TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM, elettivamente domiciliati C.F._2
in VIA PROVINCIALE 24/A 42030 VIANO presso il difensore avv. GUALTIERI WILLIAM
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA, elettivamente domiciliata in VIA DEL LAVORO N. 67 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. MARRANI LAURA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 35/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta e disattesa:
In via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del D.I. n.35/2024 RG
16179, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24, risultando l'opposizione fondata su prova scritta a documentazione e comprova dell'inesistenza del presunto credito azionato.
In via pregiudiziale e/o preliminare: pagina 1 di 11 Accertare l'insussistenza delle condizioni richieste dagli art.li 633 e 641 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo n.35/2024 RG n.16179/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24 assertivamente fondato su documentazione (fatture di parte) già contestata come illegittimamente emessa e, pertanto, anche per l'eccezione ex art.1460 c.c. sollevata, inidonea a costituire valida prova scritta del presunto credito azionato in via monitoria.
Accertare, altresì, il difetto di legittimazione attiva della ditta opposta siccome il presunto credito azionato è inesistente, non liquido ed inesigibile non avendo la committente mai accettato, ed anzi contestato, i lavori di cui al contratto 30/01/2023. Disporsi, comunque ed in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal sig. Giudice del Tribunale di Bologna n.35/2024 in data
02/01/2024 nei confronti di e con ogni miglior formula. Parte_1 Parte_2
nel merito: previo accoglimento della dispiegata opposizione, respingere la domanda di pagamento così come proposta dalla società nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
, siccome infondata e non provata, revocando l'opposto decreto ingiuntivo Parte_2
n.35/2024 RG n.16179/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24, per cui è causa, dichiarandolo nullo, illegittimo, erroneo e privo di qualsiasi effetto.
Comunque e in ogni caso, dichiarare che nulla è più dovuto, oltre a quanto già versato, dagli ingiunti alla società per le fatture azionate cui, occorrendo, si oppongono in Controparte_1
compensazione tutti i costi di ripristino e completamento quale risarcimento danni indicati nella fattura n.12 del 21/5/2023 in € 1.702,00. Parte_3
in via riconvenzionale: previo accertamento dei gravi inadempimenti commessi dalla società
[...]
nell'esecuzione dei lavori commissionati da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e dei diritti a questi ultimi spettanti per la negligente condotta della soc. opposta, disporsi la
[...]
compensazione giudiziale dell'eventuale credito vantato dall'appaltatrice con la somma necessaria all'esecuzione completa dei lavori, ovvero con il corrispondente al minore valore dell'opera; condannando comunque la società a risarcire tutti i danni subiti anche per il Controparte_1
disagio dovuto al ritardo, quantificabili in € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, ed a corrispondere ai predetti e tutte le spese e i Parte_1 Parte_2
costi necessari sostenuti per l'eliminazione dei vizi e difetti della fornitura e completamento lavori pattuiti, che si indicano in complessivi € 1.702,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Danni da compensarsi con il corrispettivo eventualmente ancora effettivamente spettante alla ditta opposta per i lavori eseguiti avuto riguardo sia alla qualità degli stessi che ai tempi di consegna;
in via riconvenzionale: ingiungere alla società ex art. 186 ter cpc l'immediata Controparte_1
pagina 2 di 11 consegna in favore della parte opponente del certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna;
in ogni caso: disporsi la condanna della società per responsabilità aggravata Controparte_1
ex art.96 cpc per l'azione monitoria illegittimamente intrapresa al risarcimento in favore della parte opponente da liquidarsi d'ufficio dal sig. Giudice in sentenza per la somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
L'opposta così conclude:
“si insiste nel chiedere che il Giudice adito,
VOGLIA confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 35/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
02.01.2024 e/o comunque dichiarare dovuto da parte dei signori e Parte_1 [...]
l'intero importo di cui alle fatture n. 29/2023, n. 37/2023 e 70/2023 di complessivi €. Parte_2
12.784,97, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
rigettare la domanda di parte opponente di compensazione tra quanto ritenuto dovuto e la fattura ex adverso prodotta n. 12 del 21.05.2023 della ditta per i motivi di cui alla parte motiva;
Parte_3 rigettare la domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento del danno di €. CP_1
10.000,00 perché infondata in fatto ed in diritto nonché completamente sfornita di prova in ordina a tale quantificazione;
rigettare la domanda di parte opponente relativa alla consegna del certificato di abitabilità in quanto trattasi di certificato che rilascia il Comune e non l'impresa esecutrice;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese legali del procedimento monitorio e del presente giudizio da liquidarsi con riferimento ai parametri di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. Controparte_1
35/2024, per l'importo di € 12.784,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nei confronti di e a titolo di corrispettivo residuo per i lavori Parte_1 Parte_2
oggetto del contratto di appalto concluso dalle parti nonché per i lavori “extra accordo”, per il rifacimento dell'impianto elettrico (per la parte non compresa nell'accordo) e per i costi di sicurezza, di cui alle fatture n.ri 29/2023, 37/2023 e 70/2023.
2.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 11 esponendo:
- che le parti avevano sottoscritto contratto di appalto del 30 gennaio 2023 (con previsione del termine di fine lavori al 15 marzo 2023), nel quale veniva specificato che il corrispettivo era determinato “a corpo” (e non “a misura”) nella somma di € 22.450,00, oltre all'IVA;
- che l'appaltatore non aveva rispettato i termini di esecuzione previsti in contratto, essendo stato il termine iniziale più volte rinviato (considerato che alla data del 15 marzo 2023 mancavano ancora numerose opere), tanto che essi istanti avevano inviato formale comunicazione in data 26 aprile 2023 di avvenuta risoluzione del rapporto, imputabile al grave inadempimento della società appaltatrice;
- che, infatti, i lavori oggetto dell'appalto, oltre a non essere stati portati a termine, presentavano gravi difetti;
- che anche la richiesta di pagamento dei “lavori extra per ristrutturazione edilizia” (di cui alla fattura n. 29/2023 per l'importo di € 3.784,00) erano stati contestati, avendo essi istanti ribadito, con apposita comunicazione in risposta, che il contratto prevedeva un corrispettivo “a corpo” e che nessun lavoro extra contratto era mai stato concordato con l'appaltatore (doc. 7);
- che prima dell'invio della comunicazione di avvenuta risoluzione, in data 18 aprile 2024, essi istanti avevano provveduto a far accertare e documentare lo stato dei lavori fino a quel momento eseguiti dal geometra da loro incaricato, che aveva poi redatto apposita perizia tecnica con allegata documentazione fotografica (doc. 8);
- che, nonostante l'avvenuta comunicazione di risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva successivamente inviato sia la fattura n. 37 del 3 maggio 2023 “a saldo dei lavori di ristrutturazione” per complessivi € 4.939,00 (doc. 9) sia la fattura n. 70 del 25 ottobre 2023 relativa al “rifacimento impianto elettrico negli ambienti sala…” (per complessivi € 4.061,97) – sebbene nel contratto sottoscritto dalle parti il 30 gennaio 2023 fosse previsto il rifacimento dell'intero impianto elettrico, senza alcuna distinzione – ed a presunti “costi sicurezza ristrutturazione”, da ritenersi invece compresi nella pattuizione del corrispettivo “a corpo” (essendo stata, peraltro, tutta la “pratica sicurezza, esterna al contratto stipulato con ” regolata con altro geometra incaricato dal direttore Controparte_1
dei lavori: doc. 11);
- che le predette fatture, in quanto relative a compensi non dovuti, erano state immediatamente contestate da essi istanti, che, per completare con urgenza le opere (considerate le esigenze di studente universitario svolgente attività lavorativa presso l'Ospedale Parte_2
Maggiore di Bologna), si erano rivolti all'impresa che, in pochi giorni, aveva Parte_3
pagina 4 di 11 completato le opere mancanti e riparato i danni provocati dall'appaltatrice, a fronte del corrispettivo di
€ 1.702,00.
Gli opponenti – deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1668 c.c. per ottenere la riduzione del prezzo in relazione alla fattura n. 37/2023 e del diritto al risarcimento dei danni per le spese sostenute per la conclusione dei lavori, nonché il mancato completamento, da parte dell'appaltatrice, della documentazione necessaria per ottenere l'abitabilità dei locali dall'Ufficio tecnico del Comune di Bologna e, infine, l'inidoneità delle mere fatture a comprovare l'entità del credito per le opere realizzate, mai accettate dai committenti – chiedevano che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460
c.c. e che, in accoglimento dell'opposizione, venisse rigettata la domanda di pagamento formulata dall'ingiungente.
In via riconvenzionale, chiedevano che, previo accertamento del grave inadempimento dell'ingiungente, venisse compensato l'eventuale credito dalla stessa vantato con la somma necessaria per il completamento delle opere o “con il corrispondente minor valore dell'opera”, con condanna della società appaltatrice al risarcimento di tutti i danni subiti anche per il disagio dovuto al ritardo, quantificati in complessivi € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed al pagamento, in loro favore, di quanto speso per l'eliminazione dei vizi e difetti e per il completamento dei lavori, per complessivi € 1.702,00 o per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Sempre in via riconvenzionale chiedevano che venisse ingiunta alla società appaltatrice, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. la “consegna del certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio tecnico del
Comune di Bologna”, con condanna per responsabilità aggravata.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, l'opposta rilevava che la descrizione dei lavori indicati nel contratto di appalto era sommaria e generica;
che gli interventi programmati riguardavano essenzialmente la zona giorno ed il bagno, compresi i relativi impianti, mentre per la camera era prevista la sola posa del pavimento;
che, pur avendo dato immediato avvio ai lavori, al fine di consentire l'accesso al cantiere agli altri artigiani collaboratori, era stato necessario attendere la redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'ing. (piano che, unitamente alla stima dei costi di sicurezza, era stato Persona_1
consegnato solo in data 23 febbraio 2023); che, durante l'esecuzione dei lavori, erano state verbalmente pagina 5 di 11 commissionate – dai committenti, dal padre di uno dei committenti e dall'impresa incaricata della fornitura e del montaggio degli infissi – altre opere aggiuntive, in seguito confermate dal direttore dei lavori Geom. che, una volta ultimati i predetti lavori, era stato inviato il resoconto ed Parte_4
era stata emessa la relativa fattura n. 29 del 6 aprile 2023.
Evidenziava, inoltre, che il 26 aprile 2023 aveva ricevuto la comunicazione, via pec, con la quale i committenti, tramite legale, avevano dichiarato risolto il contratto, pur se, alla data del 24 aprile 2023, i lavori erano stati pressoché ultimati;
che le certificazioni relative agli impianti erano state regolarmente depositate in Comune;
che era stato, infine, avviato – senza esito – un procedimento di mediazione al fine di comporre in via bonaria la controversia.
L'opposta, quindi, contestando la sussistenza del lamentato inadempimento e deducendo, a sua volta,
l'inadempimento degli opponenti, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento, in suo favore, dell'importo risultante dalle fatture n.ri 29/2023, 37/2023 e 70/2023, oltre interessi di mora, ed il rigetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposte dagli opponenti, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le istanze di prova formulate dalle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 29 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ad esito della discussione orale, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
5.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Occorre premettere che il contratto concluso dagli opponenti con la società deve, all'evidenza, CP_1
qualificarsi quale appalto e non quale contratto di prestazione d'opera: la forma societaria, la complessa struttura organizzativa dell'appaltatore e lo stesso nomen utilizzato dalle parti (“contratto di appalto”) depongono, infatti, in tal senso.
Tanto premesso, va osservato che, con il contratto in esame (cfr. doc. 2 di parte opponente), il corrispettivo era stato pattuito a corpo, per l'importo di complessivi € 22.450,00, da corrispondersi in quattro acconti così suddivisi: “1° acconto € 8.980,00 + IVA il 30 gennaio 2023; 2° acconto € 4.490,00
pagina 6 di 11 + IVA a fine impianto posa;
3° acconto € 4.490,00 + IVA a fine intonaco;
saldo € 4.490,00 + IVA a fine lavori”.
E', poi, pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che gli opponenti avevano regolarmente corrisposto i primi tre acconti, contestando, invece, le successive richieste di pagamento pervenute dalla società , ossia le richieste di pagamento della fattura n. 29/2023 per l'importo di CP_1
€ 3.784,00, IVA inclusa, per “lavori extra di ristrutturazione edilizia”, della fattura n. 37/2023 dell'importo di € 4.939, 00, corrispondente al saldo finale per i lavori oggetto dell'appalto, e della fattura n. 70/2023 dell'importo di € 4.061,97, relativa al rifacimento degli impianti elettrici in uno degli ambienti ed ai costi della sicurezza.
Secondo l'assunto degli opponenti, l'opposta si sarebbe resa inadempiente nell'esecuzione del contratto, rendendo così legittimo e giustificato il rifiuto di adempiere al pagamento del corrispettivo pattuito (in difetto di completamento delle opere oggetto dell'appalto) e sussistente il loro diritto alla riduzione del corrispettivo (con riferimento alla fattura n. 37/2023); mentre i lavori “extra appalto” e quelli relativi al rifacimento dell'impianto elettrico “negli ambienti sala” ed ai costi di sicurezza non erano dovuti, non essendo stati, i primi, concordati con i committenti ed essendo, i secondi, già ricompresi nel contratto di appalto.
5.1
Procedendo con ordine, va osservato che, pacifico essendo il ritardo nell'adempimento del contratto
(pur in mancanza di termine da considerarsi essenziale), i committenti deducono, in primo luogo, il mancato completamento dei lavori oggetto dell'appalto (e, quindi, l'inadempimento dell'opposta nell'esecuzione dell'appalto): secondo i normali criteri che regolano il riparto dell'onere della prova, incombeva sull'opposta la prova della corretta (ed integrale) esecuzione dei lavori stessi (incombendo sugli attori la sola prova del titolo, avendo essi allegato l'inadempimento dell'opposta: cfr. Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
Orbene, l'opposta non ha provato, come era suo onere, l'esatto adempimento della prestazione
(essendo, anzi, circostanza non contestata l'incompletezza dei lavori stessi); con l'effetto che il corrispettivo dell'opera va decurtato di quella parte relativa ai lavori non eseguiti.
E poiché gli stessi opponenti (in difetto di prova sul punto dell'opposta) assumono di avere sostenuto la spesa di complessivi € 1.702,00 (cfr. fattura di cui al doc. 15 di parte opponente), sia per l'ultimazione che per i lavori di ripristino di vizi e difformità (il cui onere probatorio, relativamente a questi ultimi era a carico degli opponenti che nulla hanno provato sul punto), stimasi equo determinare in pagina 7 di 11 complessivi € 1.000,00 l'entità dei lavori di completamento, da detrarre dall'importo della fattura n.
37/2023 emessa dall'opposta a saldo dei lavori di cui al contratto di appalto.
Con l'effetto che, per i lavori oggetto del contratto di appalto, spetta all'opposta la residua somma di complessivi € 3.939,00, IVA compresa (data dalla differenza tra € 4.939,00 ed € 1.000,00).
5.2
Quanto, poi, ai lavori di cui alla fattura n. 70/2023 aventi ad oggetto il “rifacimento impianto elettrico negli ambienti sala, disimpegno e camera da letto” presso l'appartamento in questione (per complessivi
€ 2.600,00 al netto dell'IVA) e per i “costi sicurezza ristrutturazione appartamento” (per complessivi €
1.092,70 al netto dell'IVA) vanno fatte le seguenti considerazioni:
a) per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, gli stessi, come rilevato dagli opponenti, devono ritenersi ricompresi nel corrispettivo pattuito, “a corpo”, con il contratto di appalto, laddove, al punto 8)
(cfr. doc. 2 di parte opponente), è indicata la voce “Impianto elettrico” senza alcuna specificazione
(diversamente rispetto al punto 9), laddove, con riguardo all'impianto “idrico”, è specificato “zona cottura”). Con l'effetto che tale importo non è dovuto (in aggiunta al corrispettivo pattuito inizialmente per l'appalto), in quanto ricompreso nella somma determinata in contratto;
b) per i costi sostenuti nell'implementazione del piano sicurezza e coordinamento, è sufficiente rilevare che l'opposta, pur avendo astrattamente diritto a vedersi riconosciuti tali costi, non ha provato – come era suo onere – la sussistenza del relativo credito in relazione ai presidi implementati ed alla loro consistenza.
5.3
Quanto, infine, alla fattura n. 29/2023 ed ai costi per i lavori extra contratto, va premesso che gli opponenti contestano il credito di € 3.784,00, IVA inclusa, per lavorazioni aggiuntive: tali ulteriori opere sarebbero da intendersi in parte già ricomprese in quelle originariamente pattuite, come risulterebbe dal capitolato dei lavori allegato all 'accordo contrattuale, ed in parte mai accettate.
L'opposta sostiene esserle dovuta la somma di cui alla fattura in questione per le seguenti lavorazioni:
1. Nuova linea gas dal contatore all'angolo cottura 450,00 +IVA;
2. Fornitura e posa di nuovo contatore acqua 180,00 + IVA;
3. Controparete in forati leggeri a copertura delle nuove tubazioni idriche della cucina 480,00+IVA;
4. Allungamento della spalla della cucina compreso intonaco e rasatura 120,00+IVA;
5. Posa di tre scatole porta cordella per tapparelle 120,00+IVA;
6. Chiusura gargame per due finestre ed una portafinestra 240,00+IVA; pagina 8 di 11
7. Aumento dell'altezza del vano porta del bagno da 200 a 215 cm compreso nuovo architrave e rasatura 120,00+IVA;
8. Aumento dell'altezza del vano porta della camera da cm 200 a cm 215 e allargamento del vano porta da 85 cm a cm 90 su muratura portante 180,00+IVA;
9. Formazione di cartongesso a copertura tubi cappa cucina e tubi caldaia 250,00+IVA;
10. Posa di battiscopa in tutto l'appartamento 450,00 +IVA;
11. Fornitura e posa di materiale di termo arredo bagno 180,00+IVA;
12. Formazione di scarico condizionatore fino alla braga WC 120,00+IVA;
13. Demolizione di pavimento bagno e antibagno e suo rifacimento 550,00+IVA.
Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni degli opponenti, l'opposta non ha provato – come era suo onere – che nessuno di tali lavori fosse ricompreso nel contratto di appalto.
La perizia tecnica di parte prodotta dagli stessi opponenti in giudizio, peraltro, quantifica le opere extra
(non contestate dal perito e anzi dallo stesso ritenute sussistenti con riferimento alle voci 4-10-12-6-8-
2-7) in complessivi € 955,62, al netto dell'IVA (cfr. altresì corrispondenza intercorsa e prodotta dagli stessi opponenti); l'importo richiesto dall'opposta, per tali lavori, è pari a complessivi € 1.410,00, al netto dell'IVA.
Soccorre anche in tal caso la valutazione equitativa che consente di ritenere congruo l'importo di complessivi € 1.298,00, IVA compresa, per le lavorazioni extra contratto. Con la precisazione, quanto ai lavori di cui al punto 13 (che non vengono riconosciuti come opere extra contratto commissionate dai committenti), che, secondo la stessa opposta, si tratterebbe di opere effettuate per riparare il dislivello del pavimento, con errore ad essa non imputabile avendo “evidenziato alla proprietà che era presente un dislivello” prima dell'inizio dei lavori: e tuttavia, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, l'appaltatore ha l'onere di avvertire i committenti delle problematiche connesse all'esecuzione dei lavori fino ad astenersi qualora le opere commissionate comportino la realizzazione dell'opera con errori o difformità, non risultando provato che l'appaltatore abbia in tal caso agito quale nudus minister (cfr. tra le altre, Cass. 1981/2016).
5.4
In conclusione, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, all'opposta va riconosciuto il complessivo (minor) importo di € 5.237,00 (IVA compresa) a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e delle opere extra contratto;
sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma predetta in favore dell'opposta, con gli interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso) pagina 9 di 11 all'effettivo saldo.
6
Va, per contro, rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale dagli opponenti, e tesa al risarcimento dei danni quantificabili in € 10.000,00, asseritamente subiti per effetto del ritardo nel compimento delle opere e dei vizi lamentati.
Secondo gli opponenti, l'inadempimento dell'opposta, nei termini sopra detti, avrebbe determinato la necessità, per di trovare temporaneamente una soluzione abitativa Parte_2
alternativa.
La domanda appare infondata in quanto priva di qualsiasi riscontro probatorio.
7
Infondata, infine, è l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale, tesa alla consegna in favore della parte opponente del certificato di abitabilità: tale certificazione non è di competenza dell'opposta, trattandosi di documentazione che viene rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. Sicché la stessa non appare meritevole di accoglimento.
8
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda dell'opposta e con il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti, sussistono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e gli opponenti vanno condannati alla rifusione dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – applicando i parametri medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione quanto alla fase di trattazione e istruttoria, in difetto di qualsiasi attività istruttoria – in complessivi € 2.118,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovuta per legge.
L'esito del giudizio comporta l'insussistenza dei presupposti per la condanna, richiesta dagli opponenti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 35/2024, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
pagina 10 di 11 gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
della somma di complessivi € 5.237,00 (IVA compresa), con gli Controparte_1
interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso) al saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
3) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.118,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Così deciso in Bologna il 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM, elettivamente domiciliati C.F._2
in VIA PROVINCIALE 24/A 42030 VIANO presso il difensore avv. GUALTIERI WILLIAM
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRANI Controparte_1 P.IVA_1
LAURA, elettivamente domiciliata in VIA DEL LAVORO N. 67 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. MARRANI LAURA
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 35/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria reietta e disattesa:
In via preliminare: respingere la richiesta di provvisoria esecuzione parziale del D.I. n.35/2024 RG
16179, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24, risultando l'opposizione fondata su prova scritta a documentazione e comprova dell'inesistenza del presunto credito azionato.
In via pregiudiziale e/o preliminare: pagina 1 di 11 Accertare l'insussistenza delle condizioni richieste dagli art.li 633 e 641 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo n.35/2024 RG n.16179/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24 assertivamente fondato su documentazione (fatture di parte) già contestata come illegittimamente emessa e, pertanto, anche per l'eccezione ex art.1460 c.c. sollevata, inidonea a costituire valida prova scritta del presunto credito azionato in via monitoria.
Accertare, altresì, il difetto di legittimazione attiva della ditta opposta siccome il presunto credito azionato è inesistente, non liquido ed inesigibile non avendo la committente mai accettato, ed anzi contestato, i lavori di cui al contratto 30/01/2023. Disporsi, comunque ed in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal sig. Giudice del Tribunale di Bologna n.35/2024 in data
02/01/2024 nei confronti di e con ogni miglior formula. Parte_1 Parte_2
nel merito: previo accoglimento della dispiegata opposizione, respingere la domanda di pagamento così come proposta dalla società nei confronti di e Controparte_1 Parte_1
, siccome infondata e non provata, revocando l'opposto decreto ingiuntivo Parte_2
n.35/2024 RG n.16179/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 02/01/24, per cui è causa, dichiarandolo nullo, illegittimo, erroneo e privo di qualsiasi effetto.
Comunque e in ogni caso, dichiarare che nulla è più dovuto, oltre a quanto già versato, dagli ingiunti alla società per le fatture azionate cui, occorrendo, si oppongono in Controparte_1
compensazione tutti i costi di ripristino e completamento quale risarcimento danni indicati nella fattura n.12 del 21/5/2023 in € 1.702,00. Parte_3
in via riconvenzionale: previo accertamento dei gravi inadempimenti commessi dalla società
[...]
nell'esecuzione dei lavori commissionati da e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e dei diritti a questi ultimi spettanti per la negligente condotta della soc. opposta, disporsi la
[...]
compensazione giudiziale dell'eventuale credito vantato dall'appaltatrice con la somma necessaria all'esecuzione completa dei lavori, ovvero con il corrispondente al minore valore dell'opera; condannando comunque la società a risarcire tutti i danni subiti anche per il Controparte_1
disagio dovuto al ritardo, quantificabili in € 10.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, ed a corrispondere ai predetti e tutte le spese e i Parte_1 Parte_2
costi necessari sostenuti per l'eliminazione dei vizi e difetti della fornitura e completamento lavori pattuiti, che si indicano in complessivi € 1.702,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Danni da compensarsi con il corrispettivo eventualmente ancora effettivamente spettante alla ditta opposta per i lavori eseguiti avuto riguardo sia alla qualità degli stessi che ai tempi di consegna;
in via riconvenzionale: ingiungere alla società ex art. 186 ter cpc l'immediata Controparte_1
pagina 2 di 11 consegna in favore della parte opponente del certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bologna;
in ogni caso: disporsi la condanna della società per responsabilità aggravata Controparte_1
ex art.96 cpc per l'azione monitoria illegittimamente intrapresa al risarcimento in favore della parte opponente da liquidarsi d'ufficio dal sig. Giudice in sentenza per la somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
L'opposta così conclude:
“si insiste nel chiedere che il Giudice adito,
VOGLIA confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo N. 35/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
02.01.2024 e/o comunque dichiarare dovuto da parte dei signori e Parte_1 [...]
l'intero importo di cui alle fatture n. 29/2023, n. 37/2023 e 70/2023 di complessivi €. Parte_2
12.784,97, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
rigettare la domanda di parte opponente di compensazione tra quanto ritenuto dovuto e la fattura ex adverso prodotta n. 12 del 21.05.2023 della ditta per i motivi di cui alla parte motiva;
Parte_3 rigettare la domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento del danno di €. CP_1
10.000,00 perché infondata in fatto ed in diritto nonché completamente sfornita di prova in ordina a tale quantificazione;
rigettare la domanda di parte opponente relativa alla consegna del certificato di abitabilità in quanto trattasi di certificato che rilascia il Comune e non l'impresa esecutrice;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese legali del procedimento monitorio e del presente giudizio da liquidarsi con riferimento ai parametri di legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo n. Controparte_1
35/2024, per l'importo di € 12.784,97, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, nei confronti di e a titolo di corrispettivo residuo per i lavori Parte_1 Parte_2
oggetto del contratto di appalto concluso dalle parti nonché per i lavori “extra accordo”, per il rifacimento dell'impianto elettrico (per la parte non compresa nell'accordo) e per i costi di sicurezza, di cui alle fatture n.ri 29/2023, 37/2023 e 70/2023.
2.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 11 esponendo:
- che le parti avevano sottoscritto contratto di appalto del 30 gennaio 2023 (con previsione del termine di fine lavori al 15 marzo 2023), nel quale veniva specificato che il corrispettivo era determinato “a corpo” (e non “a misura”) nella somma di € 22.450,00, oltre all'IVA;
- che l'appaltatore non aveva rispettato i termini di esecuzione previsti in contratto, essendo stato il termine iniziale più volte rinviato (considerato che alla data del 15 marzo 2023 mancavano ancora numerose opere), tanto che essi istanti avevano inviato formale comunicazione in data 26 aprile 2023 di avvenuta risoluzione del rapporto, imputabile al grave inadempimento della società appaltatrice;
- che, infatti, i lavori oggetto dell'appalto, oltre a non essere stati portati a termine, presentavano gravi difetti;
- che anche la richiesta di pagamento dei “lavori extra per ristrutturazione edilizia” (di cui alla fattura n. 29/2023 per l'importo di € 3.784,00) erano stati contestati, avendo essi istanti ribadito, con apposita comunicazione in risposta, che il contratto prevedeva un corrispettivo “a corpo” e che nessun lavoro extra contratto era mai stato concordato con l'appaltatore (doc. 7);
- che prima dell'invio della comunicazione di avvenuta risoluzione, in data 18 aprile 2024, essi istanti avevano provveduto a far accertare e documentare lo stato dei lavori fino a quel momento eseguiti dal geometra da loro incaricato, che aveva poi redatto apposita perizia tecnica con allegata documentazione fotografica (doc. 8);
- che, nonostante l'avvenuta comunicazione di risoluzione del contratto, l'appaltatrice aveva successivamente inviato sia la fattura n. 37 del 3 maggio 2023 “a saldo dei lavori di ristrutturazione” per complessivi € 4.939,00 (doc. 9) sia la fattura n. 70 del 25 ottobre 2023 relativa al “rifacimento impianto elettrico negli ambienti sala…” (per complessivi € 4.061,97) – sebbene nel contratto sottoscritto dalle parti il 30 gennaio 2023 fosse previsto il rifacimento dell'intero impianto elettrico, senza alcuna distinzione – ed a presunti “costi sicurezza ristrutturazione”, da ritenersi invece compresi nella pattuizione del corrispettivo “a corpo” (essendo stata, peraltro, tutta la “pratica sicurezza, esterna al contratto stipulato con ” regolata con altro geometra incaricato dal direttore Controparte_1
dei lavori: doc. 11);
- che le predette fatture, in quanto relative a compensi non dovuti, erano state immediatamente contestate da essi istanti, che, per completare con urgenza le opere (considerate le esigenze di studente universitario svolgente attività lavorativa presso l'Ospedale Parte_2
Maggiore di Bologna), si erano rivolti all'impresa che, in pochi giorni, aveva Parte_3
pagina 4 di 11 completato le opere mancanti e riparato i danni provocati dall'appaltatrice, a fronte del corrispettivo di
€ 1.702,00.
Gli opponenti – deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1668 c.c. per ottenere la riduzione del prezzo in relazione alla fattura n. 37/2023 e del diritto al risarcimento dei danni per le spese sostenute per la conclusione dei lavori, nonché il mancato completamento, da parte dell'appaltatrice, della documentazione necessaria per ottenere l'abitabilità dei locali dall'Ufficio tecnico del Comune di Bologna e, infine, l'inidoneità delle mere fatture a comprovare l'entità del credito per le opere realizzate, mai accettate dai committenti – chiedevano che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, anche in ragione dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460
c.c. e che, in accoglimento dell'opposizione, venisse rigettata la domanda di pagamento formulata dall'ingiungente.
In via riconvenzionale, chiedevano che, previo accertamento del grave inadempimento dell'ingiungente, venisse compensato l'eventuale credito dalla stessa vantato con la somma necessaria per il completamento delle opere o “con il corrispondente minor valore dell'opera”, con condanna della società appaltatrice al risarcimento di tutti i danni subiti anche per il disagio dovuto al ritardo, quantificati in complessivi € 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ed al pagamento, in loro favore, di quanto speso per l'eliminazione dei vizi e difetti e per il completamento dei lavori, per complessivi € 1.702,00 o per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Sempre in via riconvenzionale chiedevano che venisse ingiunta alla società appaltatrice, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. la “consegna del certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio tecnico del
Comune di Bologna”, con condanna per responsabilità aggravata.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, l'opposta rilevava che la descrizione dei lavori indicati nel contratto di appalto era sommaria e generica;
che gli interventi programmati riguardavano essenzialmente la zona giorno ed il bagno, compresi i relativi impianti, mentre per la camera era prevista la sola posa del pavimento;
che, pur avendo dato immediato avvio ai lavori, al fine di consentire l'accesso al cantiere agli altri artigiani collaboratori, era stato necessario attendere la redazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'ing. (piano che, unitamente alla stima dei costi di sicurezza, era stato Persona_1
consegnato solo in data 23 febbraio 2023); che, durante l'esecuzione dei lavori, erano state verbalmente pagina 5 di 11 commissionate – dai committenti, dal padre di uno dei committenti e dall'impresa incaricata della fornitura e del montaggio degli infissi – altre opere aggiuntive, in seguito confermate dal direttore dei lavori Geom. che, una volta ultimati i predetti lavori, era stato inviato il resoconto ed Parte_4
era stata emessa la relativa fattura n. 29 del 6 aprile 2023.
Evidenziava, inoltre, che il 26 aprile 2023 aveva ricevuto la comunicazione, via pec, con la quale i committenti, tramite legale, avevano dichiarato risolto il contratto, pur se, alla data del 24 aprile 2023, i lavori erano stati pressoché ultimati;
che le certificazioni relative agli impianti erano state regolarmente depositate in Comune;
che era stato, infine, avviato – senza esito – un procedimento di mediazione al fine di comporre in via bonaria la controversia.
L'opposta, quindi, contestando la sussistenza del lamentato inadempimento e deducendo, a sua volta,
l'inadempimento degli opponenti, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva, in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento, in suo favore, dell'importo risultante dalle fatture n.ri 29/2023, 37/2023 e 70/2023, oltre interessi di mora, ed il rigetto dell'eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale proposte dagli opponenti, con vittoria di spese.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e rigettate le istanze di prova formulate dalle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 29 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ad esito della discussione orale, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
5.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Occorre premettere che il contratto concluso dagli opponenti con la società deve, all'evidenza, CP_1
qualificarsi quale appalto e non quale contratto di prestazione d'opera: la forma societaria, la complessa struttura organizzativa dell'appaltatore e lo stesso nomen utilizzato dalle parti (“contratto di appalto”) depongono, infatti, in tal senso.
Tanto premesso, va osservato che, con il contratto in esame (cfr. doc. 2 di parte opponente), il corrispettivo era stato pattuito a corpo, per l'importo di complessivi € 22.450,00, da corrispondersi in quattro acconti così suddivisi: “1° acconto € 8.980,00 + IVA il 30 gennaio 2023; 2° acconto € 4.490,00
pagina 6 di 11 + IVA a fine impianto posa;
3° acconto € 4.490,00 + IVA a fine intonaco;
saldo € 4.490,00 + IVA a fine lavori”.
E', poi, pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta – che gli opponenti avevano regolarmente corrisposto i primi tre acconti, contestando, invece, le successive richieste di pagamento pervenute dalla società , ossia le richieste di pagamento della fattura n. 29/2023 per l'importo di CP_1
€ 3.784,00, IVA inclusa, per “lavori extra di ristrutturazione edilizia”, della fattura n. 37/2023 dell'importo di € 4.939, 00, corrispondente al saldo finale per i lavori oggetto dell'appalto, e della fattura n. 70/2023 dell'importo di € 4.061,97, relativa al rifacimento degli impianti elettrici in uno degli ambienti ed ai costi della sicurezza.
Secondo l'assunto degli opponenti, l'opposta si sarebbe resa inadempiente nell'esecuzione del contratto, rendendo così legittimo e giustificato il rifiuto di adempiere al pagamento del corrispettivo pattuito (in difetto di completamento delle opere oggetto dell'appalto) e sussistente il loro diritto alla riduzione del corrispettivo (con riferimento alla fattura n. 37/2023); mentre i lavori “extra appalto” e quelli relativi al rifacimento dell'impianto elettrico “negli ambienti sala” ed ai costi di sicurezza non erano dovuti, non essendo stati, i primi, concordati con i committenti ed essendo, i secondi, già ricompresi nel contratto di appalto.
5.1
Procedendo con ordine, va osservato che, pacifico essendo il ritardo nell'adempimento del contratto
(pur in mancanza di termine da considerarsi essenziale), i committenti deducono, in primo luogo, il mancato completamento dei lavori oggetto dell'appalto (e, quindi, l'inadempimento dell'opposta nell'esecuzione dell'appalto): secondo i normali criteri che regolano il riparto dell'onere della prova, incombeva sull'opposta la prova della corretta (ed integrale) esecuzione dei lavori stessi (incombendo sugli attori la sola prova del titolo, avendo essi allegato l'inadempimento dell'opposta: cfr. Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
Orbene, l'opposta non ha provato, come era suo onere, l'esatto adempimento della prestazione
(essendo, anzi, circostanza non contestata l'incompletezza dei lavori stessi); con l'effetto che il corrispettivo dell'opera va decurtato di quella parte relativa ai lavori non eseguiti.
E poiché gli stessi opponenti (in difetto di prova sul punto dell'opposta) assumono di avere sostenuto la spesa di complessivi € 1.702,00 (cfr. fattura di cui al doc. 15 di parte opponente), sia per l'ultimazione che per i lavori di ripristino di vizi e difformità (il cui onere probatorio, relativamente a questi ultimi era a carico degli opponenti che nulla hanno provato sul punto), stimasi equo determinare in pagina 7 di 11 complessivi € 1.000,00 l'entità dei lavori di completamento, da detrarre dall'importo della fattura n.
37/2023 emessa dall'opposta a saldo dei lavori di cui al contratto di appalto.
Con l'effetto che, per i lavori oggetto del contratto di appalto, spetta all'opposta la residua somma di complessivi € 3.939,00, IVA compresa (data dalla differenza tra € 4.939,00 ed € 1.000,00).
5.2
Quanto, poi, ai lavori di cui alla fattura n. 70/2023 aventi ad oggetto il “rifacimento impianto elettrico negli ambienti sala, disimpegno e camera da letto” presso l'appartamento in questione (per complessivi
€ 2.600,00 al netto dell'IVA) e per i “costi sicurezza ristrutturazione appartamento” (per complessivi €
1.092,70 al netto dell'IVA) vanno fatte le seguenti considerazioni:
a) per i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico, gli stessi, come rilevato dagli opponenti, devono ritenersi ricompresi nel corrispettivo pattuito, “a corpo”, con il contratto di appalto, laddove, al punto 8)
(cfr. doc. 2 di parte opponente), è indicata la voce “Impianto elettrico” senza alcuna specificazione
(diversamente rispetto al punto 9), laddove, con riguardo all'impianto “idrico”, è specificato “zona cottura”). Con l'effetto che tale importo non è dovuto (in aggiunta al corrispettivo pattuito inizialmente per l'appalto), in quanto ricompreso nella somma determinata in contratto;
b) per i costi sostenuti nell'implementazione del piano sicurezza e coordinamento, è sufficiente rilevare che l'opposta, pur avendo astrattamente diritto a vedersi riconosciuti tali costi, non ha provato – come era suo onere – la sussistenza del relativo credito in relazione ai presidi implementati ed alla loro consistenza.
5.3
Quanto, infine, alla fattura n. 29/2023 ed ai costi per i lavori extra contratto, va premesso che gli opponenti contestano il credito di € 3.784,00, IVA inclusa, per lavorazioni aggiuntive: tali ulteriori opere sarebbero da intendersi in parte già ricomprese in quelle originariamente pattuite, come risulterebbe dal capitolato dei lavori allegato all 'accordo contrattuale, ed in parte mai accettate.
L'opposta sostiene esserle dovuta la somma di cui alla fattura in questione per le seguenti lavorazioni:
1. Nuova linea gas dal contatore all'angolo cottura 450,00 +IVA;
2. Fornitura e posa di nuovo contatore acqua 180,00 + IVA;
3. Controparete in forati leggeri a copertura delle nuove tubazioni idriche della cucina 480,00+IVA;
4. Allungamento della spalla della cucina compreso intonaco e rasatura 120,00+IVA;
5. Posa di tre scatole porta cordella per tapparelle 120,00+IVA;
6. Chiusura gargame per due finestre ed una portafinestra 240,00+IVA; pagina 8 di 11
7. Aumento dell'altezza del vano porta del bagno da 200 a 215 cm compreso nuovo architrave e rasatura 120,00+IVA;
8. Aumento dell'altezza del vano porta della camera da cm 200 a cm 215 e allargamento del vano porta da 85 cm a cm 90 su muratura portante 180,00+IVA;
9. Formazione di cartongesso a copertura tubi cappa cucina e tubi caldaia 250,00+IVA;
10. Posa di battiscopa in tutto l'appartamento 450,00 +IVA;
11. Fornitura e posa di materiale di termo arredo bagno 180,00+IVA;
12. Formazione di scarico condizionatore fino alla braga WC 120,00+IVA;
13. Demolizione di pavimento bagno e antibagno e suo rifacimento 550,00+IVA.
Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni degli opponenti, l'opposta non ha provato – come era suo onere – che nessuno di tali lavori fosse ricompreso nel contratto di appalto.
La perizia tecnica di parte prodotta dagli stessi opponenti in giudizio, peraltro, quantifica le opere extra
(non contestate dal perito e anzi dallo stesso ritenute sussistenti con riferimento alle voci 4-10-12-6-8-
2-7) in complessivi € 955,62, al netto dell'IVA (cfr. altresì corrispondenza intercorsa e prodotta dagli stessi opponenti); l'importo richiesto dall'opposta, per tali lavori, è pari a complessivi € 1.410,00, al netto dell'IVA.
Soccorre anche in tal caso la valutazione equitativa che consente di ritenere congruo l'importo di complessivi € 1.298,00, IVA compresa, per le lavorazioni extra contratto. Con la precisazione, quanto ai lavori di cui al punto 13 (che non vengono riconosciuti come opere extra contratto commissionate dai committenti), che, secondo la stessa opposta, si tratterebbe di opere effettuate per riparare il dislivello del pavimento, con errore ad essa non imputabile avendo “evidenziato alla proprietà che era presente un dislivello” prima dell'inizio dei lavori: e tuttavia, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, l'appaltatore ha l'onere di avvertire i committenti delle problematiche connesse all'esecuzione dei lavori fino ad astenersi qualora le opere commissionate comportino la realizzazione dell'opera con errori o difformità, non risultando provato che l'appaltatore abbia in tal caso agito quale nudus minister (cfr. tra le altre, Cass. 1981/2016).
5.4
In conclusione, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, all'opposta va riconosciuto il complessivo (minor) importo di € 5.237,00 (IVA compresa) a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e delle opere extra contratto;
sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma predetta in favore dell'opposta, con gli interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso) pagina 9 di 11 all'effettivo saldo.
6
Va, per contro, rigettata la domanda proposta in via riconvenzionale dagli opponenti, e tesa al risarcimento dei danni quantificabili in € 10.000,00, asseritamente subiti per effetto del ritardo nel compimento delle opere e dei vizi lamentati.
Secondo gli opponenti, l'inadempimento dell'opposta, nei termini sopra detti, avrebbe determinato la necessità, per di trovare temporaneamente una soluzione abitativa Parte_2
alternativa.
La domanda appare infondata in quanto priva di qualsiasi riscontro probatorio.
7
Infondata, infine, è l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale, tesa alla consegna in favore della parte opponente del certificato di abitabilità: tale certificazione non è di competenza dell'opposta, trattandosi di documentazione che viene rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. Sicché la stessa non appare meritevole di accoglimento.
8
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda dell'opposta e con il rigetto delle domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti, sussistono i presupposti per compensare tra le parti per metà le spese processuali e gli opponenti vanno condannati alla rifusione dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – applicando i parametri medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione quanto alla fase di trattazione e istruttoria, in difetto di qualsiasi attività istruttoria – in complessivi € 2.118,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovuta per legge.
L'esito del giudizio comporta l'insussistenza dei presupposti per la condanna, richiesta dagli opponenti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 35/2024, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
pagina 10 di 11 gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
della somma di complessivi € 5.237,00 (IVA compresa), con gli Controparte_1
interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso) al saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti;
3) dichiara compensate tra le parti per metà le spese processuali e condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione, in favore dell'opposta, dell'altra metà delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.118,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Così deciso in Bologna il 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 11 di 11