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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n.17266/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
Verbale di udienza di discussione della causa ex art. 420 e 429 c.p.c.
* * *
Oggi 03/02/2025 h. 15.14 dinanzi al giudice designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. SIGNETTI ROBERTO per parte convenuta: nessuno
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
Parte ricorrente richiamano le conclusioni in atti e discutono la causa;
all'esito il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata iscritta al n. 17266/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al C.so Potenza 170 presso lo Controparte_1 studio dell'avv. SIGNETTI ROBERTO che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]; Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “dato atto che la convenuta sig.ra , nonostante regolare convocazione, CP_2
non si è presentata e non ha inteso aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, dichiararsi tenuta e condannarsi la sig.ra al pagamento di € 5.100,07, di cui € 3.600,00 Controparte_2 per canoni locativi arretrati ed € 1.500,07 per spese di riscaldamento insolute;
dichiararsi tenuta e condannarsi, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte intimante, comprensive di onorari e spese accessorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale è proponibile avendo le parti esperito senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
Come noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, nonché Cass. Civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con riferimento all'esecuzione del contratto di locazione si è chiarito che “a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della "mora debendi" a dolo o colpa grave del debitore” (cfr Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8418; Id., Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23257).
Nella fattispecie la locatrice ha depositato il contratto di locazione regolarmente registrato stipulato con la convenuta ed ha quindi fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle conseguenti obbligazioni economiche mentre la conduttrice non si è costituita in giudizio e non ha provato di aver pagato i canoni di locazione.
Del resto, dopo aver ricevuto l'intimazione di sfratto per morosità la convenuta ha riconsegnato le chiavi dell'immobile alla locatrice.
Merita pertanto accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione e dell'acconto delle spese accessorie previsto nel contratto per le mensilità indicate nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. pari ad € 3.600,00.
La domanda di condanna al pagamento delle spese di riscaldamento non può trovare applicazione in difetto di prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si insta per il rimborso, non essendo sufficiente la produzione della lettera di sollecito inviata dall'amministratore del Condominio alla ricorrente (doc. 3).
In applicazione del principio della soccombenza si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del
2014 e s.m.i. (scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00, tariffa media per le prime due fasi e minima per quella istruttoria e di trattazione e decisionale attesa l'assenza di istruttoria orale e la semplicità della discussione, senza i richiesti aumenti attesa l'assenza dei presupposti per la relativa applicazione, anche avuto riguardo all'estrema semplicità della controversia ed al limitato numero di documenti prodotti).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 3.600,00; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.702,00 per competenze professionali (di cui € 425,00 per fase di studio, €
425,00 per fase introduttiva, € 426,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 426,00 per fase decisione) ed € 76,00 per spese, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Ivana Peila