Articolo 986 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 972Articolo 996
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 986. Tipologia dei richiami in servizio 1. Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio:
a) d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice; b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento. 2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, e' disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio ((...)) , e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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