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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 4408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4408 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE Parte_1
PIETROSANTI
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' il 22.07.2024, il ricorrente in epigrafe CP_1
indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.04.2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa n.rg. 2385/23 del 17.01.2024, notificato alla sede competente il 18.01.2024 e seguìto dalla trasmissione del modello AP15.
Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto che “è stata data esecuzione CP_1
all'omologa sottesa al presente giudizio con il rateo di agosto 2024 di cui si deposita il cedolino in all. 4”, ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In particolare, in ordine al quest'ultima richiesta, l'ente convenuto ha evidenziato come “La liquidazione di quanto dovuto (nel rateo di agosto 2024) cui era stato dato seguito prima della notificazione del ricorso (avvenuta il 22 luglio 2024) si ritiene giustifichi la compensazione delle spese nel presente giudizio. Invero, la procedura amministrativa per poter liquidare gli arretrati in agosto 2024 (tenuto conto anche delle verifiche delle pendenze ) è ovviamente avvenuta prima CP_2 del mese di agosto e prima della notifica del ricorso”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, essendo detto pagamento successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite, intervenuto nel mese di agosto 2024, così come documentato dal relativo cedolino (allegato alla memoria di costituzione dell' ), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la CP_1 materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto al pagamento oltre il termine di legge (120 giorni), nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Del resto, in difetto di prova in ordine al provvedimento di liquidazione dell'assegno (non rinvenibile in atti), nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza, dedotta dall' , che “la procedura amministrativa per poter liquidare gli CP_1
arretrati in agosto 2024 (tenuto conto anche delle verifiche delle pendenze ) CP_2
è ovviamente avvenuta prima del mese di agosto e prima della notifica del ricorso”.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4408 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELE Parte_1
PIETROSANTI
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' il 22.07.2024, il ricorrente in epigrafe CP_1
indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.04.2022), con conseguente condanna dell'ente convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge, in forza del decreto di omologa n.rg. 2385/23 del 17.01.2024, notificato alla sede competente il 18.01.2024 e seguìto dalla trasmissione del modello AP15.
Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto che “è stata data esecuzione CP_1
all'omologa sottesa al presente giudizio con il rateo di agosto 2024 di cui si deposita il cedolino in all. 4”, ed ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. In particolare, in ordine al quest'ultima richiesta, l'ente convenuto ha evidenziato come “La liquidazione di quanto dovuto (nel rateo di agosto 2024) cui era stato dato seguito prima della notificazione del ricorso (avvenuta il 22 luglio 2024) si ritiene giustifichi la compensazione delle spese nel presente giudizio. Invero, la procedura amministrativa per poter liquidare gli arretrati in agosto 2024 (tenuto conto anche delle verifiche delle pendenze ) è ovviamente avvenuta prima CP_2 del mese di agosto e prima della notifica del ricorso”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
17.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, essendo detto pagamento successivo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine al pagamento della prestazione dedotta in lite, intervenuto nel mese di agosto 2024, così come documentato dal relativo cedolino (allegato alla memoria di costituzione dell' ), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la CP_1 materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto al pagamento oltre il termine di legge (120 giorni), nonché successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Del resto, in difetto di prova in ordine al provvedimento di liquidazione dell'assegno (non rinvenibile in atti), nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza, dedotta dall' , che “la procedura amministrativa per poter liquidare gli CP_1
arretrati in agosto 2024 (tenuto conto anche delle verifiche delle pendenze ) CP_2
è ovviamente avvenuta prima del mese di agosto e prima della notifica del ricorso”.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice
GI Busoli