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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.23429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello su opposizione a cartella (art. 615, 2' comma c.p.c.), e vertente
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA CASELLE
71 80035 PIAZZOLLA DI NOLA presso lo studio dell'avv. LA MARCA
LEONARDO ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
, in persona del sindaco p.t. Controparte_1
- APPELLATO CONTUMACE -
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Caserta alla via Tommaso
Campanella n.15 presso lo studio dell'avv. Antonio Santonastaso
(C.F. ) che la rappresentata e difende per C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante,
premesso che con sentenza n.36477/2023 del 19 settembre 2023
il giudice di pace di aveva accolto la domanda CP_1
proposta avverso una cartella di pagamento compensando le spese di giudizio;
che la sentenza medesima si presentava ingiusta relativamente alla valutazione delle spese;
tanto premesso proponeva appello per sentire accogliere anche la domanda sulle spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, la quale si opponeva alla impugnazione con varie argomentazioni e ne chiedeva il rigetto.
Non si costituiva l'appellato onde ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia. 3
La causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 15 maggio 2025.
La proponeva innanzi al giudice di Parte_1
pace di Napoli ricorso in opposizione per l'annullamento della cartella di pagamento recante il n. 071 2022 00339733
45 000 notificata in data 7.07.2022 a mezzo PEC dall'Agenzia
delle Entrate – Riscossione ed emessa per presunte infrazioni al codice della strada accertate dal Controparte_1
risalenti all'anno 2017 per l'importo complessivo di euro
172,73. La ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del verbale presupposto con conseguente nullità
derivata della cartella opposta, notificata erroneamente tramite PEC in formato “pdf” e non in formato “p7m”. Si
costituiva l'agente della riscossione contestando le eccezioni sollevate. Con sentenza n.36477/23 il giudice di pace, nella contumacia del riteneva Controparte_1
correttamente e tempestivamente introdotta l'opposizione in funzione recuperatoria del mezzo di tutela omesso a fronte dell'eccepito difetto di notifica del verbale presupposto.
Nel merito ha ritenuto infondata la pretesa recata dalla cartella stante l'omesso deposito del sotteso verbale e della prova della relativa notifica, con annullamento della cartella ed integrale compensazione delle spese di lite. A
corredo di tale ultima statuizione ha posto la seguente motivazione: “Il valore e la natura della causa, nonché il 4
suo poco grado di complessità sono giustificati motivi per
compensare, per intero, tra le parti, le spese del processo.”
Per la riforma della sentenza ha proposto appello
[...]
limitatamente al capo che ha disposto la Parte_1
compensazione delle spese di lite.
Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 92 c.p.c.
e dunque l'ingiustizia della decisione resa in spregio del generale principio della soccombenza previsto dall'art. 91
c.p.c., posto che al riconoscimento della totale fondatezza dell'opposizione avrebbe dovuto conseguire la condanna dei soccombenti alle spese di lite onde garantire l'effettività
del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha
chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese, con ogni conseguenza di legge e con condanna degli appellati al pagamento di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito all'appello eccependone l'infondatezza e richiedendo, in subordine, la condanna in capo al solo ente impositore sul quale incombeva l'onere della prova della validità e regolarità della formazione della pretesa sanzionatoria e dunque della notifica tempestiva dei verbali sottesi all'impugnata cartella.
L'appello è risultato fondato e va pertanto accolto. 5
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., disposizioni procedimentali allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principi regolatori della materia processual-civilistica certamente annoverabili nelle ipotesi derogatorie di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Non solo, la qualificazione della domanda in termini di opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.
150/2011 determina l'applicazione della relativa disciplina,
compreso il comma 10, che introduce un'eccezione alla regola della decisione secondo equità e, dunque, all'appello a motivi limitati di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c. Venendo
all'esame del merito va osservato che la regolamentazione delle spese di giudizio è retta dal principio di soccombenza codificato all'art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Tale regola soffre le eccezioni di cui al successivo art. 92
c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014,
n. 162, il cui secondo comma stabilisce che il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, 6
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In tale ultima riformulazione l'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle tipiche.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i
“giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La
pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111,
co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, va rilevato che la statuizione adottata dal giudice di prime cure in tema di governo delle spese di lite non risulta fatta in corretta 7
applicazione dei principi ricavabili dalle citate disposizioni, risultando sorretta da una motivazione apparente e contraddittoria. Il giudice di pace ha fatto riferimento, in particolare, a circostanze in parte generiche
(la natura della controversia) ed in parte del tutto irrilevanti (il valore della causa) che si risolvono in affermazioni di principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo dell'iter argomentativo riferibile allo specifico caso di specie.
Sul punto la Suprema Corte ha già da tempo affermato che le
"gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente
nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale
o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere
sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il
mero riferimento alla "peculiarità” della materia del
contendere" (tra le tante, cfr. Cass., civ., Sez. 6 - 5,
sent. n. 11217 del 31/05/2016). Ancora di recente la stessa è
tornata sulla questione e ha ribadito che persino espressioni quali “peculiarità” e “controvertibilità” della questione sottoposta a giudizio non forniscono adeguata motivazione rispetto alle altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe alle fattispecie tipizzate dall'art. 92, co. 2° c.p.c. (Cass.
Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199). 8
Non sussistono pertanto nel caso di specie le ragioni che possono sorreggere, a fronte del disposto totale accoglimento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite, in deroga al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
risolvendosi la motivazione resa sul punto in una giustificazione apparente, tautologica e contraddittoria.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per escludere una propria condanna alle spese di lite pur in caso di accoglimento del gravame. Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può
avere sul rapporto esattoriale. Pertanto, “l'esattore deve
rispondere delle spese processuali nei confronti
dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità,
che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite 9
trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento,
sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che
ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro
conto che l'esattore, proprio perché ha una generale
legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto
la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve
rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese
processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ.,
sent. 2570/2017).
L'appello va pertanto accolto e le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 36477/23 condanna l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e il al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 389,00, di cui €
346,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
b) condanna le parti appellate al pagamento in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 10
giudizio, liquidate in complessivi € 527,50 di cui € 65,50
per spese ed € 462,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute e come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Napoli, 09/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso