Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9159/2024 promossa da:
ass. avv.ta MARIA TERESA LAGAMBA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. Controparte_1 dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, GABRIELLA COLOSIMO, CLAUDIA TARTAGLIA e
ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1 chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico quale CP_1 contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1
2.
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti il ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc.1 di parte ricorrente) che parte ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 abbia lavorato come docente alle dipendenze del ministero convenuto in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti sub doc.1; risulta altresì Con assegnataria di una supplenza nel corrente a.s. 2024/2025 (cfr stato matricolare del );
3.
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_5 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
4. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
5. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
6. parte ricorrente documenta di aver lavorato nell'anno scolastico oggetto di causa con contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza al 31/08; si tratta pertanto di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della Carta Docente;
7. per tutto quanto sin qui esposto deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato;
8. in conclusione, il deve essere condannato ad accreditare sulla Controparte_1 carta docenti, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per l'anno scolastico 2020/2021;
9. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la Cancelleria ha segnalato che la ricorrente aveva promosso in data 27/02/2024 un altro giudizio avente ad oggetto – come il presente – l'assegnazione della Carta docente per alcuni anni scolastici;
le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299/2025, hanno affermato: che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è sollevabile anche d'ufficio dal giudice;
che qualora non sia ravvisabile un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, il Giudice può sanzionare la parcellizzazione della pretesa creditoria, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 88 e 92
c.p.c.; nel caso di specie, la ricorrente ha abusivamente frazionato la propria pretesa creditoria, in quanto senza giustificazione alcuna ha proposto due distinti giudizi mentre avrebbe potuto proporne uno soltanto ed, infatti, con un primo ricorso ha domandato l'assegnazione della carta docente per gli a.s. 2018/19 – 2019/20 – 2021/22 – 2022/23 (e tale giudizio è stato definito con sentenza del
Tribunale di Torino n. 1564/2024) e nel presente giudizio ha proposto la medesima domanda con riguardo all'a.s. 2020/21; le spese del presente giudizio, pertanto, debbono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. in quanto, alla luce di quanto sopra rilevato, trattasi di spese del tutto superflue;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore del ricorrente sulla carta Controparte_1 elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento al sopraddetto anno scolastico;
compensa le spese di lite.
Torino, 15/05/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI