Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/07/2025, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06272/2025REG.PROV.COLL.
N. 01837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 391/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Nicoletta Pisani, in delega dell'avv. Maria Dell'Aglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS- s.r.l. (in prosieguo: la società) – già gravata da informazione interdittiva antimafia disposta con provvedimento della Prefettura di Potenza n. -OMISSIS- del 20/10/2022 – ha impugnato la nota prot. -OMISSIS- del 20.11.2023, con cui la Regione Basilicata ha declinato la richiesta della medesima società di erogazione del saldo del contributo ad essa spettante in ragione del completamento del programma di investimento di cui all’Avviso Pubblico n. 526/2018 del 15/06/2018 “ Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti Integrativi Agevolativi ”, al quale la società è stata ammessa con provvedimento regionale del 9.9.2020.
L’impugnato provvedimento discende essenzialmente dall’esito delle verifiche, compiute dai competenti Uffici regionali, circa il rispetto, da parte della società, della normativa antimafia.
Risulta, in particolare, che, all’uopo interrogata, la Prefettura di Potenza, con nota n. -OMISSIS-/2024 del 6/11/2023, ha rappresentato tanto l’esistenza del menzionato provvedimento interdittivo a carico della società, quanto la circostanza della sospensione dei suoi effetti in ragione dell’intervenuta ammissione della stessa società a controllo giudiziario.
A fondamento del ricorso, la società ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 34-bis d. lgs. n. 159/11; difetto di motivazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Basilicata ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 391/24 il TAR Basilicata ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi id gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 34 bis d. lgs. n. 159/11; errore; difetto di motivazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c; erronea presupposizione in fatto e in diritto.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Basilicata ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 26.6.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante lamenta l’errore compiuto dall’Amministrazione – e di poi convalidato dal giudice di prime cure – nell’aver ritenuto che l’ammissione della società al controllo giudiziario ex art. 34 bis d. lgs. n. 159/11 costituisse circostanza ostativa al pagamento del saldo del contributo.
Il motivo è fondato.
4. Ai sensi dell’art. 34 bis co. 1 d. lgs. n. 159/11: “ Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1 … ”.
Dispone poi il successivo comma 6 del medesimo art. 34 bis che: “ Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. […] ”.
5. Così individuata la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, questa Sezione ha chiarito che: “ Nel condividere la funzione preventiva del sistema di informazione antimafia, il controllo giudiziario persegue anche finalità di carattere dinamico di risanamento dell'impresa interessata dal fenomeno mafioso e quindi, oltre al presupposto dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, richiede una prognosi favorevole del tribunale della prevenzione penale sul superamento della situazione che ha in origine dato luogo all'interdittiva ” (C.d.S, V, 10.4.2024, n. 3266).
Pertanto, fondamento della misura in esame è la prognosi positiva sul recupero dell'impresa, basata sulla sua attitudine a superare le infiltrazioni mafiose, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e delle potenzialità di emendamento.
In armonia con la sua finalità, l’ammissione della società al controllo giudiziario consente a quest’ultima la prosecuzione dell’attività lavorativa, con conseguente mantenimento dei livelli occupazionali, e possibilità di intrattenimento di rapporti con la pubblica amministrazione, anche mediante concessione di provvidenze economiche, sotto la vigilanza del Tribunale.
6. Così definita la ratio dell’istituto in esame, reputa il Collegio che, ove si ritenesse che il mero fatto storico dell’emissione di una informazione interdittiva comporti la definitiva revoca dei contributi e dei finanziamenti concessi precedentemente alla sua emanazione, indipendentemente dal positivo percorso di auto-pulizia ( self-cleaning ) svolto in regime di controllo giudiziario immediatamente richiesto, le finalità dell’istituto in questione sarebbero ampiamente vanificate.
Al fine di impedire la sostanziale sterilizzazione degli effetti conseguenti all’ammissione della società al controllo giudiziario, il nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/23) ha pertanto espressamente stabilito (art. 94) che: “ la causa di esclusione di cui all’art. 84, co. 4, del codice di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34 bis del medesimo codice ”.
7. Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’interpretazione teleologica e sistematica della previsione di cui all’art. 34 bis d. lgs. n. 159/11 consente senz’altro di affermare che la sottoposizione della società alla misura del controllo giudiziario, così come non impedisce la sua partecipazione alle gare per l’affidamento di pubbliche commesse, parimenti non comporta la sospensione – e men che meno la revoca – di pubbliche agevolazioni.
8. Così interpretata la cornice normativa di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che:
- con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 9.09.2020, la Regione Basilicata ha adottato in favore della società appellante il provvedimento di concessione di un contributo in conto capitale di € 271.938,13, a fronte di un investimento totale ammissibile del Piano di Sviluppo Industriale di € 602.993,24, in presenza di informazione liberatoria antimafia e della iscrizione in white list della Prefettura di Potenza con validità sino al 1.09.2021;
- in data 15.3.2021 l’Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, in costanza di iscrizione in white list dell’impresa, ha corrisposto alla ricorrente la somma di € 99.988,69 a seguito della rendicontazione del primo SAL;
- in data 20.10.2022, con nota pec n. -OMISSIS-, la Prefettura di Potenza ha notificato all’Ufficio della Regione Basilicata l’emissione della informazione antimafia interdittiva ex d. lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appellante, con contestuale diniego di iscrizione nella white list ;
- la società ha impugnato innanzi al TAR Basilicata il citato provvedimento interdittivo, e ha successivamente proposto istanza di ammissione alla misura del controllo giudiziario innanzi al Tribunale della Prevenzione di Potenza, ottenendo in data 2.02.2023 con decreto n. 21/2022, l’ammissione alla misura per la durata di un anno, poi prorogata di un ulteriore anno, sino al
2.2.2025;
- in data 29.03.2023 è avvenuto il completamento del programma di investimento comprensivo di brevetti macchinari, impianti e attrezzature;
- in data 12.10.2023, in costanza di controllo giudiziario, con nota pec n. -OMISSIS- la società ha richiesto all’Ufficio competente della Regione Basilicata l’erogazione del SAL finale a valere sull’Avviso sopra citato;
- la Regione Basilicata, con prot. n. -OMISSIS- del 25.10.2023, ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Potenza l’informazione antimafia ex art. 91 d.lgs. 159/2011;
- a seguito della citata richiesta di certificazione antimafia sollecitata dalla Regione Basilicata nell’ambito del procedimento di rilascio del saldo finale richiesto dalla società, la Prefettura di Potenza, con nota n. -OMISSIS- del 6.11.2023, nel confermare la sottoposizione dell’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis d. lgs. n. 159/11, ha comunicato che in presenza di tale situazione la richiesta di informativa “ sarà messa agli atti, non potendo essere – al momento- in altro modo definita ”;
- con successiva nota 20.11.2023 la Regione Basilicata ha comunicato il diniego alla liquidazione della somma richiesta, ritenendosi impossibilitata ad istruire la richiesta di saldo.
9. Orbene, alla luce di quanto sopra espresso, reputa il Collegio che l’ammissione della società alla procedura di controllo giudiziario ex art. 34 bis d. lgs. n. 159/11 non costituisca causa ostativa all’erogazione del saldo finale, diversamente vanificandosi quelle finalità di risanamento della società da contaminazioni mafiose, che la normativa in esame ha inteso invece perseguire.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
11. Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato dalla società in primo grado.
12. Sussistono giusti motivi, legati alla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato dalla società appellante in primo grado.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.