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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto da BE Di Marcantonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Sacripanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Catullo n. 16;
contro
Comune di Tarquinia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11898/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato Roberta Sacripanti;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, la domanda cautelare non è supportata dal necessario fumus boni iuris , considerato che non è contestata l’inottemperanza al precedente ordine di demolizione e che gli ulteriori motivi dedotti non paiono, prima facie , fondati;
ritenuto, altresì, che non ricorre il pericolo di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato, attese l’automaticità ex lege dell’effetto acquisitivo e la sempre possibile reversibilità dell’acquisto in favore del comune;
ritenuto, ciò non di meno, di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) rigetta l'istanza cautelare (Ricorso numero: 648/2025).
Compensa le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | BE Chieppa |
IL SEGRETARIO