Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
622/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. RUDINI MIRIAM
e
C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BASAGLIA LUCIO
MARIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“i intendono richiedere nelle forme di rito l'omologa, a codesto Tribunale, delle Parte_2 intese separative tra loro raggiunte con contestuale pronuncia sullo status, regolando l'affido, il diritto-dovere di visita ed il contributo al mantenimento dei Minori, le sorti della casa coniugale e le ulteriori questioni economiche, chiedendo, come indicato nell'intestazione, che l'udienza di prima comparizione avvenga attraverso il deposito di note scritte alle
CONDIZIONI
di seguito riportate, che tengono conto di tutte le premesse sopra indicate:
A. Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
Parenti di entrambi i rami genitoriali. Il tutto come meglio illustrato dagli artt. 337 ter e seguenti del Codice Civile. I Genitori avranno pari accesso al registro scolastico e si impegnano a suddividere equamente i colloqui con le Insegnanti e le visite mediche e dentistiche (oltre che i relativi trattamenti), fatta salva la possibilità di essere entrambi presenti o di delegare terzi di comune fiducia.
C. La casa coniugale sita in Pescate (LC) - Via Roma n° 141, condotta in locazione, verrà assegnata alla Sig.ra presso la quale verrà stabilito il collocamento prevalente dei Pt_1
Minori che continueranno a risiedervi. Il Sig. si impegna a trasferire formalmente CP_1 la propria residenza nella nuova abitazione entro la data dell'udienza che verrà fissata nell'ambito del presente procedimento.
D. Il Sig. entro il giorno 20 di ciascun mese, già dal mese di marzo 2025, ha CP_1 corrisposto e corrisponderà alla Sig.ra alle coordinate Pt_1
[...]X12, l'importo di € 1.600,00, di cui € 1.000,00 a titolo di canone di locazione per l'abitazione ove i medesimi risiedono ed € 600,00 per contributo al mantenimento dei Figli oltre a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di omologa.
E. Il Sig. si farà carico della retta della scuola primaria di sino CP_1 Persona_1 alla fine dell'anno scolastico e la dote scuola spettante al Figlio potrà essere impiegata dal padre per l'adempimento di tale obbligazione. Da settembre 2025, sino alla fine del ciclo scolastico la retta residua di frequentazione della scuola di (dedotta la dote scuola di Per_1 cui beneficia il minore e che verrà corrisposta direttamente alla scuola) sarà una spesa straordinaria, la stessa verrà ripartita tra i coniugi come tale: ovvero 70% e 30% CP_1
Pt_1
F. Il sig. si farà carico mensilmente della retta della scuola dell'infanzia , CP_1 Per_2 attualmente pari ad € 106,00.
G. Il conto corrente n. 410/0031162 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di
Varenna, sul quale confluisce la pensione di invalidità di , di importo pari ad Persona_1 € 540,00 circa mensile, rimarrà cointestato tra il Minore e la madre ed il Sig. CP_1 rimarrà delegato, ferma la piena disponibilità ad operare sul predetto conto da parte della
Sig.ra Pt_1
H. Il diritto/dovere di visita del padre nei confronti dei Figli verrà dal Medesimo esercitato a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 20.00, ed almeno una visita infra settimanale con cena compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig.
e salvo diverso accordo tra le parti preso di volta in volta, rispettando un CP_1 preavviso che si ritiene congruo se fornito con anticipo di almeno ventiquattro ore prima, salvo eccezioni e/o salvo che l'impegno professionale del Sig. sopravvenga senza alcun CP_1 preavviso.
I. Le spese straordinarie graveranno al 70% a carico del Sig. ed al 30% a carico CP_1 della Sig.ra In proposito, le parti danno atto di conoscere ed accettare le previsioni di Pt_1 cui al protocollo del Tribunale di Lecco.
J. Il Sig. autorizza la Sig.ra a richiedere e percepire integralmente CP_1 Pt_1
l'assegno unico, così come ogni ulteriore beneficio e welfare e/o sussidio e/o aiuto economico riconosciuto al nucleo (ferma la dote scuola di in favore del Sig. per Per_1 CP_1
l'anno corrente e come sopra specificato al punto E per gli anni successivi sino alla fine del ciclo scolastico).
K. A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i i Pt_2 Pt_3 concordano che la proprietà del Multivan targato GP058DB verrà trasferita, entro e non oltre
30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione, alla Sig.ra che si avvarrà delle Pt_1 agevolazioni fiscali previste dall'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di accordi per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra Pt_2
Le spese di agenzia saranno a carico della Sig.ra he provvederà poi all'assicurazione Pt_1
e manutenzione del predetto veicolo. Ciò fermo restando che è in essere un finanziamento per l'acquisto del medesimo le cui rate mensili continueranno ad essere onorate dal Sig. sino alla totale estinzione (ultima rata ottobre 2031). Le parti convengono sin CP_1
d'ora che nell'ipotesi in cui la Sig.ra ovesse cedere a terzi la proprietà del Multivan il Pt_1 ricavato della vendita dovrà essere integralmente reinvestito dalla per l'acquisto di CP_2 un altro veicolo.
L. Il cane di nome rimarrà con la Sig.ra ed i Minori ma il Sig. CP_3 Pt_1 CP_1 parteciperà alle eventuali cure veterinarie in misura pari al 50%.
M. Le spese per le utenze dell'abitazione coniugale rimarranno in carico al 100% alla Sig.ra he ha già effettuato le volture delle utenze in essere a Suo nome. Pt_1
N. I Signori e reciprocamente rinunciano ed accettano le reciproche CP_1 Pt_1 rinunce alle eventuali querele.
O. Le spese del procedimento di separazione consensuale saranno integralmente compensate tra le parti. Ciascuna corrisponderà il 50% dei costi vivi per contributo unificato e marca.
°°° PRECISAZIONE NOTE SCRITTE
I sottoscritti procuratori, nella propria anzidetta veste, nel richiamare integralmente il contenuto del ricorso depositato, chiedono alla la loro separazione consensuale CP_4 venga omologata con Sentenza alle condizioni sub da A) a O) indicate nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi sottoscritto in data 15.04.2025, depositato in data
18.04.2025 e da intendersi quivi integralmente riportate, con la seguente ulteriore precisazione relativa all'esercizio del diritto-dovere di visita del padre nei periodi di vacanza e di alternanza dei genitori nelle cure dei figli nelle festività, eventualmente da intendersi quale ulteriore condizione di cui alla lettera M)
Il sig. entro il 31 maggio di ciascun anno avrà cura di comunicare alla sig.ra CP_1
l periodo di vacanza estivo che trascorrerà con i figli, durante il periodo di sospensione Pt_1 scolastica, per la durata di quindici giorni anche non consecutivi.
Quanto alle festività da intendersi, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, verranno trascorse dai figli con i genitori secondo il principio dell'alternanza e così per il primo novembre dell'ano corrente i figli staranno con la madre, il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 con il padre, il 31 dicembre con la madre e così a seguire sempre applicando il predetto principio e, comunque, fatto salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto del preminente interesse dei figli.
Ordinare al competente ufficio dello stato civile del Comune di Varenna l'annotazione della stessa in calce all'atto di matrimonio registri dello stato civile del Comune di Varenna n. 1, parte 1, serie , ufficio 1 – anno 2009.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile il 18/04/2009 a Varenna e dalla loro unione sono nati a Lecco quattro figli: il 05/01/2010, il 26/02/2012, il 29/06/2014 e il Per_3 Per_4 Persona_1 Per_2
24/09/2020, tutti minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a Varenna il 18/04/2009, con CP_1 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2009, parte I, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Varenna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 09/06/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada