreto di espulsione veniva proposto ricorso e il Giudice di Pace di Milano rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia del medesimo decreto in data 16/10/2024 e successivamente il 18/12/2024.
Il 5/10/2024 il Questore di Milano disponeva misure alternative al trattenimento Cont presso il .
Con ricorso depositato tempestivamente il 22/10/2024 la difesa del ricorrente ha chiesto di disporre l'annullamento del provvedimento del Questore in data 12/09/2024 e di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con trasmissione degli atti al Questore per l'ulteriore corso. Con istanza cautelare depositata il 5/11/2024 ha chiesto la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato. Il provvedimento del 19/11/2024 con cui il Giudice, alla luce delle allegazioni e documentazione prodotta dal ricorrente, ha ritenuto opportuno sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non ha mai trovato esecuzione, essendo il ricorrente già stato espulso dall'Italia.
Il si è costituito in data 03/01/2025 chiedendo il rigetto del Controparte_1 ric dato in fatto e in diritto e contestualmente, “preso atto del decreto di sospensione emesso dal Tribunale di Milano il 19/11/2024, ha già comunicato al legale patrocinante del ricorrente la procedura per poter far rientrare in Italia il proprio assistito…”.
Il ricorrente ha fatto reingresso in Italia il 16/01/2025 e all'udienza del 04/03/2025 ha fornito informazioni sulle proprie attuali condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia. Il Giudice designato ha riservato la decisione al Collegio.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 19/03/2025.
In diritto
Nella propria comparsa il ha sottolineato che il provvedimento di Controparte_1 rigetto impugnato ha n quanto la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto è effettuata dalla Commissione Territoriale per la protezione internazionale.
A ciò si deve replicare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel procedimento amministrativo in questione il parere della Commissione Territoriale non solo non è vincolante, ma non è nemmeno obbligatorio1.
Ciò posto, ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Per quanto concerne la domanda volta al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente - che qui, infatti, si applica - “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11/03/2023).
Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale deve ritenersi presentata non già il 25/09/2023 ma precedentemente, ovvero il 9/11/2022 come ampiamente documentato dalla difesa e come si evince dalla circostanza che già il 17/04/2023 il ricorrente era stato invitato a presentarsi in Questura per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale.
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1 V. Cass. civ. sez. L., ord. 28 gennaio 2022 n. 2716. La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e) ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
► estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
► stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/21 ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, per quanto concerne il profilo lavorativo, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni fornite dal ricorrente nel corso dell'udienza, risulta che egli ha lavorato
- dal 19/10/2020 al 30/11/2020 a tempo pieno e determinato presso “J&D s.r.l.”;
- dal 03/01/2022 al 31/01/2023 a tempo pieno e determinato presso “Jupiter Servizi s.r.l.”;
- dall'01/08/2023 a tempo indeterminato sempre presso la “Jupiter Servizi s.r.l.” in qualità di addetto alla selezione di rifiuti solidi urbani.
I rapporti lavorativi presso tali imprese trovano conferma nelle Certificazioni Uniche relative agli anni 2022, 2023 e 2024 depositate in atti dalla difesa, unitamente alla comunicazione e alle buste paga2, da ultime quella di febbraio 2025, che CP_5 comprova il perdurare del rapporto di lavoro successivamente al reingresso in Italia3.
Il ricorrente, che si è espresso in italiano nel corso dell'udienza, ha ottenuto un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana già a partire dal 2011, anno del suo ingresso in Italia4.
Con riferimento alla condizione abitativa, in sede di udienza il ricorrente ha dichiarato:
“Da quando sono rientrato sono ospite di mio cognato a Mortara corso Torino 127 e potrò rimanere fino a quando mia sorella e i suoi figli arriveranno dalla Guinea avendo in corso la pratica per il ricongiungimento. Contribuisco con 350 euro mensili oltre alle spese. Ho difficoltà con il mio permesso provvisorio a reperire una abitazione ma voglio poter disporre della mia autonomia.”.
Non risulta versata alcuna dichiarazione di ospitalità ma non vi è motivo di dubitare della veridicità dell'allegazione, tenuto conto delle vicende che hanno contraddistinto gli ultimi mesi della vita del ricorrente.
Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che l'allontanamento del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., al medesimo va riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di dover condannare la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese poiché, pur avendo tenuto conto anche di documentazione sopravvenuta rispetto alla decisione dell'Amministrazione, non può non rilevare che già in fase amministrativa il ricorrente aveva fornito documentazione che ne attestava l'integrazione nel nostro Paese5 e che l'Amministrazione si è limitata a liquidare richiamando una formula di stile.
Si aggiunga che costituendosi in giudizio la convenuta P.A. non ha preso posizione sulla documentazione e versata in atti limitandosi e chiedere il rigetto del ricorso.
La totale soccombenza comporta per tanto la condanna alle spese di lite che il Collegio ritiene opportuno liquidare in complessivi euro 2.477/00 (oltre IVA, Cpa, spese accessorie come per legge), somma complessiva così determinata: fase di studio € 892/00; fase introduttiva € 735/00; fase di trattazione € 850/00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede: - accoglie il ricorso e riconosce a nato in [...] il Parte_1 01/01/1982 il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19.1.1 del T.U.I. e 32 terzo comma del D. lgs. 25 del 2008;
- condanna l'Amministrazione Statale alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 2.477/00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, c.p.a e iva come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. docc. allegati al ricorso. 3 V. nota di deposito 11/03/2025 4 V. doc. allegato al ricorso. 5 Nel ricorso erano infatti presenti:
- il contratto di lavoro del 2022 e le due successive proroghe;
- modelli CUD 2022, 2023 e 2024;
- la comunicazione di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- buste paga.