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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2051/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 10.1.1988, con il patrocinio dell'avv. VALMAGGIA MARINA, elettivamente domiciliata in
Varese, viale Garibaldi n. 103, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in Perù in [...] Parte_2 C.F._2
11.10.1991, con il patrocinio dell'avv. VERGA LUCA e dell'avv. PIRAS GIANMARCO, elettivamente domiciliato in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al Pubblico
Ministero e vistati senza osservazioni in data 19.9.2023);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte_2
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori: Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori.
[...]
Assegnare il domicilio coniugale alla sig.ra presso cui sono Parte_1
collocati in via prevalente i figli minori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre almeno da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Disporre che il sig. versi a titolo di concorso al mantenimento dei Parte_2
figli minori alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico €.250,00 ciascuno per complessive €.1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche) secondo Le LINEE Guida del tribunale di Varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Disporre che la madre sig.ra continui a percepire al 100% Parte_1
l'assegno unico INPS.”;
Per parte resistente:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. disporre l'affidamento congiunto della prole, con collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Monvalle, via Montenero n. 17;
4. disporre a favore del padre i seguenti diritti di visita:
pagina 2 di 9 - a fine settimana alternati la prole starà presso il padre, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera;
- le vacanze scolastiche estive verranno passate dalla prole secondo le condi-zioni che genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie la prole starà presso un genitore la prima set-timana (24 dicembre-
30 dicembre) e presso l'altro la seconda settimana (31 dicembre-6 gennaio), ad anni alternati;
- durante le festività pasquali, la presenza della prole presso ciascun genitore, verrà annualmente alternata;
5. disporre un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 800,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a carico del signor , al lordo della quota del 50% Parte_3 dell'assegno unico, pari ad euro 720,00, ad oggi per-cepita dalla signora Parte_1
oltre all'obbligo del pa-dre a concorrere nella misura del 50% alle spese
[...]
straordinarie così come stabi-lite dalle linee guida del Tribunale di Varese;
6. escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del signor Parte_3 nei confronti della Sig.ra ” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile in Perù in data 16.10.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monvalle (VA) dell'anno 2023, atto n. 10, part II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori: , nata il [...] a Persona_1
Varese, , nato il [...] a [...], Persona_2 [...]
nata il [...] a [...], e nato il [...] Persona_3 Persona_4
a Cittiglio.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori e di regolamentare le freqeuntazioni paterne secondo modalità protette in assenza di una stabile frequentazione del padre con i figli minori in tenera età, di assegnare il domicilio coniugale alla pagina 3 di 9 madre quale genitore affidatario e collocatario, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per i figli minori di euro 1.000,00 complessivi, pari ad euro 250,00 per ciascun, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico universale integralmente percepito dalla madre, di disporre un assegno di mantenimento a carico del marito in suo favore di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Ha dedotto che dal mese di febbraio 2023 il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale ed aveva lasciato il domicilio familiare per trasferirsi presso la propria sorella a
Malnate; da allora aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e non si era occupato di loro, non vedendoli e non sentendoli neppure telefonicamente e, quando la moglie gli aveva chiesto di provvedere al mantenimento dei figli;
il padre lavorava come corriere autista con uno stipendio di circa 2.000,00 euro mentre essa ricorrente era disoccupata e alla ricerca di una attività lavorativa, il cui reperimento era reso difficoltoso dalla necessità di conciliare il lavoro con il carico familiare.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda Parte_2 di separazione, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento presso la madre e regolamentazione delle freqeuntazioni paterne con i figli minori, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 800,00, pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, al lordo dell'assegno unico percepito pari ad euro 720,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di respingere l'avversa domanda di mantenimento del coniuge.
Ha contestato quanto ex adverso dedotto, allegando che: - non aveva instaurato una nuova relazione in corso di coniugio ma solo in epoca successiva alla fine del rapporto coniugale;
- dopo il suo allontanamento dalla casa familiare aveva contribuito alle esigenze dei figli consentendo alla madre di percepire integralmente l'assegno unico ed elargendo l'importo mensile di euro 500,00; - non si era reso responsabile di agiti violenti in danno della odierna ricorrente e, nonostante le reiterate richieste di poter trascorrere del tempo con i propri figli, la madre gli aveva negato tale possibilità,
impedendogli di fatto il corretto svolgimento del rapporto genitoriale;
- differentemente da quanto ex adverso dedotto, la ricorrente svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica con un reddito di circa 1.000,00 euro mensili e percepiva l'assegno unico per i figli sicché doveva ritenersi autonoma ed economicamente indipendente.
pagina 4 di 9 Depositate le memorie ex art. 473 bis . 17 c.p.c., all'udienza del 12.12.2023 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, raggiungevano un accordo provvisorio che prevedeva:
l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore
20.30 dopo cena;
- durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre almeno da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
sotto il profilo economico,
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 320,00 (pari ad euro 80,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale Istat come per legge, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
AUU integralmente percepito dalla madre. La causa era quindi rinviata per verificare la tenuta dell'accordo raggiunto.
All'udienza del 19.11.2024 la parte ricorrente deduceva che l'accordo provvisorio non era stato rispettato dal ricorrente sia sotto il profilo economico sia dei tempi di permanenza del padre con i minori, quindi le parti si riportavano ai rispettivi atti e il giudice relatore, con ordinanza dell'8.5.2024, respinte le istanze di prova orale articolate e disposta l'integrazione della documentazione economico reddituale ex art. 473 bis . 12 c. 3 c.p.c., fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposto degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
pagina 5 di 9 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La responsabilità genitoriale
Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nelle more del giudizio e alle conclusioni come da entrambe precisate in data 19-20.9.2024, deve essere disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Monvalle, via Montenero n. 17.
Benchè la madre, che costituisce il genitore di riferimento per i figli minori sotto il profilo affettivo ed anche materiale, alleghi una scarsa frequentazione del padre con i figli minori e, soprattutto, con i figli più piccoli in tenera età, quest'ultima ha invero affermato all'udienza del 12.12.2023 che
“quando i bambini sono stati con il papà sono stati bene”, non opponendosi alle freqeuntazioni paterne dei figli minori pur invocando una regolarità da parte di quest'ultimo. In tale contesto, non sono emersi né sono stati dedotti franchi elementi di inidoneità con riferimento alle capacità genitoriali di alcuna delle parti che giustifichi una deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso della prole.
Anche nell'ottica di un regolare e sereno progredire nella crescita, conformemente alla domanda svolta dalla parte ricorrente e sostanzialmente aderita dalla parte resistente, deve essere confermato il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori come divisato dalle parti all'udienza del 12.12.2023, sollecitando il padre a mantenere un rapporto stabile e continuativo con i figli minori nonché al rispetto del predetto calendario nell'esclusivo interesse dei figli.
Deve essere pertanto confermato che, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente dalle parti tenuto conto anche delle esigenze dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- un giorno durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- durante le vacanze natalizie dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26.12 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
3. Le questioni economiche
pagina 6 di 9 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La ricorrente ha dedotto di avere trovato una occupazione come badante nell'estate del 2023, da luglio a settembre con un primo contratto di un mese di €.800,00, poi divenuto a tempo indeterminato con uno stipendio comprensivo di 13esima e tfr di circa € 1.400,00 mensili (Cfr. memoria del 22.11.2023 e documentazione allegata), di vivere nella casa familiare condotta in locazione verso il canone mensile di euro 350,00 (Cfr. ricorso e dichiarazioni rese all'udienza del
12.12.2023). All'udienza del 10.4.2024 ha dedotto di avere avuto una riduzione dell'orario di lavoro e di conseguenza dello stipendio, di circa 1.290,00 euro mensili, che inoltre “mi è stato minacciato un pignoramento in relazione al mancato pagamento del ratei di un finanziamento Agos del 2022 cointestato”. Dalla documentazione versata in atti in data 19.9.2024 risulta avere percepito, nell'anno 2024, un reddito medio di circa 1.186,00 euro mensili netti in busta paga (Cfr. buste paga gennaio-settembre 2024 in atti).
ha invece dedotto di avere lavorato come autista presso la società Parte_2
di Cardano al Campo dal mese di giugno 2022 sino al mese di luglio 2023, Controparte_1
percependo un reddito mensile medio di euro 1.600,00/1.700,00 circa;
dall'ottobre 2023 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2023 dalla RSA Sacconaghi di
Comerio (VA), con mansioni di OSS, con un reddito mensile medio di euro 1.100,00/1.200,00.
All'udienza del 12.12.2023 ha dedotto di avere “iniziato un nuovo lavoro nella RSA Sacconaghi da ottobre di quest'anno, percepirò uno stipendio di circa 1.200-1.300 euro al mese per tredici mensilità”; successivamente, con nota del 10.9.2024 ha dedotto di essere disoccupato non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente in essere e di avere presentato domanda di Naspi;
dall'estratto conto trimestrale al 30.6.2024 risulta avere percepito nel mese di giugno 2024 l'importo di euro 835,00 a titolo di Naspi Ha dedotto di vivere in un immobile in locazione con la nuova compagna verso il canone di euro 500,00 mensili pagina 7 di 9 cointestato (Cfr. udienza del 10.4.2024 e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione). Ha documentato di essere gravato da un finanziamento acceso in data 03/08/2023 per l'acquisto di un'autovettura, per cui versa una rata mensile di euro 335,00 con scadenza al 03/08/2031 (Cfr. doc.
7 resistente), di un finanziamento AGOS acceso nel dicembre 2021 con rata di euro 397,00 euro per 72 mensilità (cfr. doc. 11 resistente). La ricorrente, all'udienza del 10.4.2024 ha dedotto che
“mi risulta inoltre che il sig. svolga attività lavorativa con la sua compagna che ha un Parte_2 furgone che si occupa di consegne alimentari” e tuttavia non vi è alcun riscontro in tal senso.
E' ben vero che, su accordo delle parti, la ricorrente percepisce l'integralità dell'assegno unico universale spettante per i quattro figli minori e, tuttavia, si deve considerare che la madre costituisce la primaria figura di riferimento per i figli minori, anche in relazione alle esigenze materiali degli stessi che, in considerazione dell'età, non risultano di poco conto anche in considerazione delle spese necessarie per la scuola, la salute e l'educazione degli stessi.
In tale contesto, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 100,00, pari a complessivi euro 400,00, oltre a rivalutazione Istat come per legge e al 50% delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minori, da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Si dà atto che già con la memoria del novembre 2023 quindi in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento del coniuge inizialmente svolta.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e altresì considerato l'esito della causa rispetto alle domande delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 8 di 9 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Perù in data Parte_2
16.10.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monvalle (VA) dell'anno
2023, atto n. 10, part II, Serie C;
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MONVALLE (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
4. Assegna alla madre la casa familiare sita in Monvalle (Va), via Montenero n. 17;
5. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente dalle parti tenuto conto anche delle esigenze dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- un giorno durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- durante le vacanze natalizie dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26.12 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
7. Dà atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico universale per i figli minori è percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 10.1.1988, con il patrocinio dell'avv. VALMAGGIA MARINA, elettivamente domiciliata in
Varese, viale Garibaldi n. 103, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in Perù in [...] Parte_2 C.F._2
11.10.1991, con il patrocinio dell'avv. VERGA LUCA e dell'avv. PIRAS GIANMARCO, elettivamente domiciliato in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al Pubblico
Ministero e vistati senza osservazioni in data 19.9.2023);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi signori e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte_2
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori: Persona_1
e Persona_2 Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori.
[...]
Assegnare il domicilio coniugale alla sig.ra presso cui sono Parte_1
collocati in via prevalente i figli minori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre almeno da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Disporre che il sig. versi a titolo di concorso al mantenimento dei Parte_2
figli minori alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 mediante bonifico €.250,00 ciascuno per complessive €.1.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico- sportive e mediche) secondo Le LINEE Guida del tribunale di Varese con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Disporre che la madre sig.ra continui a percepire al 100% Parte_1
l'assegno unico INPS.”;
Per parte resistente:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
3. disporre l'affidamento congiunto della prole, con collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Monvalle, via Montenero n. 17;
4. disporre a favore del padre i seguenti diritti di visita:
pagina 2 di 9 - a fine settimana alternati la prole starà presso il padre, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera;
- le vacanze scolastiche estive verranno passate dalla prole secondo le condi-zioni che genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie la prole starà presso un genitore la prima set-timana (24 dicembre-
30 dicembre) e presso l'altro la seconda settimana (31 dicembre-6 gennaio), ad anni alternati;
- durante le festività pasquali, la presenza della prole presso ciascun genitore, verrà annualmente alternata;
5. disporre un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 800,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a carico del signor , al lordo della quota del 50% Parte_3 dell'assegno unico, pari ad euro 720,00, ad oggi per-cepita dalla signora Parte_1
oltre all'obbligo del pa-dre a concorrere nella misura del 50% alle spese
[...]
straordinarie così come stabi-lite dalle linee guida del Tribunale di Varese;
6. escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del signor Parte_3 nei confronti della Sig.ra ” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito civile in Perù in data 16.10.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monvalle (VA) dell'anno 2023, atto n. 10, part II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori: , nata il [...] a Persona_1
Varese, , nato il [...] a [...], Persona_2 [...]
nata il [...] a [...], e nato il [...] Persona_3 Persona_4
a Cittiglio.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dei coniugi, di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori e di regolamentare le freqeuntazioni paterne secondo modalità protette in assenza di una stabile frequentazione del padre con i figli minori in tenera età, di assegnare il domicilio coniugale alla pagina 3 di 9 madre quale genitore affidatario e collocatario, di porre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per i figli minori di euro 1.000,00 complessivi, pari ad euro 250,00 per ciascun, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegno unico universale integralmente percepito dalla madre, di disporre un assegno di mantenimento a carico del marito in suo favore di euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Ha dedotto che dal mese di febbraio 2023 il resistente aveva intrapreso una relazione extraconiugale ed aveva lasciato il domicilio familiare per trasferirsi presso la propria sorella a
Malnate; da allora aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e non si era occupato di loro, non vedendoli e non sentendoli neppure telefonicamente e, quando la moglie gli aveva chiesto di provvedere al mantenimento dei figli;
il padre lavorava come corriere autista con uno stipendio di circa 2.000,00 euro mentre essa ricorrente era disoccupata e alla ricerca di una attività lavorativa, il cui reperimento era reso difficoltoso dalla necessità di conciliare il lavoro con il carico familiare.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda Parte_2 di separazione, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento presso la madre e regolamentazione delle freqeuntazioni paterne con i figli minori, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 800,00, pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, al lordo dell'assegno unico percepito pari ad euro 720,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di respingere l'avversa domanda di mantenimento del coniuge.
Ha contestato quanto ex adverso dedotto, allegando che: - non aveva instaurato una nuova relazione in corso di coniugio ma solo in epoca successiva alla fine del rapporto coniugale;
- dopo il suo allontanamento dalla casa familiare aveva contribuito alle esigenze dei figli consentendo alla madre di percepire integralmente l'assegno unico ed elargendo l'importo mensile di euro 500,00; - non si era reso responsabile di agiti violenti in danno della odierna ricorrente e, nonostante le reiterate richieste di poter trascorrere del tempo con i propri figli, la madre gli aveva negato tale possibilità,
impedendogli di fatto il corretto svolgimento del rapporto genitoriale;
- differentemente da quanto ex adverso dedotto, la ricorrente svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica con un reddito di circa 1.000,00 euro mensili e percepiva l'assegno unico per i figli sicché doveva ritenersi autonoma ed economicamente indipendente.
pagina 4 di 9 Depositate le memorie ex art. 473 bis . 17 c.p.c., all'udienza del 12.12.2023 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, raggiungevano un accordo provvisorio che prevedeva:
l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore
20.30 dopo cena;
- durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre almeno da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- festività pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
sotto il profilo economico,
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 320,00 (pari ad euro 80,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale Istat come per legge, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
AUU integralmente percepito dalla madre. La causa era quindi rinviata per verificare la tenuta dell'accordo raggiunto.
All'udienza del 19.11.2024 la parte ricorrente deduceva che l'accordo provvisorio non era stato rispettato dal ricorrente sia sotto il profilo economico sia dei tempi di permanenza del padre con i minori, quindi le parti si riportavano ai rispettivi atti e il giudice relatore, con ordinanza dell'8.5.2024, respinte le istanze di prova orale articolate e disposta l'integrazione della documentazione economico reddituale ex art. 473 bis . 12 c. 3 c.p.c., fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposto degli scritti conclusivi del giudizio, fruiti da entrambe.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
pagina 5 di 9 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La responsabilità genitoriale
Conformemente all'accordo raggiunto dalle parti nelle more del giudizio e alle conclusioni come da entrambe precisate in data 19-20.9.2024, deve essere disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Monvalle, via Montenero n. 17.
Benchè la madre, che costituisce il genitore di riferimento per i figli minori sotto il profilo affettivo ed anche materiale, alleghi una scarsa frequentazione del padre con i figli minori e, soprattutto, con i figli più piccoli in tenera età, quest'ultima ha invero affermato all'udienza del 12.12.2023 che
“quando i bambini sono stati con il papà sono stati bene”, non opponendosi alle freqeuntazioni paterne dei figli minori pur invocando una regolarità da parte di quest'ultimo. In tale contesto, non sono emersi né sono stati dedotti franchi elementi di inidoneità con riferimento alle capacità genitoriali di alcuna delle parti che giustifichi una deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso della prole.
Anche nell'ottica di un regolare e sereno progredire nella crescita, conformemente alla domanda svolta dalla parte ricorrente e sostanzialmente aderita dalla parte resistente, deve essere confermato il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori come divisato dalle parti all'udienza del 12.12.2023, sollecitando il padre a mantenere un rapporto stabile e continuativo con i figli minori nonché al rispetto del predetto calendario nell'esclusivo interesse dei figli.
Deve essere pertanto confermato che, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente dalle parti tenuto conto anche delle esigenze dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- un giorno durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- durante le vacanze natalizie dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26.12 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
3. Le questioni economiche
pagina 6 di 9 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle sostanze e al tempo trascorso con i figli, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è così compendiabile.
La ricorrente ha dedotto di avere trovato una occupazione come badante nell'estate del 2023, da luglio a settembre con un primo contratto di un mese di €.800,00, poi divenuto a tempo indeterminato con uno stipendio comprensivo di 13esima e tfr di circa € 1.400,00 mensili (Cfr. memoria del 22.11.2023 e documentazione allegata), di vivere nella casa familiare condotta in locazione verso il canone mensile di euro 350,00 (Cfr. ricorso e dichiarazioni rese all'udienza del
12.12.2023). All'udienza del 10.4.2024 ha dedotto di avere avuto una riduzione dell'orario di lavoro e di conseguenza dello stipendio, di circa 1.290,00 euro mensili, che inoltre “mi è stato minacciato un pignoramento in relazione al mancato pagamento del ratei di un finanziamento Agos del 2022 cointestato”. Dalla documentazione versata in atti in data 19.9.2024 risulta avere percepito, nell'anno 2024, un reddito medio di circa 1.186,00 euro mensili netti in busta paga (Cfr. buste paga gennaio-settembre 2024 in atti).
ha invece dedotto di avere lavorato come autista presso la società Parte_2
di Cardano al Campo dal mese di giugno 2022 sino al mese di luglio 2023, Controparte_1
percependo un reddito mensile medio di euro 1.600,00/1.700,00 circa;
dall'ottobre 2023 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2023 dalla RSA Sacconaghi di
Comerio (VA), con mansioni di OSS, con un reddito mensile medio di euro 1.100,00/1.200,00.
All'udienza del 12.12.2023 ha dedotto di avere “iniziato un nuovo lavoro nella RSA Sacconaghi da ottobre di quest'anno, percepirò uno stipendio di circa 1.200-1.300 euro al mese per tredici mensilità”; successivamente, con nota del 10.9.2024 ha dedotto di essere disoccupato non essendogli stato rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente in essere e di avere presentato domanda di Naspi;
dall'estratto conto trimestrale al 30.6.2024 risulta avere percepito nel mese di giugno 2024 l'importo di euro 835,00 a titolo di Naspi Ha dedotto di vivere in un immobile in locazione con la nuova compagna verso il canone di euro 500,00 mensili pagina 7 di 9 cointestato (Cfr. udienza del 10.4.2024 e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione). Ha documentato di essere gravato da un finanziamento acceso in data 03/08/2023 per l'acquisto di un'autovettura, per cui versa una rata mensile di euro 335,00 con scadenza al 03/08/2031 (Cfr. doc.
7 resistente), di un finanziamento AGOS acceso nel dicembre 2021 con rata di euro 397,00 euro per 72 mensilità (cfr. doc. 11 resistente). La ricorrente, all'udienza del 10.4.2024 ha dedotto che
“mi risulta inoltre che il sig. svolga attività lavorativa con la sua compagna che ha un Parte_2 furgone che si occupa di consegne alimentari” e tuttavia non vi è alcun riscontro in tal senso.
E' ben vero che, su accordo delle parti, la ricorrente percepisce l'integralità dell'assegno unico universale spettante per i quattro figli minori e, tuttavia, si deve considerare che la madre costituisce la primaria figura di riferimento per i figli minori, anche in relazione alle esigenze materiali degli stessi che, in considerazione dell'età, non risultano di poco conto anche in considerazione delle spese necessarie per la scuola, la salute e l'educazione degli stessi.
In tale contesto, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 100,00, pari a complessivi euro 400,00, oltre a rivalutazione Istat come per legge e al 50% delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minori, da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Si dà atto che già con la memoria del novembre 2023 quindi in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento del coniuge inizialmente svolta.
4. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e altresì considerato l'esito della causa rispetto alle domande delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 8 di 9 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Perù in data Parte_2
16.10.2015, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monvalle (VA) dell'anno
2023, atto n. 10, part II, Serie C;
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MONVALLE (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre;
4. Assegna alla madre la casa familiare sita in Monvalle (Va), via Montenero n. 17;
5. Dispone che, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente dalle parti tenuto conto anche delle esigenze dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori: - a fine settimana alternati dalle ore 14.00 del sabato fino alla domenica alle ore 20.30 dopo cena;
- un giorno durante la settimana dall'uscita dalla scuola fino alle 20.30 dopo cena, previo accordo con la madre da prendersi con almeno due giorni di anticipo;
- durante le vacanze natalizie dal 24.12 ore 14.00 fino al 25.12 ore 11.00 con il papà e dal 25.12 al 26.12 con la mamma, ad anni alterni, nonché quattro giorni, anche non consecutivi, durante la vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore;
- durante le festività pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
6. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
7. Dà atto che, su accordo delle parti, l'assegno unico universale per i figli minori è percepito integralmente dalla madre;
8. Compensa integralmente le spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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