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Articolo 6 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
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Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Articolo 6 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Versione
20 dicembre 1972
Art. 6.
La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1972
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