Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2121 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa:
da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Gigliotti;
ricorrente contro
C.F.: , con sede in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Via Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore e legale rappresentante p.t. dott.
nato a [...] il [...], difesa dal prof. avv. Roberto Pessi, Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Sigillò Massara e dall'Avv. Katia Ranalli, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Adolfo Larussa;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto, ai sensi dell'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, a conseguire la sede di lavoro più vicina al Comune di Catanzaro, ove era domiciliato il padre , soggetto bisognoso Persona_1 dell'assistenza familiare, con conseguente ordine alla i trasferirlo presso CP_1
la sede sita nel Comune di Catanzaro o Provincia o in altra sede prossima nello stesso ambito territoriale, al fine di consentirgli di assistere il padre disabile;
nonché con la condanna della società al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato
1
voci retributive non erogate nel periodo di aspettativa, crescita professionale, gratificazione personale, svolgimento attività lavorativa, etc.), nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione cartolare, la società ha depositato note scritte, con allegato verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale il 10.06.2024, chiedendo, in esecuzione delle pattuizioni raggiunte, dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta conciliazione tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
Al giudicante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per effetto della conciliazione della controversia, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio e di quelle relative alla doppia fase cautelare di cui al ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese dell'odierno giudizio, nonché le spese relative alla doppia fase cautelare di cui al ricorso di urgenza proposto in corso di causa.
Catanzaro, 17.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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